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Comune di Livorno


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3 B1 Modificazioni degli edifici esistenti

4 a) Edifici recenti (gruppo 5) con attività compatibile: sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e sostituzione edilizia.


5 In caso di sostituzione, l’edificazione del nuovo organismo edilizio, anche diverso da quello originario, può avvenire entro i limiti della Slp edificata preesistente e nel rispetto dei restanti parametri edilizi elencati al capoverso 10.
6 Sulle aree con attività produttiva in atto che alla data di adozione del Regolamento urbanistico risultino avere densità fondiaria pari o maggiore a quella massima consentita sono ammessi interventi di ri­strutturazione edilizia e ampliamento, una tan­tum, nella misura massima del 5% della slp esi­stente, senza la verifica dell’indice di utilizzazione fondiaria, ma nel rispetto dei restanti parametri urbanistici ed edilizi elencati al successivo capoverso 10.
7 b) Interventi sugli edifici recenti con attività non compatibile con le destinazioni dell'area normativa:

manutenzione ordinaria e straordinaria, risa­namento, ristrutturazione edilizia senza aumento della Slp esistente.


8 B2 Modificazioni delle aree
9 Parametri urbanistici ed edilizi per la nuova edifi­cazione

10 - Indice di utilizzazione fondiaria: 1 mq Slp/mq SF;

- Rapporto di copertura massimo: 0,7 mqSc/mqSf;

- Distanza minima degli edifici da confini m. 5, sono ammesse costruzioni in aderenza;

- Distanza minima tra edifici: m. 10, sono ammesse costruzioni in aderenza;

- E’ consentito il mantenimento del filo edilizio esi­stente su strada e lungo i canali navigabili, fatta eccezione per il tratto fian­cheggiante via Filzi per cui è obbligatorio l’arretra­mento di m. 30;

-Altezza dei fabbricati:

agli edifici destinati ad attività produttive, ai parcheggi in elevazione e rela­tivi impianti tecnologici non si applicano i limiti di altezza. Per tutte le altre destinazioni deve essere rispettata l’altezza massima di m. 10;

- Parcheggi pertinenziali 1 mq ogni 3,3 mq di SLP da realizzare all’interno del lotto.;

-Aree a servizi per le attività produttive per interventi su aree non urbanizzate: 15% dell’ area di pertinenza dell’intervento edilizio di cui almeno 2/3 da destinare a parcheggio.


11 C. Modificazioni alle destinazioni d’uso

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- Attività produttive non nocive o né moleste;

- Attività artigianali di servizio;

- Attività di servizio alle imprese con esclusione delle attività sportive e per il tempo libero.

Attività commerciali (la superficie di vendita non può superare il 20% della S.L.P. dei fabbricati esistenti o in progetto riferiti all’ambito d’intervento, comunque nel rispetto dei limiti riportati nella tabella di cui all’art. 53).

- Attrezzature e impianti di interesse generale;.

- Servizi: parcheggi pluripiano e a raso, verde, stan­dards urbanistici.

Sono comprese nella destinazione principale le fun­zioni a supporto della attività produttiva: residenza custode, uffici, atti­vità di deposito.

- Sono vietati impianti di incenerimento, impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibili derivati dai rifiuti, impianti termovalorizzatori e termoutilizzatori.


12 D. Modalità di attuazione

Gli interventi ammessi dal piano si attuano con concessione edilizia, concessione convenzionata.

Gli interventi di ampliamento edilizio, sostituzione edilizia con cambio di destinazione d’uso e di nuova edificazione sono subordinati a concessione con­ven­zionata che preveda la cessione gratuita o l’as­servi­mento ad uso pubblico delle aree per servizi.

Ogni intervento edilizio deve garantire il rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguar­dia ambientale, salute e sicurezza del lavoro.

In particolare gli interventi sulle aree dichiarate a rischio devono essere rivolti alla riduzione o elimi­nazione degli effetti dannosi prevedibili e devono rispettare le condizioni e le prescrizioni contenute nel DPR 17/5/1988 n. 175 e successive modifiche e integrazioni.
13 E.Classificazione

La zona è classificata di categoria B se­condo il DM 1444/68 e di recupero ai sensi dell’art. 27 della L.457/78.


Aree per le attività produttive e per i servizi alle imprese

Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti

Invarianti:

- Ambiti A1 dei corsi d’acqua come riconosciuti in base alla DCR 230/1994

Categoria d’intervento:

- conservazione (art.3.a.4) - interventi di salvaguardia idraulica
Categoria d’intervento prevalente del sottosistema:

- completamento (art. 3.c)

Per gli interventi riconducibili alle nuove previsioni comprese negli ambiti B dei corsi d’acqua inclusi negli elenchi allegati alla DCR 230/94 individuati in cartografia alla tav. n.1 “Sistemi, invarianti e luoghi con statuto”, deve essere prodotta la “valutazione del rischio idraulico” con i contenuti prescritti all’art.4 capoverso 6.
4) Unità territoriale organica elementare 3-A-1 Podere con valore testimoniale

Categorie d’intervento:

- per le attività produttive insediate è consentita la prosecuzione sino alla cessazione di attività.

Art.25 - Aree per le attività produttive e per i servizi alle imprese
1 A. Definizione

L'area normativa comprende le aree nelle quali sono inse­diate le attività produttive e i relativi servizi, non­ché le aree libere che il piano destina a tali usi.


2 B. Modificazioni dell'assetto urbano
3 B1 Modificazioni degli edifici esistenti
4 a)Interventi sugli edifici recenti con attività compa­tibile con le destinazioni dell'area normativa:

risa­namento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione, ampliamento nel rispetto dei parametri edilizi dell'area normativa.

E’ ammesso il mantenimento del filo edilizio esi­stente verso strada.
5 b)Interventi sugli edifici recenti con attività non compatibile con le destinazioni dell'area normativa:

manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per le attività insediate nell'unità organica elementare 3-A-1 Podere con valore testimoniale e nel sistema territoriale di tutela ambientale e pedecollinare, così come individuati dal Piano strutturale, sono consentiti interventi di manutenzione, risanamento , ristrutturazione edilizia; sono tuttavia consentiti adeguamenti di impianti tecnologici di servizio e messa a norma a favore di attività produttive insediate tali da non alterare lo stato complessivo dell’area.


  1. B2 Modificazioni delle aree

7 Parametri urbanistico – edilizi


8 - Indice di utilizzazione fondiaria: 0,8 mq Slp/mq SF; indici più elevati possono essere stabiliti in sede di Piani Attuativi d’iniziativa pubblica;

- Rapporto di copertura massimo: 0,55 mq Sc/mq SF;

- Distanza minima degli edifici da confini: m. 5, sono ammesse costruzioni in aderenza e a confine con il consenso del confinante;

-Distanza minima tra edifici: m. 10, sono ammesse costruzioni in aderenza;

- Distanza degli edifici da fili stradali: allineamento con gli edifici esistenti; in assenza di edifici, minimo m.5;

- Distanza della recinzione da fili stradali: sul confine di proprietà;

- Altezza degli edifici:

agli edifici destinati ad attività produttive, ai parcheggi in elevazione e relativi impianti tecnologici non si applicano limiti di altezza;

per tutte le altre destinazioni deve essere rispettata l’altezza massima di m.10;

- L’area a verde piantumata con alberi di alto fusto deve essere almeno pari a 1/10 della superficie del lotto, ivi compresa la fascia di arretramento della recin­zione dei fili stradali per la parte non destinata a servizi pubblici;


- I parcheggi pertinenziali 1 mq ogni 3,3 mq di SLP devono essere realizzati all’interno del lotto;

- Le aree a servizi per interventi su aree non urbanizzate devono essere almeno pari a:

per at­tività produttive: 15% dell’area di pertinenza dell’intervento di cui almeno 2/3 da destinare a parcheggio;

per attività commerciali e terziarie connesse all’attività di servizio alle imprese: 80% della Slp di cui almeno il 50% da destinare a parcheggio.




  1. Gli interventi ricadenti in aree comprese all’interno del perimetro dell’ex Piano per gli Insediamenti Produttivi “Picchianti” non sono subordinati alla cessione di aree per servizi o monetizzazione in quanto la dotazione di standards e aree per servizi è già soddisfatta e le opere relative sono state realizzate da parte dell'Amministrazione.

10 C. Modificazioni alle destinazioni d’uso

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

-Attività produttive;

-Artigianato di servizio;

- Attività di servizio alle imprese; Attività commerciali (la superficie di vendita non può superare il 20% della SLP dei fabbricati esistenti o in progetto riferiti all’ambito d’intervento, comunque nel rispetto dei limiti riportati nella tabella di cui all’art. 53; previsioni diverse, fermo comunque restando il rispetto dei limiti di cui all’art.53, possono essere contenute in Piani Attuativi di iniziativa pubblica);

-Attrezzature e impianti di interesse generale;

- Commercio all’ingrosso.

Sono comprese nella destinazione principale le fun­zioni a supporto della attività; resi­denza custode, uffici.

Tali funzioni sono ammesse solo se connesse con l’attività principale.

Sono esclusi i nuovi insediamenti relativi ad attività di costruzione, riparazione, deposito e manutenzione containers, case di spedizione, autotrasporti e attività di magazzinaggio connesse al trasporto ad eccezione dell’area compresa tra lo scolmatore d’Arno, via Massaua e via Leonardo da Vinci.

Sono vietati impianti di incenerimento, impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibile derivato da rifiuti, termovalorizzatori e termoutilizzatori; impianti per il trattamento di fanghi, per la macinazione di inerti, fatto salvo quanto previsto dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani. Ogni insediamento dovrà comunque avvenire nel rispetto della tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini.


11 D. Modalità di attuazione

Concessione edilizia, concessione con­venzionata.

Gli interventi di nuova edificazione, di sostituzione con cambio di destinazione d’uso sono subordinati a concessione convenzionata che preveda la cessione gratuita o l’asservimento ad uso pubblico delle aree per servizi.

Ogni intervento edilizio deve garantire il rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguar­dia ambientale, salute e sicurezza del lavoro.

In particolare gli interventi sulle aree dichiarate a rischio devono essere rivolti alla riduzione o elimi­nazione degli effetti dannosi prevedibili e devono rispettare le condizione e le prescrizioni contenute nel DPR 17/5/1988 n.175 e successive modifiche e integrazioni.

In presenza dei necessari presupposti di legge pos­sono essere promossi piani particolareggiati ai sensi dell’art. 13, Piani di Lottizzazione ai sensi dell’art. 28 della legge n. 1150/42 o Piani per gli Insediamenti Produttivi, ai sensi dell’art. 27 della L. 865/71.


12 E.Classificazione

L'area normativa è classificata di categoria B secondo il DM 1444/68.



Aree per le attività nocive

Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti
Invarianti:

- Ambiti A1 dei corsi d’acqua come riconosciuti in base alla DCR 230/1994

Categoria d’intervento:

- conservazione (art.3.a.4) - interventi di salvaguardia idraulica Categoria d’intervento prevalente del sottosistema:

- completamento (art. 3.a.4)

Per gli interventi riconducibili alle nuove previsioni comprese negli ambiti B dei corsi d’acqua inclusi negli elenchi allegati alla DCR 230/94 individuati in cartografia alla tav. n.1 “Sistemi, invarianti e luoghi con statuto”, deve essere prodotta la “valutazione del rischio idraulico” con i contenuti prescritti all’art.4 capoverso 6.
Art. 26 - Aree per le attività nocive


  1. A. Definizione

Area destinata alla localizzazione di attività nocive.


  1. B. Modificazioni dell'assetto urbano




  1. B1 Modificazioni degli edifici esistenti

Edifici recenti (gruppo 5) con attività compatibile con la destinazione dell’area normativa:

interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione, ampliamento nel rispetto dei parametri edilizi dell’area normativa.


Edifici recenti (gruppo 5) incompatibili con le destinazioni d'uso ammesse:

manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.




  1. B2 Modificazioni delle aree

    1. Nuovi edifici ed attività - Parametri urbanistico – edilizi

- Indice di utilizzazione fondiaria: 0,8 mq Slp/mq

- Rapporto di copertura: 0,55 mq SC/mq SF;

- Distanza minima degli edifici da confini: m 5;

- Distanza minima tra edifici: m 10;

- Distanza degli edifici da fili stradali: m 6;

- Altezza dei fabbricati:

agli edifici destinati ad attività produttive e relativi impianti tecnologici non si applicano limiti di altezza. Per tutte le altre destinazioni deve essere rispettata l'altezza massima di m 10;

- è consentita la costruzione di tettoie sino al raggiungimento del 70% del rapporto di copertura;

- la zona deve essere circondata da alberi di alto fusto in triplice filare alternato per la profondità di m 20;

- Parcheggi pertinenziali: 1 mq ogni 3,3 mq di SLP devono essere da realizzati all'interno del lotto;

- Aree a servizi per le nuove Attività produttive su aree non urbanizzate: 15% della superficie interessata dall'intervento.

5 C. Modificazioni alle destinazioni d'uso

- Immagazzinamento, trattamento, demolizione di rottami ferrosi e non ferrosi compresa la rottamazione auto;

- Lavorazioni polverose, rumorose o comunque nocive per le attività circostanti, comprese le centrali di bitumazione e affini;

- Servizi all’autotrasporto, case di spedizione e attività collegate

. -Servizi parcheggi pluripiano e a raso, verde, standards urbanistici..

6 Sono comprese nella destinazione principale le funzioni di supporto integrate: uffici inerenti alle attività, attività di deposito.
7 - Sono vietati impianti di incenerimento, impianti di produzione di energia elettrica alimentati da combustibile derivati da rifiuti ed impianti termovalorizzatori e termoutilizzatori previsti nel Polo ecologico.
8 D. Modalità di attuazione

Il Piano di Lottizzazione (P. di L.)approvato è fatto salvo per il proprio periodo di validità.

Le aree libere a est del P.di L. vigente sono subordinate a Piano per gli Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica, ai sensi dell'art. 27 della L.865/71 o di iniziativa privata convenzionata per l’attuazione delle finalità pubbliche.

Ogni intervento edilizio deve garantire il rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia ambientale, salute e sicurezza del lavoro.


9 E. Classificazione

Le aree per attività nocive sono classificate di categoria D secondo il D.M. 2/4/68 n.1444.



Capo II – Aree normative nel sistema di tutela ambientale e pedecollinare

Aree di riqualificazione ambientale

Riferimenti al Piano Strutturale – Prescrizioni vincolanti

a) Invarianti:

- Ambiti A1 dei corsi d’acqua come riconosciuti in base alla DCR 230/1994;)

Per gli interventi riconducibili alle nuove previsioni comprese negli ambiti B dei corsi d’acqua inclusi negli elenchi allegati alla DCR 230/94 individuati in cartografia alla tav. n.1 “Sistemi, invarianti e luoghi con statuto”, deve essere prodotta la “valutazione del rischio idraulico” con i contenuti prescritti all’art.4 capoverso 6.
Categorie d’intervento:

- conservazione: art.3.a.4

- interventi di salvaguardia idraulica.

Categoria d’intervento prevalente del sottosistema:

-Trasformazione (art.3.f)
Art. 27 - Aree di riqualificazione ambientale

1 A. Definizione

Parti del territorio denominate Collinaia e Conca di Montenero da riqualificare attraverso la realizzazione di aree a verde e servizi.

2 B. Modificazioni dell'assetto urbano

Gli ambiti sono preordinati all'acquisizione diretta, anche per parti, da parte dell'Amministrazione secondo le modalità di esproprio previste dalle leggi vigenti.
B1 Modificazioni degli edifici esistenti
3 Edifici di interesse storico (gruppi 1,2,3,4):

le modificazioni sono disciplinate dall'art.12 delle presenti norme.


4 Edifici recenti (gruppo 5):

manutenzione ordinaria e straordinaria.


5 Edifici in contrasto con il piano (Gruppo 6)

manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazioni d’uso.


B2. Modificazioni delle aree
6 La SLP per le attrezzature previste a servizio pubblico o privato convenzionato, per attività turistico-ricettive non può superare mq 5.000.

7 Parametri edilizi

h.max: m.7,50

piani: n.2


8 C. Modificazione alle destinazioni d'uso

Le aree sono destinate alla riqualificazione ambientale attraverso la realizzazione di parchi, di attrezzature sportive e di servizi per l’abitato di Montenero e per il Parco dei Colli Livornesi.

La destinazione commerciale per le attività di nuovo impianto deve rispettare i limiti riportati nella tabella allegata all’art. 53.

9 D. Modalità di attuazione



Esproprio

In considerazione della rilevante estensione dell’area finalizzata alla riqualificazione ambientale e alla creazione dei servizi per l’abitato di Montenero e per il Parco dei Monti Livornesi, l’attuazione può essere programmata anche per sub-ambiti.

10 E. Classificazione

Le aree di riqualificazione ambientale sono classificate di Categoria F secondo il D.M. 2/4/68 n.1444.


Aree di riqualificazione orti e nuovi orti urbani

Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti
Unità territoriale organica elementare 3-A-3 Riqualificazione orti urbani

Ambiti A1 dei corsi d’acqua come riconosciuti in base alla DCR 230/1994;

Categoria d’intervento:

-conservazione: art.3.a.4) - interventi di salvaguardia idraulica, interventi idraulico-forestali.

Categorie d’intervento:

-recupero (art.3.b.1) per gli orti urbani esistenti;

- completamento (art.3.d) per i nuovi orti urbani.

Il Regolamento Urbanistico dovrà fornire la o le tipologie per gli annessi agricoli, le caratteristiche delle recinzioni, le dimensioni minime e massime delle aree da destinare ad orto, l’individuazione della rete infrastrutturale.

I servizi dovranno essere previsti accentrati e in comune.

Le colture specializzate devono essere tutelate.

Unità territoriale organica elementare 1-A-1 Aree di riqualificazione ambientale-orti:

- recupero (art.3.b.1).

Il Regolamento Urbanistico dovrà fornire le tipologie per gli annessi agricoli, le caratteristiche delle aree da destinare ad orto, l’individuazione della rete infrastrutturale.
Art. 28 - Aree di riqualificazione orti e nuovi orti urbani

A. Definizione

1 Aree interessate da microlottizzazioni agricole che il Piano intende riqualificare e aree di impianto per nuovi orti urbani.


B. Modificazioni dell'assetto territoriale
B1 Modificazioni degli edifici esistenti

2 1) Edifici recenti (gruppo 5) ed attività esistenti

Sono consentiti:

a) gli interventi che dimostrano la riduzione dell’inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto idrogeologico, o finalizzati alla rinaturalizzazione dello stato dei luoghi;

b) le trasformazioni colturali connesse allo svolgimento dell’attività agricola;

c) interventi di Ristrutturazione Edilizia D1

2) Edifici recenti in contrasto con il Piano della città (gruppo 6): manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso;

B2 Modificazioni delle aree



Parametri urbanistico – edilizi

3 Gli interventi di riqualificazione ambientale e nuovi interventi ove ammessi sono subordinati all’approvazione di piani di riqualificazione o piani di recupero di iniziativa pubblica estesi all’intera “area di riqualificazione orti” e “area di riqualificazione orti urbani” o in presenza di studio unitario con le procedure dell’art.6 nel rispetto di criteri generali di seguito riportati:

4 a1) nell’area di riqualificazione - orti ricompresa nel sistema di tutela ambientale definito dal Piano Strutturale è vietata la costruzione di nuovi annessi agricoli. Gli interventi devono essere finalizzati alla rinaturalizzazione dei luoghi.

5 a2) nell’area di riqualificazione nuovi orti urbani è consentita la realizzazione di annessi agricoli in numero di un annesso agricolo per fondo nel rispetto dei parametri e delle prescrizioni riportate di seguito. La estensione di ogni singolo fondo non può superare mq 1.500.


6 L’impianto di nuovi orti e la riqualificazione di quelli esistenti sono disciplinati in relazione a:

1. tipologie;

2. materiali e prescrizioni costruttive;

3. essenze arboree;

4. siepi e recinzioni;

5. strade non asfaltate e sentieri;

6. servizi.
7 1. Tipologia annessi agricoli

- superficie coperta massima: da definire in sede di piano attuativo di iniziativa pubblica o studio unitario e comunque non superiore a mq 8. Diverse graduazioni, in relazione all’estensione del fondo, possono essere previste in sede di piano di riqualificazione o piano di recupero;

- h max: m 2.40;

- distanza dal ciglio della strada o dal sentiero d’accesso: mt. 3.

Nel caso di più orti tra loro connessi non è ammesso l’accorpamento degli annessi agricoli.
8 2. Materiali e prescrizioni costruttive

- materiali: legno;

- coloriture consentite: ocra, terra di siena;

- copertura: a doppia falda o a falda unica in pendenza con manto a coppi e piane o in legno;



  • aperture: porta e un’unica finestra con davanzale posto a non meno di 1,60 mt. di altezza dal pavimento interno;

- i manufatti non possono essere dotati di energia elettrica né allacciati all’acquedotto;

- pergole: devono essere realizzate con tutori in legno.


9 3. Essenze arboree

- deve essere imposto il mantenimento e il rispetto delle alberature esistenti, macchie e filari;

- va incentivata la formazione di fasce alberate e/o siepi lungo i percorsi di connessione con il centro abitato e lungo i corsi d’acqua;

- i percorsi di connessione con i centri abitati e con la costa devono essere alberati con piante aventi h 10 mt.;

- i percorsi secondari interni devono essere alberati con piante aventi h6mt, piccoli alberi o arbusti da fiore;

- lungo i corsi d’acqua devono essere sistemate fasce di rispetto aventi profondità minime di 10 mt dalle sponde sistemate con alberature miste e vegetazione di piccoli alberi e arbusti;

- le siepi di contorno ai confini degli orti devono essere di ligustro o piante affini che non richiedano manutenzione e possano offrire albergo a piccoli uccelli.
10 4. Siepi e recinzioni

-le recinzioni devono essere eseguite con siepi di ligustro o piante

affini;

-le recinzioni e gli accessi esistenti non possono essere oggetto di



sostituzione o trasformazioni per vetustà o deterioramento poiché in

contrasto con le norme del piano.

- le reti esistenti devono essere inglobate nelle siepi;

- l’altezza massima della siepe non deve superare cm. 80;

- l’accesso all’orto deve essere realizzato in materiale ligneo.
11 5. Strade non asfaltate e sentieri

- è fatto divieto di apertura di nuove strade carrabili;

- è consentito il riuso e l’apertura di nuovi sentieri pedonali e ciclabili esclusivamente in funzione delle attività agricole;

- è consentito il miglioramento dell’assetto viario senza utilizzo di manti di usura impermeabili, con alberature di prima e seconda grandezza come già specificato dal punto precedente;



  • i sentieri pedonali e/o ciclabili devono essere realizzati in terra battuta con manto erboso ai lati;

  • le strade e i sentieri delle zone private saranno eseguiti con manti permeabili di materiali naturali semilavorati (pietre naturali);

- le piste ciclabili devono essere realizzate in terra battuta con alberature ai lati.
12 6. Servizi comuni. Sono costituiti da:

- bacini, serbatoi d’acqua per irrigare gli orti con impianti a caduta;

- spazi per attività ricreative e del tempo libero da realizzarsi riutilizzando, quando è possibile, strutture edilizie esistenti e aree da recuperare; in caso di nuove strutture, devono essere edificate lungo le strade principali già esistenti di servizio agli orti;


  • parcheggi da realizzarsi lungo le strade principali e secondarie. Dove esista uno spazio per attività ricreative, i parcheggi devono essere realizzati in tale area;

  • le attrezzature e i volumi tecnici dovranno essere resi conformi alle caratteristiche ambientali;

- servizi igienici centralizzati.
13 C. Modifiche alla destinazione d’uso

La destinazione d’uso è verde privato.

E' vietata la destinazione d'uso residenziale .

Non è ammesso il cambio di destinazione d'uso a residenza per i manufatti esistenti alla data di adozione del Regolamento Urbanistico.


14 D Modalità di attuazione

Piano di riqualificazione o piano di recupero di iniziativa pubblica esteso all’intera area o studio secondo le procedure di cui all’art.6 nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Attuazione da parte dei privati tramite concessione e concessione convenzionata attraverso la quale vengono cedute e realizzate le aree a servizi e la viabilità primaria e impegno di coltivazione del fondo per 10 anni da parte del concessionario.
15 E. Classificazione

L’area è classificata F secondo il DM 2/4/1968, n.1444.



Aree per colture specializzate

Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti

a)Invarianti:

- Ambiti A1 dei corsi d’acqua come riconosciuti in base alla DCR 230/1994;

Categorie d’intervento:

- conservazione: art.3.a.4 - interventi di salvaguardia idraulica.

Per gli interventi riconducibili alle nuove previsioni comprese negli ambiti B dei corsi d’acqua inclusi negli elenchi allegati alla DCR 230/94 individuati in cartografia alla tav. n.1 “Sistemi, invarianti e luoghi con statuto”, deve essere prodotta la “valutazione del rischio idraulico” con i contenuti prescritti all’art.4 capoverso 6.
Colture specializzate (individuate nella tavola 4 “Aree normative-Individuazione ai fini della redazione del Regolamento Urbanistico" allegata al Quadro conoscitivo)

- Sono ammesse esclusivamente le attrezzature per le coltivazioni in serra.

Art. 29 - Aree per colture specializzate

1 A. Definizione

Parte del territorio destinata alla coltivazione di colture specializzate (orticole, florovivaistiche), che richiedono la costruzione di serre mobili temporanee e/o fisse.
2 B. Modificazioni dell'assetto territoriale
B1 Modificazioni degli edifici esistenti
3 Edifici di interesse storico (edifici del gruppo 1, 2, 3 ,4):

le modificazioni sono disciplinate dall'art.12 delle presenti norme.


4 Edifici recenti (gruppo 5):

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia D1 e D3. Sono consentiti ampliamenti una tantum non superiori al 20% della SLP e comunque non superiori a 25 mq di SLP per gli edifici uni e bifamiliari.


5 Edifici in contrasto con il piano (gruppo 6):

manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.


6 Per gli annessi agricoli recenti è riconfermata la destinazione agricola; è vietato il cambio di destinazione d’uso verso altri usi.
7 Per le attività produttive insediate sono consentiti interventi di manutenzione, risa­namento, ristrutturazione edilizia senza aumento della Slp esistente.

B2 Modificazioni delle aree


8 Sono ammesse le trasformazioni colturali connesse allo svolgimento dell’attività agricola .
9 Sono inoltre ammessi:

a) gli interventi che dimostrino la riduzione del rischio idraulico e del dissesto idrogeologico, la rinaturalizzazione dello stato dei luoghi;

b) interventi di tutela, di riqualificazione ambientale, anche attraverso interventi di integrazione dell’assetto vegetazionale, per le aree boscate, di macchia e coltivate;

c) interventi di riforestazione delle aree percorse dal fuoco;

d) creazione di nuovi percorsi e valorizzazione dei percorsi storici esistenti;

e) Serre fisse: i parametri edilizi e la superficie concessa sono commisurati alle coltivazioni in progetto e alla capacità produttiva del fondo, da dimostrare con appositi programmi di miglioramento agricolo ambientale secondo le disposizioni regionali in materia.

f) strutture agricole solo a favori di imprenditore agricoli comprese le cooperative agricole ai sensi della legge 9 maggio 1975 n.153 e 10 maggio 1976 n.352;

g) nuove residenze solo a favore di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della Legge 9 maggio 1975 n.153, Legge 10 maggio 1976 n.252 nel rispetto delle prescrizioni che seguono:

h. max m. 7,50

SLP max per destinazioni residenziali: mq 100

Dimensione minima dell’azienda agricola: 5 ha

h) per gli edifici appartenenti ad aziende agricole in atto alla data di adozione del Regolamento Urbanistico sono consentiti interventi di ampliamento e di completamento delle strutture produttive esistenti.

i) Detti interventi devono uniformarsi per ubicazione e caratteristiche costruttive alla qualità ambientale dell’area e alle prescrizioni riportate all’art.48.


  1. C. Modificazioni alle destinazioni d'uso

La destinazione d’uso è coltura specializzata agricola.
D. Modalità di attuazione

11 1) Serre mobili e temporanee: concessione con atto di impegno unilaterale da parte del concessionario a mantenere la serra per la durata di coltivazione del fondo.

2) Serre fisse: concessione convenzionata a seguito di approvazione di programmi di miglioramento agricolo-ambientale

3) Programma di miglioramento agricolo ambientale per la creazione di nuove strutture agricole e nuova residenza da parte di imprenditori agricoli a titolo principale e per interventi di completamento delle attività agricole esistenti così come esplicitato al precedente comma 11.


12 F. Classificazione

L’area è classificata come zona E secondo il DM 2/4/1968, n.1444.


Podere con valore testimoniale

Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti
a) Invarianti:

- Ambiti A1 dei corsi d’acqua come riconosciuti in base alla DCR 230/1994;

Per gli interventi riconducibili alle nuove previsioni comprese negli ambiti B dei corsi d’acqua inclusi negli elenchi allegati alla DCR 230/94 individuati in cartografia alla tav. n.1 “Sistemi, invarianti e luoghi con statuto”, deve essere prodotta la “valutazione del rischio idraulico” con i contenuti prescritti all’art.4 capoverso 6.

Categorie d’intervento:

- conservazione: art.3.a.4 - interventi di salvaguardia idraulica.

Unità territoriale organica elementare 3-A-1 Podere con valore testimoniale

Categorie d’intervento:

- conservazione (art.3.a.1): tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario e delle caratteristiche storico-ambientali;

- per le attività produttive insediate è consentita la prosecuzione sino alla cessazione di attività.

Art. 30 - Podere con valore testimoniale

A. Definizione

1 Parte del territorio, prevalentemente pianeggiante, caratterizzata da un’organizzazione del territorio di tipo poderale e dalla presenza di edifici aventi valore di testimonianza e da aree coltivate da intendersi come pertinenza storico-ambientale agli edifici esistenti.


2 B - Modificazioni all'assetto urbano
B1 Modificazioni degli edifici esistenti
3 Edifici di interesse storico (gruppi 1, 2, 3, 4):

le modificazioni sono disciplinate dall'art.12 delle presenti norme.


4 Edifici recenti (gruppo 5):

ristrutturazione edilizia D1 e D3, sostituzione sul sedime dell’edificio preesistente e nel rispetto dei seguenti parametri:

h max: m. 7.50.

Distanza dai confini: m. 5 o aderenza

Distanza tra fabbricati: m. 10 o aderenza

Distanza da strade: m. 20


5 Edifici in contrasto con il piano (gruppo 6):

manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso


6 La chiusura di porticati o strutture aperte su uno o più lati, ammessa per gli edifici a destinazione agricola appartenenti ai gruppi 3 e 5, in presenza di edifici del Gruppo 3 deve avvenire arretrando le nuove pareti di chiusura rispetto al filo esterno della struttura, lasciando in vista la struttura originaria.

Il conseguente incremento di SLP è sempre ammesso.


7 Per le attività produttive insediate, in contrasto con le destinazioni di piano, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. E’ consentito il cambio di destinazione verso usi consentiti dal piano.
B2 Modificazioni delle aree
8 Sono ammesse le trasformazioni colturali connesse allo svolgimento dell’attività agricola.


  1. E’ vietata la costruzione di nuovi edifici e di nuovi annessi agricoli.

Sono consentite recinzioni realizzate esclusivamente con essenze arboree tipiche del territorio.

Sentieri privati possono essere eseguiti esclusivamente con manti permeabili di materiale naturale.

I cancelli di varchi carrabili o pedonali dovranno essere in legno.



  1. C. Modificazioni alle destinazioni d’uso

Destinazioni d’uso ammesse:

Residenza, attività turistico-ricettive, attività di coltivazione e di allevamento.




  1. E’ consentito il riutilizzo ad usi residenziali e turistico-ricettivi della SLP a destinazione agricola non più utilizzata a tali usi.




  1. D. Modalità attuative

Concessione, concessione convenzionata nel caso di creazione di nuove unità immobiliari ad uso residenziale e turistico-ricettivo.


  1. La convenzione disciplina, in relazione alla destinazione d’uso prevista, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indotte dall’intervento, da eseguire da parte del privato proponente.

14 E. Classificazione

L’area è classificata come zona A ai sensi del DM 2/4/1968, n.1444 in quanto comprendente edifici e aree con valore storico-ambientale. L’area è parzialmente sottoposta a vincolo archeologico (legge 431/1985).

Fascia pedecollinare

Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti
a)Invarianti:

.Ambiti A1 dei corsi d’acqua come riconosciuti in base alla DCR 230/1994;

Categorie d’intervento:

- conservazione: art.3.a.4 - interventi di salvaguardia idraulica.

b)Luoghi con statuto speciale

.Boschi e terreni coltivi

Categoria d’intervento:

- conservazione art.3.a - interventi finalizzati al ripristino, alla salvaguardia, al miglioramento del patrimonio forestale e dell’agricoltura.
edifici e manufatti storici

Categorie d’intervento:

- conservazione (art. 3.a ) e recupero (art.3.b) - interventi di conservazione e di recupero finalizzati al riutilizzo anche ai fini della fruizione pubblica

.aree archeologiche

Categoria d’intervento:

-recupero (art.3.b.3) e valorizzazione dei reperti archeologici.

c) Per gli interventi riconducibili alle nuove previsioni comprese negli ambiti B dei corsi d’acqua inclusi negli elenchi allegati alla DCR 230/94 individuati in cartografia alla tav. n.1 “Sistemi, invarianti e luoghi con statuto”, deve essere prodotta la “valutazione del rischio idraulico” con i contenuti prescritti all’art.4 capoverso 6.
Art. 31 - Fascia pedecollinare

A. Definizione


  1. Parte del territorio con spiccate caratteristiche ambientali: aree coltivate, boscate e di macchia, da tutelare e riqualificare.

2 B. Modificazioni dell’assetto territoriale



B1 Modificazioni degli edifici esistenti


3 Edifici di interesse storico (edifici del gruppo 1, 2, 3 ,4):

le modificazioni sono disciplinate dall'art.12 delle presenti norme.


4 Edifici recenti (gruppo 5):

Interventi ammessi: ristrutturazione edilizia D1 e D3. Sono consentiti ampliamenti una tantum non superiori al 20% della SLP e comunque non superiori a 25 mq di SLP per gli edifici uni e bifamiliari.


5 Edifici in contrasto con il piano (gruppo 6):

manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.


6 Gli interventi sugli edifici dei gruppi 1, 2, 3, 4, 5 devono essere finalizzati alla creazione di attrezzature turistico-ricettive e dei servizi, al recupero residenziale e per il presidio ambientale.
7 La chiusura di porticati o di strutture aperte su uno o più lati ammesse per gli edifici dei Gruppi 3 e 5 deve avvenire, per gli edifici del Gruppo 3, arretrando le nuove pareti di chiusura rispetto al filo esterno della struttura lasciando in vista la struttura originaria. Il conseguente incremento di S.L.P è sempre ammesso.
8 Per gli annessi agricoli recenti è riconfermata la destinazione agricola; è vietato il cambio di destinazione d’uso verso altri usi.
9 Per le attività produttive insediate sono consentiti interventi di manutenzione, risa­namento, ristrutturazione edilizia senza aumento della Slp esistente; sono tuttavia consentiti adeguamenti di impianti tecnologici di servizio e messa a norma a favore di attività produttive insediate tali da non alterare lo stato complessivo dell’area.

B2 Modificazioni alle aree




  1. E’ vietato alterare l’immagine dell’ambiente antropizzato storicamente consolidato dei Colli livornesi.

Sono consentite recinzioni realizzate esclusivamente con essenze arboree tipiche del territorio.

Sentieri privati possono essere eseguiti esclusivamente con manti permeabili di materiale naturale.

I cancelli di varchi pedonali dovranno essere in legno.



  1. Nelle aree comprese nella fascia pedecollinare, per le loro caratteristiche ambientali, sono unicamente ammessi:

  1. gli interventi volti alla riduzione del rischio idraulico e del dissesto idrogeologico, e alla rinaturalizzazione dello stato dei luoghi;

b) interventi di tutela, di riqualificazione ambientale, anche attraverso interventi di integrazione dell’assetto vegetazionale, per le aree boscate, di macchia e coltivate;

c) interventi di riforestazione delle aree percorse dal fuoco;

d) interventi finalizzati la miglioramento e alla incentivazione delle attività agricole;

e) creazione di nuovi percorsi e valorizzazione dei percorsi storici esistenti;

f) gli interventi per la realizzazione di servizi pubblici da parte di Enti pubblici e da privati;

g) strutture agricole solo a favori di imprenditore agricoli comprese le cooperative agricole ai sensi della legge 9 maggio 1975 n.153 e 10 maggio 1976 n.352;

h) nuove residenze solo a favore di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della Legge 9 maggio 1975 n.153, Legge 10 maggio 1976 n.252;

i) per gli edifici appartenenti ad aziende agricole in atto alla data di adozione del Regolamento Urbanistico sono consentiti interventi di ampliamento e di completamento delle strutture produttive esistenti.

l) Gli interventi di cui ai precedenti punti g) e h) devono rispettare i seguenti parametri:

h. max m. 7,50, con esclusione di silos

SLP max per destinazioni residenziali: mq 100

Dimensione minima dell’azienda agricola: 5 ha.

m) Detti interventi devono uniformarsi per ubicazione e caratteristiche costruttive alla qualità ambientale dell’area e alle prescrizioni riportate all’art.48.
C Modificazioni alle destinazioni d’uso


  1. Secondo le destinazioni colturali:

- bosco;

- macchia mediterranea;

- prati e aree coltivate.


  1. Sono ammesse destinazioni residenziali, turistico-ricettive, e per servizi.

Per le attività agricole esistenti sono consentiti interventi di miglioramento e nuove attività a favore di imprenditori agricoli ex lege 153/75 e 252/76.
D Modalità attuative

  1. - Progetto di opera pubblica per la creazione di servizi eseguiti da parte di Enti Pubblici;

- concessione convenzionata nel caso di creazione di nuove unità immobiliari ad uso residenziale, per miglioramenti dell'attività agricola e turistico-ricettivo. La convenzione disciplina, in relazione alla destinazione d’uso prevista, le opere di urbanizzazione primarie e secondarie indotte dall’intervento, da eseguirsi da parte del privato proponente;

- piano attuativo di iniziativa pubblica dei Monti livornesi per la creazione di nuove attrezzature e servizi finalizzati alla fruizione turistica dell’area.

- Piano quadro di settore di iniziativa pubblica per la creazione di servizi pubblici e privati convenzionati e attrezzature turistico-ricettive

- Programma di miglioramento agricolo ambientale per la creazione di nuove strutture agricole e residenze e per interventi di completamento delle attività agricole esistenti così come esplicitato al precedente comma 11 punti g), h), i), m).


E. Classificazione dell’area

15 L’area è classificata di categoria F secondo il D.M. 2/4/68 n.1444.


Fascia collinare
Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti

Per le aree incluse nel Sistema Regionale delle aree protette (DCR 296/1988):

- n.25 Sassoscritto (Calafuria): conservazione (art. 3.a);

- n.78 Valle Benedetta, Montenero: conservazione (art.3.a).
a) Invarianti:
- Ambiti A1 dei corsi d’acqua come riconosciuti in base alla DCR 230/1994;

Categoria d’intervento:

- conservazione: art.3.a.4) - interventi di salvaguardia idraulica, interventi idraulico-forestali.
- Tratto di costa Calafuria-Romito:

Categoria d’intervento:

- conservazione: art. 3.a. - ed inoltre interventi di difesa spondale, ripristino della situazione di dissesto, interventi di adeguamento delle strutture turistiche.
b) Luoghi con statuto speciale
- Boschi e terreni coltivi come individuati nella tavola 23 “Carta dell’uso del Suolo” allegata al Quadro conoscitivo:

Categoria d’intervento:

- conservazione art. 3. a. - ed inoltre interventi finalizzati al ripristino ambientale, alla salvaguardia, al miglioramento del patrimonio forestale e dell’agricoltura;

- Edifici e manufatti storici:

Categorie d’intervento:

- conservazione (art. 3.a.3) e recupero (art.3.b.1.) - interventi di conservazione e di recupero finalizzati al riutilizzo anche ai fini della fruizione pubblica.
Aree di dissesto (individuate nella “Carta dell’uso del suolo” allegata al Quadro conoscitivo)

Categoria d’intervento:

conservazione (art.3.a.2) : ripristino ambientale, interventi idraulico-forestali, messa in sicurezza di insediamenti e infrastrutture

Unità territoriale organica elementare 1-B-2 - Area di riqualificazione ambientale - Scogliera di Calafuria:

Categorie d’intervento:

- conservazione (art.3.a) e ripristino della qualità ambientale (art.3.b.1).



Viabilità

- tratto costiero della Via Aurelia (individuata nella tavola n.3 “Sistema infrastrutturale”):

Categorie d’intervento:

trasformazione (art.3.f). L’intervento è finalizzato a trasformare il tratto costiero dell’Aurelia in strada-parco a servizio della costa;

- altri percorsi:

valorizzazione per migliorare l’uso e l’accessibilità ai Colli livornesi.

Art. 32 - Fascia collinare
1 A. Definizione

Area collinare di particolare valore paesistico di rilievo territoriale da tutelare e valorizzare nel rispetto dei valori ambientali storicamente consolidati.

L'area normativa include l'area nazionale protetta di Calafuria (D.M. Agricoltura e Foreste 13 febbraio 1977 e Deliberazione comitato per le aree protette 21 dicembre 1993).

All’interno dell' area normativa sono presenti situazioni di degrado ambientale - quali aree di dissesto, aree percorse da incendi, microlottizzazioni agricole - che il Piano strutturale intende riqualificare.


2 B. Modificazioni all'assetto territoriale
3 B1 Modificazioni degli edifici esistenti
4 Edifici di interesse storico (edifici del gruppo 1, 2, 3, 4):

le modificazioni sono disciplinate dall’art. 12 delle presenti norme.


5 Edifici recenti (gruppo 5)

Ristrutturazione edilizia D1 e D3


6 Edifici in contrasto con il piano (gruppo 6)

Manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso


7 Gli interventi sugli edifici dei gruppi 1, 2, 3, 4, 5 finalizzati alla creazione di attrezzature turistiche ricettive e dei servizi, al recupero residenziale e per il presidio ambientale
8 La chiusura di porticati o di strutture aperte su uno o più lati ammessa per gli edifici a destinazione agricola appartenenti ai gruppi 3 e 5 deve avvenire, per gli edifici del Gruppo 3, arretrando le nuove pareti di chiusura rispetto al filo esterno della struttura lasciando in vista la struttura originaria. Il conseguente incremento di S.L.P è sempre ammesso.

9 Per gli annessi agricoli recenti è riconfermata la destinazione agricola: è vietato il cambio di destinazione d’uso



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