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Cassazione Sezione terza sentenza 23 giugno 31 agosto 2009


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Cassazione - Sezione terza - sentenza 23 giugno - 31 agosto 2009, n. 18912
Presidente Varrone - Relatore Urban
Ricorrente Pieri

Svolgimento del processo


Donati Edy conveniva in giudizio davanti alla Pretura di Siena Pieri Claudio, consulente del lavoro, per essere risarcita delle somme che era stata costretta a pagare a tale Meri Aduilio (ex conduttore di un immobile di sua proprietà) per colpa professionale del convenuto stesso, il quale aveva predisposto il contratto di locazione che prevedeva clausole nulle perché in violazione della normativa sull'equo canone; la parte attrice era stata condannata a pagare la somma di lire 27.363.129, nonché quella di lire 1.500.000 al proprio legale.


Il Pieri si costituiva chiamando in garanzia la Milano Assicurazioni s.p.a.
Con sentenza del 14 maggio 2001 il Tribunale di Siena condannava il Pieri al pagamento della somma suddetta, oltre interessi; condannava inoltre la Milano Assicurazioni a tenere indenne il Pieri per quanto era stato condannato a pagare alla Donati.
La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 24 maggio 2004, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dal Pieri nei confronti della Milano Assicurazioni e condannava il soccombente alle spese di ambedue i gradi.
Propone ricorso per cassazione Pieri Claudio con quattro motivi.
La Milano Assicurazioni non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la errata, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, in quanto la Corte d'Appello aveva ritenuto che la redazione di un contratto di locazione non fosse propria della professione di consulente del lavoro: poiché non è prevista alcuna riserva per una categoria dì professionisti, che siano abilitati alla redazione di detto contratto; la valutazione della sentenza impugnata sarebbe erronea.


Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge in relazione alle norme sulla interpretazione dei contratti (artt. 1362 e segg. c.c.), nella parte in cui era stata esclusa la copertura assicurativa per l'attività suddetta. Tale attività non soltanto non sarebbe vietata, ma rientrerebbe comunque nella previsione della polizza, tenuto conto che si tratta di clausole predisposte dalla compagnia su modulo dalla stessa predisposto e quindi non sarebbe ammessa una interpretazione limitativa e restrittiva.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e cioè degli artt. 2 e 13 della legge 11 gennaio 1979 n. 12 che disciplina le materie riservate alla competenza dei consulenti del lavoro, tra le quali si ricorda “'ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente ... e per quant'altro previsto dalla normativa fiscale e tributaria in genere.”.
Con il quarto motivo si denuncia l'errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punto decisivo della controversia, giacché la sentenza impugnata aveva omesso di dare alcuna giustificazione sulla esclusione dalla attività professionale del consulente del lavoro della redazione di contratti di locazione.
Tutti i motivi indicati sono incentrati sulla questione se la copertura assicurativa comprendesse anche l'attività prestata dal ricorrente, di predisposizione di un contratto di locazione, che non rientra certamente nell'attività “tipica” del consulente del lavoro, secondo quanto prevede la legge 11 gennaio 1979 n. 12. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, il contratto di assicurazione aveva per oggetto “la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di esercente la libera professione di consulente del lavoro”; si precisava quindi che la garanzia si estendeva anche “alla consulenza fiscale e tributaria, quali compilazioni della dichiarazione dei redditi ed allegati, denuncia annuale IVA, compresi i relativi allegati, registrazioni e quant'altro previsto dalla normativa fiscale e tributaria in generale”. Si rammenta poi che l'art. 2 della legge n. 12/1979 prevede che il consulente del lavoro svolga per conto del datore di lavoro “tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente”, nonché ogni altra funzione che sia “affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente”.
Del tutto ineccepibile risulta quindi la conclusione alla quale perviene la sentenza impugnata, secondo la quale la predisposizione di un contratto di locazione, pur non essendo in linea di principio vietata al consulente del lavoro, in quanto si tratta di attività per la quale non è prevista alcuna riserva a favore di specifiche categorie di professionisti, non rientra tuttavia né nelle attività “tipiche” previste per il consulente del lavoro, né nella previsione contrattuale della polizza assicurativa di cui sopra.
Il ricorso merita quindi il rigetto; nulla per le spese poiché la Milano Assicurazioni s.p.a. non ha svolto difese.

P.Q.M.


La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; nulla per le spese.


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