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Comune di Livorno


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B1 Modificazioni degli edifici esistenti

3 Edifici di interesse storico (edifici del gruppo 1, 2, 3, 4):

le modificazioni sono disciplinate dall’art. 12 delle presenti norme.
4 Edifici recenti (gruppo 5):

sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia D1 e D3 e di sostituzione da realizzarsi sul sedime dell'edificio preesistente.

Altezza massima: m.7,50
5 Edifici in contrasto con il piano (gruppo 6)

Manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.


B2 Modificazioni delle aree
Riqualificazione ambientale con interventi finalizzati alla fruizione pubblica per la didattica e la ricerca.
6 Fino alla permanenza della colonia penale sulla totalità dell'isola le presenti prescrizioni sono da intendersi come indicazioni per la gestione del territorio; al momento della dismissione anche parziale della colonia penale esse diventeranno vincolanti.
7 C. Modifiche alle destinazioni d'uso

Il Piano di riqualificazione ambientale disciplina gli interventi sul territorio e sugli edifici e le destinazioni d'uso con interventi finalizzati alla fruizione pubblica per la didattica e la ricerca ; è favorito l'insediamento di centri di ricerca ambientali.

8 D. Modalità attuative

Piano di riqualificazione ambientale. Interventi sugli edifici esistenti: concessione.


9 E. Classificazione

L'area è classificata di categoria F secondo il DM 1444/1968.



Capo III - Aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria


Aree per i servizi esistenti e previsti

Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti

L’acquisizione delle aree per servizi da parte della Pubblica amministrazione può avvenire, in alternativa all’esproprio, attribuendo a tali aree una capacità edificatoria. Tale capacità edificatoria può essere realizzata su una porzione limitata dell’area stessa o in altre aree individuate dal Regolamento Urbanistico, in modo da ottenere la cessione gratuita dell’area destinata a servizi da parte dei proprietari.

Art. 37 - Aree per i servizi esistenti e previsti


1 A.Definizione

Il Regolamento Urbanistico individua i servizi esistenti (compreso il verde pubblico), e i servizi previsti.

Nelle aree per i servizi esistenti sono consentite le destinazioni d’uso proprie del servizio insediato. Nuove destinazioni devono essere stabilite con Deliberazioni del Consiglio Comunale (C.C.).

Nelle aree per i servizi previsti le destinazioni sono stabilite con Deliberazione del CC in sede di approvazione del progetto di opera pubblica o all’interno di Piani di Settore.


2 Ai fini del rispetto degli standards previsti dal D.M. 2/4/68 n.1444 sono computabili le superfici per le quali è prevista l'acquisizione da parte della Pubblica Amministrazione o degli Enti istituzionalmente competenti fra cui i circoli velici esistenti senza fine di lucro alla realizzazione delle opere e quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento all'uso pubblico nella percentuale stabilita dai piani attuativi o concessioni convenzionate.
3 Le aree per servizi indicate dalla legislazione vigente rappresentano la dotazione minima; è fatta salva da parte dell'Amministrazione l'elevazione di detto minimo a seconda delle particolari situazioni o prescrizioni individuate nell'ambito di Piani attuativi o dalle convenzioni stipulate con il Comune.

I servizi privati non convenzionati non costituiscono aree a standard ai sensi del DM 2/4/68 n.1444.


4 B.Modificazioni dell'assetto urbano
B1 Modificazioni degli edifici esistenti

5 Edifici di interesse storico (edifici del gruppo 1, 2, 3, 4):

le modificazioni sono disciplinate all’art. 12 delle presenti norme.
6 Edifici recenti conformi alle destinazioni di piano

Ristrutturazione edilizia, ampliamento, sostituzione.


7 Sugli edifici recenti, ricadenti in tutto o in parte in aree destinate a servizio pubblico, se in contrasto con le destinazioni di piano, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, senza cambio di destinazione d'uso.

Per le strutture agricole e florovivaistiche compresa la vendita diretta connessa all’attività, anche se ricadenti all’interno delle fasce di rispetto cimiteriali, esistenti alla data di entrata in vigore del P.S. sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.


8 Per gli impianti tecnici di interesse generale per l'erogazione di servizi pubblici o di interesse pubblico, in contrasto con le destinazioni di piano, sono consentiti interventi motivati da esigenze funzionali riconosciute dall'Amministrazione Comunale per l'adeguamento funzionale e lo svolgimento dell'attività in atto in attesa del trasferimento delle stesse.
B2 Modificazioni delle aree
9 Parametri urbanistici ed edilizi - Tipi di intervento

Per servizi ex art. 3 D.M. 2/4/68 n.1444 e per attrezzature di interesse generale ex art. 4 punto 5 D.M. 2/4/68 n.1444, i parametri edilizi sono definiti in sede di progetto di opera pubblica.

Per le attrezzature di interesse generale ex art. 4 punto 5 D.M. 2/11/68 n.1444 si applicano i parametri urbanistici dell’area normativa in cui ricadono.

Le aree di pertinenza delle ville storiche destinate a servizi sono disciplinate all’art.14.


10 Nelle aree a parco sono ammesse: le aree a parcheggio, in sottosuolo e a raso unicamente in fregio a sedi stradali, le attrezzature sportive, le attività quali chioschi ed edicole per attività di tipo commerciale, le attrezzature e le condutture per l'erogazione di servizi pubblici o di interesse pubblico con le relative attrezzature interrate per la trasformazione e la distribuzione, purchè compatibili con le sistemazioni esistenti o previste e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Tali interventi devono essere compresi in progetti per la riqualificazione dello spazio pubblico (art.40) che permetta di valutare il corretto inserimento dell'intervento rispetto all'ambiente circostante ed essere particolarmente attenti a non alterare le caratteristiche proprie dell’area se di pregio.


11 In tutte le aree per servizi sono sempre ammessi parcheggi pubblici in sottosuolo, a raso, in soprasuolo o afferenti le attività di servizio insediate nel rispetto dei valori storico-ambientali.
12 In caso di realizzazione di parcheggi interrati pubblici o privati o di altri servizi pubblici nel sottosuolo, il progetto deve prevedere la sistemazione del soprasuolo destinato a servizi secondo le destinazioni di piano.

13 In particolare nelle aree che il piano destina a verde pubblico la realizzazione di parcheggi in sottosuolo è ammessa e deve garantire un riporto di terra non inferiore a m.1,50 sufficiente alla realizzazione di alberature ad alto fusto e di m.0,60 per la realizzazione di verde e arbusti secondo i progetti approvati dall'Amministrazione.


14 C. Modalità di attuazione

Procedura di acquisizione: esproprio, secondo le procedure di legge, o in attuazione dell’art. 44.

Procedura di approvazione e attuazione degli interventi:

delibera comunale in caso di opera pubblica o progetto di interesse comunale.


15 L'intervento sulle aree a servizio è riservato in via principale alla Pubblica Amministrazione o agli Enti istituzionalmente competenti.
16 E' ammesso l'intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico su aree pubbliche e su aree private solo previa redazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo, nonchè le modalità e le forme di gestione e di uso che garantiscano un vantaggio pubblico.


  1. I servizi privati esistenti non sono preordinati all’esproprio.

L’eventuale cessazione del servizio e/o la variazione del medesimo deve essere concordata con l’Amministrazione Comunale nell’ambito di specifica convenzione.
18 Per l’impianto sportivo relativo all’area dell’Ippodromo sono consentiti sugli edifici esistenti interventi di ristrutturazione edilizia D1 modesti ampliamenti per la prosecuzione e il miglioramento dell’attività insediata. Per la creazione di nuove strutture e attività i parametri edilizi devono essere ricompresi in un progetto di opera pubblica, eventualmente esteso alle aree pubbliche circostanti.

Nel caso la proposta venga avanzata dal privato, al progetto deve essere allegata una convenzione, da approvarsi da parte del C.C., regolante le modalità di gestione e di uso del servizio.

Ulteriori prescrizioni e precisazioni sono contenute nella scheda normativa.
19 D. Classificazione

Le aree per servizi sono classificate di categoria F ai sensi del DM 2/4/1968, n.1444.



Aree per la viabilità, infrastrutture di trasporto e vie d’acqua

Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti



a) Invarianti:
- Ambiti A1 dei corsi d’acqua come riconosciuti in base alla DCR 230/1994;

Categorie d’intervento:

- conservazione: art.3.a.4 - interventi di salvaguardia idraulica.



Per gli interventi riconducibili alle nuove previsioni comprese negli ambiti B dei corsi d’acqua inclusi negli elenchi allegati alla DCR 230/94 individuati in cartografia alla tav. n.1 “Sistemi, invarianti e luoghi con statuto”, deve essere prodotta la “valutazione del rischio idraulico” con i contenuti prescritti all’art.4 capoverso 6.



Prescrizioni vincolanti per la viabilità compresa nell'area collinare e nell'area costa nel sistema di tutela ambientale:

- tratto costiero della Via Aurelia (individuata nella tavola n.3 “Sistema infrastrutturale”):

Categorie d’intervento:

trasformazione (art.3.f). L’intervento è finalizzato a trasformare il tratto costiero dell’Aurelia in strada-parco a servizio della costa;

- altri percorsi:

valorizzazione per migliorare l’uso e l’accessibilità ai Colli livornesi.



Prescrizioni vincolanti riguardanti l'intero territorio comunale:

a) linea di forza del trasporto pubblico a trazione elettrica:

- realizzazione di un collegamento tra la Porta a Terra, il sistema insediativo centrale, l’area meridionale del sistema insediativo di pianura, la Stazione marittima e il Nuovo centro;

- realizzazione di una linea stagionale a servizio della costa;

- realizzazione di parcheggi di scambio;

b) infrastrutturazione di servizio al ,porto e all’intermodalità:

- attuazione dei programmi già approvati (accordo Stato/Regione 1993);

- miglioramento dell’accessibilità dalla viabilità d’interesse nazionale;

c) viabilità d’interesse nazionale:

- attuazione dei programmi già approvati (completamento della Firenze-Porto e Variante Aurelia);

d) viabilità d’interesse locale/regionale con funzioni urbane:

- completamento della Variante Aurelia e riqualificazione della vecchia circonvallazione e della Via Aurelia interna e costiera;

e) viabilità d’interesse locale extraurbana:



viabilità di collegamento verso i centri collinari; in prossimità del suo ingresso nel sistema territoriale di tutela ambientale è prevista la realizzazione di servizi a supporto della fruizione pubblica del sistema;

f)viabilità interquartiere:

interventi di completamento coordinati con il Piano di soppressione dei passaggi a livello;

g)viabilità primaria urbana da riqualificare come asse dei servizi:

asse corrispondente alla vecchia circonvallazione, alla Via Aurelia e a nuovi tratti da realizzare tra Ardenza e Antignano;

h)viabilità primaria urbana da riqualificare come passeggiata a mare: itinerario compreso tra la Bellana e il Maroccone di supporto al sottosistema Costa urbana;

i)itinerari storici da sottoporre a provvedimenti di moderazione del traffico:

itinerari compresi nel sottosistema insediativo centrale e nel sottosistema insediativo di pianura spesso coincidenti con centralità urbane e di quartiere da riqualificare e tutelare;)strada - parco a traffico limitato:

tratto costiero della Via Aurelia riqualificabile (ripristino dell’antico tracciato, valorizzazione degli edifici e dei manufatti storici) in seguito al completamento della Variante Aurelia ai sensi della Convenzione tra Ministero dell’Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Livorno, ANAS di cui alla deliberazione della Conferenza dei Servizi riunita il giorno 4 maggio 1990 concernente l’attuazione del piano di declassificazione, ristrutturazione, adeguamento e riuso della S.S. 1 Via Aurelia, nel tratto sviluppantesi in territorio del Comune di Livorno, tra le località di Salviano e Chioma;

m) tramvia veloce integrata con le linee FS dell’area pisana-livornese da realizzarsi attraverso il recupero funzionale della linea .
Art. 38 - Aree per la viabilità, infrastrutture di trasporto e vie d’acqua

1 A. Definizione

Il R.U. fa propri il sistema e le aree destinate alla viabilità individuate dalla tavola 3 del Piano Strutturale; individua inoltre le aree destinate alla viabilità e le vie d’acqua sia esistenti che di progetto.

2 Le aree per la viabilità e per le infrastrutture connesse alla mobilità sono destinate alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento e alla creazione di spazi per il traffico ferroviario, tranviario, veicolare, ciclabile e pedonale. E' ammessa la destinazione a parcheggi.

Le vie d’acqua sono destinate alla navigazione interna nelle aree del centro abitato.
3 B. Modalità di attuazione

4 Procedura di acquisizione delle aree: esproprio.

La viabilità, all’interno delle aree di trasformazione, di trasformazione per servizi e di riqualificazione ambientale, segue le modalità attuative delle relative aree di appartenenza.

Il tracciato viario di progetto riportato nelle tavole di Regolamento Urbanistico ha valore indicativo.

La progettazione esecutiva potrà introdurre modifiche non sostanziali al tracciato senza che ciò comporti variante urbanistica anche ai fini espropriativi.

5 Nell'ambito dei Piani Attuativi possono essere previste opere di viabilità destinate al traffico ferroviario, tranviario, veicolare, pedonale e ciclabile, anche se non indicate nelle tavole del Regolamento Urbanistico oppure anche a modifica di quelle indicate nelle tavole di Piano, a condizione che le stesse non costituiscano prescrizione vincolante per l’attuazione del Piano, così come risulta nelle schede normative allegate al Regolamento Urbanistico, senza che ciò costituisca variante urbanistica.

E’ ammessa la realizzazione di parcheggi pubblici e privati in sottosuolo.

Nelle aree storiche e storico-ambientali la realizzazione dei parcheggi deve inserirsi armonicamente nel contesto circostante nel rispetto delle caratteristiche storiche e ambientali presenti.

6 Per gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di Piano, ricadenti in tutto o in parte in aree destinate alla viabilità, sono ammessi, fino alla utilizzazione pubblica dell'area, solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d'uso.

7 Gli edifici ricadenti sul sedime di infrastrutture di rilevanza extracomunale già realizzate o da attuare nel periodo di validità del Regolamento urbanistico, possono essere sostituiti in una fascia di rispetto di 300 m. dall’infrastruttura, nel rispetto dei parametri edilizi dell’area normativa in cui ricade l’intervento e delle prescrizioni di tutela ambientale.

8 Il Regolamento urbanistico prevede il recupero e la riapertura dei canali e della darsena della Dogana d’acqua. La realizzazione deve essere attivata con la procedura del progetto di opera pubblica.


  1. I rivestimenti in pietra delle sponde dei fossi cittadini, i rivestimenti in pietra delle banchine e degli scalandroni non possono essere sostituiti con materiali differenti (cemento , asfalto, etc.).

  2. Il Regolamento urbanistico prevede altresì il recupero e la valorizzazione dell’antico percorso della Strada dei Cavalleggeri nella sua integrità.


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