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Repubblica di san marino


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REPUBBLICA DI SAN MARINO
Decreto 4 agosto 2004 n.111

Calendario Venatorio 2004/2005
Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino


Vista la delibera del Congresso di Stato in data 2 agosto 2004 n.53;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:


Art. 1

L’esercizio venatorio nella Repubblica di San Marino è soggetto al sistema di caccia controllata e gestione sociale.


L’esercizio della caccia è subordinato al possesso dello speciale tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia (F.S.d.C.).

Art. 2

L’esercizio venatorio ha inizio Mercoledì 1 Settembre 2004 e termina Domenica 6 febbraio 2005.



Art. 3

L’esercizio venatorio è regolato come segue:


- 1 settembre 2004: apertura della caccia alla selvaggina migratoria;
- 19 settembre 2004: apertura generale della caccia;
- 8 dicembre 2004: chiusura della caccia alla selvaggina stanziale;
- 7 febbraio 2005 compreso: chiusura generale della caccia;
- divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana.

Art. 4

Settembre 2004


La caccia è consentita solo da appostamento (spetto) nei giorni di - Mercoledì 1, Domenica 5, Domenica 12, al quale si potrà accedere con il fucile scarico e nella custodia.
Dal 1 settembre al 12 settembre 2004 la caccia è consentita alle seguenti specie:
tortora (Streptopelia Turtur), quaglia, allodola, ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, storno e merlo.
Domenica 19 settembre: per questa giornata venatoria non si potrà accedere ai territori di caccia, prima delle ore 07.00.
Dal 19 al 30 settembre 2004: alla selvaggina stanziale e migratoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì 22, sabato 25, domenica 26, mercoledì 29.
Dal 2 ottobre al 08 dicembre 2004: alla selvaggina stanziale: mercoledì, sabato, domenica di ogni settimana.
D al 2 ottobre 2004 al 6 febbraio 2005: alla selvaggina migratoria: 5 giorni alla settimana.
Dal 1 novembre 2004 è vietata la caccia alla femmina del fagiano, in deroga a quanto previsto dall’art. 6 punto 3 del presente decreto.
Dal 19 settembre 2004 l’esercizio venatorio è consentito anche in forma vagante e con l’ausilio del cane.
E’ vietato l’utilizzo del cane da seguita nel seguente periodo: dal 09 dicembre 2004 alla chiusura generale della caccia.


Art. 5

Nelle fasce di passetto ove esistono o vengono costruiti appostamenti, questi saranno usufruiti da colui che ne prenderà possesso per primo, volta per volta e per ogni giorno di caccia, indipendentemente dal fatto che ne sia il costruttore.


Si intende temporaneo qualsiasi riparo che non sia in muratura. Tali ripari saranno altresì realizzati secondo la tipologia costruttiva prevista dalle norme vigenti.
E’ vietata la caccia nei terreni con coltura in atto, quando essa può arrecare danno effettivo alle colture.
I bossoli delle cartucce, i contenitori delle munizioni, eventuali rifiuti (propri e non) devono essere asportati al termine di ogni giornata.
La preparazione dell’appostamento temporaneo non può essere eseguita con l’impiego (taglio o danneggiamento) di piante, frasche d’interesse ecologico, tutelate ai sensi dell’art.32 della Legge 16 Novembre 1995 n.126.


Art. 6

Le specie cacciabili sono le seguenti:


1) dal 19 settembre al 31 dicembre 2004:
frosone, merlo, quaglia, tortora (Streptopelia Turtur), fringuello, cappellaccia e calandro;
2) dal 19 settembre 2004 al 6 febbraio 2005:
cornacchia, ghiandaia, gazza, corvo, donnola, volpe, alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, moriglione, mestolone, moretta, beccaccino, frullino, piviere, porciglione, pavoncella, allodola, strillozzo, pispola, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio, beccaccia, passero, passera mattugia.
3) dal 19 settembre 2004 al 08 dicembre 2004:
fagiano, lepre.
4) dal 19 settembre 2004 al 31 ottobre 2004:
starna e pernice.
5) dal 1° novembre 2004 al 06 gennaio 2005:
è consentita la caccia al cinghiale esclusivamente con cartuccia a palla e fucile a canna liscia; è vietata la caccia ai piccoli di cinghiale con mantello striato.


Art. 7

Il cacciatore durante ogni giornata di caccia consentita non può abbattere più di due capi di selvaggina stanziale, di cui una sola lepre e trenta capi di selvaggina migratoria, ad eccezione degli storni e dei passeri, consentita in numero di 50 complessivi, e delle allodole consentite nel numero massimo di 30.


Sul tesserino rilasciato dalla F.S.d.C. deve essere sempre segnata la giornata di caccia.
La selvaggina stanziale deve sempre essere segnata nell’apposita casella al momento dell’abbattimento, mentre se viene depositata, il segno di abbattimento dovrà essere cerchiato; la selvaggina migratoria soggetta a limitazione, deve essere sempre segnata a fine giornata di caccia in un’unica soluzione.


Art. 8

Le Oasi di Ripopolamento, le zone di divieto e di parco, sono indicate e delimitate da apposite tabelle.


Nelle zone di S.Mustiola, Monte Carlo e Domagnano è istituita una fascia per la sola migratoria appositamente delimitata e tabellata, senza l’ausilio del cane.


Art. 9

Nei fondi chiusi è vietata la caccia anche ai proprietari del fondo e la selvaggina rimane proprietà dello Stato, con esclusione degli allevamenti denunciati ed autorizzati.




Art.10

Zona di addestramento cani sita nella parrocchia di Domagnano.
L’addestramento cani è consentito dalla chiusura della caccia, sino all’inizio della stagione venatoria 2005/2006 nella zona di seguito specificata in cui è vietato l’esercizio venatorio.
La zona è così delimitata: inizio da Cà Vagnetto dal confine con la zona a Gestione Sociale, risalendo la dorsale dei calanchi fino a sotto la Chiesa di Domagnano, di cui si discende la dorsale dei calanchi fino a congiungersi con Str. Vicinale Campagnone percorrendola fino a congiungersi con Str. Agnellino da Piandavello; si prosegue tenendo sempre il lato sinistro, su un tratto di Str. Agnellino da Piandavello, proseguendo sempre a sinistra per la Strada di servizio per la bonifica calanchiva che costeggia il Fosso del Mulino fino alla Briglia sotto la carrara che scende da Piandavello, di qui si risale il crinale dei calanchi fino a congiungersi a Cà Vagnetto.
E’ altresì istituita una zona, non di mero addestramento cani, ma destinata esclusivamente per le selezioni dei cani da seguita, muniti di pedigrèe, finalizzate allo svolgimento dei Campionati Nazionali ed alla preparazione dei Campionati Internazionali, limitatamente al periodo della chiusura della caccia al 31 luglio 2005. A tale zona avranno esclusivo accesso i cani partecipanti ai campionati; cani e conduttori designati dalla F.S.d.C. la quale emanerà apposito regolamento su indicazione dell’ Associazione Sportiva Cinofila Sammarinese.
Tale zona, appositamente tabellata, è sita in località Cà Mularoni - Broccoli ed in essa è consentito l’esercizio venatorio nel rispetto del presente decreto.
La F.S.d.C., in collaborazione con la Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente, è autorizzata ad effettuare censimenti e statistiche della fauna selvatica durante tutto l’arco dell’anno nelle Oasi di ripopolamento e in tutte le parti del territorio anche con l’ausilio del cane.


Art.11

Nelle Oasi di Ripopolamento e nella Gestione Sociale dei Castelli, si svolgeranno Gare Di Caccia Pratica nel mese di agosto 2004.




Art.12

Nella Gestione Sociale, cui è soggetto tutto il territorio, l’esercizio venatorio è consentito anche al cacciatore in possesso di licenza italiana, a condizione che il medesimo versi alla Federazione Sammarinese della Caccia una quota di partecipazione uguale a quella richiesta dalla Regione o Provincia per la caccia nei rispettivi A.T.C..


Per la sola caccia alla selvaggina migratoria non sono soggetti al pagamento della suddetta quota i cacciatori provenienti dalle Regioni italiane in cui viene concesso ai cacciatori sammarinesi l’esercizio venatorio alla migratoria in tutta la Regione, qualora il cacciatore sammarinese abbia acquisito il diritto di essere socio di un A.T.C. della Regione stessa.
Art.13

Il fucile non può essere dotato di un numero di colpi superiore a 3.




Art.14

L’uso dei richiami è consentito dal 1 settembre 2004.


E’ vietata l’uccellagione con qualsiasi sistema di rete e di aucupio.
Sono vietati l’uso e la detenzione, durante l’esercizio venatorio, di richiami a funzionamento elettromagnetico ed elettronico muniti o meno di amplificatori del suono e / o l’uso di petardi.


Art.15

Chi esercita l’attività venatoria con l’uso di richiami vivi di cattura è tenuto a comunicare all’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole il possesso delle specie detenute e relativo numero suddiviso per singola specie, producendo specifica denuncia.


L’uso dei richiami vivi di cattura appartenenti alle specie cacciabili è consentito ad ogni cacciatore che esercita l’attività venatoria da appostamento fino ad un massimo di 10 unità per specie e fino ad un massimo complessivo di 40 unità.
Su eventuale richiesta del singolo cacciatore, l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, nel rispetto del regolamento vigente, provvederà all’identificazione dei singoli soggetti, a mezzo del servizio di vigilanza ecologica, mediante anello inamovibile numerato, rilasciando regolare attestazione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano solo per le seguenti specie: tordo, sassello, tordo bottaccio, cesena, merlo, colombaccio, storno, allodola, germano.


Art.16

E’ fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata, di darne notizia alla F.S.d.C. e all’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole.




Art.17

L’addestramento dei cani è consentito a chi è in possesso della ricevuta di versamento della quota di partecipazione prescritta all’Art.12 del presente Decreto.


L’addestramento cani è consentito nei seguenti giorni:
Agosto 2004: Domenica 22 – Mercoledì 25 – Domenica 29.
Settembre 2004: Sabato 4 – Sabato 11 – Mercoledì 15.
Durante l’addestramento dei cani qualsiasi tipo di selvaggina catturata o uccisa incidentalmente dovrà essere consegnata alle Guardie Ecologiche o alla Gendarmeria.
In caso di pioggia l’addestramento cani è sospeso.


Art.18

La caccia alla selvaggina di qualsiasi tipo è consentita da un’ora prima del sorgere del sole a un’ora dopo il tramonto, con eccezione del limite di orario stabilito dall’Art. 4 - 3° Comma del presente Decreto.




Art.19

Ogni inosservanza delle leggi, dei decreti, delle prescrizioni e degli ordini legittimi emessi in materia di caccia è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 51,65 ad Euro 258,23.


La sanzione è raddoppiata tanto nel minimo quanto nel massimo e comporta la sospensione immediata della licenza da giorni 10 sino ad 1 anno nei seguenti casi:
a) quando il contravventore, con la sua condotta illecita per mancanza di cautele in materia di armi, abbia cagionato lesione personale o abbia messo in pericolo l’incolumità delle persone o delle cose;
b) quando l’infrazione abbia comportato effettivo danno alle colture o strutture agricolo-forestali o all’ambiente naturale;
c) quando l’infrazione abbia comportato contro legge la cattura o l’abbattimento oppure il danneggiamento di selvaggina;
d) quando l’infrazione risulti particolarmente grave per violazione delle regole tradizionali e degli obblighi inerenti all’esercizio della caccia;
e) quando il contravventore sia recidivo : è recidivo chi nei cinque anni precedenti la data dell’infrazione risulta aver commesso la medesima violazione oppure altre due violazioni della normativa sulla caccia;
f) quando non sia stato possibile, per fatto del contravventore, eseguire gli atti di accertamento e contestazione, di sequestro o confisca, di ritiro del tesserino.


Art.20

La violazione delle norme sulla caccia comporta:


a) la confisca immediata della selvaggina abusivamente catturata o abbattuta nonché dei mezzi di caccia vietati, i quali pertanto sono sottoposti a sequestro dagli Agenti che procedono all’accertamento e alla contestazione dell’infrazione;
b) il ritiro cautelare del tesserino con conseguente divieto temporaneo di caccia su tutto il territorio dello Stato; il tesserino viene restituito soltanto nel caso che non sia disposta la sospensione della licenza.

Art.21

L’oblazione volontaria, prevista e regolata dall’art.33 della Legge 28 giugno 1989 n.68, riguarda la sanzione pecuniaria amministrativa e non influisce sulla sanzione accessoria della sospensione della licenza di caccia e sulle misure del sequestro, della confisca e del ritiro del tesserino e conseguente divieto temporaneo di caccia.


L’applicazione delle sanzioni e delle misure amministrative è di competenza del Dirigente dell’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole e non esclude l’applicazione delle pene che per i medesimi fatti siano comminate dal Codice o da altre leggi penali.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 agosto 2004/1703 d.F.R.


I CAPITANI REGGENTI


Paolo Bollini – Marino Riccardi

IL SEGRETARIO DI STATO


PER GLI AFFARI INTERNI
Loris Francini


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