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02 La Tutela dell’Handicap


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PERMESSI LEGGE 104/92

LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP

MODIFICHE DELLA TIPOLOGIA DI PERMESSO PRESCELTA ED INDICATA NEL MODULO DI DOMANDA



Il/La Sottoscritto/a

N

at _ il Sesso



(MoF)

COGNOME DI NASCITA NOME GIORNO MESE ANNO

a

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA PROV CODICE FISCALE



INDIRIZZO (VIA PIAZZA, FRAZIONE) N. CIVICO

COMUNE PROV CAP TELEFONO


Applicato dal ________ presso la Società___________________________

via ____________________________________ n. ______Città ______________________________

matricola aziendale _______________________________Struttura di appartenenza_________________ Ufficio_________________ Area d’inquadramento________________
COMUNICA CHE

con riferimento al mese di ………………………………………………… dell’anno …….




      • intende mutare la tipologia di permesso prescelta in sede di domanda dei benefici




      • Ed intende quindi fruire:

d


ei permessi orari giornalieri, in luogo dei permessi mensili

dei permessi mensili (non frazionabili ad ore) in luogo dei permessi orari giornalieri.


Tali benefici saranno fruiti secondo la modalità ed il relativo calendario che verranno indicati nella comunicazione (All. 10), unita alla presente.

***


Da compilarsi nel caso in cui la richiesta di variazione della tipologia di permesso venga richiesta per il mese in corso.

Il sottoscritto dichiara altresì
che richiedendo la variazione con riferimento al mese in corso è consapevole che per la restante parte del mese avrà diritto al riproporzionamento dei benefici
Pertanto, a rettifica della comunicazione già presentata relativa alla modalità e al calendario di fruizione dei benefici per il mese di …………., il sottoscritto comunica che intende fruire della parte residua dei permessi spettatigli secondo le modalità di fruizione ed il calendario di seguito indicate:



  1. MODALITA’ DI FRUIZIONE


in caso di opzione per i 3 giorni di permesso mensili, il beneficio sarà fruito:
i

n modo continuativo (a giorni consecutivi)


i

n modo frazionato, a giorni interi



in caso di opzione per i permessi orari giornalieri, il beneficio sarà fruito:
i

n modo continuativo (due ore consecutive)


i

n modo frazionato, ad ore




  1. CALENDARIO


specificare le date dei giorni o le ore di permesso che si intendono fruire

…………………………………………………….

……………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Data _______________________ Firma _________________________________________

DEL/ DELLA RICHIEDENTE



Firma _________________________________________

DEL RESPONSABILE

Per presa visione in caso di fruizione dei permessi a giorni e per condivisione del calendario sopra indicato in caso di fruizione dei permessi in forma oraria frazionata nonché in caso di assistenza avente i caratteri della sistematicità ed adeguatezza

RICEVUTA
Il/La Sig/ra.___________________________________________
ha presentato in data odierna la comunicazione relativa alla variazione della tipologia di permesso prescelta

Data _______________________ Firma _____________________

Per l’Azienda




1 Per medico di base deve intendersi quello di medicina generale, scelto nell’ambito degli appositi elenchi dei medici generici o pediatri predisposti dalle strutture del S.S.N.

2 Art. 38, 5° comma, legge 488 del 1998.

3 Si evidenzia che per “istituti specializzati” debbono intendersi tutti quegli istituti pubblici o privati in grado di fornire assistenza al disabile che si trovi ivi ricoverato; rientrano pertanto in tale fattispecie anche le case di cura e/o di riposo.

4 Si rammenta che, ai sensi del T.U. 151/01, i periodi di congedo parentale spettanti ai genitori sono determinati nei modi seguenti:

  • per il lavoratore padre, a decorrere dalla nascita del figlio, 6 mesi (estensibili a 7 nell’ipotesi in cui il medesimo abbia fruito di un periodo di congedo non inferiore a 3 mesi);

  • per la lavoratrice madre, a decorrere dal termine del congedo di maternità, un periodo di congedo parentale pari a 6 mesi che sono ridotti a 4 nell’ipotesi in cui il padre abbia diritto a 7 mesi di congedo parentale;

  • per il genitore solo, un periodo non superiore a 10 mesi.

Nel caso di fruizione cumulativa da parte di entrambi i genitori, il limite di durata complessiva del congedo parentale è fissato dalla legge in 10 o 11 mesi a seconda che il padre fruisca di 6 o di 7 mesi.


5 Per le eventuali eccezioni, si veda quanto sopra riportato nel presente capitolo, a pag. 16.

6 Si ricorda che il diritto ai riposi per allattamento è riconosciuto in capo alla lavoratrice madre e, solo in presenza di particolari condizioni – per le quali si rinvia al documento normo-attuativo in materia di Tutela della maternità e della paternità – in capo al lavoratore padre.
7 Così se un genitore beneficia dei tre giorni di permesso mensile, l’altro non ha diritto alla fruizione di ulteriori tre giorni di permesso per il medesimo figlio, mentre se un genitore fruisce, ad esempio, di due giorni, l’altro potrà fruire del giorno di permesso restante.

8 La presenza nel nucleo familiare del genitore non lavoratore o di altri familiari non lavoratori non pregiudica quindi la possibilità, per il richiedente, di fruire dei benefici in esame. Conseguentemente, il genitore per avvalersi dei benefici non dovrà produrre alcuna dichiarazione attestante l’impossibilità degli altri soggetti conviventi con il figlio di prestare assistenza al medesimo.

9 Si precisa che non è praticabile il frazionamento in minuti.

10 Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore, a seconda che la frazione sia uguale o minore a 0,50 o maggiore a 0,50.

11 In tal senso si esprime anche l’INPS con Messaggio n. 16866 del 28.06.07.

12 Il massimale di 22 ore si ricava dalla formula sopra riportata, approssimando il risultato per eccesso: (36/5) X 3=21, 6.

13 Non quindi più necessario che il lavoratore documenti l’esigenza sopravvenuta, né che la stessa non sia prevedibile all’atto della comunicazione relativa alla modalità e/o al calendario di fruizione dei permessi.


14 Si ricorda che, in tal caso, il lavoratore dovrà indicare la ripartizione dei tre giorni di permesso di cui fruisce insieme all’altro genitore, da ripetersi per ciascun mese di fruizione cumulativa.

15 Ai fini del riconoscimento del beneficio è inoltre irrilevante il fatto che il disabile sia assistito da strutture pubbliche o private nonché dal cosiddetto no profit o da personale badante.

16 Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra e in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra, ad esempio:

  • in 1° grado in linea retta, il padre col figlio;

  • in 2° grado in linea retta, il nonno col nipote ed in linea collaterale i fratelli tra loro;

  • in 3° grado in linea collaterale lo zio col nipote.

17 Sono affini, ad esempio:

  • in 1° grado: i suoceri; i generi; le nuore;

  • in 2° grado: i cognati;

  • in 3° grado: lo zio del coniuge.

  • Il vincolo di affinità non cessa con la morte del coniuge, né con la separazione o il divorzio, mentre cessa se il matrimonio viene dichiarato nullo.




18 Tale scelta non deve essere effettuata dal figlio disabile assistito dal genitore non convivente, in merito al quale si è trattato nel paragrafo 8.4 del presente documento.

19 Si ricorda che il requisito dell’esclusività deve intendersi soddisfatto, come sopra riportato, qualora il lavoratore attesti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere l’unico soggetto a richiedere i benefici per prestare assistenza al familiare disabile.

20 Nei casi previsti dalla legge la firma dovrà essere apposta dall’amministratore di sostegno o dal tutore legale del disabile.

21 Nei casi previsti dalla legge la firma dovrà essere apposta dall’amministratore di sostegno o dal tutore legale del disabile.

22 Qualora il lavoratore portatore di handicap grave fruisca dei permessi giornalieri (1 o 2 ore, a seconda della durata della prestazione lavorativa giornaliera), il familiare lavoratore che gli presti assistenza deve assentarsi dal lavoro nello stesso arco temporale, fruendo della frazionabilità ad ore dei tre giorni di permesso mensili. Ne consegue che chi presta assistenza non potrà beneficiare dei permessi in esame qualora il proprio orario di lavoro non comprenda le ore di permesso fruite dall’handicappato.

23 Ciò in quanto l’assistenza non è necessaria durante le giornate in cui il lavoratore portatore di handicap grave presti attività lavorativa.

24 Ad esempio, qualora il lavoratore part-time presti attività lavorativa su 15 giorni al mese su un totale di 26 giorni lavorativi effettuabili in caso di prestazione lavorativa in full-time, allo stesso spetteranno 2 giorni di permesso risultanti dalla seguente proporzione: X : 15 = 3: 26, X = 15x3/26; X = 1.7 gg. di permesso da arrotondare a 2).

25 Ciò comporta pertanto che per periodi di assistenza inferiore a 10 giorni, non può essere riconosciuta nessuna giornata di permesso e che anche per i periodi superiori a 10 giorni ma inferiori a 20 spetterà un solo giorno di permesso.

26 L ’art. 3, comma 106, della legge n. 350/2003, finanziaria per il 2004, ha eliminato il requisito della decorrenza dei cinque anni dalla data dell’accertamento dell’handicap in situazione di gravità rendendo, così, immediatamente fruibile, già dal momento dell’accertamento stesso, il beneficio del congedo straordinario in esame. Si precisa, altresì, che eventuali periodi di congedo, indennizzato o meno, fruiti, in assenza del requisito dei 5 anni, prima del 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore della legge finanziaria 2004) non potranno essere trasformati in congedo straordinario per soggetti con handicap grave.

27 Per poter fruire del congedo, il coniuge non deve pertanto provare l’impossibilità degli altri potenziali beneficiari (genitori o fratelli del disabile) di prestare assistenza al disabile.

28 Nel caso in cui il congedo venga richiesto da un fratello o da una sorella del soggetto portatore di handicap grave, è necessario che il richiedente conviva con il soggetto da assistere, sia esso maggiorenne o minorenne.

29 Tale possibilità è stata inserita dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 233/2005.

30 Pertanto, qualora, ad esempio, un lavoratore abbia fruito di 6 mesi di aspettativa per motivi di famiglia e/o personali, potrà beneficiare solo di un anno e mezzo di congedo straordinario .

31 Ai fini della fruizione frazionata del congedo è pertanto necessaria la ripresa effettiva del servizio cui non può equipararsi la fruizione delle ferie .

32 A tal fine sarà cura della competente Funzione di Gestione segnalare ai Responsabili di Struttura i casi di concessione dei benefici a fronte di un’assistenza avente i caratteri della sistematicità ed adeguatezza.


33 Il pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a ricevere tale atto è il notaio.

34 Il prolungamento del congedo è ammesso solo alla fine del periodo massimo previsto dalla legge per il normale congedo parentale. Esempi:

  1. MADRE LAVORATRICE: il prolungamento spetta trascorsi 6 mesi dalla fine del congedo di maternità (ex astensione obbligatoria)

  2. GENITORE SOLO (in caso di non riconoscimento del figlio da parte dell’altro genitore, di abbandono del figlio, di morte dell’altro genitore, di affidamento del figlio al solo genitore richiedente): il prolungamento spetta trascorsi 10 mesi dalla fine del congedo di maternità (ex astensione obbligatoria).

  3. PADRE LAVORATORE, SE LA MADRE E’:

  • Casalinga (non avente diritto al congedo di maternità): il prolungamento spetta trascorsi 7 mesi dalla nascita del figlio;

  • Lavoratrice dipendente con diritto al congedo parentale: il prolungamento spetta trascorsi 7 mesi dalla nascita del figlio.




*In tale sezione è possibile indicare anche più di un mese qualora la modalità di fruizione ed il relative calendario rimangano invariati anche per i mesi successivi a quello di stesura della comunicazione.

**Per il lavoratore portatore di handicap che fruisca dei permessi per sé stesso si faccia riferimento alla modalità di cui al successivo punto B) 2.

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