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Comune di Livorno


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7 Area C La Padula

La SLP esistente deve essere trasferita nell’U.T.O.E. 4C18 Nuovo Centro.
8 Aree D: D1 Viale Petrarca est:

indice territoriale (slp/ST):

0,5 mq/mq;

Area F2 via Lamarmora nord:

indice territoriale (slp/ST):

0,3 mq/mq.

9 Altezza massima degli edifici in piani:

aree A1, B3 ricomprese nel P.d.R. “Shangai”: cinque piani;

B3, E, F2: quattro piani;

aree A2, B2, B3, D1: tre piani;


10 - distanza da confini: m. 5 - sono ammesse costruzioni in aderenza;
11 - distanza da fabbricati: m. 10 - sono ammesse costruzioni in aderenza;
12 - filo edilizio: è obbligatorio il rispetto del nuovo filo edilizio là dove indicato nella tavola di piano “Gruppi di edifici” e nelle schede normative allegate;
13 - parcheggi pertinenziali:

1mq/3 mq. di slp residenziale; 1mq/mq di slp per attività direzionali.

I parcheggi privati e privati pertinenziali possono essere realizzati in sottosuolo o in elevazione purché, in quest’ultimo caso, compresi nella manica degli edifici o lungo il filo edilizio e reperiti in un raggio di 500 metri.

Gli spazi interni agli isolati e di pertinenza degli edifici devono essere liberi da costruzioni.


14 Per tutte le aree sono fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nelle singole schede.
15 Per l’area E valgono le prescrizioni e i parametri riportati nella scheda normativa allegata relativa all’area.
16 Per l’area F1 valgono le prescrizioni e i parametri del PRU approvato.
17 Per le aree D1 Viale Petrarca est, E Terme della Salute ed F2 Via Lamarmora nord ulteriori prescrizioni sono contenute nelle schede normative allegate alle presenti norme.
18 Su tutte le aree da A a F è sempre ammessa la realizzazione di parcheggi pubblici.
19 C. Modificazioni alle destinazioni d'uso

Le destinazioni d’uso di seguito riportate sono da attivarsi unicamente in presenza di interventi di ristrutturazione urbanistica come definito dalle schede allegate:


Area A1 Shangai e A2 Corea:

residenza (minimo 80%)

Attività, servizi alle persone (massimo 20%)
Area B1 Stringi-Stringi

Uffici e servizi alle imprese, attività pubbliche o di interesse pubblico, centri di ricerca.


Area B2 Corea sud

residenza, servizi alle persone (minimo 50%)

commercio (massimo 50%)
Aree B3:

residenza(minimo 40%)

terziario (massimo 20%)

commercio (massimo 10%)

attività artigianale (massimo 30%)
Area C La Padula

verde e servizi pubblici


Area D1 Viale Petrarca est

Residenza (minimo 70%)

servizi alle persone (massimo 30%)
Area E Terme della Salute

residenza (minimo 80%)

servizi alle persone (massimo 20%)
Area F1 Mura Lorenesi

Valgono le destinazioni del PRU approvato


Area F2 via Lamarmora nord

Residenza (minimo 70%)

servizi alle persone (30 % di cui massimo 10% commercio)
20 D. Modalità attuative

Concessione, concessione convenzionata in caso di cessione o asservimento all’uso pubblico o monetizzazione delle aree a servizi e per la viabilità.


21 Le aree per la viabilità e i servizi previsti sono indicati nelle tavole di piano e nelle schede normative allegate
22 E.Classificazione

Le aree di ristrutturazione urbanistica sono classificate di categoria B secondo il D.M. 2/4/68 n.1444 e di recupero ai sensi della L. 457/78.


Aree di trasformazione

Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti
Luoghi con statuto speciale

-Fossi, fortezze e mura;

Interventi finalizzati alla riqualificazione dello spazio pubblico e della qualità urbana, al recupero dell’immagine storicamente consolidata, alla razionalizzazione degli usi inerenti la nautica.

Categoria d’intervento:

-conservazione (art.3.a), recupero (art.3.b), riqualificazione (art.3.c).

Per le unità territoriali organiche elementari: 4B4 Cantiere Orlando,

4-C-16 Porta a Terra, 4-C-17 Salviano 2, 4-C-18 Nuovo centro, 4-C-19 Stazione marittima, , 4-C-21 Stazione San Marco, 4-C-22 Mercato ortofrutticolo, 4-C-23 Via degli Acquedotti, 4-C-24 Depositi comunali, 4-C-25 ATL di via Meyer, 5A1 Porto Mediceo.

Categoria d’intervento:

-trasformazione (art.3.f)


Art. 17 Aree di trasformazione


  1. A. Definizione

Parti del territorio individuate nel Piano Strutturale come unità territoriali organiche elementari: 4B4 Cantiere Orlando, 4C16 Porta a Terra, 4C17 Salviano 2, 4C18 Nuovo Centro, 4C19 Stazione Marittima, 4C21 Stazione San Marco, 4C22 Mercato Ortofrutticolo, 4C23 Via degli Acquedotti, 4C24 Depositi Comunali, 4C25 ATL Via Meyer, 5A1 Porto Mediceo. Viene inoltre individuata l’area 1A Ex Stabilimento Barcas.

Per tali aree sono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuovo impianto.




  1. B. Modificazioni dell'assetto urbano

B1. Modificazioni degli edifici esistenti in assenza di piano attuativo o di studio unitario




  1. Edifici di interesse storico (gruppi 1,2,3,4)

Edifici recenti (gruppo 5). Edifici in contrasto con il Piano della città (gruppo 6): manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.
B2 Modificazioni delle aree
4 Nuovi edifici ed attività - Parametri urbanistici ed edilizi

Per ciascuna area le schede normative allegate precisano l'indice territoriale o, in mancanza dello stesso, le utilizzazioni edificatorie massime, le quantità minime di aree da cedere per servizi e viabilità, le aree di concentrazione dell'edificazione, i parametri edilizi ed urbanistici con indicazione di quelle prescrizioni che non possono essere modificate in fase attuativa ed eventuali prescrizioni specifiche, quali la quantità di SLP trasferibile dalle aree di impianto storico, dalle aree di trasformazione per servizi laddove previsto.

I parcheggi pubblici, privati pertinenziali e privati possono essere realizzati a raso, in sottosuolo ed in elevazione secondo le indicazioni fornite dal piano attuativo o dallo studio unitario.
5 Per l’unità territoriale organica elementare 4B4, in attesa degli interventi di trasformazione previsti dal PRG sono consentiti ampliamenti connessi alla realizzazione di impianti tecnologici e di servizio tali da non alterare lo stato complessivo dell’area e da non compromettere la realizzabilità degli interventi di trasformazione previsti.
6 Per le unità territoriali organiche elementari 4C18, 4C19, 4C21, 4C24, 4C25, 5A1, in attesa delle trasformazioni previste dal PRG sono consentiti adeguamenti di impianti tecnologici di servizio e messa a norma, a favore di attività pubbliche e produttive insediate tali da non alterare lo stato complessivo dell’area e da non compromettere la realizzabilità degli interventi previsti.
7 C. Modificazioni alle destinazioni d'uso

Le destinazioni d'uso all’interno delle diverse aree sono precisate nelle schede normative allegate.


8 E. Modalità attuative

Piani attuativi estesi all’intero ambito o studio unitario, concessione convenzionata, secondo i contenuti esplicitati al precedente art.6. Per le aree ricomprese all’interno delle unità territoriali organiche elementari 4B4 Cantiere Orlando, 4C19 Stazione Marittima, 5A1 Porto Mediceo deve altresì essere rispettato quanto è previsto dall’Accordo di Programma per il Porto di Livorno sottoscritto tra Autorità Portuale, Regione Toscana, Comune di Livorno e Provincia di Livorno in data 26 settembre 1997, pubblicato sul BURT del 26 novembre 1997.


9 F.Classificazione

Le aree di trasformazione sono classificate zona territoriale omogenea B secondo il D.M. 2/4/68 n.1444. Le unità territoriali organiche elementari 4C16 Porta a Terra, 4C17 Salviano 2, 4C18 Nuovo Centro sono classificate di categoria C - secondo il DM 2.4.1968 n.1444.


Art. 18 - Aree balneari e turistiche della costa urbana



A. Definizione

1 Parte di territorio su cui insistono gli stabilimenti balneari e approdi turistici compresi nel piano regionale “Porti e approdi turistici”.

2 B.Modificazioni dell'assetto urbano

B1 Modificazioni degli edifici esistenti

3 Edifici di interesse storico (gruppi 1, 2, 3, 4):

le modificazioni sono disciplinate dall'art.12 delle presenti norme.

Edifici recenti vedi comma 4 del presente articolo.

Edifici in contrasto con il Piano: manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.


B2 Modificazioni nelle aree
4 1) Tipi di intervento - Parametri urbanistico-edilizi

a) Stabilimenti balneari.

Nelle aree comprese nella fascia costiera sono riconfermati le attrezzature e gli impianti balneari esistenti.

E' ammesso il miglioramento dei servizi, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi. Non è ammessa la creazione di nuove costruzioni in muratura e materiali similari. Per le costruzioni e gli impianti esistenti sono ammessi interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia, sostituzione e di ampliamento non superiore al 5% della SLP esistente.

Altezza massima dei fabbricati: piani 1 (uno) fuori terra;

non superiore a m. 3,00 e comunque tale da non impedire la visuale del mare dalle aree pubbliche.


b) Approdi turistici: Antignano, Ardenza, Quercianella.

Sono confermate le localizzazioni definite dalla L.R. 9/6/1979, n.36 e successive modifiche e integrazioni e dal piano di coordinamento regionale.

Il Regolamento Urbanistico fa riferimento alle leggi regionali vigenti in relazione a:

A) Standards urbanistici;

B) Standards nautici;

C) Elenco e localizzazione dei porti e approdi turistici.

Tutti gli interventi di trasformazione urbanistico edilizia devono essere effettuati nel rispetto di tali parametri.

c) Punti di ormeggio:

La creazione di nuovi ormeggi è consentita nei porti ed approdi esistenti nonchè negli stabilimenti balneari esistenti.
5 C.Modificazioni alle destinazioni d'uso

Il cambio di destinazione d'uso è consentito esclusivamente verso la destinazione a servizi, attività turistico-ricettive, attività commerciali al dettaglio, attività per la ristorazione, pubblici esercizi, attività di servizio alla balneazione e alla nautica.


6 D. Modalità attuative

a) Stabilimenti balneari: concessione, concessione convenzionata in caso di aumento della SLP;

b) Porti e approdi turistici: Concessione convenzionata, Piano attuativo;

c) Punti di ormeggio: concessione convenzionata.


Interventi relativi agli edifici: concessione o concessione convenzionata in caso di sostituzione con cambio di destinazione d’uso.

Gli interventi di nuovo impianto sono subordinati a verifica di fattibilità ambientale.


7 E.Classificazione

La costa urbana è classificata zona F ai sensi del DM 2/4/1968, n.1444.



Area delle Falesie di Antignano

Riferimenti al Piano Strutturale – Prescrizioni vincolanti
Invarianti

Falesie di Antignano

Categoria d’intervento: conservazione (Art. 3.a.1, 3.a.2, 3.a.3), sono consentite attrezzature per la balneazione nel rigoroso rispetto delle caratteristiche paesistiche, ambientali e vegetazionali del luogo.
Art. 19 - Area delle Falesie di Antignano


  1. A. Definizione

Area a sud dell'abitato di Antignano compresa tra via del Littorale-via Aurelia, Rio del Maroccone e il mare, di particolare pregio ambientale. L'area è ulteriormente suddivisa in "Area naturalistica", "Area per campeggio", "Area del Maroccone", “Area costiera Falesie”.


  1. B. Modificazioni dell'assetto urbano

3 B1 Modificazioni degli edifici esistenti

- Area naturalistica

Tutti gli edifici esistenti sono in contrasto con il Piano, di essi è prevista la demolizione preventivamente all’attuazione degli interventi previsti dal Piano.

Interventi ammessi: manutenzione ordinaria senza cambio di destinazione d’uso.

- Area per campeggio

Sugli edifici esistenti, in attesa dell’attuazione del Piano, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.

- Area del Maroccone

Edifici in contrasto con il Piano: manutenzione ordinaria senza cambio di destinazione d’uso

Edificio esistente (Gruppo 3):

manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso. Ristrutturazione edilizia D1 e D3 esclusivamente per attività turistico-ricettive.
4 B2 Modificazioni delle aree

5 1) Area naturalistica

L’area è destinata a prevalente uso pubblico; è consentita la realizzazione di attrezzature da realizzare nei siti individuati dalla scheda normativa.

Le attrezzature devono essere realizzate nel rispetto dell'alto valore ambientale dei luoghi; esse devono essere realizzate in quota ribassata rispetto al terreno e coperte o parzialmente coperte con la ricostituzione del terreno alla quota esistente. Non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni in muratura o materiali similari in soprasuolo nè emergenti dall'orizzonte attuale.

All’interno dell'area restante devono essere rispettati i percorsi esistenti e la vegetazione naturale. E’ possibile realizzare vasche per la balneazione incassate nel terreno nei siti indicati dalla scheda normativa. E’ ammessa la realizzazione di una attrezzatura di solarium nel settore tra gli scogli affioranti prospicienti la Punta del Casotto e la costa da realizzarsi in listellati di legno in quota di poco superiore al livello del mare.

E’ garantita la percorribilità e l'accessibilità pubblica alla riva del mare e la visibilità del mare.

Considerato l’uso pubblico dell’area non sono ammesse delimitazioni di alcun tipo. Nelle aree delimitate dalla scheda normativa ove sono previste attrezzature di servizio e ove è consentita la realizzazione di vasche per la balneazione è consentita la realizzazione di siepi o staccionate di altezza non superiore a m. 1,20.

E’ vietata la realizzazione di parcheggi all’interno dell’area.




  1. 2) Area per campeggio

Gli interventi devono essere realizzati secondo le prescrizioni della

L.R. 83/1997 e secondo le ulteriori indicazioni, rilevato l’alto valore

ambientale del luogo, della scheda normativa.

La ricettività massima del campeggio è comunque stabilita in 150 piazzole-posto tenda, corrispondenti a circa 600 ospiti di cui una parte può essere occupata da strutture (bungalows), non vincolate permenentemente al suolo strutture costruite con materiali leggeri, non vincolati permanentemente al suolo con esclusione di murature, temporaneamente ancorate al suolo per il periodo di permanenza del campeggio della dimensione massima di mq 20. Le strutture di servizio possono essere realizzate sia nell’area indicata dalla scheda sia mediante sostituzione, a parità di SLP, delle strutture esistenti adibite a tale uso, anche con modificazione della sagoma. Altezza massima dei servizi e dei bungalows: m.3.

La scheda normativa individua le aree per il campeggio, le aree di concentrazione per le strutture di servizio e le aree per i bungalows.

I parcheggi devono essere reperiti nelle aree destinate a servizi o nella fascia di rispetto stradale.

Deve essere garantita la percorribilità e l'accessibilità pubblica alla riva del mare.
7 3) Area del Maroccone

Gli edifici da destinare ad attrezzature turistico-ricettive devono avere altezza massima di m. 3, devono essere realizzati nel sito indicato dalla scheda, previa totale demolizione degli edifici in contrasto con il piano. Tale intervento deve essere correlato all’intervento di ristrutturazione dell’immobile del Gruppo 3 presente nell’area di cui al precedente punto 3.

Gli spazi esistenti devono essere riqualificati, secondo le indicazioni fornite all’art. 48. I parcheggi devono essere reperiti in sottosuolo, è vietato il parcheggio a raso sull’area. Deve essere garantita la percorribilità e l’accessibilità pubblica alla riva del mare.

4) Area costiera “Falesie”

Sono ammessi esclusivamente interventi di messa in sicurezza e ripristino ambientale secondo le prescrizioni degli studi curati dall’Amministrazione comunale sulla pericolosità della costa allegati al Regolamento Urbanistico.

Gli accessi al mare e gli interventi di messa in sicurezza devono essere realizzati con materiali che non contrastino con la qualità del luogo e secondo modalità costruttive che non alterino la specificità del paesaggio.


8 C) Modificazioni alle destinazioni d'uso:

1) Area naturalistica: attrezzature di servizio e ristoro ove indicato nella scheda normativa;

2) Area a campeggio: campeggio;

3) Area del Maroccone: attività turistico-ricettive.


9 D. Modalità attuative

Studio unitario esteso alle singole aree:

1) Area naturalistica,

2) Area a campeggio,

3) Area del Maroccone.

Lo studio unitario, riferito alle singole aree, deve ricomprendere le relative porzioni dell’adiacente “Area costiere delle Falesie”.

E' ammessa l'attuazione per parti in presenza di studio unitario(vedi art.6).

10 E.Classificazione

L’area è classificata zona F ai sensi del D.M. 1444/1968.

Area del Santuario di Montenero


Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti
Luoghi con statuto speciale:

Santuario di Montenero
Categorie di intervento prevalenti:

Edifici e manufatti storici: conservazione, tutela e valorizzazione.

Completamento con specifico riferimento alla creazione di nuove strutture religiose, ricettive e di servizio.
Art. 20 - Area del Santuario di Montenero

1 A. Definizione

Area comprendente il Santuario di Montenero e le aree ad esso pertinenti (Area A) e le pendici di Monte Burrone (Area B) come individuate nella tavola del Regolamento urbanistico “Aree normative” e nella scheda normativa.

L’area è inserita in un contesto ad alto valore ambientale, le strutture, le funzioni esistenti caratterizzano fortemente il paesaggio naturale e architettonico e costituiscono una attrattiva turistica e luogo religioso di importanza nazionale.


3 B. Modificazioni dell’assetto urbano
B1 Modificazioni degli edifici esistenti
4 Edifici di interesse storico (gruppi 1, 2, 3, 4):

le modificazioni sono disciplinate dall'articolo 12 delle presenti norme.

Edifici recenti: ristrutturazione edilizia D1 e D3, sostituzione con riconferma del filo edilizio e dell'altezza esistenti.

Edifici in contrasto con il piano (Gruppo 6). Manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.


B2 Modificazioni delle aree
5 Nuovi edifici ed attività - Parametri urbanistico-edilizi

1) Area A

Aree libere o rese libere: ristrutturazione urbanistica o nuovo impianto.

Le aree boscate sono inedificabili.

Altezza massima: di norma non superiore a due piani rispetto alla parte superiore del piano di campagna e comunque da definirsi in sede di progetto esecutivo nel rispetto delle valenze storico-ambientali dell’area.

E' ammessa la realizzazione di strutture ipogee.

E' ammesso il recupero degli edifici esistenti per realizzare strutture turistico ricettive.

Parcheggi: 1 mq ogni mq di slp di nuova edificazione da reperire entro la distanza massima di m.500 dall’intervento o comunque in area a servizi da convenzionare con l'Amministrazione comunale.

E’ prevista la realizzazione di parcheggi pubblici nell’area tra viale Giovanni XXIII e via della Lecceta.

E’ consentita la realizzazione di nuovi percorsi pedonali di connessione tra i differenti edifici ed i luoghi sacri all’interno del parco del Santuario e l’adeguamento della viabilità esistente.

Tutti gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento di edifici esistenti devono essere sottoposti a verifica di fattibilità in relazione alle caratteristiche geotecniche del terreno; gli interventi devono essere realizzati nel massimo rispetto dei caratteri storico- ambientali del luogo.

2) Area B

All’interno dell’area è consentito realizzare uno spazio all’aperto per raduni, manifestazioni di massa. Tale spazio dovrà essere realizzato con materiali congruenti con la specificità del luogo.

I manufatti esistenti all’interno dell’area sono destinati a servizi e/o attrezzature turistico-ricettive secondo le indicazioni della scheda normativa.


6 Nella scheda normativa allegata sono evidenziate, per le aree A e B i siti idonei alla realizzazione di nuove attrezzature religiose, le aree a servizi, gli edifici destinati a residenza ed attrezzature ricettive, le aree a parco e le aree da destinare a parcheggio.
7 C. Modificazioni alle destinazioni d'uso

E' consentito il cambio di destinazione d'uso esclusivamente per attività pubbliche e di interesse pubblico, attrezzature turistico ricettive.


8 D. Modalità attuative

Piani attuativi estesi alle intere aree A e B o studio unitario. E’ ammessa l’attuazione per parti in presenza di piano attuativo o studio unitario(v. art. 6).


9 E.Classificazione

L'area Santuario di Montenero è classificata zona territoriale omogenea F secondo il DM 2/4/1968, n.1444.



Aree di rispetto panoramico e di tutela idrogeologica
Riferimenti al Piano Strutturale – Prescrizioni vincolanti
Categoria di intervento prevalente nel sottosistema insediativo di collina: conservazione.
Art. 21 - Aree di rispetto panoramico e di tutela idrogeologica

1 A. Definizione

Aree di particolare valore paesistico panoramico che il piano intende tutelare ed aree da sottoporre a tutela idrogeologica.
2 B.Modificazioni dell'assetto urbano
3 B1 Modificazioni degli edifici esistenti

Edifici di interesse storico (gruppi 1, 2, 3, 4):

le modificazioni sono disciplinate dall'articolo 12 delle presenti norme.

Edifici recenti (gruppo 5): ristrutturazione edilizia D1 e D3.

Edifici in contrasto con il Piano (Gruppo 6): manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.
B2 Modificazioni alle aree

4 Le aree libere sono inedificabili.


5 Gli interventi devono rispettare le prescrizioni riportate al successivo art.48 ed in ogni caso essere accompagnati da specifici studi ed indagini al fine di garantire la messa in sicurezza dei luoghi.
6 C. Modificazioni alle destinazioni d'uso

Residenza

E' ammesso il cambio di destinazione d'uso da residenza ad attività turistico-ricettiva.
7 D. Modalità attuative

Concessione.

8 E. Classificazione

L'area è classificata di categoria A secondo il DM 1444/1968.


Area per le attività portuali

Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti

.- Ambiti A1 dei corsi d’acqua come riconosciuti in base alla DCR 230/1994

Categoria d’intervento:

- conservazione (art.3.a.4) - interventi di salvaguardia idraulica
b) Luoghi con statuto speciale

- Torre del Marzocco, fortificazioni del Porto Mediceo

Categoria d’intervento:

- conservazione (art.3.a) e recupero (art.3.b)

Per consentire l’attuazione del Piano Operativo Triennale del Porto e del Piano regionale dei porti e approdi turistici;

- completamento delle infrastrutture (art. 3.d);

- trasformazione (art. 3.f).

Art. 22 – Aree per le attività portuali

1 A. Definizione

L'area normativa comprende le aree portuali comunque uti­lizzate, le aree occupate da installazioni al servizio del porto, le aree occupate da attività produttive con banchina, le aree libere che il Piano destina ad ampliamento, completamento e servizio del porto e le aree destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale del Polo ecologico livornese.
2 B. Modificazioni dell'assetto urbano
3 B1 Modificazioni degli edifici esistenti

4 Edifici di interesse storico (gruppi 1, 2, 3, 4):

le modificazioni sono disciplinate dall'articolo 12 delle presenti norme.
5 Edifici recenti con attività compa­tibile con le destinazioni dell'area normativa ristrutturazione edilizia, sostituzione, amplia­mento, nel rispetto dei Parametri edilizi di cui al successivo comma 7.

E’ ammessa la conferma dei fili edilizi verso strada esistenti.

Edifici recenti con attività non compatibile con le destinazioni

dell'area normativa:

manutenzione ordinaria e straordinaria, risa­namento, ristrutturazione edilizia senza aumento della Slp esistente.
6 B2 Modificazioni delle aree

7 Nuovi edifici ed attività - Parametri urbanistico - edilizi

- Indice fondiario 1 mq slp/SF;

- Rapporto di copertura 0,7 mq SC/SF

- Distanza minima degli edifici da confini: m. 5, sono ammesse costruzioni in aderenza;

- Distanza minima tra edifici: m. 10, sono ammesse costruzioni in aderenza;

- Distanza minima degli edifici dai fili stradali non interni alla cinta doganale: m. 12;

- Altezza dei fabbricati : m. 10.

Agli edifici destinati ad attività portuali, produt­tive, di deposito, ai parcheggi in elevazione e ai relativi impianti tecnologici non si applicano limiti di altezza;

- Parcheggi pertinenziali: da realizzare all’interno del lotto.

- Aree da destinare a servizi per interventi su aree non urbanizzate: 15% dell’area di pertinenza dell’intervento edilizio, di cui 2/3 da de­stinare a parcheggio, da localizzarsi preferibil­mente nella fascia di arretramento dell’edificazione dai fili stradali.

Tali parametri, ad eccezione delle distanze dalle strade comunali, provinciali, statali, non si applicano, sulle aree demaniali comprese nell’area normativa, per le attività di deposito e attrezzature di supporto.


8 C. Modificazione alle destinazioni d’uso

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso e attività:

- Attività produttive insediate

- Attività produttive che necessitano di banchina;

- Attività di deposito e movimentazione merci;

- Attrezzature e impianti di interesse generale;

- Polo ecologico: impianti destinati al trattamento dei rifiuti solidi e liquidi, impianti di incenerimento, impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili alimentati da rifiuti, impianti termoutilizzatori e termovalorizzatori; il Polo ecologico è finalizzato a rispondere alle esigenze pubbliche e private in un contesto unitario di intervento;

- Servizi :parcheggi pluripiano e a raso, verde, stan­dards urbanistici.

Sono comprese nella destinazione principale le fun­zioni di supporto alla attività insediata: residenza custode, uffici, ristorazione e pubblici esercizi.
9 D. Modalità attuative

Gli interventi ammessi dal piano si attuano con concessione edilizia, concessione convenzionata.

Gli interventi di nuovo impianto su aree non urbanizzate sono subordinati a concessione convenzio­nata che preveda la cessione gratuita o l’asservi­mento ad uso pubblico delle aree per servizi.

E’ facoltà dell’Amministrazione comunale ammettere la mo­netizzazione delle aree a servizio in caso di indispo­nibilità delle aree da parte del privato o/e di previ­sione e di realizzazione del servizio da parte del­l’Amministrazione stessa.

A tale prescrizione fanno eccezione gli interventi sulle aree demaniali.

Ogni intervento edilizio deve garantire il rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguar­dia ambientale, salute e sicurezza del lavoro.

In particolare gli interventi sulle aree dichiarate a rischio devono essere rivolti alla riduzione o elimi­nazione degli effetti dannosi prevedibili e devono rispettare le condizioni e le prescrizioni contenute nel DPR 17/5/1988 n. 175 e successive modifiche e integrazioni.

Si applicano i contenuti dell'”Accordo di programma per il Porto di Livorno" sottoscritto tra Autorità Portuale, Regione Toscana, Comune di Livorno e Provincia di Livorno in data 26 settembre 1997 pubblicato nel B.U.R.T. del 26 novembre 1997 per la parte soggetta all’Accordo stesso.


10 E. Classificazione delle aree per le attività portuali

Le aree per attività portuali sono classificate di categoria B e D ai sensi del DM 2/4/1968, n.1444.


11 F. Torre del Marzocco

Il Regolamento Urbanistico individua la fascia di rispetto per il ripristino della condizione insulare della Torre e quella visiva come definito in sede di Conferenza dei Servizi per la realizzazione dell’ampliamento della sponda ovest della Darsena Toscana. All’interno di tali fasce non è consentita l’edificazione.


12 Ai fini della fruizione turistica della Torre del Marzocco è prevista la realizzazione di una strada di collegamento alla viabilità ordinaria attraverso l’area portuale in fregio all’ampliamento della sponda ovest della Darsena Toscana.

Aree per le attività industriali

Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti

Categoria d’intervento prevalente del sottosistema:

- completamento (art. 3.c)

Per gli interventi riconducibili alle nuove previsioni comprese negli ambiti B dei corsi d’acqua inclusi negli elenchi allegati alla DCR 230/94 individuati in cartografia alla tav. n.1 “Sistemi, invarianti e luoghi con statuto”, deve essere prodotta la “valutazione del rischio idraulico” .

Art. 23 - Aree per le attività industriali
1 A. Definizione

L'area normativa comprende le aree nelle quali sono inse­diate le attività produttive e le aree libere che il piano intende destinare al completamento del polo produttivo.


2 B. Modificazioni all'assetto urbano
3 B1 Modificazioni degli edifici esistenti

4 a) Edifici recenti con attività compa­tibile con le destinazioni dell'area normativa:

ristrutturazione edilizia, sostituzione, ampliamento.

Sulle aree con attività produttive in atto che alla data di adozione del Regolamento urbanistico risultano con rapporto di copertura pari o maggiore di quello consentito sono ammessi, una tantum, amplia­menti della SLP fino al raggiungimento del rapporto di copertura di 0,75 mq SC/mq Sf, nel rispetto dei restanti Parametri edilizi di cui al successivo comma 7.

E’ ammesso il man­tenimento del filo edilizio esistente verso strada.
5 b) Edifici recenti con attività non compatibile con le destinazioni dell'area normativa:

manutenzione ordinaria e straordinaria, risa­namento, ristrutturazione edilizia senza aumento della Slp esistente.




  1. B2 Modificazioni delle aree

7 Parametri urbanistici e edilizi per la nuova edifica­zione

- Indice fondiario: mq 0,8 slp/mq SF;

- Rapporto di copertura massimo: 0,7 mq Sc/mq Sf;

- Distanza minima degli edifici da confini m. 5; sono ammesse costruzioni in aderenza;

- Distanza minima degli edifici dai fili stradali: m. 12;

- Altezza degli edifici:

Agli edifici destinati ad attività produttive, di deposito, alle attrezzature ed impianti di interesse generale, ai parcheggi in elevazione e rela­tivi impianti tecnologici non si applicano i limiti di altezza. Per tutte le altre destinazioni e relative funzioni di supporto l’altezza massima è di m. 10.

- Parcheggi pertinenziali 1 mq ogni 3,3 mq di SLP: da realizzare all’interno del lotto.

- Aree da destinare a servizi per interventi su area non urbanizzata: 15% dell’area di pertinenza dell’intervento edilizio, di cui almeno 2/3 destinati a parcheggio, da localizzarsi preferi­bil­mente nella fascia di arretramento dell’edifica­zione dai fili stradali.


8 Gli impianti tecnologici e le loro coperture devono rispettare la distanza da fili stradali di m. 12.

9 Le attrezzature e gli impianti di interesse generale, in caso di comprovata necessità, possono essere realizzate con distanza da fili stradali inferiore al minimo di zona.


10 C. Modificazioni alle destinazioni d’uso

Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

- attività produttive;

- attrezzature e impianti di interesse generale.

Attività commerciali (la superficie di vendita non può superare il 20% della S.L.P. dei fabbricati esistenti o in progetto riferiti all’ambito di intervento, comunque nel rispetto dei limiti riportati nella tabella di cui all’art. 53).

Sono vietati impianti di incenerimento, impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili derivati da rifiuti, impianti termovalorizzatori e termoutilizzatori.

Sono comprese nella destinazione produttiva le funzioni di supporto alle attività produttive inse­diate: residenza custode, uffici inerenti le attività industriali,

Servizi: parcheggi pluripiano e a raso, verde, stan­dards urbanistici.

Sono inoltre ammesse:

le attività di ristorazione e i pubblici esercizi.


11 D. Modalità attuative

Gli interventi ammessi dal piano si attuano con concessione edilizia, concessione convenzionata.

Gli interventi di nuovo impianto e di riconversione ad attività industriale compresa la nuova area del “Puntone del Vallino” sono subordinati a piano per gli insediamenti produttivi di iniziativa pubblica (P.I.P.) o piano attuativo di iniziativa privata convenzionata.

Gli interventi di nuova edi­ficazione sono subordinati a concessione convenzio­nata che prevede la cessione gratuita o l’asservi­mento ad uso pubblico delle aree per servizi.

Ogni intervento edilizio deve garantire il rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguar­dia ambientale, salute e sicurezza del lavoro.

In particolare gli interventi sulle aree dichiarate a rischio devono essere rivolti alla riduzione o elimi­nazione degli effetti dannosi prevedibili e devono rispettare le condizioni e le prescrizioni contenute nel DPR 17/5/1988 n. 175 e successive modifiche e integrazioni.


12 E.Classificazione

L'area è classificata di categoria B e D secondo il DM 1444/68 e di recupero ai sensi della L.457/78.


Aree di recupero per le attività produttive
Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti

Categoria d’intervento prevalente del sottosistema:

- completamento (art. 3.c)

Per gli interventi riconducibili alle nuove previsioni comprese negli ambiti B dei corsi d’acqua inclusi negli elenchi allegati alla DCR 230/94 individuati in cartografia alla tav. n.1 “Sistemi, invarianti e luoghi con statuto”, deve essere prodotta la “valutazione del rischio idraulico” con i contenuti prescritti all’art.4 capoverso 6.
Art. 24 - Aree di recupero per le attività produttive
1 A. Definizione

L'area normativa comprende aree occupate da insediamenti industriali non recenti, suscettibili di interventi di ristrutturazione al fine di favorire l’adeguamento alle funzioni insediate e la localizzazione di nuove attività.


2 B. Modificazioni dell'assetto urbano

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