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02 La Tutela dell’Handicap


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E’ stato ribadito che la presenza nel nucleo familiare del minore disabile dell’altro genitore non lavoratore o di altri familiari in grado di prestargli assistenza non pregiudica la possibilità per il genitore richiedente di fruire dei benefici di cui alla legge 104/92. E’ stato inoltre specificato che, ai fini del riconoscimento del beneficio, è irrilevante il fatto che il minore sia assistito da strutture pubbliche o private, nonché dal cosidetto “no profit” o da personale badante.

In linea con le indicazioni contenute nella Circ. INPS n. 90 del 23.05.07, è stato precisato cosa debba intendersi per ricovero a tempo pieno e quali siano le eccezioni che consentano, pur in presenza di ricovero h 24, la fruizione dei benefici.


Sono state inserite le previsioni di cui all’art. 46, commi II e III, del CCNL dell’11 luglio 2007. In particolare, oltre all’obbligo di comunicazione da parte del lavoratore all’Azienda delle modalità e del calendario di fruizione dei permessi entro il mese precedente a quello di utilizzo, ed alla possibilità di effettuare variazioni nel corso del mese per sopravvenute esigenze, preventivamente e tempestivamente comunicate all’Azienda, è stato precisato che è sempre possibile (e non deve quindi più essere concordata con il datore di lavoro) effettuare la scelta di fruire i permessi in forma oraria frazionata, entro il limite massimo di ore mensili derivante dal risultato della formula: [num. ore settimanali/ num. giorni lavorativi settimanali] X 3. In tali casi, è stato previsto che la collocazione delle ore di permesso debba essere preventivamente concordata dal lavoratore con il datore di lavoro.


Pagg. 21 e ss.

C. FIGLI MAGGIORI DI 18 ANNI


In linea con le indicazioni contenute nella Circ. INPS n. 90 del 23.05.07, è stato precisato cosa debba intendersi per ricovero a tempo pieno e quali siano le eccezioni che consentano, pur in presenza di ricovero h 24, la fruizione dei benefici.

E’ stato ribadito che, in caso di convivenza del genitore richiedente con il figlio disabile, è del tutto irrilevante, ai fini del riconoscimento dei permessi, la presenza nel nucleo familiare dell’altro genitore non lavoratore o di altri familiari in grado di prestare assistenza.

E’ stato evidenziato che, in caso di non convivenza del genitore con il figlio maggiorenne, portatore di handicap grave, per il riconoscimento dei permessi è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza secondo le nuove modalità di accertamento di cui alla Circ. INPS n. 90 del 23.05.07.



Pagg. 24 e ss

9 BENEFICI PER I FAMILIARI DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP GREVE


Sono stati riportati i nuovi criteri di accertamento della continuità ed esclusività dell’assistenza e sono stati conseguentemente riformulati i requisiti per il riconoscimento dei benefici da parte sia del lavoratore convivente con il familiare disabile, sia da parte del lavoratore non convivente con il familiare da assistere.




Pagg. 27 e ss.

10 CASISTICHE PARTICOLARI


10.1 SITUAZIONE DI LONTANANZA DEL LUOGO DI LAVORO DALLA RESIDENZA

Fermo restando che nei casi di lontananza tra il luogo di residenza e quello in cui il lavoratore presta la sua attività lavorativa, ai fini del riconoscimento dei benefici, deve aversi riguardo al luogo di lavoro, sono stati aggiornati i requisiti necessari per il riconoscimento del beneficio sulla base dei nuovi criteri di accertamento della continuità ed esclusività dell’assistenza.

E’ stato eliminato il paragrafo 10.2 “Mancato possesso della patente di guida da parte del familiare non lavoratore convivente con il disabile” in quanto, a seguito del nuovo concetto di esclusività dell’assistenza, la convivenza del disabile con altri soggetti in grado di prestargli assistenza non inficia la possibilità da parte del lavoratore di fruire dei permessi mensili.


Pag. 32

12. CONGEDO STRAORDINARIO




E’ stata recepita la sentenza della Corte Costituzionale n. 158 del 18.04.2007, che ha previsto che tra il novero dei soggetti aventi diritto al congedo straordinario debba rientrare, in via prioritaria rispetto agli altri beneficiari, il coniuge del soggetto portatore di handicap grave, con lui convivente.




Pagg. 39 e ss.

13. ASPETTI PROCEDURALI


Il processo di ricezione,valutazione e di riscontro delle richieste dei benefici è stato affidato alle Strutture di Gestione competenti.

Sono stati specificati gli adempimenti da porre in essere in caso di concessione dei benefici, con particolare riferimento all’informativa da dare ai dipendenti in merito ai loro obblighi di comunicazione verso l’Azienda.


Pag. 46

ALLEGATI



Sono stati aggiornati i moduli di domanda sulla base delle nuove indicazioni contenute nel documento ed inseriti 2 nuovi modelli di comunicazioni (All. 10 e 11).

Pag. 49

1. DEFINIZIONE DELL’ISTITUTO
La legge riconosce ai lavoratori la possibilità di avvalersi di specifiche agevolazioni in ragione della situazione personale di handicap in cui gli stessi si trovino o per la necessità di prestare assistenza a familiari disabili.

2. ACRONIMI


HRO

Human Resources and Organizzation

RUR

Risorse Umane Regionali

RI

Relazioni Industriali

AP

Amministrazione del Personale

SSN

Sistema Sanitario Nazionale

ASL

Azienda Sanitaria Locale

INPS

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale



3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente documento fornisce le indicazioni di carattere normativo ed operativo volte ad uniformare i comportamenti aziendali in materia di tutela dell’handicap.
La presente versione del documento, che costituisce la revisione n.1 dello stesso e sostituisce la precedente edizione del dicembre 2005, si è resa necessaria al fine di uniformare le disposizioni aziendali alle previsioni in materia di tutela dell’handicap di cui all’art. 46 del CCNL dell’11 luglio 2007 che, tra le altre, contiene l’impegno dell’Azienda a tener conto delle indicazioni contenute nella Circolare INPS n. 90 del 23 maggio 2007 che, recependo l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, hanno riveduto, modificandoli sostanzialmente, i precedenti criteri adottati in merito all’accertamento dei requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza offerta dal lavoratore alla persona portatrice di handicap grave.
In considerazione delle novità intervenute, specifica attenzione sarà quindi dedicata alla nuovo significato attribuito ai requisiti di esclusività e continuità dell’assistenza.
In particolare, a seguito delle nuove interpretazioni fornite dall’INPS, qui recepite, le principali novità si sostanziano nel fatto che:


  • l’esclusività dell’assistenza si realizza anche quando nel nucleo familiare della persona con handicap in situazione di gravità si trovino familiari conviventi non lavoratori in grado di prestare assistenza;

  • la continuità dell’assistenza sussiste anche in presenza di un’assistenza non necessariamente quotidiana, purché avente i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona portatrice di handicap grave.

La nuova interpretazione dei requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza ed i conseguenti nuovi criteri di accertamento degli stessi, determinano una più ampia possibilità di fruizione dei benefici e comportano, rispetto alla precedente prassi applicativa, una differente documentazione da produrre da parte del lavoratore richiedente, che viene elencata in apposite schede riportate al termine della descrizione di ciascuna tipologia di beneficio esaminata.


In allegato sono stati pertanto aggiornati i moduli di domanda dei benefici che dovranno essere compilati a cura dei lavoratori richiedenti gli stessi.
Le disposizioni contenute nel presente documento si applicano al personale di Poste Italiane e costituiscono indirizzo operativo per le Società del Gruppo, fermo restando gli eventuali adattamenti procedurali resi necessari dalla struttura organizzativa e dalle esigenze proprie di ciascuna realtà aziendale.

PARTE I

LE SITUAZIONI TUTELATE

Premessa
La tutela dell’handicap trova la sua fonte regolamentare nella legge 104 del 5 febbraio 1992 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), così come modificata ed integrata dal D.lgs.n. 151/2001 e dalla L. 53/2000. Nel CCNL dell’11 luglio 2007 l’istituto è disciplinato dall’art. 46.
La legge prevede diversi benefici a tutela dell’handicap a seconda della natura e della consistenza della minorazione.
L’handicap che rileva nel rapporto di lavoro a cui sono riconosciuti i benefici esaminati nel presente documento è esclusivamente quello caratterizzato dalla situazione di gravità.
4. L’HANDICAP GRAVE

La legge 104/92, all’art. 3, comma 3, definisce il soggetto portatore di handicap grave come colui che presenta una minorazione, singola o plurima, fisica, psichica o sensoriale che abbia ridotto l’autonomia personale del medesimo, in correlazione all’età, in modo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.


La condizione di handicap in situazione di gravità, per sussistere ed assumere rilevanza ai fini della concessione dei benefici di legge, deve risultare accertata da apposite Commissioni mediche istituite presso le Aziende Sanitarie Locali di appartenenza dei disabili.
La Commissione deve pronunciarsi entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento dell’handicap formulata dall’interessato. Qualora detta Commissione non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, la condizione di handicap grave può essere accertata, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza dell’interessato. Tale accertamento provvisorio ha valenza sostitutiva temporanea e produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica preposta.
Ogni altra certificazione di tipo diverso da quelle sopra richiamate non assume rilevanza ai fini dell’accertamento della situazione di handicap grave e conseguentemente non è idonea a supportare la richiesta dei benefici di legge.

5. LA SINDROME DI DOWN
I soggetti con sindrome di Down possono essere dichiarati portatori di handicap in situazione di gravità oltre che dall’apposita commissione Asl anche dal proprio medico di base1 su richiesta corredata dalla presentazione del “cariotipo” (patrimonio cromosomico di un organismo). Tali soggetti sono esentati da ulteriori visite e controlli.
Qualora la certificazione attestante la situazione di gravità connessa alla sindrome di Down sia rilasciata dal medico curante, è necessario che, al momento della richiesta di fruizione dei benefici previsti dalla legge, il dipendente produca, oltre all’attestazione del medico, anche copia del cariotipo.
Nei casi in cui, invece, la prescritta certificazione attestante la situazione di gravità venga rilasciata dalla competente Commissione ASL, è sufficiente che il dipendente alleghi alla domanda dei benefici la sola attestazione del citato organo sanitario.
6. I GRANDI INVALIDI DI GUERRA
I grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del Testo Unico approvato con DPR 23 dicembre 1978 n. 915 ed i soggetti ad essi equiparati - cioè titolari di pensioni o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità - sono considerati dalla legge2 persone handicappate in situazione di gravità.
Il riconoscimento della condizione di handicap grave per tali soggetti non è effettuato dalle apposite Commissioni mediche istituite presso le Aziende Sanitarie Locali ma discende automaticamente dall’accertamento della condizione di grande invalido di guerra, ovvero dalla documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici e precisamente dall’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro o da copia del decreto concessivo della stessa.


PARTE II

I BENEFICI PREVISTI

Premessa
Per tutelare le situazioni di handicap grave, la legge prevede specifiche agevolazioni sia in favore del lavoratore portatore dell’handicap grave che dei lavoratori che prestino assistenza a familiari - parenti o affini entro il terzo grado – di cui sia stato accertato l’handicap in situazione di gravità.
I benefici si differenziano in relazione alle categorie di soggetti cui sono rivolti.

7. BENEFICI PER I LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
Il lavoratore riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità può usufruire, alternativamente, di:


  • permessi orari giornalieri di due ore, in caso di prestazione lavorativa avente durata pari o superiore alle sei ore, o di un’ora, in caso di prestazione lavorativa inferiore alle sei ore;




  • 3 giorni di permesso mensile.

La fruizione di uno dei suddetti benefici determina l’impossibilità per il lavoratore stesso di fruire dei permessi previsti per l’assistenza a figli e familiari portatori di handicap grave di cui al cap. 8 e 9 del presente documento.


L’alternatività dei benefici in esame comporta che il lavoratore portatore di handicap debba scegliere la tipologia di permesso di cui intenda avvalersi in base alle proprie esigenze personali.
Tale scelta viene espressa in sede di compilazione del modulo di domanda dei permessi (All.1) e può essere variata con le modalità riportate nell’apposito riquadro che segue.
Come specificatamente previsto dal comma III dell’art. 46 del CCNL dell’11 luglio 2007, il lavoratore deve comunicare mese per mese alla Funzione di Gestione competente la modalità di fruizione (continuativa o frazionata, a giorni o ad ore) e il relativo calendario delle giornate/ore di permesso che intende fruire. Tale comunicazione, da redigersi per iscritto utilizzando l’Allegato 10, unito al presente documento, deve essere siglata per presa visione dal Responsabile della Struttura di appartenenza del lavoratore e inoltrata, a cura del lavoratore stesso, alla competente Funzione di Gestione entro il mese precedente a quello di utilizzo dei permessi.
Fermo restando che la scelta relativa alla modalità di fruizione e l’indicazione del calendario viene effettuata (e può quindi essere variata) mese per mese, è consentita la variazione della modalità di fruizione e/o del relativo calendario anche nell’ambito dello stesso mese, per sopravvenute esigenze che devono essere preventivamente (ossia prima della fruizione) e tempestivamente comunicate dal lavoratore alla Funzione di Gestione competente ed al proprio Responsabile.
Ricevute le comunicazioni di cui sopra, relative alla modalità - continuativa o frazionata- ed al calendario di fruizione dei permessi, nonché le eventuali variazioni, sarà cura delle Funzioni di Gestione interessate trasmettere le stesse al Focal Point territorialmente competente, per l’inserimento a sistema del giustificativo di assenza.

7.1 Permessi orari giornalieri
Le due ore di permesso giornaliero (o l’ora di permesso, qualora la prestazione lavorativa sia inferiore alle 6 ore) sono riconosciute per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata.

Il mancato godimento, in tutto o in parte, dei permessi orari giornalieri non determina la possibilità per il lavoratore di fruire nei giorni successivi dei permessi non goduti, né dà diritto alla monetizzazione dei permessi non fruiti.


Il beneficio può essere fruito in maniera continuativa (2 ore consecutive) o frazionata ad ore. Ciò significa che in caso frazionamento del beneficio, ciascuna frazione non può essere inferiore ad un’ora.
Come già sopra riportato, si ricorda che la modalità di fruizione, continuativa o frazionata nonché la collocazione delle ore di permesso deve essere comunicata per iscritto dal lavoratore richiedente, utilizzando l’apposito modello (All.10) , alla competente Funzione di Gestione, mese per mese e comunque entro il mese precedente a quello di utilizzo.

La modalità di fruizione ed il relativo calendario dei permessi possono inoltre essere variati, anche nell’ambito dello stesso mese, per sopravvenute esigenze preventivamente e tempestivamente comunicate dal lavoratore alla Funzione di Gestione competente ed al proprio Responsabile.

Ricevute le comunicazioni di cui sopra, relative alla modalità - continuativa o frazionata- ed al calendario di fruizione dei permessi, nonché le eventuali variazioni, sarà cura delle Funzioni di Gestione interessate trasmettere le stesse al Focal Point territorialmente competente, per l’inserimento a sistema del giustificativo di assenza.
Tali permessi sono retribuiti e danno diritto al trattamento di refezione previsto dalla vigente normativa aziendale.

7.2 Permessi mensili
I tre giorni di permesso mensile spettano con riferimento alle giornate lavorative e possono essere fruiti sia in forma continuativa (tre giorni lavorativi consecutivi) che frazionata. Il frazionamento del beneficio è consentito esclusivamente a giorni interi e non ad ore, in quanto il lavoratore portatore di handicap grave, nell’ipotesi in cui voglia avvalersi di permessi orari, può optare per la fruizione dei permessi orari giornalieri in alternativa ai tre giorni di permesso mensili.
La modalità di fruizione delle giornate di permesso (continuativa o frazionata a giorni interi) ed il relativo calendario devono essere comunicate per iscritto dal lavoratore richiedente, utilizzando modello di cui all’Allegato 10 del presente documento, alla Funzione di Gestione competente, mese per mese e comunque entro il mese precedente a quello di utilizzo.

La variazione della modalità di fruizione e del relativo calendario dei permessi è consentita nell’ambito dello stesso mese per sopravvenute esigenze che devono essere preventivamente e tempestivamente comunicate dal lavoratore alla Funzione di Gestione competente ed al proprio Responsabile.

Ricevute le comunicazioni di cui sopra, relative alla modalità - continuativa o frazionata- ed al calendario di fruizione dei permessi, nonché le eventuali variazioni, sarà cura delle Funzioni di Gestione interessate trasmettere le stesse al Focal Point territorialmente competente, per l’inserimento a sistema del giustificativo di assenza.
I giorni di permesso devono essere fruiti esclusivamente nel mese di riferimento: le giornate eventualmente non godute dal lavoratore nell’arco di ciascun mese non potranno pertanto essere riportate e fruite nei mesi successivi, né monetizzate.
I permessi mensili sono retribuiti ed utili per la maturazione delle ferie, della tredicesima e quattordicesima mensilità.
Nello schema sottostante viene indicata la documentazione da produrre per il riconoscimento dei permessi al lavoratore portatore di handicap grave

DOCUMENTAZIONE


  • domanda dei benefici (ALL. 1);

  • comunicazione contenente indicazione della modalità, continuativa o frazionata a giorni o ad ore, nonché del calendario di fruizione, da presentarsi entro il mese precedente a quello di utilizzo (ALL: 10);

  • certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità.



Modifiche della tipologia di permesso prescelta
Qualora il lavoratore intenda variare la tipologia di permesso prescelta nel modulo di domanda (e cioè intenda passare dai 3 giorni di permesso mensili ai permessi orari giornalieri, o viceversa) dovrà darne comunicazione per iscritto alla competente Funzione di Gestione.

Tale comunicazione, da redigersi utilizzando l’Allegato 11 unito al presente documento, deve essere siglata per presa visione dal Responsabile della Struttura di appartenenza del lavoratore.


Sarà cura delle Funzioni di Gestione interessate trasmettere tale comunicazione al Focal Point territorialmente competente per l’inserimento a sistema del giustificativo di assenza.
Si segnala che, ove il mutamento della tipologia di permesso prescelta avvenga nel corso del mese, le ore o i giorni ancora da fruire nella parte restante del mese stesso devono essere riproporzionati secondo i criteri di seguito riportati:


  • nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda di passare dalla fruizione dei permessi orari a quella dei permessi mensili, le ore fruite dal medesimo devono essere convertite in giorni avendo riguardo alla durata della prestazione giornaliera (n. ore fruite : n. ore della prestazione giornaliera) con eventuale arrotondamento all’unità inferiore se la frazione di giorno è pari o inferiore allo 0,50 ovvero all’unità superiore se la frazione supera lo 0,50. Ad es., il lavoratore con orario giornaliero di 6 ore su 6 giorni alla settimana che abbia già beneficiato di 10 ore di permesso avrà diritto ancora ad 1 giorno di permesso nella parte restante del mese (10:6 = 1,6 che arrotondato per eccesso diverrà 2, quindi avendo fruito di 2 giorni potrà fruire ancora di 1 giorno);

  • nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda di passare dalla fruizione dei permessi mensili a quella dei permessi orari, le giornate di permesso ancora da fruire devono essere convertite in ore avendo sempre riguardo alla durata della prestazione giornaliera di lavoro. Ad es., il lavoratore con orario giornaliero di 7,12 ore su 5 giorni alla settimana che abbia già beneficiato di 1 giorno di permesso, avrà ancora diritto a 14 ore di permesso da fruirsi, sempre nel limite di due ore giornaliere, nella parte restante del mese (2x 7.12=14.24, che arrotondate per difetto diverranno 14 ore).

L’esito del suddetto riprorzionamento dovrà essere tempestivamente comunicato per iscritto dalla Funzione di Gestione competente al lavoratore interessato, al Responsabile dello stesso nonché al Focal Point territorialmente competente.


Qualora dall’Allegato 11 risulti una calendarizzazione in eccesso o in difetto rispetto alla reale spettanza residua per il mese in corso, il lavoratore interessato dovrà essere invitato a comunicare le opportune modifiche e/o integrazioni al calendario di fruizione.
8. BENEFICI PER I GENITORI DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE

A. FIGLI MINORI DI TRE ANNI
Ai genitori, anche adottivi o affidatari, di minori di anni tre portatori di handicap grave, non ricoverati a tempo pieno per le intere 24 ore in istituti specializzati (vedi infra), spettano in via alternativa i seguenti benefici:


  • prolungamento del congedo parentale;




  • permessi orari giornalieri di due ore, in caso di prestazione lavorativa avente durata pari o superiore alle sei ore, o di un’ora, in caso di prestazione lavorativa inferiore alle sei ore

L’alternatività della fruizione dei suddetti benefici comporta che:




  1. se i benefici spettano ad entrambi i genitori (in quanto lavoratori dipendenti), solamente uno di essi può richiederne la relativa fruizione (alternatività tra i genitori);

  2. non è possibile la fruizione cumulativa dei benefici in esame e pertanto il richiedente è tenuto a scegliere tra l’una o l’altra tipologia di agevolazione (alternatività tra i benefici).

La facoltà per il genitore di avvalersi dei benefici è riconosciuta a prescindere dal fatto che vi siano altri familiari, conviventi con il minore, in grado di prestargli assistenza. In particolar modo è irrilevante, ai fini della concessione del beneficio prescelto, la presenza dell’altro genitore non avente diritto alla fruizione dei benefici in esame, in quanto non lavoratore o lavoratore autonomo.


Per quanto attiene la condizione di ricovero a tempo pieno presso istituti specializzati3 si precisa che (Circolare INPS 90/2007) questa è rinvenibile nei soli casi di ricovero per le intere 24 ore.

A ciò fa eccezione, e quindi consente il riconoscimento e la fruizione del beneficio richiesto:




  • il ricovero a tempo pieno finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo del bambino di età inferiore ai tre anni con handicap in situazione di gravità, per il quale risulti documentato dai medici della struttura sanitaria il bisogno di assistenza da parte di un genitore o anche di un familiare parente o affine entro il 3° grado;

  • il ricovero a tempo pieno del minore che si trovi in coma vigile e/o in situazione terminale, su valutazione della struttura sanitaria presso la quale il minore si trova ricoverato.

8.1 Prolungamento del congedo parentale
Il prolungamento del congedo parentale può essere fruito, in maniera continuativa o frazionata, fino al compimento del terzo anno di età del figlio (cfr documento normo attuativo Tutela della maternità e della paternità).
Il genitore può avvalersi del prolungamento anche quando non abbia ancora esaurito in tutto o in parte il periodo di congedo parentale allo stesso riconosciuto4. Tuttavia, la decorrenza del prolungamento è collocabile solo dopo il periodo massimo di congedo parentale teoricamente fruibile dal richiedente.

Ciò non significa che il richiedente debba aver effettivamente esaurito tutto il periodo di congedo parentale cui ha diritto, bensì che la fruizione del prolungamento decorre esclusivamente al termine dei mesi che teoricamente il genitore avrebbe potuto fruire come congedo parentale, considerando come inizio del periodo teorico di congedo parentale il momento dell’insorgenza del diritto al congedo stesso (che per la madre coinciderà con il termine del congedo di maternità e per il padre con la nascita del figlio).



Così, ad esempio, nell’ipotesi in cui una lavoratrice madre abbia partorito in data 15 luglio dell’anno x, considerato che il congedo di maternità della stessa avrà termine in data 15 ottobre dello stesso anno e che il periodo di congedo parentale teoricamente fruibile dalla dipendente è pari a sei mesi, il prolungamento del congedo parentale avrà, in ogni caso, decorrenza dal 16 aprile dell’anno x+1, a prescindere dall’effettiva fruizione prima di detta data di eventuali periodi di congedo parentale.
Ciascun genitore può, inoltre, interrompere la fruizione del prolungamento del congedo parentale per beneficiare dei periodi di congedo parentale restanti, fruibili fino all’ottavo anno di vita del bambino.

Trattamento economico e normativo
Per tutto il periodo di prolungamento del congedo parentale è corrisposta al lavoratore una indennità pari al 30% della retribuzione spettante al medesimo.
Il periodo di prolungamento del congedo parentale è coperto da contribuzione figurativa ed è computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alla tredicesima ed alla quattordicesima mensilità.


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