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Antonino Messina e dal Vice Presidente Sig. Giordano Aurelio


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Accordo Sindacale

della Provincia di Messina

Il 24 settembre 2008 presso la sede dell’Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Messina


Tra
l’Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Messina, rappresentata dal Presidente Sig. Antonino Messina e dal Vice Presidente Sig. Giordano Aurelio e dal direttore Sig. Roberto Corona,
e
la Fisascat - Cisl di Messina rappresentata dal Segretario Generale Sig. Pancrazio Di Leo
la Filcams - CGIL di Messina rappresentata dal Segretario Generale Sig. Giuseppe Silvestro
la Uiltucs - Uil di Messina rappresentata dal Segretario Generale Sig. Eliseo Gullotti
VISTO



  • Il quadro di riferimento della contrattazione territoriale è il vigente CCNL Turismo ed il protocollo d' intesa del 23 luglio 1993




  • L’accordo del 08 luglio 1997 intesa quadro regole nei rapporti delle OO.SS. Siciliane, e il documento unitario sulle regole del 2000




  • L’accordo per la costituzione del Centro di Servizio Provinciale del 22 luglio 1998




  • L’accordo di Costituzione del Centro Servizio Settore Turismo Messina del 02 febbraio 1999 ed ivi operante





  • L’accordo di costituzione della Commissione Paritetica Territoriale per la composizione delle vertenze individuali e collettive del 28 luglio 2005 per il settore Terziario e del Turismo




  • L’accordo del 23 maggio 2007 sul funzionamento dell’ E.B.T. di Messina e del Centro di Servizio Settore Turismo Messina




  • L’accordo Provinciale del 03 settembre 2007 sul riallineamento Ex art.1 Comma 1193 L. 296/2006




  • L’accordo Integrativo Territoriale di II° livello della Provincia di Messina Terziario Distribuzione Servizi del 10 dicembre 2007




  • L’accordo Integrativo Territoriale di II° livello della Provincia di Messina Settore Turismo del 18 febbraio 2008

in forza di quanto sopra,



le parti confermano e concordano quanto segue




Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.




Art.1

A decorrere dal 1° gennaio 2009 le quote EBT saranno: lo 0,40% da calcolarsi su paga base e contingenza per 14 mensilità, è così ripartito:






Art. 2

I contributi di cui all’accordo del 02 febbraio 1999, e del 06 ottobre 2004, sono fissati nella misura dello 0,40% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità ed è così ripartito:




  • 0,20% calcolato come sopra indicato a carico del lavoratore;

  • 0,20% calcolato come sopra indicato a carico del datore di lavoro;



Art. 3

Per la pratica realizzazione ed il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali, e per assicurare, nell’interesse dei lavoratori e dei datori di lavoro, l’efficienza e l’efficacia del ruolo delle proprie strutture, al fine di garantire le operatività delle OO.SS. Territorialmente competenti e le necessarie assistenze ai lavoratori del settore e la funzionalità dei servizi resi, compresi i rinnovi contrattuali, le parti concordano, che per le organizzazioni sindacali dei lavoratori, anche allo scopo di consentire una continua assistenza ed informazione dei diritti contrattuali ai lavoratori non iscritti, sia istituita con decorrenza 01 settembre 2008 una quota di servizio contrattuale aggiuntiva pari allo 0,80% della paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da calcolarsi per 14 mensilità.



Art.4

Le quote di contributo di cui agli artt. 1-2-3-4, sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro, dovranno essere mensilmente trattenute sulla busta paga mensile e versate, ad opera del datore di lavoro, sul conto corrente dell’Istituto all’uopo designato o altro.


Le quote d’assistenza contrattuale sopra indicate, congiuntamente con il terzo elemento provinciale di cui agli Accordi Integrativi Territoriali e le maggiorazioni, costituiscono parte integrante del trattamento economico mensile.
Fermo restando il contributo previsto dall’accordo del 23 luglio 2005 “Apprendistato”, sono tenuti al versamento del contributo “quota contrattuale di servizio” nella misura dell’1 % da calcolarsi su paga base e contingenza, per 14 mensilità e per tutta la durata del “contratto di apprendistato”.
Icontributi d’assistenza contrattuale, ferme restando le finalità di cui ai commi precedenti e le modalità d’erogazione già indicate nei precedenti accordi, sono obbligatori in quanto costituiscono una componente economica aggiuntiva ai valori della paga base tabellare conglobata del salario unico nazionale, e in considerazione che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza della suddetta contribuzione.

Ne consegue che la sua applicazione è condizione pregiudiziale per il rilascio delle autorizzazioni richieste.


Art.5
Le aziende, aderenti all’ EBT o al Centro Servizi del Turismo della Provincia di Messina costituito presso la Confcommercio di Messina, in regola con i versamenti dei relativi contributi, versano e s’impegnano a versare i contributi d’assistenza contrattuale ed applicare nei confronti di tutti i lavoratori il vigente CCNL e successivi del settore Terziario Distribuzione Servizi, o Turismo, nonché i Contratti Integrativi Provinciali e Accordi Integrativi “Aziendali e Territoriali” precedentemente stipulati, hanno diritto ai servizi preposti dall’EBT o dal Centro Servizi.

Le parti, in presenza di modifiche legislative o contrattuali si impegnano ad incontrarsi per eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie.


Il presente accordo, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile.
Art.6
L’articolo 8 comma b dell’accordo Integrativo Territoriale della Provincia di Messina Terziario Distribuzione Servizi del 10 dicembre 2007, viene sospeso e non troverà più applicazione per le aziende in regola con quanto previsto nel presente accordo.

Copia del presente accordo sarà depositata presso la direzione provinciale dell’Ispettorato del Lavoro, del SUPL di Messina e degli istituti provinciali Inps e Inail, nonché presso la Regione Sicilia, la Provincia di Messina, il Comune di Messina, il CNEL e l’Ente Bilaterale Nazionale.


Letto, confermato e sottoscritto.
Unione Generale dei Commercianti Fisascat-Cisl

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Filcams-Cgil Uiltucs-UiI
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