Ana səhifə

Comune di Livorno


Yüklə 0.88 Mb.
səhifə4/10
tarix24.06.2016
ölçüsü0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

B2. Modificazione delle aree di pertinenza

23 Le aree di pertinenza delle ville storiche siano esse pubbliche o private sono disciplinate dall’art.14

24 Le aree libere di pertinenza degli edifici di interesse storico (Gruppi 1, 2, 3, 4) sono inedificabili. Fanno eccezione i casi richiamati ai precedenti commi 21 e 25.
25 La realizzazione di parcheggi pubblici, privati e privati pertinenziali è consentita in sottosuolo minimizzando la riduzione delle superfici a verde.

B3. Nuovi interventi

26 Isolati di riqualificazione

Il piano individua isolati di riqualificazione in cui promuovere interventi di ristrutturazione edilizia, sostituzione degli edifici esistenti e ristrutturazione urbanistica, secondo le indicazioni contenute nelle schede normative incluse nell’Allegato A ivi compresa la realizzazione di spazi pubblici o di uso pubblico complementari alla residenza .
27 E’ vietata la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione del carburante.

Per gli impianti esistenti sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.


28 I parcheggi pertinenziali per gli interventi di sostituzione, di ristrutturazione edilizia e urbanistica e i parcheggi a standards nel caso di cambio di destinazione d’uso o di creazione di nuova SLP a destinazione commerciale, terziaria, turistico-ricettiva, qualora non reperibili nell’area di pertinenza, possono essere localizzati in un raggio di m. 500 dall’intervento.
29 E’ ammessa la realizzazione di parcheggi privati a pertinenza di edifici già esistenti localizzati nel raggio di 500 m. dal perimetro del parcheggio in progetto.
30 La superficie destinata a parcheggi pubblici, privati e privati pertinenziali a raso, in sottosuolo ed in elevazione, realizzabili in al fine della verifica delle quantità edificabili

Non è consentito il riutilizzo a parcheggio in soprasuolo e in elevazione dei fabbricati e bassi fabbricati all’interno dei cortili.

31 La destinazione d’uso è residenziale e per servizi secondo le indicazioni della tavola "Aree normative". Sono consentite al piano interrato (fossi), al piano terreno e al piano primo destinazioni commerciali e terziarie, a tutti i piani destinazioni turistico-ricettive, per parcheggi e per servizi. Sono altresì ammesse le attività di artigianato di servizio purché non moleste.
32 In particolare nelle aree Pentagono e Venezia, corrispondenti alle unità territoriali organiche elementari 4B1 e 4B3 individuate dal Piano Strutturale fatta eccezione per le unità immobiliari site al primo piano, al piano terra e interrato, è vietato il cambio di destinazione d'uso da residenza ad attività terziarie o ad altri usi.
33 D. Modalità attuative

Concessione, concessione convenzionata per gli interventi di sostituzione, piani di recupero o studio unitario per interventi di sostituzione degli edifici recenti in cui sono insediate le attività produttive e per gli interventi in “isolati di riqualificazione ”.


E. Classificazione

34 Le aree di impianto storico sono classificate di categoria A ai sensi del D.M. 1444/68 e di recupero ai sensi della legge 457/78.




Art. 12 – Modificazioni degli edifici di interesse storico (Gruppi 1, 2, 3,

4) esistenti in aree diverse dalle aree di impianto storico
1 Sugli edifici dei Gruppi 1, 2, 3, 4 esistenti in Aree Normative diverse dalle aree di impianto storico sono consentiti i seguenti interventi, fatte salve disposizioni diverse contenute nelle schede normative allegate al presente Regolamento:
- Edifici Gruppo 1 (monumenti, mura e fossi): restauro
- Edifici Gruppo 2 (edifici di pregio architettonico)

- parti esterne: risanamento conservativo con mantenimento delle qualità riscontrate delle parti

- parti interne: risanamento conservativo con mantenimento delle qualità riscontrate delle parti
- Edifici Gruppo 3 (edifici con valore di immagine storico ambientale): ristrutturazione edilizia D1 e D3 con mantenimento delle qualità riscontrate delle parti.
- Edifici Gruppo 4 (edifici recenti con valore documentario e di immagine ambientale)

- parti esterne: risanamento conservativo con mantenimento delle qualità riscontrate delle parti

- parti interne: ristrutturazione edilizia D1 con mantenimento delle qualità riscontrate delle parti
2 Per l’attuazione degli interventi si applicano le disposizioni riportate al precedente art. 11 capoversi “B.1.1. Prescrizioni specifiche per gli edifici di interesse storico (Gruppi 1, 2, 3, 4)”, “B2. Modificazioni delle aree di pertinenza”. Non è ammessa la demolizione degli edifici appartenenti ai gruppi 1, 2, 3, 4.

Aree consolidate

Riferimenti al Piano Strutturale – Prescrizioni vincolanti

a) Luoghi con statuto speciale

- Luoghi centrali

Interventi finalizzati alla riqualificazione dello spazio pubblico e della qualità urbana, al recupero dell’immagine storicamente consolidata;

Categoria d’intervento:

- conservazione (art.3.a), recupero (art.3.b), riqualificazione (art.3.c).
- Ville e giardini

Categoria d’intervento:

- conservazione (art.3.a), recupero (art.3.b) e mantenimento del verde pertinenziale



Categoria d’intervento prevalente:

- conservazione (art.3.a), recupero (art.3.b)





b) unità territoriali organiche elementari: 4-C-4 Viale Carducci-Stazione, 4-C-8 Colline-Salviano, 4-C-9 Leccia-Scopaia-La Rosa, 4-C-12 Banditella-Antignano nord; Categoria d’intervento prevalente:

- completamento (art.3.d)

c) unità territoriali organiche elementari: 4-C-5 Fabbricotti-Coteto-Via Goito, 4-C-10 Ardenza nord, 4-C-15 Antignano sud;

Categoria d’intervento prevalente:

- riqualificazione (art.3.c)

d) unità territoriali organiche elementari 4-C-1 Quartieri nord, 4-C-3 Sorgenti;

Categoria d’intervento:

  • ristrutturazione (art.3.e)



Art. 13 - Aree consolidate

A. Definizione

  1. Insieme di aree edificate con sulla base di precedenti piani regolatori e piani attuativi pubblici e privati nelle quali si individua l’esigenza di migliorare la qualità urbana e la dotazione dei servizi.

2 Tale insieme si articola in:

- a) aree residenziali pubbliche;

- b) altre aree consolidate.


B.Modificazioni dell'assetto urbano
B1 Modificazioni degli edifici esistenti

3 Edifici di interesse storico (gruppi 1, 2, 3, 4)

Le modificazioni sono disciplinate dall’articolo 12 delle presenti norme.
4 Edifici del gruppo 5 (edifici recenti): sono ammessi gli interventi: ristrutturazione edilizia D1 e D3, sostituzione nel rispetto della slp originaria e dei parametri edilizi dell'area normativa riportati al successivo comma 9.

Per gli edifici recenti destinati ad attività produttive e relative aree di pertinenza, sono ammessi interventi di sostituzione. In tal caso la SLP è calcolata dividendo il volume degli edifici esistenti per un’altezza virtuale di interpiano pari a m. 4. In alternativa alle prescrizioni relative agli edifici recenti (Gruppo 5) è possibile realizzare modificazioni con contenuti planivolumetrici differenti, nel rispetto dei parametri contenuti al successivo capoverso 9, con le procedure del Piano di Recupero o dello studio unitario esteso all’intero isolato o a parte significativa dello stesso.

Per l’immobile ubicato in Viale Carducci, angolo Largo del Cisternone, ex sede degli Uffici Finanziari dello Stato, denominato “Palazzo di vetro” è consentita, una tantum, oltre agli interventi ammessi per gli edifici del Gruppo 5, la trasposizione di SLP, anche al di fuori della superficie coperta, fino ad un massimo di mq 100.
5 Edifici in contrasto con il piano (Gruppo 6)

Manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.


B2 Modificazioni delle aree
6 Nuovi edifici ed attività- Parametri urbanistico-edilizi
a) Quartieri di edilizia residenziale pubblica

7 Nelle “aree residenziali pubbliche” (comma 2, punto a) del presente articolo) sono consentiti gli interventi di completamento compresi nei piani attuativi approvati nel rispetto dei parametri, delle procedure e delle modalità in essi previste comprese le Regole edilizie del Programma di attuazione del Peep 17 (delibera n.413 del 28 maggio 1997).


8 Nei quartieri residenziali pubblici l'Amministrazione può individuare ambiti di riqualificazione urbana che includono anche aree pubbliche adiacenti destinate a servizi e realizzare gli interventi di cui al successivo art.39 delle presenti norme.

La perimetrazione dei suddetti ambiti di intervento è determinata dall'Amministrazione Comunale con gli appositi atti deliberativi previsti dall'art.39 delle presenti norme.

Gli interventi compresi all’interno di quartieri di edilizia residenziale pubblica possono prevedere una edificabilità aggiuntiva che non deve comunque superare il 5% di quella totale esistente all’interno della perimetrazione dell’ambito (v. art. 39).

Tale utilizzazione edificatoria è di esclusiva disponibilità dell’Amministrazione Comunale. Può essere realizzata in via diretta o affidata in concessione.

9 b) altre aree consolidate
- Indice di utilizzazione fondiaria (UF):è riconfermata la slp esistente fermo restando i disposti di cui al precedente comma 4

- h.max: m. 12

- n.piani: max 4

- rapporto di copertura: 70%



- Filo edilizio: è riconfermato il filo edilizio esistente o nuovo filo edilizio se indicato nella tavola del Regolamento urbanistico “Gruppi di edifici”

- Distanza da confini privati: m. 5 o aderenza

- Distanza tra fabbricati: m. 10 o aderenza

- parcheggi privati pertinenziali (L.122/89): 1 mq ogni 3 mq di SLP

I parcheggi pertinenziali, qualora non reperibili, possono essere localizzati in un raggio di m.500 dall’intervento.


  1. Nel caso di creazione di nuove attività terziarie deve essere garantito l’asservimento ad uso pubblico di aree a parcheggio nella misura minima di 1 mq ogni mq di SLP.

11 E’ ammessa la realizzazione di parcheggi privati a pertinenza di edifici esistenti localizzati nel raggio di 500 m. dal perimetro del parcheggio in progetto.




  1. E’ consentita la monetizzazione di parcheggi a standards nel caso

l’Amministrazione realizzi direttamente parcheggi in un raggio di m.

500.
13 La realizzazione di parcheggi pubblici, privati, privati pertinenziali a raso e sottosuolo ed in elevazione non costituisce SLP al fine della verifica dell'indice di utilizzazione fondiario secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio.


14 C. Modificazioni alle destinazioni d'uso

La destinazione d'uso è residenziale.

Sono consentite attività di commercio al dettaglio, artigianato di servizio, attività terziarie, esercizi pubblici al p.t. e al 1° piano e attività turistico-ricettive e parcheggi a tutti i piani.

15 D. Modalità attuative

Le modalità attuative sono le seguenti:

Concessione edilizia;

Concessione convenzionata in caso di cessione o asservimento all’uso pubblico delle aree per servizi o per la viabilità.

16 E.Classificazione

Le aree consolidate sono classificate di categoria B secondo il D.M. 2/4/68 n.1444.



Area a ville con parco e pertinenza storica


Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti
Luoghi con statuto speciale
- Luoghi centrali

Interventi finalizzati alla riqualificazione dello spazio pubblico e della qualità urbana, al recupero dell’immagine storicamente consolidata;

Categoria d’intervento:

- conservazione (art.3.a), recupero (art.3.b), riqualificazione (art.3.c).
- Ville e giardini

Categoria d’intervento:

- conservazione (art.3.a), recupero (art.3.b), mantenimento del verde esistente

Art. 14 - Area a ville con parco e pertinenza storica

1 A. Definizione

L’"Area a ville con parco e pertinenza storica" comprende edifici, parchi, ville storiche private e loro pertinenze di valore storico-ambientale così come individuate nelle indagini conoscitive.

All'interno di tali aree viene confermata la consistenza edilizia esistente in relazione agli obiettivi di tutela degli elementi di valore ambientale (parchi, giardini, terreni coltivati).

2 B. Modificazioni dell'assetto urbano
B1 Modificazioni degli edifici esistenti
3 Edifici di interesse storico (gruppi 1, 2, 3, 4)

Le modificazioni agli edifici sono disciplinate dall'articolo 12 delle presenti norme.


4 Edifici del gruppo 5 (edifici recenti): sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia D1 e D3 e di sostituzione nel rispetto della slp originaria e dei parametri edilizi di seguito riportati

Parametri edilizi:

- H.max: pari all'edificio preesistente

- Filo edilizio: è riconfermato il filo edilizio se esistente

- distanza da confini privati: m.5 o in aderenza;

- distanza tra fabbricati: m.10 o in aderenza.

- Non è ammessa l’aderenza ad edifici di interesse storico (Gruppi 1, 2, 3, 4). Gli interventi di ricostruzione non devono comunque compromettere la visuale e l’immagine storicamente consolidata degli immobili storici, ponendosi in posizione defilata rispetto agli stessi.
5 Edifici in contrasto con il Piano della Città: manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio della destinazione d’uso.
B2 Modificazioni delle aree di pertinenza
6 Nelle aree di pertinenza delle ville storiche gli interventi devono essere finalizzati al mantenimento e al recupero dell'immagine storicamente consolidata anche mediante la demolizione e ricostruzione di fabbricati recenti. Le aree devono essere mantenute a verde, senza alterazione dell'impianto storico dei parchi e giardini e dell’impianto arboreo, se di pregio; è altresì consentito, con le limitazioni proprie della presente area normativa ed in relazione agli obiettivi della stessa, l’esercizio dell’agricoltura.

Non è ammesso l’intervento di sostituzione di baracche, tettoie, superfetazioni recenti rispetto all’impianto storico dell’edificio principale.

E' consentita la creazione di parcheggi in sottosuolo tali da non compromettere l’impianto arboreo esistente, se di pregio.

7 C. Modificazioni alle destinazioni d'uso

La destinazione d'uso è residenziale e turistico-ricettiva.

8 D. Modalità attuative

Concessione
9 I progetti di intervento devono comprendere uno studio redatto da tecnici abilitati, riguardante gli edifici e l’intera pertinenza storica con riferimento specifico alla qualità delle parti storiche (edifici, muri di cinta, pertinenze, etc.) ed ambientali. Tale studio, esteso ad una parte sufficientemente ampia dell'intorno, deve dimostrare i legami d'insieme, il corretto inserimento dell'intervento rispetto ai caratteri storico-architettonici ed ambientali del contesto con particolare attenzione alle parti comuni, agli spazi pubblici e al rapporto con il sito, comprendendo comunque quanto indicato ai commi 4 e 6 del presente articolo.
10 E.Classificazione

L'area a ville con parco e pertinenza storica è classificata come zona territoriale omogenea A secondo il D.M. 2 aprile 1968, n.1444.



Area a ville con giardino


Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti

- Ville e giardini

Categoria d’intervento:

- conservazione (art.3.a), recupero (art.3.b), mantenimento del verde esistente
Art. 15 - Area a ville con giardino

1 A. Definizione

Il piano classifica “Area a ville con giardino” le aree caratterizzate dalla presenza di edifici mono-bifamiliari circondati da verde privato pertinenziale.

2 B. Modificazioni dell'assetto urbano


B1 Modificazioni degli edifici esistenti
3 Edifici di interesse storico (gruppi 1, 2, 3, 4)

Le modificazioni sono disciplinate dall'articolo 12 delle presenti norme.

4 Edifici residenziali recenti (gruppo 5): interventi di ristrutturazione edilizia D1 e D3, sostituzione.

Per gli edifici residenziali recenti (Gruppo 5) sono comunque consentiti interventi di ampliamento una tantum fino al 20% della SLP esistente comunque non superiore a 25 mq., finalizzati al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie nel rispetto dei parametri edilizi definiti dal presente articolo.


5 Edifici in contrasto con il Piano (Gruppo 6): manutenzione ordinaria e straordinaria
6 Le nuove unità immobiliari con destinazione residenziale devono avere una dimensione minima di mq 70 di SLP.

B2 Modificazioni delle aree


-7 1) Parametri urbanistico – edilizi

- Indice fondiario 0,1 mq slp/SF

- H.max: m. 7,50

- N.piani: 2

- Distanza dai confini privati:

ml. 5 o in aderenza;

- Distanza tra fabbricati: ml. 10 o in aderenza;

- Filo edilizio: i distacchi dalle strade, esclusa solo la viabilità privata a fondo cieco interno, non devono essere inferiori alla larghezza della sede stradale da ciglio a ciglio maggiorato di:

- m. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m.7,00;

- m.7,50 per lato per le strade di larghezza compresa tra m.7,00 e m.15,00;

Nelle strade già formate, caratterizzate da costruzioni sul filo stradale o da arretramenti inferiori, i nuovi edifici possono allinearsi a quelli esistenti.

- Rapporto di copertura: 30%

- Area libera a verde.
8 L’applicazione dell’indice fondiario è esclusa nel sistema di tutela ambientale e pedecollinare ed è ammesso esclusivamente nel sistema insediativo come definito dal Piano Strutturale per la realizzazione di interventi di completamento, di cui all'art.4, punto f.

La slp esistente contribuisce alla quantificazione della capacità edificatoria attribuita all’area.


9 In caso di frazionamento della proprietà di aree si fa riferimento, ai fini delle capacità edificatorie, alla situazione esistente al 13 agosto 1997 (data di pubblicazione sul BURT del Secondo accordo di pianificazione da parte degli enti territoriali competenti), tenendo conto degli edifici già esistenti sulle medesime aree la cui SLP va detratta dalla capacità edificatoria consentita dal Piano.
10 L’applicazione dell’indice fondiario non è ammessa come richiamato al precedente comma 7 nelle aree ricadenti nel sistema ambientale e pedecollinare in cui è riconfermata la capacità insediativa esistente. Sono comunque ammessi gli ampliamenti così come esplicitato al precedente comma 4.
11 Nei casi di creazione di nuova Slp deve essere realizzata una superficie a parcheggio pertinenziale pari a 1 mq ogni 3 mq di Slp per la quota di SLP aggiunta.
12 Le unità immobiliari con destinazione residenziale devono avere una dimensione minima di mq 70 di SLP.
13 C. Modificazioni alle destinazioni d’uso

La destinazione d’uso è residenziale e turistico-ricettiva.


14 D. Modalità attuative

Concessione con impegno di realizzare le opere di urbanizzazione a completo carico del richiedente, nel caso le stesse siano carenti in tutto o in parte. Le opere di urbanizzazione non individuate nelle tavole di piano rimangono di proprietà privata, con oneri di manutenzione a carico degli stessi.

Per gli interventi di completamento, di cui al precedente comma 7, alla concessione deve essere allegata una dichiarazione nelle forme di legge che indichi la saturazione del lotto o la residua capacità edificatoria ai fini di giustificare ulteriori frazionamenti consentiti in relazione alla eventuale capacità edificatoria residua.

15 I progetti di intervento devono comprendere uno studio esteso ad una parte sufficientemente ampia dell’intorno, tale da dimostrare i legami d’insieme, il corretto inserimento dell’intervento rispetto ai caratteri storico-architettonici del contesto con particolare attenzione alle parti comuni, agli spazi pubblici e al rapporto con il sito.


16 E. Classificazione

L’area a ville con giardino è classificata come zona territoriale omogenea B secondo il DM 2.4.1968 n.1444.


Aree di ristrutturazione urbanistica

Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti

Unità territoriali organiche elementari 4-C-1 Quartieri nord, 4-C-26 La Padula;

Categoria d’intervento:

- ristrutturazione (art.3.e)
Art. 16 - Aree di ristrutturazione urbanistica

A. Definizione

1 Aree urbane che necessitano di interventi di ristrutturazione urbanistica con inserimento di nuove funzioni e miglioramento dello standard abitativo e dello spazio pubblico. Il Regolamento urbanistico individua e diversamente disciplina le seguenti aree:

Aree A: aree urbane di edilizia residenziale pubblica gravemente degradate: Shangai (A1), Corea (A2).

Aree B: aree con funzioni miste residenziale, produttiva o di deposito: Stringi-Stringi (B1) , Corea sud (B2), altri isolati (B3).

Aree C: aree urbane di edilizia residenziale pubblica gravemente degradate (La Padula).

Aree D: aree miste con funzioni produttive, di deposito e commerciali: Viale Petrarca est (D1);



Area E: area su cui insistono edifici per attività produttive e il complesso ed il parco delle Terme della Salute.

Area F1: aree degradate con funzioni di deposito e attività comprendenti un tratto delle mura doganali di Livorno Mura Lorenesi

Area F2: Via Lamarmora nord:

aree degradate con funzioni di deposito e attività comprendenti un tratto delle mura lorenesi.

2 B. Modificazioni dell'assetto urbano

B1 Modificazioni degli edifici esistenti


3 Edifici di interesse storico (gruppi 1, 2, 3)

Le modificazioni sono disciplinate dall'art.12 delle presenti norme, senza cambiamento di destinazione d’uso, fatte salve diverse previsioni contenute in piani attuativi di iniziativa pubblica.

Edifici recenti (gruppo 5) manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia D1 senza cambio di destinazione d’uso.

4 Edifici in contrasto con il Piano (Gruppo 6): manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di destinazione d’uso.

Sugli edifici recenti con attività produttive, purché non nocive o moleste, insediate sono consentiti interventi di ristrutturazione D1 con la permanenza delle attività in atto.
B2 Modificazioni delle aree
5 1) Nuovi edifici ed attività - Parametri urbanistico – edilizi

I parametri urbanistico - edilizi sono i seguenti:


6 Area A1 Shangai: indice fondiario (slp/SF) 0,45 mq/mq con l’esclusione delle aree di proprietà pubblica per le quali l’indice fondiario è elevato a 1,00.

A 2 Corea, B1 Stringi-Stringi, B2 Corea sud:

indice fondiario (slp/SF)

0,45 mq/mq;


Aree B3

indice fondiario (slp/SF)

0,35 mq/mq:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət