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Comune di Livorno


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5 Parametri edilizi per la realizzazione delle utilizzazioni edificatorie
Distanza tra fabbricati: m. 10 o aderenza

Distanza da confini: m. 5 o aderenza

Distanza da strade: filo edilizio preesistente minimo o metri 5

N. piani fuori terra e h.: definito dalle schede normative
6 Destinazioni d’uso

Residenziale, turistico-ricettiva.

Aree a servizio: servizi pubblici o servizi convenzionati all’uso pubblico.

Eventuali ulteriori destinazioni sono specificate nelle schede normative in relazione a funzioni di interesse pubblico.


Modalità di attuazione

Piano attuativo

Studio unitario e concessione convenzionata.

Convenzionalmente si assume:

1 piano: h. max 4,00 m.

2 piani: h. max 7,50 m.

3 piani: h. max 9,00 m.

4 piani: h. max 12,00 m.

n. piani: superiore a 4; h. convenzionale per ogni piano aggiuntivo: m. 3.
Aree di riqualificazione ambientale

Riferimenti al Piano strutturale - Prescrizioni vincolanti

Categoria d’intervento prevalente del sottosistema di riqualificazione ambientale:

-Trasformazione (art.3.f)

Al fine di conseguire gli obiettivi del sottosistema il Piano Strutturale attribuisce all’intera area destinata a servizio, in alternativa all’esproprio, una capacità edificatoria da realizzare su una porzione ridotta di essa; la parte restante dell’area dovrà essere dismessa gratuitamente dai privati per la creazione di nuovi servizi; l’intervento dovrà caratterizzarsi per l’integrazione tra servizi e residenza, in modo tale da valorizzare gli elementi ambientali presenti nell’area.

Il Regolamento Urbanistico determinerà, secondo gli indirizzi espressi dal Piano Strutturale, le quantità realizzabili

Art. 45 - Aree di riqualificazione ambientale
1 A. Definizione

Parti del territorio denominate Collinaia e Conca di Montenero destinate ad una operazione di complessiva riqualificazione attraverso la realizzazione di aree a verde e servizi ad alto valore ambientale.

Per servizi ad alto valore ambientale si intendono quei servizi inseriti in una zona che, per il suo particolare valore, devono essere concepiti con riguardo al contesto ambientale in cui si collocano ed in particolare per singola destinazione d’uso:

uffici dell’istituendo Ente parco delle colline livornesi;

attività di ricerca e studio collegate al Parco delle colline livornesi;

giardino botanico della macchia mediterranea;

attività di supporto al Parco;

punti di ristoro, servizi, servizi alle persone.


2 Campo di articolazione delle proposte

I privati possono avanzare proposte di cessione gratuita dell’area all’Amministrazione utilizzando una edificabilità pari alla applicazione dell'indice di 0,020 mq SLP/mq ST. Le aree cedute gratuitamente non possono essere inferiori al 90% della ST dell’ambito o subambito. La edificabilità può essere utilizzata per residenze unifamiliari e bifamiliari. L'area di concentrazione dell’edificato non può superare il 10% della ST.

Le utilizzazioni edificatorie sono articolate in 9 ambiti così come individuate nelle schede normative.

ambito n.1 Ardenza Ovest;

ambito n.2 Collinaia;

ambito n.3 Conca Est;

ambito n.4 Banditella Nord;

ambito n.5 Banditella Sud;

ambito n.6 Ardenza Est;

ambito n.7 Conca Ovest;

ambito n.8 Prugnoliccia;

ambito n.9 Servizi pubblici e servizi per le persone.

Le utilizzazioni edificatorie degli ambiti da 1 a 8 sono generate dall’applicazione dell’indice di 0,020 mq SLP/mq ST.

Le utilizzazioni edificatorie relative all’ambito n.9 sono parti a mq. 5.000 di SLP.

Tale SLP non deriva dall’applicazione dell’indice.
3 Condizioni specifiche di accettabilità

I proprietari delle aree vincolate possono cedere all’Amministrazione Comunale le aree per verde e servizi e realizzare le capacità edificatorie stabilite dal Regolamento Urbanistico.

La capacità edificatoria a destinazione residenziale si realizza entro le aree di concentrazione dell’edificato degli ambiti 1,2,3,4,5,6,7,8 individuate nella scheda normativa allegata.

La capacità edificatoria dei servizi dell'ambito 9, pari a 5.000 mq di SLP è da realizzare all’interno dell’ambito stesso.

La ubicazione delle aree di concentrazione individuata nelle schede non è modificabile dato il valore ambientale dell’area che il Piano intende tutelare. Sono fatte salve modeste modifiche a seguito dell’approvazione dello studio unitario.
4 Parametri edilizi

Ambiti 1,2,3,4,5,6,7,8:

- dimensione max del lotto: mq. 1000

- dimensione minima delle residenze uni o bifamiliari a destinazione residenziale:mq.200 di slp;

- h.max: m 7,50;

- n.piani max: 2;

- rapporto di copertura massimo : 40% del lotto

- distanza da confini privati: m 5, sono consentite costruzioni in aderenza;

- distanza da strade: m 10;

- recinzioni: siepi h. max cm 200;

- parcheggi pertinenziali: 1 mq ogni 3 mq di SLP.
Ambito 9:

- altezza massima: m.7,50

- n.piani: 2

- rapporto di copertura massimo: 30%

- parcheggi pertinenziali: 1 mq. ogni 3 mq. di slp

- parcheggi a standard: 1 mq ogni mq di SLP per destinazioni servizi pubblici e servizi per le persone.


5 Parametri urbanistici

I parametri urbanistici di trasformazione, le aree di concentrazione e le destinazioni d’uso delle utilizzazioni edificatorie generate sono precisate nella scheda normativa riferita all’intera area articolata in ambiti e non sono modificabili. Le aree di concentrazione qualora non siano utilizzate per l’edificazione privata sono destinate a parco pubblico.

Le aree destinate alla realizzazione della strada principale di adduzione al parco devono essere alberate e dotate di una pista ciclabile e di percorsi pedonali all'aperto.
6 Modalità di attuazione

L’attuazione può avvenire per ambiti e subambiti a condizione venga approvato, con deliberazione dell'Amministrazione comunale, uno "studio unitario" esteso a ciascun ambito fatta eccezione per gli ambiti 3 e 7, per i quali deve essere presentato uno studio unitario congiunto con le procedure specificate all'art.6, lett.B.

Limitatamente agli ambiti 2,3,7, l’intervento può essere articolato per sub-ambiti aventi ciascuno un’estensione non inferiore al 50% dell’ambito.

L'attuazione degli interventi deve garantire all'Amministrazione la realizzazione di aree contigue e continue di parco in modo da garantire la fruibilità dello stesso.

L’intervento è attuato con piano attuativo o concessione convenzionata con la quale vengono dismesse gratuitamente le aree destinate a verde e servizi.

Nell’ambito 9 la concessione convenzionata deve altresì prevedere la quota parte di area da cedere gratuitamente al Comune e la quota su cui realizzare i servizi alle persone.

La convenzione deve avere i contenuti specificati all’art.5.

Le aree cedute devono essere tra loro contigue.

8 In mancanza di una proposta presentata dai cittadini l'intera area, destinata a verde e servizi, è comunque soggetta a esproprio.

In tale caso il Comune realizza direttamente o affida in concessione a privati la realizzazione dei servizi e i servizi alle persone.



Parte IV - Disposizioni particolari
Titolo I Disciplina delle aree in cui decadono le prescrizioni Regolamento Urbanistico

Aree poste all’interno del centro abitato

Riferimenti al Piano strutturale - Prescrizioni vincolanti

Sono vincolanti le prescrizioni vincolanti formulate per ogni sistema e sottosistema in cui ricadono le aree oggetto del presente articolo.
Art. 46 - Aree poste all’interno del centro abitato

1 A. Definizione

Le aree poste all’interno del centro abitato in cui decadono le prescrizioni del Regolamento Urbanistico sono:


  1. a) aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

3 b) aree ove è possibile intervenire solo mediante piani attuativi;


4 c) aree destinate alla realizzazione di infrastrutture.
B. Tipi di intervento

5 Edifici esistenti ricadenti nelle aree di cui al precedente punto a), b) e c): manutenzione ordinaria e straordinaria.


6 Le aree libere all’interno di cui ai punti a), b) e c) sono inedificabili: sono unicamente consentiti gli interventi finalizzati alla manutenzione e bonifica del suolo, alla regimazione delle acque, alla creazione del verde; le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità od ordinanze contingibili e urgenti e le opere finalizzate alla cessione delle aree a servizi realizzate dai privati secondo le disposizioni dell'art.44.
7 Le limitazioni di cui al 5°, 6° comma non si applicano per gli impianti tecnici di interesse generale per l’erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico e per gli interventi relativi alle opere pubbliche realizzate dal Comune e dagli enti istituzionalmente competenti nonchè dai privati nel caso delle aree di trasformazione per servizi.
C. Modalità attuative

  1. Dichiarazione di inizio attività, autorizzazione, concessione.



Aree poste all’esterno del centro abitato

Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti

Sono vincolanti le prescrizioni vincolanti formulate per ogni sistema e sottosistema in cui ricadono le aree oggetto del presente articolo.
Art. 47 - Aree poste all’esterno del centro abitato

1 A. Definizione

Le aree poste all’esterno del centro abitato in cui decadono le previsioni del Regolamento Urbanistico sono:

2 a) aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

3 b) aree ove è possibile intervenire solo mediante piani attuativi;

4 c) aree destinate alla realizzazione di infrastrutture.


B. Tipi di intervento

5 - Edifici esistenti ricadenti nelle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria e nelle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture: manutenzione ordinaria e straordinaria.

6 - Edifici esistenti ricadenti in aree ove è possibile intervenire solo mediante piani attuativi: manutenzione ordinaria e straordinaria, modifiche interne per l'efficienza degli impianti destinati ad attività produttive e agricole, modesti ampliamenti delle abitazioni necessari al miglioramento igienico-funzionale delle stesse non eccedenti il 20% della SLP esistente e in ogni caso non superiore a 25 mq., cambi di destinazione d'uso per destinazione turistico-ricettiva e per servizi pubblici e privati.

7 - Aree libere: sono inedificabili. Sono unicamente consentiti gli interventi finalizzati alla coltivazione e alla bonifica del suolo, alla regimazione delle acque, le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità od ordinanze contingibili e urgenti.

8 Le limitazioni di cui al 5°, 6°, 7° comma non si applicano per gli impianti tecnici di interesse generale per l’erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico e per gli interventi relativi alle opere pubbliche realizzate dal Comune e dagli enti istituzionalmente competenti.
C. Modalità attuative

9 Dichiarazione di inizio attività, autorizzazione, concessione.


TITOLO II - Tutela e riqualificazione ambientale: lineamenti ed elementi guida

Norme di tutela ambientale

Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti (art.4.b)
Per le aree incluse nel Sistema Regionale delle aree protette (DCR 296/1988):

- n.25 Sassoscritto (Calafuria): conservazione (art. 3.a);

- n.78 Valle Benedetta, Montenero: conservazione (art.3.a).
a) Invarianti:
- Ambiti A1 dei corsi d’acqua come riconosciuti in base alla DCR 230/1994;

Categoria d’intervento:

- conservazione: art.3.a.4) - interventi di salvaguardia idraulica, interventi idraulico-forestali.
- Tratto di costa Calafuria-Romito:

Categoria d’intervento:

- conservazione: art. 3.a. - ed inoltre interventi di difesa spondale, ripristino della situazione di dissesto, interventi di adeguamento delle strutture turistiche.
b) Luoghi con statuto speciale
- Boschi e terreni coltivi come individuati nella tavola 23 “Carta dell’uso del Suolo” allegata al Quadro conoscitivo:

Categoria d’intervento:

- conservazione art. 3. a. - ed inoltre interventi finalizzati al ripristino ambientale, alla salvaguardia, al miglioramento del patrimonio forestale e dell’agricoltura;



Aree di dissesto (individuate nella “Carta dell’uso del suolo” allegata al Quadro conoscitivo)

Categoria d’intervento:

conservazione (art.3.a.2) : ripristino ambientale, interventi idraulico-forestali, messa in sicurezza di insediamenti e infrastrutture.
Art.48 - Norme di tutela ambientale

1 Le norme del presente articolo si applicano su tutto il territorio comunale e riguardano:


2 a) Modifiche dell’assetto del suolo

In tutto il territorio comunale è vietato procedere, senza specifica autorizzazione, a sbancamenti ed a modificazioni dell’assetto del suolo, all’asportazione dello strato di coltura, alla formazione di strade o piazzali anche se in semplice massicciata.


3 Per il rilascio delle autorizzazioni alle modificazioni del suolo così come per le opere di trasformazione urbanistica ed intervento edilizio l’Amministrazione Comunale verifica la fattibilità sulla scorta delle Indagini geologico-tecniche, idrogeologiche allegate al Piano Strutturale ritenendo inedificabili le aree incluse nelle classi di pericolosità geomorfologica 4 e idraulica IIIc e IV come definite dalle indagini stesse, se non mediante l’attuazione di un piano di messa in sicurezza di iniziativa pubblica o privata subordinato ad approvazione da parte degli organi competenti.
4 Nelle aree normative fascia collinare, fascia pedecollinare, podere con valore testimoniale, colture specializzate, tutti gli interventi edilizi devono fare riferimento e quindi conformarsi alle tipologie, caratteristiche costruttive, materiali costruttivi che hanno storicamente caratterizzato il paesaggio.

In particolare tutti gli elementi caratterizzanti l’esterno degli edifici: intonaci, rivestimenti, tinteggiature, serramenti, devono essere realizzati con materiali della tradizione locale.


5 Nelle aree normative fascia collinare, fascia pedecollinare, podere con valore testimoniale, colture specializzate, le recinzioni delle proprietà, sia su fronte stradale (pubblica o privata) sia sui confini laterali, devono essere formate con siepi vive di altezza non superiore a m. 2 con interposta eventuale rete metallica plastificata oppure con cancellata, con zoccolatura di altezza non superiore a cm. 80), provvista di idonei scoli per le acque. E’ altresì consentita la costruzione di recinzioni costituite da pali in legno aventi l’altezza massima di metri 1,50 collegati da assi in legno orizzontali (staccionate).
6 E’ consentito il mantenimento degli esistenti muri di cinta a parete piena, che possono essere oggetto di rifacimenti quando le condizioni statiche del manufatto lo rendano indispensabile.

I muri di cinta di valore storico individuati nelle tavole di piano devono essere mantenuti nelle loro caratteristiche costruttive (materiali, altezza, colore).


7 Nuovi muri di sostegno, quando necessari, sono ammessi, anche di accesso alle autorimesse interrate, con un’altezza massima di m. 2.
8 Nei casi in cui sia necessaria una maggiore altezza, essi devono essere spezzati in gradoni opportunamente mascherati da arbusti e alberature.
9 E’ consentito il mantenimento degli esistenti muri di sostegno, anche di maggiore altezza, che possono essere oggetto di rifacimenti parziali con materiali e tecniche congruenti quando le condizioni statiche del manufatto lo rendano indispensabile; anche in tal caso le caratteristiche tecniche sono definite dal progetto esecutivo dell’opera che deve rispettare le condizioni e/o prescrizioni della normativa geologica.
10 b) Tutela delle alberature e del verde in genere

E’ vietato utilizzare aree a bosco o a prato per depositi di ogni genere di materiale.


11 In tutti i progetti presentati le alberature d’alto fusto esistenti devono essere rigorosamente rilevate, indicate nelle planimetrie ed anche, se richiesto, documentate fotograficamente. I progetti edilizi, anche per le parti in sottosuolo, devono essere studiati in modo da rispettare tali alberature, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo cura di non offendere gli apparati radicali.
12 Di ogni progetto edilizio costituisce parte integrante il progetto dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, e quindi anche delle aree alberate, a prato, a giardino, compresa la eventuale delimitazione delle zone a coltivo e la dettagliata definizione, anche per quanto riguarda i materiali impiegati, delle zone pavimentate.
13 c) Percorsi storici pedecollinari

La tavola "Aree normative" individua le visuali panoramiche localizzate su percorsi storici collinari. I percorsi storici sono costituiti dalle antiche strade di collegamento tra la collina e la costa.


14 La tutela dei percorsi storici è volta al mantenimento degli elementi connotanti l’ambiente storico collinare e i manufatti storici ivi individuati (es. strada dell’acquedotto).

A tal fine devono essere conservati e ripristinati con tecniche e materiali congruenti le recinzioni che caratterizzano tali percorsi.


15 Per la tutela della visuale panoramica deve essere evitata entro la fascia di rispetto stradale la compromissione delle prospettive con piantumazione di siepi, alberature o con la realizzazione di recinzioni cieche.
16 d) Corsi d’acqua

Tutti i nuovi interventi compresi negli ambiti A1, A2 e B come definiti dalla DCR 230/1994 sono sottoposti alla disciplina prevista dalla DCR stessa.


17 e) Riduzione della impermeabilizzazione

I nuovi spazi pubblici e le aree di pertinenza per interventi di nuovo impianto e ristrutturazione urbanistica devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l’infiltrazione o ritenzione anche temporanea delle acque. Tuttavia per motivi di sicurezza quali le esigenze statiche in relazione a carichi stradali particolarmente gravosi e in rapporto alle caratteristiche geotecniche dei terreni, in relazione ad esigenze di prevenzione della contaminazione del suolo da sversamenti di sostanze inquinanti, è possibile procedere alla messa in opera di coperture impermeabili del suolo.


18 f) Convogliamento delle acque piovane

Il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti al ristagno.


19 g) Nuove strade pubbliche

All’interno delle aree normative ricomprese nei sistemi pedecollinare ed ambientale è ammessa la realizzazione di strade pubbliche.

Le nuove strade pubbliche devono essere alberate; eventuali interventi di sbancamento devono essere seguiti da interventi di ripristino ambientale (piantumazioni, muri di sostegno).
20 h) Misure contro l’inquinamento acustico

Il Piano del Rumore deve individuare le zone acustiche. Le attività insediate dovranno pertanto uniformarsi alle prescrizioni dettate dal Piano del Rumore.

Per i nuovi insediamenti e le nuove strade dovranno essere adottate, in attesa di specifiche disposizioni del Piano del Rumore, misure di limitazione dell’inquinamento acustico:

Bonifica ambientale

Riferimenti al Piano Strutturale – Prescrizioni vincolanti

Cave e discariche (individuate nella “Carta dell’uso del suolo” allegata al Quadro conoscitivo sistema ambientale)

Categoria d’intervento:

- conservazione (art.3.a.2): interventi forestali per il reimpianto della vegetazione e interventi per il ripristino ambientale.

Art. 49 - Bonifica ambientale

1 Su tutte le aree già interessate da attività produttive o utilizzate da cave e discariche, ogni trasformazione deve essere preceduta dalla bonifica ambientale.


2 A tale fine deve fare parte integrante della documentazione da allegarsi alla richiesta di piano attuativo e di concessione edilizia una valutazione della qualità ambientale sottoscritta e giurata secondo le forme di legge da tecnici abilitati in materia e vidimata da Enti competenti, che raccolga i risultati di indagini specifiche sulla qualità del suolo, del sottosuolo, sulle condizioni di eventuale inquinamento della falda e indichi le azioni e le opere di bonifica e ripristino ambientale necessarie per garantire la attuabilità delle previsioni del Piano regolatore.
3 La convenzione allegata al piano attuativo, le concessioni convenzionate o la concessione edilizia regolano le modalità e i tempi di attuazione delle opere di bonifica e di ripristino ambientale.

Tali opere costituiscono condizione preliminare alla realizzazione delle trasformazioni edilizie e sono a completo carico dei soggetti attuatori la trasformazione.



PARTE V - Disposizioni finali

Fasce di rispetto

Piano Strutturale – Prescrizioni vincolanti

a)Invarianti

-Ambiti A1 dei corsi d’acqua come riconosciuti in base alla DCR 230/1994

Categoria d’intervento:

-conservazione: art.3.a.4 - interventi di salvaguardia idraulica;

Per gli interventi riconducibili alle nuove previsioni comprese negli ambiti B dei corsi d’acqua inclusi negli elenchi allegati alla DCR 230/94 individuati in cartografia alla tav. n.1 “Sistemi, invarianti e luoghi con statuto”, deve essere prodotta la “valutazione del rischio idraulico” con i contenuti prescritti all’art.4 capoverso 6.



Art. 50 – Fasce di rispetto
A. Definizione
1 Le fasce di rispetto sono aree su cui ogni attività è subordinata alla protezione e alla salvaguardia della attività o dell’ambiente delle aree adiacenti impianti speciali, vie di comunicazione. Possono essere a vincolo parziale o a vincolo assoluto ed i vincoli possono derivare dal PRG o da altre leggi regionali e statali o piani sovraordinati.
2 Le tavole di Piano individuano con apposito segno grafico le fasce di rispetto.
3 Tali fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.
4 Le fasce di rispetto sono inedificabili fatta salva la costruzione delle attrezzature tecnologiche finalizzate al trasporto e alla trasformazione dei servizi a rete e fatto salvo quanto consentito al successivo comma 6.
5 Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto possono essere destinate a parcheggio e a verde.
6 Nelle fasce di rispetto stradale sono unicamente ammesse le costruzioni a servizio dell'infrastruttura protetta quali: impianti di distribuzione carburanti, impianti di lavaggio rapido, parcheggi con attrezzature di supporto (chioschi e simili).
7 Per gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni di Piano, ricadenti in tutto o in parte nelle fasce di rispetto, sono ammessi, fino alla eventuale utilizzazione pubblica dell'area, solamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambiamento di destinazione d'uso.
8 Sono vincolate alla non edificazione:

a) le aree di rispetto cimiteriale ai sensi del RD 1265/1934, art. 338 e L. 983/1957 art. 21:

- per una profondità pari a quella definita dal provvedimento del Sindaco di Livorno 30 gennaio 1996 dal confine del Cimitero Comunale dei Lupi, Santa Giulia, Cimitero Israelitico, della Purificazione, della Misericordia, dell’Ardenza, del Cimitero di Montenero, del Cimitero di Antignano, del Cimitero di Salviano, del Cimitero di Valle Benedetta

- per una profondità di ml 100 dal confine degli istituendi cimiteri di Pian di Rota , Salviano e Quercianella; degli antichi cimiteri Olandese, Inglese e Greco-Alemanno.

b) le fasce di rispetto stradale ai sensi del Codice della Strada (ad eccezione delle destinazioni d’uso di cui al precedente comma 5) e 6) e le fasce di rispetto degli impianti ferroviari nelle dimensioni e con le modalità di cui al DPR 11/7/1980 n.753;

c) la fascia lungo i corsi d’acqua secondo la DCR 230/1994

e per il tratto del Rio dell’Ardenza a valle della Aurelia ai sensi della L. 1497/1939 sulla protezione delle bellezze naturali (cfr. anche RD 523/1904 e RD 1775/1933);

d) le zone boscate ai sensi del R.D. 3267/1923 per scopi idrogeologici e L.431/1985;

e) l’Isola della Gorgona ai sensi della citata L. 1497/1939 e del citato R.D. 3267/1923;

f) le aree percorse dal fuoco (L.47/75 come modificata da L.428/93 e L.662/1996).

g) la fascia lungo il perimetro del carcere “Le Sughere” per una profondità di m 200 ai sensi delle disposizioni riportate al successivo comma 9.
9 In tutte le aree di cui al precedente comma 8 è vietata qualsiasi costruzione, ad eccezione di quelle di cui alle lettere g), per le quali valgono le seguenti specificazioni:

- edifici esistenti con destinazione d’uso non agricola: gli ampliamenti consentiti sono ammessi solo in superficie e sempre in allontanamento dal Carcere;

- è fatto salvo il disposto di cui all’art. 7 della L.R. 25/1997;

- sono consentiti, sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art. 31 della L. 457/1978, ad eccezione del cambio di destinazione d’uso, come specificato nella lett. a);

- per gli edifici del Gruppo 5 gli ampliamenti sono ammessi solo in superficie e non in altezza, e sempre in allontanamento dal Carcere;

- per le attività produttive e servizi alle imprese sono ammessi, sempre in allontanamento dal carcere, interventi di manutenzione ordinari a e straordinaria , risanamenti igienici ed edilizi, con la limitazione che non dovranno essere previste aperture e vedute verso il Carcere e purché gli ampliamenti non superino l’altezza degli edifici esistenti di cui l’intervento costituisce ampliamento;

- nelle aree comprese nelle aree normative: podere con valore testimoniale, trasformazione per servizi, aree di riqualificazione-nuovi orti:

a) è vietata la trasformazione a scopo residenziale di volumi destinati ad altri usi, compresi gli annessi agricoli;

b) è vietato l’ampliamento degli annessi agricoli e la costruzione di serre;

c) è vietata la costruzione di nuovi annessi agricoli e la costruzione di serre;

d) i lotti inedificati devono rimanere tali;

- la costruzione di garages a servizio dei fabbricati di civile abitazione è ammessa nell’ambito della volumetria esistente.

Le aree libere devono essere sistemate a verde: è fatto espresso divieto di concessioni per depositi, scarichi, costruzioni precarie.

Nelle aree di rispetto del carcere di cui al precedente comma 8, lettera g), è vietata, inoltre, ogni coltivazione arborea. Per le coltivazioni agricole le altezze delle colture non potranno superare la misura di m 2. Sulle stesse aree sono ammesse recinzioni con rete metallica a maglia sciolta purché non superino l’altezza di m 2,50 e purché non costituiscano supporto di piante rampicanti od altre specie arboree che possano costituire impedimento visivo.


10 Sono soggetti a vincoli di legge le aree e gli edifici sottoposti alle seguenti leggi:

- DPR 18/1971 - Disposizioni in materia doganale come modificato dal D.Lgs 374/1990;

- L. 898/1976-Servitù militari.

- D.M. 24/11/1984 e s.m.i. rispetto metanodotti;

- D.P.C.M. 23/4/1995 e s.m.i. rispetto elettrodotti.

Art. 51 - Facoltà di deroga

1 Le procedure e i casi di deroga rispetto alle norme del Regolamento Urbanistico sono disciplinate dall'art. 41 quater della L. 1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni e sono limitati ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e che non comportino la modifica delle destinazioni ammesse nell'Area normativa.


Art. 52 - Norme abrogate

1 Con l'entrata in vigore del presente PRG sono abrogate le disposizioni del precedente Piano e di ogni altra disposizione comunale incompatibile.



Art. 53 – Norme transitorie



  1. Sono fatti salvi ancorché in contrasto con le presenti norme , i piani attuativi approvati o in itinere, incluse le convenzioni relative ai piani di lottizzazione, ivi compreso il PEEP Scopaia e le relative Regole edilizie (approvate con deliberazione della Giunta comunale n.413 del 28 maggio 1997) ad eccezione delle aree classificate nel PEEP stesso “aree destinate alla piccola industria, artigianato e commercio” per le quali si applica la normativa generale ex-art.25 “Aree per le attività produttive e i servizi alle imprese” del presente Regolamento urbanistico e con l'esclusione del programma di attuazione del Peep n.10 Fabbricotti-S.Jacopo, del Piano di recupero Peroni, della previsione edificatoria del Piano di Recupero “Luogo Pio” sull’area compresa “tra Scali delle Barchette, Erta dei Risicatori, Ponte di Santa Trinita, Fosso della Venezia”.

Le previsioni del vigente Piano di recupero Shangai sono modificate secondo le prescrizioni di cui all’art. 43 e relativa scheda normativa del Regolamento urbanistico. La Giunta comunale approverà gli elaborati grafici di adeguamento.

L’area in zona Attias, come definita dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 695 del 4 maggio 1994 e n. 925 del 18 agosto 1997 sarà oggetto di piano attuativo secondo la normativa del PRG approvato con delibera GRT n. 4457 del 14 maggio 1980 come disposto dalle citate sentenze del Consiglio di Stato.


2 Sono fatte salve le varianti adottate da parte del Consiglio comunale e in fase di definitiva approvazione da parte della Regione Toscana.
3 Restano comunque esclusi dal campo di applicazione delle presenti norme le istanze di concessione e autorizzazione edilizie , qualora sui progetti relativi sia intervenuto, alla data della deliberazione consiliare di adozione del Regolamento urbanistico, il parere favorevole della Commissione edilizia. Restano escluse dal campo di applicazione delle presenti norme le denunce di inizio attività (D.I.A.) di cui alla legge 662/1996, nonchè le relazioni asseverate di cui all'art.26 della legge 47/1985, depositate agli atti dell'Amministrazione Comunale antecedentemente alla data della deliberazione consiliare di adozione del Regolamento urbanistico.

Restano escluse dal campo di applicazione delle presenti Norme le varianti non essenziali richieste in corso d'opera relativamente a autorizzazioni e concessioni edilizie già rilasciate per il periodo di validità delle stesse.


4 Nelle aree normative in cui le destinazioni d’uso commerciali sono ammesse, si possono insediare attività commerciali secondo il quadro sinottico che segue:


TIPOLOGIA MERCEOLOGICA

SUPERFICIE DI VENDITA DELLA STRUTTURA COMMERCIALE IN MQ

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

0 –250

Ovunque è ammessa la destinazione commerciale

Ovunque è ammessa la destinazione commerciale

251 – 999

-Aree consolidate (art.13)

-Aree di ristrutturazione urbanistica (art.16)

-Aree di trasformazione (art.17)

-Aree di riqualificazione ambientale (art.27)



-Aree di impianto storico (art.11)

-Aree consolidate (art.13)

-Aree di ristrutturazione urbanistica (art.16)

-Aree di trasformazione (art.17)

-Aree per le attività industriali (art.23)

-Aree per il recupero delle attività produttive (art.24)

-Aree per le attività produttive e per i servizi alle imprese (art.25)


1000 –2.500

-Aree consolidate pubbliche (art.13, comma 6)

-Aree di ristrutturazione urbanistica (art.16)

-Aree di trasformazione (Art.17)


-Aree consolidate pubbliche (art.13, comma 6)

-Aree di ristrutturazione urbanistica (art.16)

-Aree di trasformazione (Art.17)

-Aree per le attività produttive e per i servizi alle imprese (art.25)



Oltre 2.500

-Porta a Terra

-Porta a Mare

-Nuovo Centro


-Porta a Terra

-Porta a Mare

-Nuovo Centro

5 L’insediamento di strutture commerciali deve avvenire nel rispetto delle condizioni esplicitate nelle norme delle aree normative e nelle schede allegate.


6 Nelle diverse aree normative, laddove è compatibile un’attività commerciale di dimensione superiore in mq. di SLP, sono comunque ammesse le categorie dimensionali di ordine inferiore in mq. di SLP, facendo riferimento allo stesso settore merceologico.
7 Nell’U.T.O.E. “Porta a Terra”, “Nuovo Centro” e “Porta a Mare” è compatibile l’inserimento di grandi strutture di vendita
8 Gli spazi a parcheggio attinenti gli esercizi di vendita in sede fissa devono essere realizzati in conformità a quanto previsto dall’art. 10 delle direttive regionali di cui alla deliberazione consiliare n. 137 del 25 Maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. Tale disciplina si applica anche nel caso di modifica alla destinazione d’uso di edifici esistenti che vengano destinati ad attività commerciale.
Art. 54 - Consultazione degli elaborati di Piano

1 Nelle rappresentazioni grafiche delle tavole di Piano prevale l'indicazione delle tavole di dettaglio sulle tavole di scala d'insieme.


2 In caso di disposizioni contraddittorie tra elaborati grafici e Norme di Attuazione prevale quanto stabilito dalle Norme.
3 Gli originali delle tavole di Piano sono depositati presso la Casa comunale ed ivi consultabili.
4 Le indicazioni di dettaglio riportate nelle diverse schede normative prevalgono sulle indicazioni cartografiche di carattere generale contenute nel Regolamento Urbanistico.
5 La tavola n.1 Gruppi di edifici ha valore esclusivamente per la determinazione della disciplina degli interventi sugli edifici esistenti e per la individuazione dei fili edilizi obbligatori.

Art. 55 - Piani di settore

1 I piani di settore non devono essere in contrasto con il Piano strutturale ed il Regolamento urbanistico.


2 Sono piani di settore:

- Piano del traffico;

- Piano energetico;

- Piano del rumore;

- Piano di urbanistica commerciale ai sensi del Dlgs n.114/98 e s.m.i.;

- Piano dei tempi;

- Piano per l’ecologia urbana;

- Piano dei distributori di carburante.


3 Il Regolamento urbanistico e il Regolamento edilizio possono prevedere piani specifici in relazione al decoro urbano e alla qualità dell’edificazione e degli spazi pubblici.
4 Altri piano di settore possono essere individuati dall’Amministrazione comunale in base alle leggi vigenti.

PARTE VI – Elaborati del Regolamento Urbanistico

Art. 56 - Elaborati del Regolamento Urbanistico

Il Regolamento Urbanistico si compone dei seguenti elaborati:
1) Relazione Illustrativa e Allegato I, Allegato II, Allegato III, Allegato IV;
2) Elaborati grafici

- Tav.1 Gruppi di edifici composta da n.27 fogli numerati da 1 a 29

in scala 1:5.000;

- Tav.2 Aree normative composta da n. 27 fogli numerati

da 1 a 29

in scala 1:5.000;

- Tav.3 Perimetro del centro abitato

in scala 1:10.000;

3) Norme Tecniche di Attuazione ;
4) Allegati alle Norme tecniche di attuazione di cui costituiscono parte integrante:
- Allegato A

Schede normative Isolati di riqualificazione urbana nelle aree di impianto storico (art.11) e Aree di ristrutturazione urbanistica (art.16)


- Allegato B

Schede normative Aree ricomprese all'interno del perimetro individuato con delibera del consiglio comunale n.200/1995 (art.43):

- Allegato C

Schede normative delle Aree di trasformazione (art.17);

- Allegato D

Schede normative delle Aree di trasformazione per servizi (art.44);


- Allegato E

Aree di riqualificazione ambientale (art.45);

- Allegato F

Schede normative degli ambiti di riqualificazione urbana (art.39)


- Allegato G (artt.19 e 20)

Falesie di Antignano

Santuario di Montenero;

Interventi per strutture turistico-ricettive

Ippodromo

- Relazione geologico-tecnica di supporto alla pianificazione urbanistica.




1 Interpretazione autentica con deliberazione del C.C. n. 34 del 3 Marzo 2004 (vedi fine articolo)

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