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La risposta del ministro della difesa ignazio la russa alla interrogazione dell'ON. Beltrandi (PD)


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LIBERTA' DI ESPRESSIONE DEI MILITARI E LIMITAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE E/O L'ISCRIZIONE ALLE ASSOCIAZIONI SINDACALI

LA RISPOSTA DEL MINISTRO DELLA DIFESA IGNAZIO LA RUSSA ALLA INTERROGAZIONE DELL'ON. BELTRANDI (PD).

 

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Al Ministro della difesa.

- Per sapere - premesso che:

nell'ambito dei principi fondamentali della Costituzione dello Stato Italiano - che deve garantire a tutti i cittadini - il primo comma dell'articolo 3 recita «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Tale principio di parità è fortemente sostenuto dall'articolo 21 della medesima Carta Costituzionale che recita al primo comma «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione» e dunque si presuppone che, il disposto del successivo articolo 50 che recita «Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità», sia un diritto inviolabile da tutelare in ogni sede e di cui deve essere garantito il pieno e libero esercizio;

i principi Costituzionali di cui sopra sono dunque diritti che lo Stato deve garantire a tutti senza preclusioni o discriminazioni, anche rispetto a quelle particolari categorie di cittadini italiani impegnati in settori dello Stato come le Forze Armate e i Corpi Armati dello Stato, per i quali non sussiste alcun divieto normativo né di iscriversi ad un partito politico, salvo la partecipazione a competizioni elettorali in qualità di appartenenti ai Corpi Militari né, tanto meno, sussiste per tali categorie di Cittadini il divieto espresso di esercitare quanto previsto agli articoli 21 e 50 della Costituzione;

i diritti Costituzionali sopra enunciati sono tra quelli unanimemente riconosciuti come diritti inviolabili della nostra Repubblica ma da notizie stampa (La Stampa del 27 novembre 2008 pag. 36), si apprende che nella realtà dei fatti questi non sarebbero effettivamente garanti in modo uguale a tutti i cittadini italiani ed in particolare ai cittadini italiani militari;

da quanto si apprende un cittadino italiano militare - ma risulta all'interrogante che ve ne siano molti altri nelle medesime condizioni - per aver esercitato dei diritti costituzionalmente garantiti sono stati, o sono tutt'ora, oggetto delle inchieste disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di Stato (legge n. 599 del 1954), nonostante lo Stato Maggiore della Difesa con nota n. 117/1/290/252-V del 6 febbraio 2008 abbia affermato «la sottoscrizione di una petizione al Parlamento (... omissis ...) finalizzata a sostenere l'approvazione di una norma che introduca l'associazionismo sindacale tra i militari costituisce sostanzialmente una pubblica manifestazione di pensiero su un argomento non di carattere riservato di interesse militare o di servizio che, pertanto, può essere effettuata liberamente»;

con tale affermazione lo Stato Maggiore della Difesa sembrerebbe escludere tutti gli argomenti afferenti alla vita militare - intesa come attività lavorativa - e dunque di interesse sindacale, da quelli su cui lo stesso ha il diritto di esercitare i propri poteri di controllo nei limiti del dettato Costituzionale;

inoltre risulta all'interrogante che altri militari, cittadini italiani, che hanno esercitato una delle loro facoltà-diritto Costituzionalmente garantite, ed in particolare quanto previsto all'articolo 50 della Costituzione, nel pieno rispetto degli articoli 3, 9 e 23 della legge 11 luglio 1978 n. 382 in materia di disciplina militare, siano oggi oggetto di indagini disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di Stato (legge n. 599 del 1954) per aver violato gli articoli 12 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986 n. 545 recante «Approvazione del regolamento di disciplina militare, ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382» -:

se il Ministro interrogato, in considerazione dei fatti esposti, nell'ambito delle proprie competenze non ritenga di dover intervenire - ed in caso contrario perché - con idonei provvedimenti d'urgenza volti ad accertare se per gli appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati dello Stato sussistano le medesime condizioni per l'esercizio dei diritti Costituzionali, se pur in conformità con le disposizioni della legge 11 luglio 1978 n. 382, che sono invece garantiti agli altri Cittadini italiani e, disporre gli opportuni accertamenti volti ad appurare il rispetto delle procedure in materia disciplinare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 d parte dell'Autorità Militare che ha disposto nei confronti dei militari accusati di violazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986 n. 545, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti di cui agli articoli 21 e 50 della Costituzione, indagini disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di Stato (legge n. 599 del 1954), al fine di evitare alle Autorità delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato eventuali violazioni procedurali, anche involontarie, dei diritti Costituzionali e delle persone a causa di una interpretazione restrittiva e arcaica della Carta Costituzionale che produrrebbero - come effetto immediato - una sperequazione di trattamento tra cittadini italiani e cittadini italiani in servizio nelle Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, e dunque una palese violazione dei principi Costituzionali, in particolare quelli di cui agli articolo 3, comma 1 e articolo 52 e articolo 97 della Carta Fondamentale dello Stato Italiano, repubblicano e democratico.

(4-01824)



Risposta scritta del Ministro della Difesa

pubblicata martedì 30 marzo 2010 nell'allegato B della seduta n. 302
All'Interrogazione 4-01824 presentata da
MARCO BELTRANDI



Risposta. - In premessa alle diverse questioni affrontate con l'atto in esame, mi preme sottolineare, innanzitutto, come l'azione dell'amministrazione, ispirata a criteri di massima trasparenza e coerenza nell'applicazione delle disposizioni di legge, sia costantemente tesa a perseguire il prevalente interesse pubblico e a preservare i caratteri tipici e specifici della compagine militare, sempre ben lungi dal voler negare e/o limitare i diritti costituzionali dei militari.

Le Forze Armate sono caratterizzate, infatti, da quei valori intrinseci e peculiari di coesione, spirito di abnegazione, senso del dovere, massima operatività, grazie ai quali i nostri militari, nell'ambito della partecipazione alle missioni internazionali, hanno guadagnato il convinto ed unanime apprezzamento da parte della comunità internazionale e delle popolazioni con cui vengono in contatto.


In tale ambito, è fondamentale il significato e l'importanza della disciplina militare, in quanto sottesa all'indispensabile salvaguardia della militarità.

Essa è l'osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle Forze armate ed alle implicazioni che ne derivano e rappresenta, pertanto, il principale fattore di coesione e di efficienza.


Pertanto gli appartenenti alle Forze Armate sono tenuti ad osservare, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, tutte le norme attinenti la disciplina e i rapporti gerarchici.

La legge 11 luglio 1978, n. 382, per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate, «impone ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali» articolo 3).

In particolare, si fa osservare che il regolamento di disciplina militare si applica nei confronti dei militari che si trovano nelle seguenti condizioni (articolo 5, comma 3):

svolgono attività di servizio;

sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;

indossano l'uniforme;

si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Quando non ricorrono dette condizioni, i militari sono, comunque, tenuti all'osservanza delle disposizioni del regolamento di disciplina militare che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle disposizioni previste dalla legge (articolo 5, comma 4).

L'articolo 10 del regolamento di disciplina, infatti, prevede che il militare debba «astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneità delle Forze Armate come tali alle competizioni politiche».

Per quanto riguarda la richiamata questione dell'esercizio dei diritti politici e sindacali, si osserva preliminarmente che tali aspetti vanno ricondotti all'articolo 18 della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi. Tale principio, tuttavia, trova un'ovvia forma di temperamento nella stessa Costituzione, ove all'articolo 98 è previsto che per talune categorie di soggetti, tra cui i militari, possano essere poste delle limitazioni tra cui il divieto ad iscriversi a partiti politici.

In linea con il citato articolo 98 della Costituzione, si pone l'articolo 6 della legge n. 382 del 1978 ove è stabilito che «ai militari che si trovano nelle condizioni descritte dal terzo comma dell'articolo 5 è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative».

In tale contesto, si rammenta, inoltre, la sentenza n. 449 in data 1999 con cui la Corte Costituzionale - chiamata a vagliare costituzionalmente la legittimità dell'articolo 8 della legge n. 382 del 1978 nella parte in cui vieta agli appartenenti alle Forze Armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o, comunque, di aderire ad altre associazioni sindacali - ha chiaramente indicato tra l'altro, che «la garanzia dei diritti fondamentali di cui sono titolari i singoli "cittadini militari" non recede di fronte alle esigenze della struttura militare».

Per quanto attiene alla libertà di pensiero e di espressione del personale militare, l'articolo 9 della citata legge postula che «...i militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione».

Si osserva, inoltre, che il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, concernente «l'approvazione del regolamento di disciplina militare», all'articolo 19, sancisce che il militare, oltre ad osservare scrupolosamente le norme in materia di tutela del segreto, deve:

acquisire e mantenere l'abitudine al riserbo su argomenti o notizie la cui divulgazione può recare pregiudizio alla sicurezza dello Stato, escludendo dalle conversazioni private, anche se hanno luogo con familiari, qualsiasi riferimento ai suddetti argomenti o notizie (lettera a);

evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possano costituire materiale informativo (lettera b).

La ratio di tali disposizioni normative non risiede nel voler sottoporre a censura preventiva l'espressione del libero pensiero dei militari, bensì nell'evitare l'indebita o inopportuna trattazione di «argomenti a carattere riservato, di interesse militare o di servizio», la cui divulgazione causerebbe nocumento alle istituzioni.

In tal modo il militare, agendo nel pieno rispetto del regolamento di disciplina, potrà rilasciare dichiarazioni con la certezza di non arrecare danno, sia pure indirettamente, all'immagine della componente militare, né diffondere erronee comunicazioni alla collettività che, altrimenti, assumerebbe le personali affermazioni di un militare come rispondenti alle posizioni di pensiero ufficiale dell'intera istituzione.

Il quadro normativo di riferimento è completato dall'articolo 266 del codice penale «istigazione di militari a disobbedire alle leggi», che punisce chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi, o a violare il giuramento prestato, o i doveri della disciplina militare, o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari apologia di fatti contrari alla legge, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari.

La fattispecie risulta aggravata se il fatto è commesso pubblicamente a mezzo stampa, con altro mezzo di propaganda, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in una riunione che abbia carattere di riunione non privata.

Detto reato può essere commesso da chiunque e qualora sia realizzato da un militare ricorrerà l'ipotesi speciale prevista dall'articolo 213 del codice penale militare di pace (c.p.m.p.) «istigazione di militari a disobbedire alle leggi».
La legge penale militare, inoltre, punisce l'istigazione a commettere reati militari (articolo 212 c.p.m.p.) nonché la domanda, l'esposto o il reclamo, presentati collettivamente mediante pubblica manifestazione (articolo 180, comma 2 del c.p.m.p.). L'ordinamento penale, infine, sanziona i casi in cui la libera manifestazione del pensiero non può essere invocata, in quanto la stessa si attua mediante giudizi di valore che recano offesa a beni e diritti parimenti tutelati, come nei delitti di diffamazione, d'ingiuria, d'oltraggio a pubblico ufficiale e di vilipendio.

Per quanto precede, laddove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, risultano sanzionabili disciplinarmente non solo le manifestazioni del pensiero volte a minare l'organizzazione delle Forze Armate, ma anche quelle che si pongono in contrasto con i doveri inerenti allo status di militare.


In tal senso è ormai consolidato in giurisprudenza il principio della legittimità delle sanzioni disciplinari, irrogate ad un militare per il rilascio di dichiarazioni alla stampa su fatti d'interesse del servizio senza la prevista autorizzazione, in violazione dell'articolo 9 della citata legge n. 382 del 1978 (ex plurimis, Consiglio di Stato - Sezione Terza, parere n 1741 del 27 maggio 2003).

Analogo principio è stato affermato con riguardo ai doveri derivanti dallo status militare, secondo cui «...agli agenti militari può farsi carico d'un dovere di riservatezza ignoto al comune cittadino (...) essi debbono accertarsi del pensiero dei superiori, chiedendo l'autorizzazione ad esprimere il proprio...» (Consiglio di Stato - sezione quarta, sentenza 942 del 5 novembre 1992).



D'altro canto, non va dimenticato che l'iniziativa concernente l'irrogazione di sanzioni disciplinari costituisce un dovere esercitato a salvaguardia dei predetti valori di coesione ed efficienza delle Forze Armate, indispensabili ai fini dell'assolvimento dei compiti istituzionali di difesa dello Stato e di partecipazione alle missioni internazionali nell'ambito delle alleanze di cui fa parte il nostro Paese.

Il Ministro della difesa: Ignazio La Russa.

 


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