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Lo svolgimento del processo


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Considerazioni conclusive – Le statuizioni sul trattamento sanzionatorio
Sebbene non direttamente pertinente al thema decidendum - che attiene alla verifica delle prove storiche e logiche del contributo sistematico e consapevole alla conservazione ed al rafforzamento del sodalizio “Cosa Nostra” dato dall’imputato mediante condotte di depistaggio delle indagini e di agevolazione di associati di rilievo- deve essere confutata l’osservazione difensiva secondo cui il Tribunale avrebbe liquidato in poche battute la ricchissima mole di testimonianze rese in favore dell’imputato.

Si afferma, infatti (pagine 15-16-19-23-24-25-26-27-28 Volume IX capitolo VII dell’Atto di Impugnazione) :<< Non si sarebbe certamente giunti a dette conclusioni se magari in una o mezza delle 1742 pagine dell’impugnata sentenza si fosse trovato un solo riscontro di attendibilità e di veridicità accordato ad una delle numerosissime testimonianze in favore dell’imputato. Questo stupisce ed annichilisce: per il Tribunale tutte, tutte, tutte le testimonianze rese dalle più alte Autorità dello Stato, Capi della Polizia, ex Ministri, Direttori del SISDe, Alti Commissari per la lotta alla mafia, Prefetti, Questori, Ufficiali dei Carabinieri, Ufficiali della Guardia di Finanza, Funzionari di P.S. e della Squadra Mobile, Alti Funzionari delle Istituzioni, Personaggi estranei alle Istituzioni e persino Magistrati di valore, tutte scompaiono dinanzi ad un pugno di “ex criminali (?)” che la legge tutela e l’umana insipienza valorizza. Tutti, loro stessi e lo Stato che hanno rappresentato e rappresentano, diventano bugiardi ed inattendibili dinanzi alle “verità rivelate dei pentiti”.

Recita la sentenza: “Tali plurime, eterogenee, gravi e concordanti emergenze processuali, che alla luce del principio cardine del processo penale della valutazione unitaria dei risultati acquisiti, consentono di ritenere raggiunta la prova certa della colpevolezza dell’imputato, non sono state in alcun modo incrinate nella loro valenza dimostrativa della fondatezza dell’impianto accusatorio né dalle testimonianze addotte dalla difesa, né dalle tesi sostenute a sua discolpa dall’imputato. Molte delle deposizioni richieste dalla difesa si sono rivelate, infatti, inattendibili perché provenienti da indagati o imputati di reato connesso personalmente interessati a smentire le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, altre sono risultate palesemente mendaci e molte non indifferenti in quanto viziate da stabili rapporti di amicizia o di pregressa collaborazione intrattenuti con l’imputato, altre ancora sono apparse del tutto irrilevanti perché fondate su generici attestati di stima, incapaci di confutare in modo specifico i temi di prova oggetto del processo” (pagg. 1724 e 1725 della sentenza)…

In questo processo si sono scontrate due parole e due credibilità: quella di un pugno di criminali mafiosi che si dichiarano pentiti e quella dei più alti Funzionari dello Stato che non hanno nulla di cui vergognarsi e pentirsi, se non del fatto di aver servito fedelmente lo Stato. ...Quello Stato che l’impugnata sentenza riduce a brandelli.

Se il libero convincimento dei giudici si fosse basato su fatti e riscontri incontestabili, nulla da obiettare e dinanzi alla prova provata non c’è ragion di Stato che tenga; ma qui si sono viste solo parole contro parole, credibilità precostituita e regalata contro credibilità guadagnata e negata.

Non si può così sbrigativamente privare di valore e valenza processuale un dichiarato rapporto di amicizia, una pregressa collaborazione e gli attestati di stima, tutte premesse queste già deponenti in favore del dr. Contrada, prima ancora dei giudizi che sono stati dati, a meno che non si voglia dedurre che lo Stato Italiano, di cui questa magistratura giudicante fa parte, sia in mano ad un’accozzaglia di inetti, incapaci ed imbecilli che in 35 anni non sono stati capaci di individuare un colluso con la mafia!

I Capi della Polizia, i Direttori del SISDe, gli Alti Commissari per la lotta alla mafia, i Prefetti, i Questori e tutti gli altri...

 - se con le loro testimonianze hanno detto la verità, Contrada è innocente;

 - se hanno mentito, oltre ad essere rei di falsa testimonianza, sono tutti collusi con la mafia (…).

Del resto, se si guarda all’altro lato della medaglia, in contrapposizione all’amicizia, alla stima ed alla pregressa collaborazione dei testi della difesa, non si contrappone, forse, la inimicizia, la disistima ed il pregresso antagonismo dei testi dell’accusa? E ai fini della valutazione del disinteresse, è lecito e criticamente e razionalmente accettabile penalizzare i primi e privilegiare i secondi?

E, ritornando all’assunto che, invece, sia proprio l’interesse che rende più attendibile una testimonianza (purché si tratti di un sano e legittimo interesse!), dopo aver ribadito che ci rifiutiamo categoricamente di ipotizzare una generalizzata collusione con la mafia nei testi chiamati dalla difesa, prendendo come punto focale l’interesse dello Stato che, dai Capi della Polizia al più umile dei funzionari della Squadra Mobile, tutti sono chiamati a difendere per libera scelta e per fedeltà al giuramento, è chiaro che tutti i menzionati testi della difesa avrebbero potuto tutelarlo:

 denunciando la collusione di Contrada, se vera e se ne avessero avuto sentore;

 testimoniando con forza l’innocenza di Contrada, se vera e ne avessero avuto certezza.

Come si vede, in ogni caso c’è una testimonianza disinteressata o legittimamente interessata e, soprattutto, basata sulla certezza.

Se la stessa indagine la applichiamo agli accusatori, non possiamo assolutamente parlare di disinteresse o di interesse legittimo di tutelare lo Stato. Ne mancano i presupposti e le tradizioni, oltre alle motivazioni.

Abbiamo così la sola strada dell’ interesse:

 interesse alla vendetta (in gran parte, almeno i principali, sono stati accanitamente perseguiti dal Contrada);

 interesse di aumentare il loro “spessore”, che l’impugnata sentenza misura in maniera direttamente proporzionale al numero degli omicidi commessi ed alla capacità accusatoria;

 interesse al soddisfacimento degli istinti e delle abitudini;

 interesse a screditare la credibilità dello Stato, nel caso in cui (come è chiaramente detto per Mutolo in questa sentenza) il pentimento non sia nato da una purificazione in terna, ma prodotto dai rigori del 416 bis;

 interesse ad accondiscendere ad eventuali complotti;

 interesse a mantenere lo status e i privilegi di pentito;

 interesse a mantenere gli impegni presi con altri nel concordare le testimonianze e le accuse da rendere nei processi;

 altri interessi non meglio decifrabili, ma sicuramente non leciti.

Come si vede, non c’è alcun caso che preveda il disinteresse e prescriva la sincerità delle dichiarazioni>>.

Le considerazioni sin qui richiamate non possono essere condivise.

Il Tribunale, infatti, ben lungi dall’estrapolare da un deserto argomentativo il complessivo giudizio sulle testimonianze addotte dalla Difesa circa l’onestà professionale di Bruno Contrada, ne ha evidenziato la sostanza ed i limiti laddove esse sono consistite in mere valutazioni, e, caso per caso, le ha motivatamente disattese quando hanno investito fatti specifici (vedi, ad esempio, la testimonianza del funzionario di Polizia Antonino De Luca a proposito della fuga di Oliviero Tognoli).

Lo stesso brano della sentenza che viene citato dai difensori appellanti è preceduto da una rassegna conclusiva del quadro probatorio a carico dell’imputato, << fondato su fonti eterogenee, coerenti, assolutamente univoche e convergenti nell’acclararne la colpevolezza>> (pag. 1719).

Né, comunque, il contributo dei collaboranti, che non esauriscono il novero di tali fonti, può essere svilito sulla base di generici rilievi riguardanti la contrapposizione tra l’interesse (positivamente apprezzato) dei testimoni indicati dalla Difesa e l’interesse (inteso come calcolo di convenienza a rendere dichiarazioni non veridiche) dei collaboranti stessi.

In primo luogo, infatti, su ciascuno di essi il Tribunale ha operato un meticoloso vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca, nel quadro di una valutazione unitaria degli elementi di prova, in sintonia con le indicazioni successivamente date nella sentenza di annullamento con rinvio, dove si evidenzia che l’eventuale interesse a mentire deve essere valutato in concreto, nell’ambito della verifica della intrinseca attendibilità di ognuno.

Nella sentenza di annullamento con rinvio, a questo riguardo, è stato rilevato che ha <> , l’affermazione della sentenza impugnata secondo che il giudice di primo grado non avrebbe <> (cfr. pag. 247 della sentenza citata).

In secondo luogo, è frutto di una palese forzatura il volere ridurre la valutazione della prova alla contrapposizione tra i collaboratori di giustizia indicati dall’Accusa ed i testimoni indicati dalla Difesa, giacchè alle attestazioni di stima di questi ultimi hanno fatto da pendant i sospetti, le diffidenze e le circostanze di fatto riferiti da alcuni, qualificati testimoni citati dal Pubblico Ministero.

Il Tribunale, infatti, ha dato conto della diffidenza nutrita nei confronti di Bruno Contrada da Giovanni Falcone, dei sospetti di Boris Giuliano nell’ultimo periodo della sua vita, della sfiducia del Commissario capo dr. Antonino Cassarà, delle prese di posizione del Questore Immordino e di varie testimonianze su fatti specifici, idonei a giustificare quelle diffidenze e quei sospetti ( si pensi alla la testimonianza del magistrato elvetico Carla del Ponte ed quella della vedova Ziino)

Sono stati indicati e valutati, sia dal Tribunale che nella presente sentenza, i fatti all’origine della sfiducia di Giovanni Falcone, e cioè il silenzio di Contrada sulla telefonata del 7 ottobre 1983 dell’esattore Antonino Salvo e l’immediato colloquio dell’imputato con lui, le dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta il 18 set­tembre 1984 in ordine all’esistenza di un rapporto personale Contrada-Riccobono, le rivelazioni di Oliviero Tognoli in ordine alla circostanze della sua fuga, le rivelazioni della vedova Parisi, il paventato coinvolgimento dei servizi segreti nell’attentato all’Addaura del 1989.

Sono state evidenziate, in questa sentenza, anche le ragioni della cautela di Falcone (che non denunciò Contrada e non promosse procedimenti penali nei suoi confronti), con specifico riferimento alle indagini relative al predetto attentato dinamitardo.

Sono stati rassegnati, altresì, i fatti che precedettero l’operazione di Polizia nota come “Blitz del 5 maggio ‘80”, alla base dei prudenti ma, al tempo stesso, severissimi giudizi espressi dal Questore Immordino nell’appunto riservato inviato l’undici maggio 1980 al Capo della Polizia sul <> attribuito a Contrada.

Si è osservato, ancora, nel capitolo riguardante la condotta tenuta dall’imputato in relazione alla notizia dell’incontro tra Boris Giuliano e Giorgio Ambrosoli, che lo stesso Boris Giuliano, pur legato a Contrada da uno stretto rapporto personale e - negli anni del comune servizio alla Squadra Mobile, anche professionale - manifestò, di fronte al fallimento di iniziative investigative riguardanti il narcotraffico nell’ambito delle attività compiute tra il 1978 ed il 1979 a Palermo, di concerto con la D.E.A. i propri sospetti all’investigatore statunitense Charles Tripodi, e cioè ad un soggetto estraneo ad un ambiente che avrebbe potuto veicolare i suoi timori e le sue diffidenze.

Il Tribunale, infine (capitolo 6.IV, pagine 1399 e seguenti della sentenza appellata) ha richiamato gli analoghi sospetti nutriti dal funzionario di Polizia Antonino Cassarà e riferiti in dibattimento dalla vedova, la teste Laura Iacovoni, << alla quale il marito, pur non entrando nello specifico dei fatti attinenti il proprio lavoro, aveva in più’ occasioni e con assoluta nitidezza manifestato la propria diffidenza, gradualmente maturata nel corso della sua permanenza a Palermo, sia nei confronti dell’odierno imputato che del dott. Ignazio D’Antone, suo stretto collaboratore ed amico>> (pag. 1400 della predetta sentenza).

La teste Iacovoni, ha riferito che il marito, appena trasferito a Palermo, aveva avuto un iniziale atteggiamento di fiducia e disponibilità nei confronti del suo nuovo ambiente di lavoro ma che (ibidem, pagine 1402-1403) <uomo del dott. Contrada”; ha affermato che il marito aveva avuto occasione di manifestarle apertamente la sua assoluta sfiducia nei confronti del dott. Contrada (ha riferito le testuali parole che il marito aveva usato nei suoi confronti : “ non mi fido”) rappresentandole il suo disagio e la sua difficoltà per essere costretto per ragioni di lavoro ad avere contatti con lui, specialmente nel periodo in cui il predetto funzionario aveva diretto la Criminalpol (cfr. ff. 2 e ss. 13 e ss. 21-39 ud. cit.).

(….) Ha precisato che quando si era verificato il fallimento dell’operazione di Polizia presso l’albergo “Costa Verde” il marito l’aveva informata che l’operazione era stata “intralciata” dal dott. D’Antone, che proprio in quella occasione aveva definito “ uomo del dott. Contrada”; anche nei confronti del suo diretto dirigente, il dott. D’Antone, già in quell’epoca aveva avuto modo di maturare la propria diffidenza (cfr. ff. 16 e ss.-28 e ss.-38 ud. cit.)>> .

Il Tribunale (pagine 1404 e seguenti della sentenza appellata) ha rintuzzato ed esaurito le doglianze successivamente riprodotte nel corpo dell’Atto di impugnazione (Vol. VI, capitolo VI, paragrafo VI.3), riguardanti sia rapporti personali tra Contrada e Cassarà, definiti positivi e cordiali da numerosi testimoni della Difesa, sia l’attività svolta da Contrada per la sicurezza personale dello stesso Cassarà ed il suo interessamento nei giorni immediatamente successivi all’omicidio del funzionario di Polizia dr. Montana per un suo eventuale trasferimento in altra sede e ad altro incarico.

Conclusivamente, laddove non le ha motivatamente disattese, quel giudice ha considerato di tenore prettamente valutativo - e dunque non incidenti sul quadro probatorio - le testimonianze favorevoli all’imputato; d’altra parte, senza per questo fondare l‘affermazione di responsabilità sulla comprovata esternazione di diffidenze e di sospetti, ha dato concreta contezza, quando sono emerse, delle circostanze di fatto collegate alle une ed agli altri.

*****

Le doglianze dei difensori appellanti, relative al capo della decisione impugnata concernente il trattamento sanzionatorio, sono state enunciate a pag. 147 del volume XVII dei Motivi nuovi (non ve ne è traccia dell’Atto di Impugnazione), nei seguenti termini: << Senza discernere il vero dal falso, esasperando l'entità dei fatti (in realtà di modesta rilevanza), non tenendo conto della personalità del soggetto, prescindendo dalla pur doverosa constatazione che l'imputato ha sempre vissuto con lo stipendio proprio e di quello della moglie tant'è che abita in una piccola casa popolare e dispone di piccole (se non inconsistenti) somme di denaro (n.b.: l'indagine sviluppata dalla Procura delle Repubblica sul punto ha consentito di pervenire ai risultati cennati), la sentenza non si è attenuta a criteri di equità nella determinazione della pena, ha negato le attenuanti generiche, non ha tenuto conto che anche i giudizi di comparazione tra attenuanti e aggravanti obbediscono all'esigenza di adeguare la pena a funzioni di giustizia e di emenda. E si vorrebbe, addirittura, da talune parti un aumento della pena inflitta>>.



Orbene, le circostanze attenuanti possono essere concesse anche d’ufficio dal giudice di appello, così come il loro bilanciamento non è soggetto all’onere di proporre tempestiva impugnazione (art. 597 ultimo comma c.p.p).

Nella specie, tuttavia non ricorrono i presupposti per il riconoscimento delle generiche, attesi il concreto disvalore della condotta dell’imputato e la intensità del dolo.

Non vi è dubbio, infatti, come osservato dal Tribunale (pag. 1727 della sentenza appellata) <

Tale precipuo ruolo svolto dall’imputato ha reso particolarmente efficace l’apporto dato all’organizzazione criminale “Cosa Nostra” che, con le sue condotte ha oggettivamente contribuito a rafforzare, ponendo in grave pericolo l’Ordine Pubblico ed arrecando un grave danno alla credibilità stessa dello Stato per la cui difesa altri fedeli servitori, divenuti scomodi ostacoli da eliminare, hanno perso la vita.

Quella realizzata dall’imputato è una forma di collusione tanto più grave in quanto, da un lato particolarmente utile a “Cosa Nostra” e dall’altro espressione più alta del tradimento delle proprie pubbliche funzioni>>.

Parimenti condivisibili appaiono, poi, le considerazioni svolte dal primo giudice in ordine alla elevata intensità del dolo, anch’essa ostativa alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, apprezzabile (pag. 1730 della sentenza appellata) <>.

Quanto, invece, alla misura della pena - peraltro congrua in relazione alle medesime considerazioni sottostanti al diniego delle attenuanti generiche, sì da non giustificarsi l’aumento di essa, invocato con l’appello incidentale del Procuratore della Repubblica e chiesto in mesi sei di reclusione dal Procuratore Generale - deve rilevarsi l’inammissibilità delle doglianze dell’imputato, in quanto non proposte con i Motivi nuovi dopo la scadenza dei termini per l’appello principale.

Ed invero, << I motivi nuovi di impugnazione, di cui è menzione degli artt. 585, comma quarto e 611, comma primo cod. proc. pen., debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata: deve cioè sussistere una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari>> (in termini, Cass. pen. sez. III, sentenza 14776 del 26/3/2004; conf. Sezioni Unite, sentenza 4683 del 20/04/1998; sez. I sentenze 46950 del 2/12/2004 e 33662 del 14/09/2005; sez. II sentenza45739 del 26/11/2003 ; ; sez. III sentenza 38871 del 20/11/2002; sez. IV  sentenza n. 17386 del 14/04/2003; sez. V sentenza n. 1070 del 01/02/2000).

Alla conferma della sentenza appellata segue, per legge, la condanna dell’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.



Attesa la particolare complessità della stesura della motivazione (ed in ragione dei concomitanti impegni professionali dell’estensore), per il deposito della stessa è stato indicato il termine di giorni novanta, prorogato di ulteriori novanta giorni ai sensi dell’articolo 154 comma 4 bis d.att. c.p.p.

P.Q.M.


La Corte, visti gli art. 627 c.p.p., giudicando su rinvio della Corte di Cassazione, conferma la sentenza resa il 5.4.96 dal Tribunale di Palermo nei confronti di CONTRADA Bruno, appellata dallo stesso CONTRADA e dal Procuratore della Repubblica e condanna l’imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Visto l’ar. 533 c.p.p., determina in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.


Palermo, 25 febbraio 2006
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