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Parte VI - Elaborati del Regolamento Urbanistico



Art.56 Elaborati del Regolamento Urbanistico

PARTE I – Disposizioni generali



Art. 1 - Contenuti del Regolamento Urbanistico

1 Il Regolamento Urbanistico, in armonia con gli obiettivi da perseguire e le prescrizioni vincolanti, esplicitati nel Piano Strutturale relativamente ai sistemi, ai sottosistemi, alle unità territoriali organiche elementari, individua i Gruppi di Edifici e le Aree normative e disciplina:

- il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente;

- le aree, all'interno del centro abitato, destinate all'edificazione per interventi di completamento e/o di ampliamento degli edifici esistenti;

- le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le infrastrutture da realizzare;

- gli interventi, in rapporto alla loro complessità e rilevanza, di riqualificazione, di trasformazione urbanistico-edilizia da sottoporre alla procedura dei piani attuativi o della concessione convenzionata qualora il Regolamento Urbanistico già contenga tutti i contenuti del piano attuativo;

- gli interventi nelle aree in cui le prescrizioni del Regolamento Urbanistico decadono dopo cinque anni ai sensi dell'art.28, c.4 della L.R.n.5/1995.
2 Il Regolamento Urbanistico si articola in: “Piano della città” e “Collaborazione dei cittadini”.

Il “Piano della città”, comprende due titoli:

1. Disciplina degli interventi di rilevanza edilizia sugli edifici esistenti quando non siano previste né modifiche alla sagoma né alla superficie lorda di pavimento, né variazioni di destinazione d’uso;

2. La disciplina degli interventi di modificazione in ciascuna area normativa.




  1. “Collaborazione dei cittadini”, individua, in alcune aree normative, le condizioni ed i limiti di ammissibilità delle proposte avanzate dai cittadini (privati, operatori, enti pubblici,...) non coincidenti con i contenuti del piano della città, ma finalizzate a perseguire, in quell’area normativa, gli stessi obiettivi.


Art. 2 – Definizioni

1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme:



  1. a) per le definizioni di Sistema , Sottosistema, Unità territoriale organica elementare, Ambito si fa riferimento alle definizioni contenute nel Piano Strutturale.

Per subambito si intende: area individuata graficamente all’interno dell’ambito, oggetto di progetto unitario, anche se realizzata per parti distinte o in fasi successive.

Per unità d’intervento si intende il complesso di operazioni urbanistiche ed edilizie finalizzate alla realizzazione di parte di un subambito avente carattere unitario sotto il profilo della destinazione d'uso.


b) per le nozioni sottoelencate valgono le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 24 marzo 1998 così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 25 Gennaio 1999.

Gruppi di edifici;

Area normativa

Comparto edificatorio;

Intervento edilizio

Strumenti attuativi e gestionali;

Progetto unitario o studio unitario;

Destinazioni d’uso

Superficie territoriale

Area di concentrazione dell'edificato (S.F.);

Superficie lorda di pavimento (mq) (S.L.P.);

Indice di utilizzazione territoriale (I.T.);

Indice di utilizzazione fondiario (IF.);

Superficie abitativa media;

Capacità edificatoria - Utilizzazione edificatoria (SLP)

Superficie coperta (S.C.)

Rapporto di copertura (R.C.)

Aree di pertinenza delle costruzioni

Area libera

Verde privato

Parcheggio privato

Altezza massima della costruzione

Volume (V)

Filo stradale

Filo edilizio o allineamento

Sagoma dell'edificio

Asse rettore

Distanza dal filo stradale e dal filo edilizio (D.S.)

Distanza da confini privati (D.C.)

Distanza tra fabbricati (D.F.)

Distanza tra pareti finestrate di edifici antistanti (D.P.F.)

Numero dei piani (P.)

Basso fabbricato

Soppalchi destinati esclusivamente a deposito

Edifici uni e bifamiliari

Cortili

Spessore del corpo di fabbrica



Pertinenza storica

Parametri di trasformazione

Attrezzature balneari.

Parcheggi pertinenziali

Parcheggi pubblici.
Art. 3 - Destinazioni d'uso

1 In conformità a quanto disposto dalla L.R. 39/1994 le destinazioni d'uso sono definite per categorie indicate con lettere alfabetiche, raggruppate in 14 classi di attività, fatte salve le specificazioni introdotte nei singoli sistemi, sottosistemi o aree normative e si individuano come segue.

1. Residenza

2. Attività turistico ricettive

3. Attività produttive

4. Attività commerciali

5. Attività terziarie

6. Attività espositive, congressuali e fieristiche

7. Attività pubbliche o di interesse pubblico (D.M. 2/4/68 n.1444)

8. Centri di ricerca

9. Autorimesse e parcheggi

10. Attività agricole

11. Verde privato

12. Attività di servizio alle persone e alle imprese

13. Attività di servizio alle persone

14. Attività di servizio alla balneazione e alla nautica




  1. Per quanto attiene la disciplina delle destinazioni d'uso sopraelencate valgono le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 24 marzo 1998 così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 25 Gennaio 1999.


Art. 4 - Tipi di intervento



  1. I tipi di intervento di seguito riportati relativi al patrimonio edilizio esistente, fanno riferimento alle definizioni contenute nel Regolamento edilizio approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 24 marzo 1998, così come modificato con Delibera del C.C. n.18 del 25 gennaio 1999.

Per i gruppi di edifici 1,2,3,4, così come definiti al successivo art. 7, viene riportato, per ogni tipo di intervento, l'elenco analitico delle opere ammesse, riferite ai seguenti principali elementi costitutivi degli edifici così contraddistinti:
A. Esterno degli edifici verso spazio pubblico e privato:

1) Murature perimetrali, tamponamenti ed aperture esterne

2) Finiture esterne
B. Elementi strutturali

1) Fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto.


C. Interno dei corpi di fabbrica

1) Tramezzi e aperture interne

2) Finiture interne

3) Impianti ed apparecchi igienico-sanitari


D. Impianti tecnologici, relative strutture e volumi tecnici
E. Aree di pertinenza


  1. Per quanto attiene la disciplina dei tipi di intervento valgono le disposizioni contenute nel Regolamento edilizio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 24 marzo 1998 così come modificato con delibera del Consiglio Comunale n.18 del 25 gennaio

1999.

3 I tipi di intervento sono i seguenti:

a) Manutenzione ordinaria

b) Manutenzione straordinaria

c) Restauro

d) Risanamento conservativo

e) Ristrutturazione edilizia

e1) Ristrutturazione edilizia di tipo D1

e2) Ristrutturazione edilizia di tipo D2

e3) Ristrutturazione edilizia di tipo D3

e4) Sostituzione

f) Completamento

g) Nuovo impianto

h) Ristrutturazione urbanistica

i)Demolizione
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono esplicitamente indicati dalle presenti norme in riferimento ai gruppi di edifici ed alle singole aree normative. Gli interventi ammessi si riferiscono alle singole definizioni date dal Regolamento Edilizio approvato con delibera del consiglio comunale n.42 del 24 marzo 1998 così come modificato con delibera del Consiglio comunale n18 del 25 Gennaio 1999.

Art.5 -Attuazione degli interventi

1 Il Piano si attua mediante le e procedure previste nella disciplina relativa alle diverse aree normative.


  1. Ove non definite dal R.U. le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumento attuativo sono delimitate in sede di programmazione pubblica o a seguito di richiesta da parte di privati, senza che ciò costituisca variante al Regolamento Urbanistico.




  1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre consentiti con la permanenza delle attività in atto, anche se in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal piano, purché legittimamente insediate, fatte salve specifiche norme relative alle singole aree o gruppi di edifici.

4 Le stesse limitazioni di cui al comma precedente si applicano agli edifici ricadenti su aree destinate alla viabilità e servizi o su aree sottoposte alla procedura dello strumento attuativo così come individuate dal presente Regolamento Urbanistico.


5 Per gli edifici non in contrasto con il Piano demoliti a seguito di calamità naturale o di eventi di carattere eccezionale, è sempre consentita la fedele ricostruzione degli edifici. Nell’ambito di tale intervento possono essere apportate le modifiche ammesse per gli edifici in relazione al Gruppo di riferimento e all’area normativa in cui ricade l’intervento.
6 I piani attuativi , i comparti e le concessioni convenzionate devono prevedere la cessione gratuita o l'asservimento all'uso pubblico di aree per l'urbanizzazione primaria o le aree per i servizi nella misura richiesta dalle vigenti disposizioni, come esplicitato nel Regolamento urbanistico.


  1. Le aree per servizi devono essere computate, per ogni singolo intervento,separatamente per le parti aventi destinazioni residenziali, produttiva e direzionale, commerciale e turistico ricettiva.

8 L'Amministrazione ha la facoltà di non accettare la cessione di aree di difficoltosa utilizzazione a causa delle dimensioni, della loro conformazione ed ubicazione e dello stato idrogeologico del suolo.


9 In alternativa alla cessione gratuita di aree per servizi, in caso di dimostrata impossibilità del loro idoneo reperimento nella località dell'intervento, e in presenza di impegno da parte della Pubblica Amministrazione i la realizzare il servizio e/o l'infrastruttura nel successivo triennio, è ammessa la monetizzazione da parte del privato, da effettuare con applicazione dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni per la determinazione dell'indennità di esproprio, con riferimento all'area dell'intervento e alle sue capacità edificatorie,
10 Il Regolamento Urbanistico individua le zone di recupero ex lege 457/78 art.27 all’interno delle aree normative senza delimitare ambiti da assoggettare a piano di recupero; con deliberazione del Consiglio Comunale potranno essere individuate nuove zone di recupero o ambiti da assoggettare a piano di recupero. Nelle zone di recupero non assoggettate a piano attuativo sono comunque consentiti gli interventi previsti dalle norme che disciplinano ciascuna Area Normativa.
11 Le aree individuate nelle "Indagini geologico-tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica" allegate al Piano Strutturale e corrispondenti alle classi di pericolosità geomorfologica 4 e idraulica IIIc e IV, sono inedificabili in assenza di un piano di messa in sicurezza di iniziativa pubblica o privata approvato dall’Amministrazione comunale. In assenza di tale piano sono consentiti esclusivamente sugli edifici esistenti interventi di consolidamento , ristrutturazione finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici e dei luoghi.

All'interno delle aree classificate dalle indagini sopra citate come 3a, 3b e 3c di pericolosità geomorfologica alle proposte di intervento deve essere allegata una specifica relazione idrogeologica e geotecnica circa la fattibilità dell'intervento in relazione alle caratteristiche dell'area.

Per le aree lungo la costa e per le aree esistenti e dismesse sono prescrittive le disposizioni e le indicazioni contenute nella "Relazione Geologica" allegata al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico.
12 Il Regolamento Urbanistico contiene le prescrizioni urbanistiche di riferimento per la redazione dei piani di settore comunali così come meglio esplicitati all'articolo 55 delle presenti norme.

In particolare le nuove attività turistico-ricettive, equiparate per destinazione d’uso alla residenza, sono ammesse per estensione inferiore ai 500 mq di SLP ove consentite nelle diverse aree normative, solo se collegate a strutture turistico-ricettive esistenti. Il piano individua gli immobili per cui la destinazione turistico-ricettiva è vincolante.

Per le nuove attività commerciali così come richiesto dal Dlgs n.114/98 si fa riferimento all’art. 53 “Norme transitorie”.
13 Gli inserimenti relativi alla creazione di nuove attività commerciali con SLP totale superiore a mq 1.000 devono essere subordinati a strumento esecutivo o concessione convenzionata con i contenuti del presente articolo 5 e del successivo articolo 6.

Convenzioni attuative
Definizione


  1. Le convenzioni attuative sono quelle accessive a piani attuativi o stipulate in relazione ad obbligazioni da assumersi dai privati.




  1. Esse disciplinano:

- la cessione gratuita al Comune delle aree destinate a sedi viarie e a servizi o l'eventuale assoggettamento ad uso pubblico delle stesse;

- la cessione gratuita al Comune delle aree per la viabilità, infrastrutture di trasporto e i servizi nelle aree di trasformazione, di trasformazione per servizi , nelle aree di riqualificazione ambientale e in tutti i casi in cui il privato utilizzi la capacità edificatoria attribuita a tali aree;

- la realizzazione delle opere di urbanizzazione indotte dall’intervento in progetto o il versamento degli oneri di concessione;

- la monetizzazione delle aree di proprietà pubblica destinate a servizi e/o delle relative utilizzazioni edificatorie se previsto nel piano attuativo

- la cessione delle aree a servizi per impianti tecnici di interesse generale, per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico;

- l’impegno del Comune a sistemare l’area ceduta dai privati a verde pubblico senza infrastrutture nel caso in cui la realizzazione dell’opera non sia prevista nel successivo triennio.


15 Il Comune, in sede di convenzionamento, può individuare le quote di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata, convenzionata e agevolata sulla base di appositi provvedimenti deliberativi in materia.
16 Attuazione anticipata: viabilità, infrastrutture di trasporto e verde pubblico

Nei casi in cui il piano individua, all'interno delle aree di trasformazione o delle aree da trasformare per servizi, tratti di viabilità principale, infrastrutture di trasporto e verde pubblico, è facoltà dell'Amministrazione procedere alla realizzazione della stessa anche prima della approvazione delle trasformazioni, attraverso le modalità di esproprio.

In alternativa all'esproprio i proprietari, in caso di cessione gratuita delle aree necessarie alla viabilità, infrastrutture di trasporto e verde pubblico, possono rimanere titolari della relativa quota di utilizzazioni edificatorie, da utilizzare in sede di trasformazione degli ambiti entro i 5 anni dalla data di cessione delle aree.

Gli Enti istituzionalmente competenti o i loro concessionari possono realizzare opere pubbliche su aree già di proprietà pubblica anche prima dell'approvazione dei piani attuativi purché tali interventi siano compatibili con le prescrizioni contenute nelle tavole di piano e nelle schede normative.

Nelle aree destinate a servizi è possibile realizzare impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico, compresi gli impianti tecnologici funzionali all'attuazione del piano energetico comunale di cui all'art.5, L.10/91.
Art. 6 - Procedure per l’attuazione degli interventi nelle aree di trasformazione, nelle aree di trasformazione per servizi, in altre aree normative sottoposte a piano attuativo e in ambiti di riqualificazione urbana

1 L’attuazione degli interventi può avvenire attraverso trasformazione unitaria estesa a tutto l’ambito individuato nelle schede o per sub-ambiti.


2 A) Trasformazione unitaria

La trasformazione avviene attraverso piano attuativo esteso all'intero ambito qualora le schede normative ne prescrivano la trasformazione unitaria. La trasformazione unitaria può essere eventualmente estesa ad aree per servizi già esistenti, per le quali il piano prevede interventi di riqualificazione dello spazio pubblico o alle aree di trasformazione per servizi per cui il piano prevede la localizzazione delle capacità edificatorie non utilizzabili all’interno di tali aree ma all'interno dell'ambito definito dalle schede normative.


3 Il piano attuativo deve contenere le seguenti indicazioni, fatte salve le ulteriori prescrizioni contenute nelle schede normative allegate:

-a) aree di concentrazione dell'edificato;

-b) aree per la viabilità, infrastrutture di trasporto e i servizi e le relative opere di urbanizzazione;

-c) aree da cedere per servizi;

-d) l'indice territoriale e/o le quantità dell'edificazione (SLP) ove indicato;

-e) le destinazioni d'uso;

-f) se specificatamente indicati nelle schede normative: gli allineamenti, gli assi rettori, la localizzazione delle aree per servizi speciali, gli edifici e gli immobili di pregio da salvaguardare, parametri urbanistici, edilizi, di qualità.
4 Le schede precisano le prescrizioni vincolanti e quelle di indirizzo. Sono prescrizioni vincolanti le destinazioni d'uso, le quantità dell'edificazione e dei servizi e, se specificatamente indicati, gli allineamenti, gli assi rettori, la localizzazione delle aree per servizi speciali, gli edifici e gli immobili di pregio da salvaguardare, parametri urbanistici, edilizi, di qualità.
5 B) Trasformazione per sub-ambiti

La trasformazione può essere consentita anche per parti (sub-ambiti), a condizione venga approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale uno "studio unitario", esteso all'intero ambito o a più ambiti, redatto dall'Amministrazione Comunale oppure proposto da privati cittadini singoli o associati proprietari di immobili inclusi negli ambiti stessi che rappresentino almeno il 51% delle superfici catastali e il 75% dell’imponibile catastale delle aree interessate


6 Lo studio unitario deve definire per ogni subambito nel rispetto delle prescrizioni vincolanti di cui al precedente comma 4;

a) i parametri urbanistici ed edilizi, i tipi di intervento sugli edifici e sulle aree non edificate necessari per valutare la riqualificazione ambientale e/o la conformazione urbana proposta;

b) le aree di concentrazione dell'edificato;

c) le aree da dismettere per servizi pubblici, nelle quantità specificatamente indicate nelle schede normative allegate alle presenti norme;

d) le opere di urbanizzazione primarie e indotte, ivi comprese le infrastrutture di trasporto;

e) la perimetrazione dei sub-ambiti, intesi come unità di intervento, rispettosa della configurazione dell'insieme.


7 Lo studio unitario deve essere attuato con la procedura dello strumento attuativo. Ove lo studio unitario abbia tutti i contenuti del Piano attuativo l'attuazione nei sub-ambiti può avvenire tramite concessione convenzionata.
8 Costituisce parte integrante dello studio unitario una "convenzione-programma", approvata dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta Comunale, nella quale sono individuati i criteri generali cui attenersi nell'attuazione degli interventi per sub-ambiti e in linea prioritaria, sia assicurato il coordinamento funzionale e temporale, tra interventi privati, cessioni di aree e opere pubbliche tale da garantire la funzionalità degli insediamenti secondo la progressiva loro attuazione e la complessiva trasformazione dell'ambito coerente con le previsioni del piano.

La cessione di aree per servizi e opere di urbanizzazione deve essere effettuata nell'interno di ciascun sub-ambito oppure entro l'ambito se regolata dalla convenzione-programma e attuata contestualmente alla trasformazione.


9 Le convenzioni attuative hanno i contenuti esplicitati al precedente art. 5.

Art. 7 Individuazione dei gruppi di edifici1

1 I singoli edifici sono stati riconosciuti, studiati e classificati come appartenenti a gruppi con differenti caratteristiche. La classificazione in gruppi è rappresentata nella Tavola "Gruppi di edifici".

Gli interventi si possono attuare con modalità rapportate alla qualità e alla tutela dal piano riferite ai singoli edifici. I tipi di intervento sono disciplinati in rapporto alle parti costituenti i singoli edifici e alla loro qualità.
2 A) Gruppi di edifici

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati in relazione alla appartenenza degli edifici a uno dei seguenti gruppi.


3 Gruppo 1) Monumenti, mura e fossi
Tale gruppo comprende:

- edifici monumentali;

- le mura e le fortificazioni (bastioni, torri, fortezze, porte) medicee e lorenesi;

- manufatti di interesse storico (alcuni ponti, l'acquedotto di Colognole, monumenti isolati nello spazio pubblico);

- i fossi della città (tratto urbano del canale dei Navicelli, fosso Reale, fosso della Venezia, canali da riaprire) e i manufatti pertinenti (muri di sostegno, banchine, scalandroni);

- chiese;

- cimiteri storici .

4 Gruppo 2) Edifici di pregio architettonico


Tale gruppo comprende:

edifici caratterizzati dalla compiutezza dell'architettura di cui sono rimasti sostanzialmente inalterati rispetto all'impianto originario l'aspetto esteriore, i caratteri distributivi interni quali:

- edifici residenziali (palazzi nobiliari, edifici ottocenteschi destinati al ceto borghese, ville storiche);

- chiese caratterizzate da prospetti sullo spazio pubblico presentanti elementi di particolare qualità (aspetto compositivo, elementi decorativi) e qualità relative allo spazio interno ;

- edifici di governo e servizi.
5 Gruppo 3) Edifici con valore d'immagine storico-ambientale
Tale gruppo comprende:

6 a) edifici che, pur non possedendo caratteri architettonici di particolare rilievo, costituiscono documenti della storia urbana locale quali:

- edifici il cui impianto è riconducibile al villaggio preesistente la fondazione periodo di fondazione della città buontalentiana stessa; della città buontalentiana;

- edifici residenziali della città buontalentiana il cui impianto è riconducibile al

- edifici residenziali sei - settecenteschi della Venezia;

- magazzini ottocenteschi ;

- edifici residenziali ottocenteschi il cui impianto deriva da progetti unitari urbanistici o legati ad operazioni complessive di qualificazione della città quali la realizzazione dei viali a mare e la rettifica del fosso Reale;

- ville storiche;

- chiese;

-.cimiteri storici.


7 b) edifici con qualità proprie non rilevanti ma che presentano, verso lo spazio pubblico o l’ambiente circostante, un valore storico-documentale legato a fasi importanti della storia della città e di immagine ambientale quali:

- edifici lungo le strade di borgo;

- edifici dei nuclei storici extraurbani;

- edifici ricostruiti nel dopoguerra riprendendo i caratteri e le dimensioni degli edifici preesistenti

- edifici costruiti tra le due guerre che, pur non presentando elementi di particolare valore architettonico, hanno introdotto nuovi elementi nell'immagine urbana;

- edifici rurali;

- ville storiche il cui impianto originario risulta fortemente compromesso ;

- cimiteri storici;

- ville con giardino con valore di immagine ambientale.
8 Gruppo 4) Edifici recenti con valore documentario e d'immagine ambientale
Tale gruppo comprende:

- edifici rappresentativi destinati a funzioni rilevanti nella vita cittadina;

- edifici recenti con valore d'immagine ambientale, ossia edifici sia pubblici sia residenziali, che presentano elementi che ne caratterizzano i prospetti verso lo spazio pubblico.

9 Gruppo 5) Edifici recenti


In tale gruppo sono compresi:

edifici recenti privi di particolari valori architettonici o d'immagine ambientale.


10 Gruppo 6) Edifici recenti in contrasto con il piano della città
In tale gruppo sono compresi:

edifici in contrasto con la disciplina del sistema territoriale e dell'area normativa in cui sono compresi.


11 B Parti degli edifici
Gli edifici sono disciplinati in relazione alle seguenti parti cui fanno riferimento i tipi di intervento, così come definiti all'art.4:

a) Esterno degli edifici verso lo spazio pubblico e privato;

b) Elementi strutturali: fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale , rampe, tetto;

c) Interno di corpi di fabbrica:

comprende gli ambienti delimitati dalle fronti esterne degli edifici e dalla copertura;

d) Impianti tecnologici

e) Aree di pertinenza.

12 C Elementi di qualità delle parti

I seguenti elementi contribuiscono alla caratterizzazione ed alla qualità complessiva dell'edificio:

a) fronti sullo spazio pubblico e privato:

- elementi decorativi ( lesene, fregi, colonne, finte colonne, timpani, nicchie con statue, fasce marcapiano);

- dimensioni delle aperture (porte, finestre, androni);

- scansione delle aperture;

- scaloni esterni;

- logge;

- porticati;

- portici;

- balconi;

- comignoli;

- rivestimenti in pietra (bugnato, angolari , lastre di marmo);

- manto di copertura;

- infissi e serramenti;



  • tinteggiatura esterna;

  • materiali e tecniche costruttive congruenti con l’impianto originario

b) interni

- androni;

- scaloni monumentali;

- volte a botte, a crociera, a vela;

- voltine;

- archi;

- pilastri di sostegno alle volte.


c) aree di pertinenza

  • giardini, parchi;

- cortili, chiostri
fanno parte del Gruppo 5 “Edifici recenti”, anche gli edifici non rappresentati e/o non classificati nella Tavola n. 1 “Gruppi di edifici”, con esclusione degli edifici che siano ormai allo stato di rudere. La norma deve intendersi anche nel senso che fanno parte del Gruppo 5 “Edifici recenti” tutti gli edifici oggetto di concessione e/o autorizzazione in sanatoria e gli edifici realizzati in base a provvedimenti abilitativi rilasciati dopo l’approvazione del Regolamento Urbanistico (Gennaio 1999). La norma comunque non si applica agli edifici individuati nell’Elenco degli edifici di interesse storico, nell’elenco dei Palazzi d’interesse storico e nell’elenco delle ville di interesse storico allegati al Quadro conoscitivo del Piano Strutturale, ancorché non rappresentati nella Tavola n. 1 Gruppi di edifici”.
Art. 8 Aree normative: classificazione

1 Le aree normative definiscono i parametri urbanistico-edilizi e le condizioni di compatibilità ambientale degli interventi in relazione alle caratteristiche morfologiche ed ambientali del territorio, all’epoca di impianto del tessuto edilizio, agli obiettivi di modificazione o di conservazione contenuti nel Piano strutturale.

Aree normative:

2 A. Nel sistema insediativo e delle attività:

Aree di impianto storico

Aree consolidate

Aree a ville con parco e pertinenza storica

Aree a ville con giardino

Aree di ristrutturazione urbanistica

Aree di trasformazione

Aree balneari e turistiche della costa urbana

Area delle Falesie di Antignano

Area del santuario di Montenero

Aree di rispetto panoramico e di tutela idrogeologica

Aree per le attività portuali

Aree per le attività industriali

Aree per il recupero delle attività produttive

Aree per le attività produttive e per i servizi alle imprese

Aree per le attività nocive
3 B. Nel sistema ambientale e pedecollinare:

Aree di riqualificazione ambientale Collinaia e Montenero

Aree di riqualificazione orti e nuovi orti urbani

Aree per colture specializzate

Podere con valore testimoniale

Fascia pedecollinare

Fascia collinare

Area per campeggi

Cave

Costa nel sistema di tutela ambientale



Isola di Gorgona
4 C. Aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria

Aree per i servizi esistenti e previsti

Aree per la viabilità e vie d’acqua


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