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In nome del Popolo italiano La prima Corte di Assise di Firenze


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La Corte di Assise di Firenze, Sezione I

Visto l’art. 533 C.P.P.,


dichiara
GRAVIANO GIUSEPPE colpevole dei reati ascrittigli dal capo A) al capo U), RIINA SALVATORE colpevole dei reati ascrittigli dal capo A) al capo R), BIZZONI ALFREDO colpevole del reato ascrittogli al capo Z), nonché, così modificata l’originaria imputazione di falsità materiale commessa dal privato di cui al capo V), della contravvenzione prevista e punita dall’art. 74, comma 6, D.Lgs. n. 285/1992, esclusa per entrambi i reati ascritti a BIZZONI la contestata circostanza aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, conv. in L. n. 203/1991, e MONTICCIOLO GIUSEPPE colpevole dei reati ascrittigli dal capo A) al capo C), riconosciute allo stesso le circostanze attenuanti previste dall’art. 4 D.L. n. 625/1979, conv. in L. n. 15/1980, e dall’art. 8 D.L. n. 152/1991, conv. in L. n. 203/1991, ritenute per l’effetto non applicabili nei confronti del predetto MONTICCIOLO le disposizioni, rispettivamente, dell’art. 1 e dell’art. 7 di quei decreti, riconosciute le richiamate circostanze attenuanti speciali prevalenti sulle altre circostanze aggravanti,

e, ritenuta la continuazione tra tutti i reati ascritti agli imputati e applicata la riduzione di pena di cui all’art. 442 C.P.P. nei confronti di BIZZONI ALFREDO,


condanna
GRAVIANO GIUSEPPE e RIINA SALVATORE alla pena dell’ergastolo, con l’isolamento diurno per anni tre, ciascuno, BIZZONI ALFREDO alla pena di anni uno mesi sei di reclusione e MONTICCIOLO GIUSEPPE alla pena di anni sette mesi sei di reclusione.
Visto l’art. 535 C.P.P.,
condanna
inoltre tutti i predetti imputati al pagamento, in solido, delle spese processuali e GRAVIANO GIUSEPPE e RIINA SALVATORE altresì al pagamento di quelle di mantenimento durante la rispettiva custodia cautelare.
Visti gli articoli 29 e 32 C.P.,
dichiara
GRAVIANO GIUSEPPE e RIINA SALVATORE interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale, nonché decaduti dalla potestà dei genitori;
dichiara
MONTICCIOLO GIUSEPPE in stato di interdizione legale durante l’esecuzione della pena, disponendo che durante l’esecuzione della pena nei suoi confronti non sia sospeso l’esercizio della potestà dei genitori.
Visto l’art. 36 C.P.,
ordina
la pubblicazione della sentenza emessa nei confronti degli imputati GRAVIANO GIUSEPPE e RIINA SALVATORE mediante affissione della medesima nei Comuni di Firenze, Roma, Milano, Formello, Corleone e Palermo e, per una sola volta, sui giornali “Il Corriere della Sera”, “La Repubblica”, “Il Messaggero”, “La Nazione”, “Il Giornale di Sicilia”, da eseguirsi d’ufficio e a spese dei suddetti imputati.
Visti gli artt. 240 C.P. e 6 L. 152/75,
ordina
la confisca delle armi, delle munizioni e degli esplosivi in giudiziale sequestro e dispone che queste cose siano versate alla competente Direzione di artiglieria.
Visti gli art. 538 e ss. C.P.P.,
condanna
GRAVIANO GIUSEPPE e RIINA SALVATORE, in solido tra loro e con gli imputati già condannati al risarcimento danni con sentenza in data 6.6.1998 della Corte di Assise di Firenze, Sezione II, nel processo n. 12/96 R.G., al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio, in favore delle parti civili costituite Costanzo Maurizio, De Palo Domenico, Liisa Kaarina Liimatainen, Lombardi Paolo, Ceccucci Daniela, in proprio ed in nome e per conto del figlio minore Fragrasso Federico, Maravalle Marina, Pagliai Eleonora, Chelli Francesca, Siciliano Umberto, Capolicchio Guerrino, Raimondi Liliana, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Ministero dell’Interno, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Istruzione, Accademia dei Georgofili, Regione Lazio, S.r.l. Quisisana, Picerno Elisabetta, Picerno Domenico Giuseppe, Adami Lucia, Nencioni Alfredo, Vignozzi Lucia, Nencioni Patrizia, De Riccia Luisa, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio, Fiume Giuseppina, Comune di Firenze, Regione Toscana, Comune di Milano, Mosca Daniela, Torti Giorgia, Bertocchi Anna, Donati Dino, Faraone Mennella Jasmine, Ricoveri Walter, Siliani Paolo, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola, Gabrielli Daniele, De Giosa Pietro, Rauggi Rosina, Travagli Alessandro, Condominio di Firenze, Via Lambertesca n. 10, Regione Lombardia;
condanna
GRAVIANO GIUSEPPE e RIINA SALVATORE, in solido, al pagamento di provvisionali immediatamente esecutive per legge:

- di lire 400.000.000 in favore di Capolicchio Guerrino;

- di lire 400.000.000 in favore di Raimondi Liliana;

- di lire 5.000.000 in favore di Lombardi Paolo;

- di lire 5.000.000 in favore di Ceccucci Daniela in proprio;

- di lire 5.000.000 in favore di Ceccucci Daniela in nome e per conto del figlio minore Fragrasso Federico;

- di lire 300.000.000 in favore di Chelli Francesca;

- di lire 6.000.000 in favore di Pagliai Eleonora;

- di lire 5.000.000 in favore di Maravalle Marina;

- di lire 5.000.000 in favore di Siciliano Umberto;

- di lire 3.000.000 in favore di Lisa Kaarina Liimatainen;

- di lire 30.000.000.000 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

-di lire 10.000.000.000 in favore del Ministero dei Lavori Pubblici;

- di lire 1.000.000.000 in favore dell’Accademia dei Georgofili;

-di lire 30.000.000.000 in favore del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali;

- di lire 100.000.000 in favore della Regione Lazio;

- di lire 250.000.000 in favore di Costanzo Maurizio;

- di lire 50.000.000 in favore di De Palo Domenico.

- di lire 100.000.000 in favore di Picerno Elisabetta;

- di lire 100.000.000 in favore di Picerno Domenico Giuseppe;

- di lire 500.000.000 in favore di Adami Lucia;

- di lire 500.000.000 in favore di Nencioni Alfredo;

- di lire 500.000.000 in favore di Vignozzi Lucia;

- di lire 100.000.000 in favore di Nencioni Patrizia;

- di lire 500.000.000 in favore di De Riccia Luisa;

- di lire 100.000.000 in favore di Fiume Teresa Consiglia;

- di lire 100.000.000 in favore di Fiume Anna;

- di lire 100.000.000 in favore di Fiume Maria;

- di lire 100.000.000 in favore di Fiume Antonietta Maria;

- di lire 100.000.000 in favore di Fiume Antonio;

- di lire 100.000.000 in favore di Fiume Giuseppina;

- di lire 6.000.000.000 in favore del Comune di Firenze;

- di lire 100.000.000 in favore della Regione Toscana;

- di lire 4.000.000.000 in favore del Comune di Milano;

- di lire 5.000.000 in favore di Mosca Daniela;

- di lire 5.000.000 in favore di Torti Giorgia;

- di lire 5.000.000 in favore di Bertocchi Anna;

- di lire 5.000.000 in favore di Donati Dino;

- di lire 5.000.000 in favore di Faraone Mennella Jasmine;

- di lire 5.000.000 in favore di Ricoveri Walter;

- di lire 5.000.000 in favore di Siliani Paolo;

- di lire 5.000.000 in favore di Stefanini Andrea;

- di lire 5.000.000 in favore di Stefanini Nicola;

- di lire 5.000.000 in favore di Gabrielli Daniele;

- di lire 5.000.000 in favore di De Giosa Pietro;

- di lire 5.000.000 in favore di Rauggi Rosina;

- di lire 5.000.000 in favore di Travagli Alessandro;

- di lire 10.000.000 in favore di Condominio di Via Lambertesca n. 10, Firenze;


condanna
inoltre GRAVIANO GIUSEPPE e RIINA SALVATORE, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore delle predette parti civili, liquidate:

- in lire 12.100.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore di Liisa Kaarina Liimatainen, Lombardi Paolo, Ceccucci Daniela, in proprio ed in nome e per conto del figlio minore Fragrasso Federico, Maravalle Marina, Pagliai Eleonora, Chelli Francesca, Siciliano Umberto, Capolicchio Guerrino, Raimondi Liliana;

- in lire 5.940.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore di Costanzo Maurizio e De Palo Domenico;

- in lire 8.000.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore della S.r.l. Quisisana;

- in lire 41.624.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, Ministero dell’Interno, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Istruzione, Accademia dei Georgofili, Regione Lazio;

- in lire 58.300.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore di Nencioni Alfredo, Vignozzi Lucia, Nencioni Patrizia, De Riccia Luisa, Fiume Teresa Consiglia, Fiume Anna, Fiume Maria, Fiume Antonietta Maria, Fiume Antonio, Fiume Giuseppina, Comune di Firenze, Regione Toscana, Comune di Milano, Mosca Daniela, Torti Giorgia, Bertocchi Anna, Donati Dino, Faraone Mennella Jasmine, Ricoveri Walter, Siliani Paolo, Stefanini Andrea, Stefanini Nicola, Gabrielli Daniele, De Giosa Pietro, Rauggi Rosina, Travagli Alessandro, Condominio di Firenze, Via Lambertesca n. 10;

- in lire 6.204.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore di Picerno Elisabetta e Picerno Domenico Giuseppe;

- in lire 5.170.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore di Adami Lucia;

- in lire 31.020.000, oltre IVA e CAP come per legge, in favore della Regione Lombardia;
rigetta
le domande avanzate dalle altre parti civili.
Visto l’art. 530 C.P.P.,
assolve
GRAVIANO GIUSEPPE dal reato ascrittogli al capo V) per non aver commesso il fatto, RIINA SALVATORE dai reati ascrittigli dal capo S) al capo V) per non aver commesso il fatto, BIZZONI ALFREDO dai reati ascrittigli ai capi A5) e A6) perché il fatto non costituisce reato e MONTICCIOLO GIUSEPPE dal reato ascrittogli al capo D) per non aver commesso il fatto.
Visto l’art. 544 comma 3 C.P.P.,
indica
il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza.

Firenze, 21 gennaio 2000



Il Giudice estensore Il Presidente

Dr. Francesco Gratteri Dr. Livio Genovese






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