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Comune di Livorno


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10 B2 Modificazioni delle aree

11 Sono ammessi:

a) gli interventi che dimostrino la riduzione del rischio idraulico e del dissesto idrogeologico, la rinaturalizzazione dello stato dei luoghi;

b) interventi di tutela, di riqualificazione ambientale, anche attraverso interventi di integrazione dell’assetto vegetazionale, per le aree boscate, di macchia e coltivate;

c) interventi di riforestazione delle aree percorse dal fuoco;

d) creazione di nuovi percorsi e valorizzazione dei percorsi storici esistenti;

e) creazione di attrezzature finalizzate alla fruizione turistica e al presidio ambientale;

f) per le attività di deposito di esplosivi insediate sono consentiti il proseguimento dell'attività in corso e gli adeguamenti alle prescrizioni di legge in relazione alla messa in sicurezza dell'attività e alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;

g) gli interventi per la realizzazione di servizi pubblici da parte di Enti pubblici e da privati;

h) strutture agricole solo a favori di imprenditore agricoli comprese le cooperative agricole ai sensi della legge 9 maggio 1975 n.153 e 10 maggio 1976 n.352;

i) nuove residenze solo a favore di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della Legge 9 maggio 1975 n.153, Legge 10 maggio 1976 n.252;

l) per gli edifici appartenenti ad aziende agricole in atto alla data di adozione del Regolamento Urbanistico sono consentiti interventi di ampliamento e di completamento delle strutture produttive esistenti.

m) Gli interventi di cui ai precedenti punti h) e i) devono rispettare i seguenti parametri:

h. max m. 7,50 con esclusione di silos

SLP max per destinazioni residenziali: mq 100

Dimensione minima dell’azienda agricola: 5 ha

Detti interventi devono uniformarsi per ubicazione e caratteristiche costruttive alla qualità ambientale dell’area e alle prescrizioni riportate all’art.48.

Sono consentite recinzioni realizzate esclusivamente con essenze arboree tipiche del territorio.

Sentieri privati possono essere eseguiti esclusivamente con manti permeabili di materiale naturale.

I cancelli di varchi carrabili o pedonali dovranno essere in legno.


12 C. Modificazioni alle destinazioni d'uso

Sono ammesse modificazioni verso la destinazione a servizi, attività turistico-ricettiva e agricole per le attività agricole esistenti e nuove attività a favore di imprenditori agricoli ex lege 153/75 e 252/76.


13 D. Modalità attuative

- Progetto di opera pubblica per la creazione di servizi eseguiti da parte di Enti Pubblici;

- concessione convenzionata nel caso di creazione di unità immobiliari ad uso residenziale e turistico-ricettivo. La convenzione disciplina, in relazione alla destinazione d’uso prevista, le opere di urbanizzazione primarie e secondarie indotte dall’intervento, da eseguirsi da parte del privato proponente;

- piano attuativo di iniziativa pubblica dei Monti livornesi per la creazione di nuove attrezzature e servizi finalizzate alla fruizione turistica ricettiva dell’area.

- Piano quadro di settore di iniziativa pubblica per la creazione di servizi pubblici e privati convenzionati e attrezzature turistico-ricettive

- Programma di miglioramento agricolo ambientale per la creazione di nuove strutture agricole e residenze e per interventi di completamento delle attività agricole esistenti così come esplicitato al precedente comma 11 punti h), i) e m).


14 E.Classificazione dell’area

L'area è classificata di categoria F secondo il DM 2/4/1968, n.1444



Aree per campeggi

Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti

a) Invarianti

- Ambiti A1 dei corsi d’acqua come riconosciuti in base alla DCR 230/1994

Categoria d’intervento:

- conservazione: art.3.a.4 - interventi di salvaguardia idraulica;



Categorie d’intervento prevalenti :

- conservazione (art.3.a); riqualificazione (art.3.c);

  • rispetto delle prescrizioni della DCR 47/90 per le aree ricadenti negli ambiti di applicazione individuati dalla delibera.


Art. 33 - Aree per campeggi


  1. A. Definizione

Aree destinate alla sosta temporanea di roulottes, tende, camper, ecc. e attività di cui alla L.R. 83/1997.


  1. B. Modificazioni dell'assetto urbano

B1 Modificazioni degli edifici esistenti



  1. Edifici recenti (gruppo 5)

Ristrutturazione edilizia D1 e D3 , sostituzione.
B2 Modificazioni delle aree

  1. Nuovo impianto: Aree libere per i nuovi campeggi; completamento per i campeggi esistenti.




  1. Parametri edilizi

- dotazione minima di aree piantumate a verde, non utilizzabili per piazzole di sosta: 30% ST;

- lotto minimo per piazzola attrezzate per roulotte: mq 100;

- lotto minimo per piazzola attrezzata per tende: mq 50;


  • SLP massima bungalow: mq 20;

  • SLP massima per attrezzature di servizio (reception, negozi, ristorante): in riferimento agli standards definiti dalla normativa regionale vigente

- dotazione minima di parcheggi pubblici o di uso pubblico: 1 posto auto ogni piazzola attrezzata e per bungalow;

- dotazione minima per attrezzature di svago e sport: 10% della superficie territoriale.


6 E’ obbligatoria la sistemazione a verde dei bordi dell'area con idonea forestazione, al fine di garantire un positivo inserimento ambientale.

7 C. Modificazioni alle destinazioni d’uso

La destinazione d’uso principale è a campeggio. E’ ammessa come destinazione accessoria la residenza del custode o titolare (150 mq SLP complessivo).

Sono ammesse attività commerciali ed esercizi pubblici (art. 3, punto B1) e gli uffici necessari alla reception e gestione del campeggio.


8 D. Modalità attuative

Concessione per interventi di completamento. Concessione convenzionata o piano attuativo per interventi di nuovo impianto.

La convenzione stabilisce le modalità di realizzazione e di gestione nel rispetto della L.R. 83/1997 s.m.i.
9 E. Classificazione

L’area per campeggi” è classificata zona territoriale omogenea D secondo il D.M. 2/4/68 n.1444 e la L.R. n. 83/1997 art. 12.



Cave
Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti
Cave e discariche (individuate nella “Carta dell’uso del suolo” allegata al Quadro conoscitivo sistema ambientale)

Categoria d’intervento:-conservazione (art.3.a.2): interventi forestali per il reimpianto della vegetazione e interventi per il ripristino ambientale. Per le cave attive confermate dal Piano regionale per le attività estrattive (PRAE) ed individuate in quanto tali dal Regolamento Urbanistico l’attività è consentita in conformità al piano di coltivazione.



Unità territoriale organica elementare 1-B-1 Aree di riqualificazione ambientale-Cave dismesse costiere :

Categorie d’intervento:

  • conservazione (art.3.a) e riqualificazione (art.3.c.2): recupero delle cave lungo la costa verso funzioni di servizio per la balneazione e per la fruizione dell’area protetta, parcheggi;

Art. 34 - Cave



A. Definizione

1 Parti del territorio con presenza di degrado ambientale da riqualificare. Il Regolamento Urbanistico riconosce tre condizioni:

1. Cave dismesse

2. Cave attive

3. Aree da riqualificare - cave dismesse costiere
2 B. Modificazioni dell'assetto territoriale
B1 Modificazioni degli edifici
3 Edifici recenti (gruppo 5):

manutenzione ordinaria e straordinaria fino all’approvazione del piano dei Monti Livornesi o piano di settore.



B2 Modificazioni delle aree

4 1) Cave dismesse:

Tutti gli interventi devono essere finalizzati alla riduzione dell'inquinamento, del rischio idraulico, del dissesto idrogeologico e alla rinaturalizzazione dello stato dei luoghi, così come disciplinato in

sede di Piano Strutturale e in attuazione delle destinazioni d'uso

previste dal piano.

2) Cave attive confermate dal Piano Regionale per le Attività

Estrattive (PRAE).

E’ consentita la prosecuzione dell’attività in conformità al piano di coltivazione; a coltivazione esaurita devono essere predisposti interventi volti alla rinaturalizzazione dei luoghi. E’ consentita la realizzazione di impianti tecnologici e di strutture di servizio in relazione alla attività di coltivazione della cava e alle norme di igiene: tali strutture dovranno essere rimosse alla cessazione dell’attività di coltivazione della cava.

3) Cave dismesse costiere

a) Cave costiere lungo la via Aurelia;

b) Cave costiere interne di Calafuria e Calignaia:

interventi diretti alla riqualificazione, rinaturalizzazione dei luoghi, ed alla creazione di nuovi servizi (parcheggi, verde, punti di ristoro, chioschi) legati alla fruizione della costa e dei Monti livornesi.


5 C. Modificazioni alle destinazioni d'uso

Le cave costiere lungo la via Aurelia, le cave costiere interne di Calafuria e Calignaia sono destinate a servizi per la fruizione pubblica della costa e dei Monti livornesi.

In particolare all’interno delle cave costiere lungo la via Aurelia è consentita la realizzazione di verde e parcheggi; all’interno delle cave costiere interne di Calafuria e Calignaia è prevista la realizzazione di verde, parcheggi e punti di ristoro.

Per le altre cave abbandonate e per le cave in attività, al momento della loro cessazione, è previsto il ripristino ambientale secondo le disposizioni di legge vigenti.


6 D. Modalità attuative

Piano attuativo.

Piano attuativo di iniziativa pubblica dei Monti Livornesi per la creazione di nuove attrezzature finalizzate alla fruizione turistica dell’area o piano quadro di settore di iniziativa pubblica.

I progetti devono essere corredati da indagini e studi geologici nel rispetto della documentazione di riferimento allegata al Regolamento Urbanistico.


7 E. Classificazione

L’area normativa “Cave” è classificata di categoria F secondo il D.M.

1444/1968.
Costa nel sistema di tutela ambientale

Riferimenti al Piano Strutturale - Prescrizioni vincolanti
Unità territoriale organica elementare 1-B-2 - Area di riqualificazione ambientale - Scogliera di Calafuria:

Categorie d’intervento:

- conservazione (art.3.a) e ripristino della qualità ambientale (art.3.b.1)

Art. 35 - Costa nel sistema di tutela ambientale

1 A. Definizione

Costa compresa tra il rio Maroccone, il Rogiolo e la S.S. 1 Via Aurelia caratterizzata da alto valore ambientale e parzialmente compresa nell’Area nazionale protetta Calafuria (D.M. Agricoltura e Foreste 13 febbraio 1977 e Deliberazione comitato per le aree protette 21 dicembre 1993).
2 B. Modificazioni all'assetto urbano territoriale
B1 Modificazioni degli edifici esistenti

3 Edifici di interesse storico (edifici del gruppo 1, 2, 3, 4):

le modificazioni sono disciplinate dall’art. 12 delle presenti norme.
4 Edifici recenti (gruppo 5):

sono consentiti interventi di ristrutturazione edilizia D1 e D3 e di sostituzione da realizzarsi sul sedime dell'edificio preesistente:

altezza massima: non superiore a m.7,50 misurata rispetto alla SS n.1;

n. piani: 2.

Nella fascia compresa tra la via Aurelia ed il mare sono consentite esclusivamente attività turistico-ricettive anche in ampliamento al volume esistente con un limite massimo del 10%.

Per ulteriori prescrizioni si rimanda alla scheda normativa allegata.


B2 Modificazioni delle aree
4 Interventi diretti alla riqualificazione e rinaturalizzazione di luoghi; i percorsi pedonali d’accesso al mare possono subire interventi di riqualificazione coerenti con gli obiettivi di tutela ambientale. Divieto di realizzare nuove strade carrabili.

5 C. Modifiche alle destinazioni d'uso

La destinazione d’uso è a servizi, attività turistico-ricettive.
6 D. Modalità attuative

Piano di riqualificazione ambientale.

Interventi sugli edifici esistenti: Concessione convenzionata per interventi di sostituzione con cambio della destinazione d’uso originaria.
7 E. Classificazione

L’area è classificata di categoria F secondo il D.M. n.1444/1968.


Isola di Gorgona
Riferimenti al Piano Strutturale – Prescrizioni vincolanti

Categoria di intervento prevalente del sottosistema:

conservazione (art.3 a) con le precisazioni che seguono:

1) Insediamenti e manufatti con valore storico-ambientale (unità territoriale organica elementare 2-A-1)

Categoria d'intervento:

- conservazione (art.3.a.1) e recupero (art.3.b.1)
2) Boschi, macchia mediterranea, area coltivata (unità territoriale organica elementare 2-A-2):

Categoria d'intervento:

- conservazione (art.3.a)
3) Insediamenti ed edifici recenti (unità territoriale organica elementare

2-A-3):

Categoria d'intervento:

- riqualificazione (art.3.c.1)

Art.36 - Isola di Gorgona

1 A. Definizione

L'area normativa comprende l'intera isola ad eccezione del borgo marinaro compreso nell'area normativa di impianto storico.
2 B. Modificazioni all'assetto urbano


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