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Lo svolgimento del processo


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Il Consigliere estensore Il Presidente


Giuseppe Melisenda Salvatore Scaduti

INDICE
CAPITOLO I - Lo svolgimento del processo Pag. 1


CAPITOLO II - Brevi puntualizzazioni sul concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, sui criteri di valutazione delle chiamate di correo e sulla necessità della valutazione unitaria degli elementi di prova Pag. 10
CAPITOLO III - Le censure riguardanti le propalazioni di Gaspare Mutolo Pag. 22
CAPITOLO IV - Le censure riguardanti le propalazioni di Francesco Marino Mannoia Pag. 99
CAPITOLO V – Le censure riguardanti le propalazioni di Salvatore Cancemi

Pag. 133
CAPITOLO VI - Le censure riguardanti le propalazioni di Tommaso Buscetta

Pag. 155
CAPITOLO VII –Le censure concernenti le dichiarazioni di Giuseppe Marchese. Cenni alle dichiarazioni rispettivamente rese nel primo dibattimento di appello e nel presente giudizio di rinvio dai collaboranti Giovanni Brusca ed Antonino Giuffrè.

Pag. 184
CAPITOLO VIII - Le censure riguardanti le propalazioni di Rosario Spatola

Pag. 232

CAPITOLO IX - Le censure riguardanti le propalazioni di Maurizio Pirrone e le dichiarazioni delle testi Pirrello, Ruisi, Davì e Riccobono

Pag. 309

CAPITOLO X - Le censure riguardanti le propalazioni di Gaetano Costa

Pag. 342

CAPITOLO XI - Le censure riguardanti le propalazioni di Gioacchino Pennino

Pag. 346
CAPITOLO XII - Le censure riguardanti le propalazioni di Pietro Scavuzzo

Pag. 354

CAPITOLO XIII - Le doglianze relative alla possibilità di incontri tra collaboratori di giustizia e le relative richieste di rinnovazione della istruzione dibattimentale - Le esternazioni di Giuseppe Giuga e Giovanni Mutolo

Pag. 370
CAPITOLO XIV - Le censure riguardanti la vicenda Gentile

Pag. 391
CAPITOLO XV - Le censure concernenti l’operazione di Polizia del 5 maggio 1980 ed i rapporti tra l’imputato ed il Questore dr. Vincenzo Immordino

Pag. 427

CAPITOLO XVI - Le censure relative alla vicenda dell’allontanamento dall’Italia di John Gambino

Pag. 451
CAPITOLO XVII - La condotta tenuta dall’imputato in relazione alla notizia dell’incontro tra Boris Giuliano e Giorgio Ambrosoli

Pag. 500

CAPITOLO XVIII - Le censure riguardanti la vicenda della agevolazione della fuga dall’Italia di Olivero Tognoli

Pag. 534

CAPITOLO XIX - Gli ammonimenti a Gilda Ziino, vedova Parisi


Pag. 579
CAPITOLO XX - L’intercettazione della conversazione telefonica intercorsa il 7/10/1983 tra l’imputato e Antonino Salvo

Pag. 600
CAPITOLO XXI - La pratica relativa al rinnovo del porto di pistola all’indagato mafioso Alessandro Vanni Calvello

Pag. 615
CAPITOLO XXII - Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Angelo Siino

Pag. 633
CAPITOLO XXIII - Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giovanni Brusca

Pag. 659
CAPITOLO XXIV – Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Francesco Di Carlo

Pag. 667
CAPITOLO XXV- Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giovan Battista Ferrante

Pag. 699
CAPITOLO XXVI – Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Salvatore Cucuzza

Pag. 705
CAPITOLO XVII - Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Francesco Onorato

Pag. 716
CAPITOLO XXVIII - L’istruzione espletata in questo giudizio : le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Angelo Siino ed Antonino Giuffrè all’udienza del 30 gennaio 2004 (rinvio) e l’intercettazione ambientale Gottuso – Landolina

Pag. 731
CAPITOLO XXIX - Considerazioni conclusive – Le statuizioni sul trattamento sanzionatorio

Pag. 745


1 V. anche pag. 455 e segg. per la disamina delle altre fonti propalatorie, testimoniali e documentali circa la disinvolta latitanza del Riccobono.

2 Di tale operazione di Polizia ha riferito il teste Gianfranco Firinu all’udienza del 7/71995 (cfr. pagine 97 e ss. della trascrizione). Nell’occasione, alle cinque del mattino, dopo un primo tentativo di suonare al campanello dell’appartamento, era stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per forzare la porta, ed una volta entrati, gli ufficiali operanti avevano verificato che vi si trovavano, effettivamente, la moglie e la figlia del Riccobono, all’epoca fidanzata con il Lauricella. Il teste ha dichiarato di avere personalmente constatato che il letto della camera nuziale sembrava da poco rifatto, e che aveva ritenuto che il Riccobono fosse riuscito a fuggire nelle more dell’intervento da parte dei vigili del fuoco

3 All’udienza del 18 marzo 1999 (pagine 1-7 della trascrizione) lo stesso Contrada ha spiegato di essersi recato nello stabile al n° 12 della via Jung a partire dalla fine del 1974, per andare a trovare il magistrato Domenico Signorino. Quest’ultimo, infatti, stava terminando la stesura del volume “Colpo di Stato in Italia”, pubblicato con lo pseudonimo di “Erskin Blatt” e finito di stampare nel maggio 1975 (ne è stata esibita una copia e prodotta la prima pagina di copertina, a foglio 512 del fascicolo del primo dibattimento di appello).

L’imputato ha soggiunto di avere frequentato l’abitazione di Domenico Signorino una decina di volte, venendo a trovar, talvolta, il dott. Renato Di Falco, e di avere intensificato la sua presenza in via Jung dopo che, al magistrato, era subentrato quale conduttore Camillo Albeggiani.(il teste Gualberto Carducci Artemisio, proprietario e locatore, escusso all’udienza del 21 ottobre 1994, ha datato il subentro di Albeggiani a Signorino intorno al 1976, cfr. pag. 339 della sentenza appellata).



4 Contrada, in collaborazione con il dott. Giuliano e altri funzionari della Squadra Mobile, si era occupato delle indagini relative all’omicidio del Procuratore della Repubblica di Palermo, dott. Pietro Scaglione e del suo agente di scorta, dando un decisivo contributo, unitamente al capitano dei CC Russo, alla conseguente operazione di arresti in flagranza per il reato di cui all’art. 416 c.p. confluita nel rapporto giudiziario c.d. “ dei 114 “(cfr. pagine 328 e 329 della sentenza appellata.

5 Come si dirà trattando delle dichiarazioni rese il 18 settembre 1984 dal pentito Tommaso Buscetta ai magistrati Falcone e Caponnetto a proposito di Contrada, nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria che ne scaturì, conclusasi con un decreto di archiviazione per insussistenza di condotte collusive, l’ex Questore Vincenzo Immordino, sentito dal Pubblico Ministero in data 7 gennaio 1985, dopo avere espresso le medesime valutazioni di inerzia e di immobilismo rassegnate nell’appunto riservato al capo della Polizia in data 11 maggio 1980, del quale dirà nei paragrafi dedicati alla “Vicenda Gentile “ ed al Blitz del 5 maggio 1980”, ebbe a riferire:<<Al di fuori di queste valutazioni generali nulla di concreto mi risultò mai circa una protezione che il Contrada avrebbe accordato a taluni boss latitanti e segnatamente a Rosario Riccobono ed alla sua cosca>>.

Lo stesso Immordino, tuttavia, aveva preteso il silenzio sulle attività del gruppo di lavoro da lui insediato, ed operante in assoluta segretezza, in vista del blitz del 5 maggio 1980, riferendosi specificamente “a Contrada ed a Vasquez” (cfr. pag. 1224 della sentenza appellata).




6 Capofamiglia della “Noce”, come dà atto la sentenza di primo grado nel trattare le dichiarazioni di Salvatore Cancemi

7 Peraltro, a seguito dell’uccisione del dirigente dr. Boris Giuliano (21 luglio 1979), dal 24 luglio 1979 l’imputato tornò a dirigere, in via interinale, la Squadra Mobile ed il Nucleo di Polizia Giudiziaria presso la locale Procura della Repubblica, sino al primo febbraio 1980 .

8 L’attribuzione di un appartamento al Mutolo è stata positivamente riscontrata ( pag. 476 della sentenza appellata),

9 Sono pienamente riscontrati l’episodio del rinvenimento di una lettera nell’abitazione del mafioso Innocenzo Pasta, nella quale si faceva il nome del dr. Purpi inviata da Giovanni Bontate, fratello di Stefano, allo scopo di contattare diversi personaggi che avrebbero dovuto interessarsi di una simulazione di malattia in suo favore; il trasferimento a titolo gratuito, in favore del dr. Purpi, di un appartamento da parte del mafioso Girolamo Teresi, (pagine 595 e 596 e pag. 639 e segg. della sentenza appellata, fatti riferiti dal collaborante Marino Mannoia); l’episodio del caloroso saluto al Bontate e delle successive spiegazioni del funzionario di Polizia narrato da Gioacchino Pennino, (pagine 414 ee segg. della sentenza appellata).

10 <>.

11 Il teste Luigi Bruno, infatti, all’udienza dell’undici marzo 1999 ha precisato di avere ricevuto deleghe di indagine unicamente sulle dichiarazioni dei collaboranti Di Carlo ed Onorato

12 Episodio diffusamente trattato alle pagine 641-648 della sentenza appellata, cui si rinvia anche per l’illustrazione dei pregnanti riscontri alle accuse del Marino Mannoia.

13 Marino Mannoia, come Buscetta, aveva subito tragiche ritorsioni da parte di “Cosa Nostra” in danno dei propri congiunti.

14 Così recita l’intestazione del verbale, a foglio 393 e segg. del fascicolo del primo giudizio di appello. Il verbale è stato utilizzato per le contestazioni mosse al Marino Mannoia nell’ambito del suo esame in grado di appello, ammesso con ordinanza resa all’udienza del 6 febbraio 1999 ed assunto per rogatoria il 20 maggio 1999.


15 Leggasi: “laconico”.

16 Leggasi: Tinebra, ndr..

17 Come ricordato nella sentenza appellata e come si dirà appresso, Rosario Riccbono era stato accusato dal mafioso Stefano Giaconia di essere uno “sbirro”, ed in particolare di averlo fatto arrestare rivelando i suoi spostamenti all’odierno imputato (cfr. lo stralcio dell’interrogatorio riportato a pag. 5 del volume II capitolo V paragrafo V.1 dei motivi di appello).


18 Lo stesso imputato, nel corso delle dichiarazioni spontanee rese nel primo dibattimento di appello all’udienza del 13 dicembre 1999 (dopo il controesame del collaborante Angelo Siino) ha ribadito che, qualora un rapporto confidenziale ci fosse stato, egli lo avrebbe ammesso già nel 1984, nell’ambito delle indagini scaturite dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta su di esso (v. infra), essendo venuto meno lo scrupolo di preservare la vita del Riccobono, ucciso il 30 novembre 1982.

19 Agente di polizia sopravvissuto all’agguato in cui avevano perso la vita Il vicequestore Cassarà e l’agente di Polizia Roberto Antiochia.

20 In particolare, il Cancemi aveva indicato il Ganci - cui era legato da un'amicizia profonda e di vecchia data, tanto da avere avuto sentore grazie a lui di essere in odore di soppressione per volontà del Riina, causa prossima, questa, del suo costituirsi ai Carabinieri - come la persona " piu’ intima e fedele", nella cerchia delle sue conoscenze, a Salvatore Riina e Bernardo Provenzano.


21 Al pari, ad esempio, del movente della paura, in più occasioni vivamente contestato dell’imputato, ad es. nelle dichiarazioni spontanee rese a seguito dell’esame del teste Imposimato all’udienza del 31 marzo 1995 (pag.55 trascrizione udienza 31.3.1995)

22 Elementi inquietanti sul circuito di conoscenze e rapporti del maggiore Frasca emergono dal fatto che, come si vedrà trattando dell’episodio relativo alla telefonata di Nino Salvo a Contrada del 7 ottobre 1983, egli si adoperò con analoga tempestività per contattare su richiesta dello stesso Nino Salvo, l’ufficiale dei CC Angiolo Pellegrini, coestensore del rapporto di denuncia per la strage Chinnici. Il Salvo aveva appreso, a suo dire da notizie di stampa, di essere indicato insieme al cugino Ignazio, nell’ambito del rapporto giudiziario per l’omicidio del giudice Chinnici, quale possibile mandante di tale fatto delittuoso.


23 Segnatamente, nell’ambito delle dichiarazioni rese in data 7 gennaio 1985, l’ex Questore Vincenzo Immordino, dopo avere espresso le medesime valutazioni di inerzia e di immobilismo rassegnate nell’appunto riservato al capo della Polizia in data 11 maggio 1980, del quale dirà nei paragrafi dedicati alla “Vicenda Gentile “ ed al Blitz del 5 maggio 1980”, ebbe a riferire <<Al di fuori di queste valutazioni generali nulla di concreto mi risultò mai circa una protezione che il Contrada avrebbe accordato a taluni boss latitanti e segnatamente a Rosario Riccobono ed alla sua cosca>>.


24 I mormorii e le diffidenze interni a “Cosa Nostra” sono temi ricorrenti nelle propalazioni di vari collaboranti ( si pensi a Cancemi, a Marino Mannoia, ed in secondo grado a Giovanni Brusca ed Angelo Siino).

25 Come già osservato trattando delle dichiarazioni di Gaspare Mutolo, riguardanti le minacce al costruttore Siragusa.

26 Tale rilievo è enunciato nell’ambito delle censure riguardanti le dichiarazioni di altro collaborante, e cioè Rosario Spatola

27 La figura di Leonardo Greco, in rapporti commerciali in quanto venditore di tondini di ferro per cementi armati, ma anche personali per un vincolo di “comparaggio”, con Oliviero Tognoli , viene in rilievo a proposito di uno dei più rilevanti segmenti fattuali la cui ricomposizione prova la condotta di agevolazione contestata al dott. Contrada, e cioè quello della fuga dello stesso Tognoli, raggiunto da un provvedimento di fermo e quindi da un ordine di cattura, dall’Hotel Ponte di Palermo in data 12 aprile 1984; episodio alla cui trattazione si rinvia.

28 Il nome del "Papa" come esponente di Cosa Nostra compare per la prima volta nel cosiddetto rapporto dei 162, del quale la sentenza di primo grado fa cenno a pag. 1499, divenuto atto fondamentale per la costruzione del primo maxiprocesso: la sentenza contro Abbate Giovanni ed altri, resa dalla Corte d’Assise è stata acquisita all’udienza del 6/5/1994, al pari di quella di appello e di quella resa dalla Corte di Cassazione il 30 Gennaio 1992.

29 Il teste Michele Messineo all’udienza del 28 marzo 1995, ha dichiarato che tale Vaiana Lucia, come riferitogli da personale del Commissariato di Castelvetrano, da lui all’epoca diretto, e dal di lei difensore, arrestata nel 1977 unitamente al convivente per favoreggiamento alla prostituzione,al momento di essere ristretta in carcere aveva chiesto di lasciare le chiavi di casa allo Spatola, che successivamente aveva querelato per appropriazione indebita; che, inoltre, in epoca imprecisata,era stato imposto il rimpatrio ex art. 2 L.n.1423/556 allo stesso Spatola, accompagnato in Commissariato unitamente due donne che i Carabinieri avevano riferito esercitare il meretricio.


30 E cioè sino al 13.12.1994, come si desume dalla intestazione della sentenza. che indica la datadi arresto del Mandalari.

31 La condotta ritenuta a carico del predetto dott. D’Antone (<< ..per avere, nella qualità di funzionario di P.S. , contribuito sistematicamente alle attività ed agli scopi criminali dell’associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, in particolare fornendo agli appartenenti a quella consorteria notizie riservate, riguardanti indagini ed operazioni di polizia da svolgere nei confronti stessi…>> è del tutto analoga a quella contestata all’imputato.

32 Ex convivente"more uxorio" di L'Ala Natale, già capo della famiglia mafiosa di Campobello di Mazara, che aveva introdotto lo Spatola nell'ambito dell'organizzazione criminale " Cosa Nostra"(pag. 873 e segg. della sentenza appellata).

33 Due giorni dopo, la sentenza della Corte di Assise di Milano, come è notorio, il Sindona morì avvelenato nel carcere di Voghera subito dopo avere bevuto un caffè in cui era stato messo del cianuro.

34 Inizialmente l’imputato aveva menzionato il Questore Nicolicchia (insediatosi nel giugno 1980) , precisando successivamente di essere incorso in errore.

35 Tanto risulta da pag. 260 della sentenza della Corte di Assise di Milano in data 18 marzo 1986 resa nei confronti di Michele Sindona ed altri 25 imputati e da pag. 380 della sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 9 luglio 1997 nei confronti di Mandalari Giuseppe, imputato del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa, irrevocabile il 7 aprile 1999, prodotta nel primo dibattimento di appello all’udienza del 24 marzo 2000.


36 Con la citata sentenza della Corte di Assise di Milano Sindona venne ritenuto responsabile dell’omicidio Ambrosoli

37 Articolo 16 quater comma 9 D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modifica nella L. 15 marzo 1991 n. 82, introdotto dall'art. 14 della L. 13 febbraio 2001 n. 45)

38 Nella sentenza appellata (pagine 932-933) si dà atto che il Mutolo aveva individuato il villino del lungomare Barcarello

39 Segnatamente, il Mutolo aveva riferito che, nel 1976, unitamente a Salvatore Lo Piccolo, all’epoca sottocapo della “famiglia” di Tommaso Natale (oggi uno dei grandi latitanti mafiosi) aveva chiesto al Pedone un favore per tale Megna, titolare di un deposito di bibite (dato riscontrato) ed il Pedone “si era messo a disposizione”.

Lo stesso Mutolo, inoltre, aveva narrato di avere appreso nel 1981 da Riccobono e da altri uomini della sua famiglia mafiosa che Salvatore Lo Piccolo, prima di uccidere il maresciallo degli agenti di custodia Di Bona, gli aveva dato appuntamento proprio al ristorante “Delfino”, senza alcuna preoccupazione che il proprietario di tale locale potesse fornire alle Forze dell’Ordine indicazioni sulla contestuale presenza in quel luogo di esso Lo Piccolo e della sua vittima designata (cfr. ff 61 e ss. ud. 7/6/1994, la presenza del Di Bona al ristorante “Il Delfino”, risultato essere residente nella via Sferracavallo e scomparso il 28/8/1979, aveva ricevuto indiretta conferma dal fatto che, la sera prima della scomparsa, la sua autovettura era risultata di fronte al ristorante “Delfino”).




40 Della deposizione del teste Canale si dà conto a pagina 972 della sentenza appellata.

41 Già Gaspare Mutolo aveva riferito che “Enzuccio” Sutera, “uomo d’onore” della famiglia di Partanna-Mondello, era stato beneficiario di una assunzione fittizia, volta ad assicurargli una copertura, presso l’azienda del figlio del conte Arturo Cassina (cfr. pagine 49 e ss., e 249 trascrizione udienza 7 giugno 1994). Il Pirrone ha riferito di avere appreso che il Sutera, con il quale aveva iniziato ad avere contatti pressocchè quotidiani, svolgeva l’attività di “killer” per conto di Rosario Riccobono alle dirette dipendenze di Salvatore Micalizzi, suo capo-decina, e che, solo formalmente, svolgeva un’attività lecita, in realtà fittizia, presso la società “Lesca”, percependo regolare stipendio pur non recandosi mai a prestarvi la propria attività lavorativa (cfr. pagg. 46 - 116 e ss trascrizione ud. 11.7.95). Il riscontro alle dichiarazioni del Mutolo e del Pirrone è stato fornito dalla precisazioni rese dal capitano Luigi Bruno all’udienza del 12 ottobre 1995 con riferimento all’epoca della partecipazione di Luciano Cassina, figlio di Arturo, alla Lesca S.P.A .

42 Sito nella via La Marmora, formalmente intestato a tale Enzo Cannella ma in realtà di proprietà di Salvatore Micalizzi, punto di ritrovo degli uomini facenti capo a Rosario Riccobono (pag. 815 della sentenza appellata).

43 Per un evidente refuso, il testo dei Motivi nuovi è << che la Pirrello abbia agito nei rapporti avuti con la Pirrello..>>

44 Confidenze del tutto verosimili se si considera l’intimità raggiunta dal collaborante con loro si era spinta al punto che egli aveva personalmente emesso un assegno di tre milioni di lire in favore del cantante Mario Merola, esibitosi al ricevimento di nozze di Margherita Riccobono, come riferito dal teste Luigi Bruno, della D.I.A., all’udienza del 19 settembre 1995.


45 Vedi pagine 827 ed 831 della sentenza appellata per i profili dell’uno e dell’altro.

46 Del quale aveva ampiamente riferito Tommaso Buscetta nell’ambito del primo maxi-processo.
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