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02 La Tutela dell’Handicap


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L’alternatività implica che entrambi i genitori, per il medesimo figlio, hanno diritto complessivamente a soli tre giorni di permesso al mese (senza possibilità di duplicazione)7. Tuttavia, i genitori possono ripartirsi la fruizione dei tre giorni di permesso, assentandosi anche contemporaneamente nella medesima giornata dal rispettivo posto di lavoro (ad esempio, nel caso in cui la madre, fruisca di 2 gg. di permesso mensile, il padre può fruire del restante giorno anche in coincidenza con uno dei due giorni di assenza della madre).



Il beneficio in questione è riconosciuto in capo al genitore quando l’altro non ne abbia diritto (perché non svolge attività lavorativa o è lavoratore autonomo) e anche qualora, nel nucleo familiare, vi siano parenti o affini non lavoratori potenzialmente in grado di prestare assistenza al minore8. Ai fini del riconoscimento del beneficio, è inoltre irrilevante il fatto che il minore sia assistito da strutture pubbliche o private, nonché dal cosidetto “no profit” o da personale badante.

Infine si precisa che, come specificato nella Circ. INPS 90/2007, qualora il minore portatore di handicap sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati i permessi mensili possono comunque essere riconosciuti nel caso in cui il minore ricoverato si trovi in coma vigile e/o in situazione terminale e la Struttura sanitaria presso la quale il medesimo è ricoverato valuti che vi sia necessità di assistenza.



Rapporti con altri istituti
L’utilizzo dei permessi mensili, da parte di un genitore, può avvenire anche quando l’altro fruisca, al contempo, di periodi di congedo parentale o del congedo per malattia del figlio.

8.3.1 Modalità di fruizione del beneficio e trattamento economico

Il beneficio in esame può essere fruito in maniera continuativa (3 giorni lavorativi presi consecutivamente) o frazionata a giorni interi (3 giorni lavorativi presi singolarmente) o ad ore9. Nel caso in cui il lavoratore scelga di fruire i permessi mensili in forma oraria frazionata, si evidenzia che per il lavoratore con orario settimanale articolato su 6 giorni tale frazionamento non potrà portare al superamento del tetto massimo di 18 ore mensili (art. 46, comma II, del CCNL dell’11 luglio 2007).


La quantificazione del limite massimo di ore fruibili nel mese in caso di frazionamento orario dei tre giorni di permessi per i lavoratori che articolino la loro prestazione su un numero di giorni lavorativi inferiore a 6 deve ricavarsi dal risultato, approssimato per difetto od eccesso10, dato dalla seguente formula11:




orario normale di lavoro settimanale X 3

numero dei giorni lavorativi settimanali
Pertanto, in caso di prestazione lavorativa resa su 5 giorni, la fruizione dei permessi in forma oraria frazionata deve essere consentita entro il limite di 22 ore mensili12.
Come specificatamente previsto dall’art. 46, comma III, del CCNL dell’11 luglio 2007, la scelta della modalità di fruizione dei permessi (continuativa o frazionata a giorni o ad ore) unitamente al relativo calendario delle giornate/ore di permesso deve essere comunicata dal lavoratore richiedente - per iscritto utilizzando l’apposito modello, All. 10 - alla competente Funzione di Gestione, mese per mese e comunque entro il mese precedente a quello di utilizzo.
Nel caso in cui il richiedente intenda fruire dei permessi in forma oraria frazionata, la collocazione delle ore di permesso dovrà essere preventivamente concordata dallo stesso con il proprio Responsabile (art. 46, comma II, del CCNL dell’11 luglio 2007).
Fermo restando che la scelta della modalità di fruizione ed il relativo calendario devono essere indicate mese per mese, in occasione della comunicazione che il lavoratore è tenuto a fare entro il mese precedente a quello di utilizzo dei permessi, è comunque consentita la variazione, nell’ambito dello stesso mese, della modalità e/o del calendario di fruizione dei permessi per sopravvenute esigenze che devono essere preventivamente e tempestivamente comunicate dal lavoratore alla competente Funzione di Gestione ed al proprio Responsabile.13
Sarà cura delle Funzioni di Gestione interessate trasmettere le comunicazioni, relative alla modalità e al calendario di fruizione dei permessi, nonché le eventuali variazioni, al Focal Point territorialmente competente territorialmente competente, al fine di consentire l’inserimento a sistema del giustificativo di assenza.
Nel caso di variazione nel corso del mese della modalità di fruizione dei permessi, da permessi a giorni a permessi orari e viceversa, le ore o i giorni da fruire andranno riproporzionati rispetto a quanto già beneficiato secondo i criteri indicati al capitolo 7 (Modifiche alla tipologia di permesso prescelta, pag. 15).
In ogni caso, i giorni e le ore di permesso devono essere fruiti esclusivamente nel mese di riferimento: le giornate/ore eventualmente non godute nell’arco di ciascun mese non potranno pertanto essere riportate e fruite da alcuno dei genitori nei mesi successivi, né monetizzate.
Per quanto riguarda il trattamento economico, i permessi in esame sono retribuiti ed utili per la maturazione delle ferie, della tredicesima e quattordicesima mensilità.
Nello schema sottostante viene indicata la documentazione da produrre a cura del lavoratore per il riconoscimento dei permessi per l’assistenza al figlio minorenne portatore di handicap grave.


D

OCUMENTAZIONE




  • Domanda di fruizione dei permessi mensili (ALL. 4);

  • Comunicazione della modalità di fruizione prescelta (continuativa o frazionata, a giorni o ad ore) e del relativo calendario, da presentarsi entro il mese precedente a quello di utilizzo (ALL:10);

  • certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità del figlio;

  • certificato di nascita del minore (qualora non sia già in possesso dell’Azienda);

  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

    • che il minore non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, o ove ricoverato a tempo pieno, certificazione medica dalla quale si evinca la condizione di coma vigile e/o di situazione terminale del minore, corredata dalla valutazione della necessità di assistenza rilasciata dalla Struttura presso la quale il minore è ricoverato.

  • che l’altro genitore non fruisce del beneficio per lo stesso figlio o (nel caso in cui ne fruisca) indicazione dell’eventuale ripartizione dei permessi tra i genitori.

C. FIGLI MAGGIORI DI 18 ANNI
8.4 Permessi mensili

Successivamente al compimento della maggiore età del figlio portatore di handicap in situazione di gravità, la legge riconosce alla lavoratrice madre o, in alternativa, al lavoratore padre (anche adottivi) tre giorni di permesso mensile per assistere il figlio che non sia ricoverato a tempo pieno per le intere 24 ore in istituti specializzati, o che si trovi ricoverato a tempo pieno nella situazione di coma vigile e/o in situazione terminale. In quest’ultimo caso, al fine di poter fruire dei benefici durante il ricovero, è necessario che la Struttura sanitaria presso la quale il disabile è ricoverato attesti che vi sia necessità di assistenza.
I genitori di soggetti maggiorenni affetti da handicap grave hanno diritto a soli tre giorni di permesso al mese per il medesimo figlio (senza possibilità di duplicazione) e, qualora conviventi, possono ripartirsi la fruizione del beneficio assentandosi anche contemporaneamente nella medesima giornata dal rispettivo posto di lavoro14 (ad esempio, nel caso in cui la madre, fruisca di 2 gg. di permesso mensile, il padre può fruire del restante giorno anche in coincidenza con uno dei due giorni di assenza della madre).
Diversamente da quanto previsto in tema di permessi per i genitori di figli minorenni, nel caso in cui il figlio sia maggiorenne, la convivenza del genitore con il figlio disabile non è presunta, per cui è necessario che il lavoratore richiedente produca certificato o autocertificazione del proprio stato di famiglia al fine di verificare lo stato di convivenza o meno con il figlio da assistere.

Ipotesi di convivenza del genitore con il figlio
Nelle ipotesi in cui dalla documentazione prodotta (certificato o autocertificazione dello stato di famiglia) il richiedente risulti convivere con il figlio portatore di handicap grave, resta fermo, in linea con le precedenti indicazioni, che la presenza nel nucleo familiare del genitore non lavoratore o di altri familiari non lavoratori non pregiudica la possibilità, per il genitore richiedente, di fruire dei benefici in esame.

Ipotesi di non convivenza del genitore con il figlio
Nelle ipotesi in cui invece il genitore richiedente non conviva con il figlio disabile è necessario per il riconoscimento del beneficio, verificare la sussistenza dei requisiti di continuità ed dell’esclusività dell’assistenza, secondo i nuovi criteri di accertamento introdotti dall’INPS con Circ. n. 90 del 23.05.07 (in merito ai quali si veda anche il paragrafo 9.1.1).
Per quanto attiene il riconoscimento del beneficio in esame in capo al genitore non convivente, si evidenzia che sulla base dei nuovi criteri adottati in merito all’accertamento del requisito dell’esclusività dell’assistenza, ai fini della concessione del beneficio a nulla rileva il fatto che nel nucleo familiare del disabile non convivente con il genitore richiedente il beneficio si trovino altri soggetti conviventi familiari (parenti o affini entro il terzo grado) non lavoratori in grado di prestargli assistenza15. Ciò significa che in tali casi di non convivenza non deve più essere richiesto il certificato attestante i componenti del nucleo familiare del disabile, bensì esclusivamente il certificato di residenza dello stesso al fine di valutare la continuità dell’assistenza secondo le nuove modalità di accertamento.
Pertanto, per accertare la sussistenza dell’esclusività dell’assistenza è sufficiente verificare che non vi siano altre persone (l’altro genitore o altri familiari) che beneficiano per lo stesso soggetto dei permessi in esame.
Per quanto concerne le modalità di accertamento della continuità dell’assistenza, si evidenzia che questa:


    • sussiste in tutti i casi in cui sia possibile coprire la distanza tra l’abitazione del richiedente e quella del figlio disabile in tempi individuabili in circa un’ora;




    • sussiste qualora, non ricorrendo l’ipotesi di cui al punto che precede, l’assistenza assuma i caratteri della sistematicità ed adeguatezza rispetto alle concrete esigenze del soggetto portatore di handicap grave.

A tal fine, in sede di richiesta, il genitore richiedente deve produrre un “Programma di Assistenza” a firma congiunta, sua e del figlio, sulla cui valutazione di congruità deve esprimersi il medico specialista nella patologia del disabile. Tale “Programma di Assistenza” consiste in una dichiarazione congiunta contenente la pianificazione motivata delle modalità con cui il lavoratore intende assistere il disabile in situazione di gravità. Dal Programma di Assistenza (che deve essere ripresentato annualmente in sede di rinnovo annuale della richiesta dei permessi) devono pertanto evincersi sia le motivazioni della richiesta (visite mediche programmate in Italia e all’Estero, sostituzione programmata di personale badante, sostituzione di altro familiare nell’assistenza, ecc.) sia il piano mensile di utilizzo dei permessi.
Ove nel corso dell’anno intervengano variazioni significative quali ad esempio, slittamento di date, ricovero a tempo pieno della persona disabile, annullamento del programma, ecc.), l’interessato dovrà informare con la massima tempestività l’Azienda, mediante riproposta preventiva del Programma di Assistenza.

Per gli ulteriori aspetti della disciplina dei permessi in esame non espressamente trattati, con particolare riferimento alla facoltà di fruire i permessi in forma oraria frazionata (nel limite di cui alla formula: [orario normale di lavoro/numero dei giorni lavorativi settimanali] X3) ed agli obblighi di comunicazione del lavoratore verso il datore di lavoro in materia di modalità di fruizione dei permessi e relativo calendario, si rimanda a quanto descritto in relazione ai benefici previsti in favore dei genitori di soggetti minorenni portatori di handicap grave di cui al precedente paragrafo 8.3.1 Modalità di fruizione del beneficio e trattamento economico.


Nello schema sottostante viene indicata la documentazione da produrre a cura del lavoratore per il riconoscimento dei permessi per l’assistenza al figlio maggiorenne portatore di handicap grave.



DOCUMENTAZIONE


  • domanda di fruizione dei permessi mensili (ALL. 5);

  • Comunicazione della modalità di fruizione prescelta (continuativa o frazionata, a giorni o ad ore) e del relativo calendario, da presentarsi entro il mese precedente a quello di utilizzo dei permessi (ALL:10);

  • certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità del figlio;

  • certificato o autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente, utile al fine di accertare la convivenza o meno del medesimo con il figlio disabile da assistere;




  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

    • che il figlio non è ricoverato a tempo pieno (h24) presso istituti specializzati o, ove ricoverato a tempo pieno, certificazione medica dalla quale si evinca la condizione di coma vigile e/o di situazione terminale; corredata dalla valutazione della necessità di assistenza rilasciata dalla Struttura presso la quale il soggetto è ricoverato.

  • in caso di convivenza del genitore con il figlio disabile, che l’altro genitore non fruisce del beneficio per lo stesso figlio o, nel caso in cui ne fruisca, l’eventuale ripartizione dei tre giorni di permesso tra i genitori;



Inoltre, ma esclusivamente nel caso di non convivenza tra il richiedente ed il figlio disabile:

    • Certificato di residenza del figlio disabile

  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che nessun altro parente o affine fruisce dei benefici in esame per il medesimo soggetto (esclusività dell’assistenza);


In caso di lontananza tra le due abitazioni superiore a circa un’ora:

  • “Programma di assistenza” a firma congiunta del richiedente e del figlio disabile in favore del quale viene richiesto il beneficio e relativa valutazione di congruità espressa da un medico specialista nella patologia del disabile.



9 BENEFICI PER I FAMILIARI DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
La legge riconosce ai parenti o affini entro il terzo grado di un soggetto portatore di handicap grave, la possibilità di fruire di un permesso mensile di tre giorni per assistere il disabile stesso che non sia ricoverato a tempo pieno per le intere 24 ore in istituti specializzati, o che si trovi ricoverato a tempo pieno nella situazione di coma vigile e/o in situazione terminale. In quest’ultimo caso, al fine di poter fruire dei benefici durante il ricovero, è necessario che la Struttura sanitaria presso la quale il disabile è ricoverato attesti che vi sia necessità di assistenza.
La parentela può essere in linea retta o in linea collaterale. I gradi di parentela in linea retta si computano conteggiando le generazioni dal capostipite (da escludersi) al parente considerato; quelli in linea collaterale, risalendo, generazione per generazione, dalla persona considerata al capostipite comune (da escludersi) per poi ridiscendere alla persona interessata16.
L’affinità è il rapporto che unisce un coniuge con i parenti dell’altro coniuge. Il grado di affinità è il medesimo che ha il coniuge con il proprio parente17.


9.1 Permessi mensili
Per i tre giorni di permesso mensili in esame si applica la medesima disciplina economica e normativa descritta al paragrafo 8.3.1 Modalità di fruizione del beneficio e trattamento economico.

9.1.1 I requisiti previsti per il riconoscimento del beneficio
La legge subordina la fruizione dei giorni di permesso mensile alla presenza di requisiti specifici a seconda che il lavoratore sia o meno convivente con il soggetto portatore di handicap grave.

Situazione di convivenza. Il requisito dell’esclusività.
Ai fini della fruizione del beneficio, il lavoratore, familiare di soggetto portatore di handicap grave convivente con quest’ultimo, è tenuto a dimostrare l’esclusività dell’assistenza.

Tale requisito, introdotto dalla legge 53/2000, è stato oggetto di una rilettura da parte dell’INPS che, recependo la giurisprudenza consolidatasi in materia, ha rivisto i criteri sino ad oggi adottati per l’accertamento dello stesso. In particolar modo, secondo tale nuovo orientamento, la condizione dell’esclusività dell’assistenza deve ad oggi ritenersi unicamente soddisfatta dalla circostanza che non vi siano altre persone che beneficino, per lo stesso soggetto, dei permessi in esame.
Ai fini della sussistenza del requisito dell’esclusività dell’assistenza è pertanto assolutamente irrilevante la presenza nel medesimo nucleo familiare del disabile di altri familiari conviventi non lavoratori in grado di prestare assistenza allo stesso. Da ciò consegue che nell’ipotesi in cui risultino convivere nel medesimo nucleo del disabile familiari non lavoratori, il lavoratore richiedente non dovrà dimostrare, al fine di fruire del beneficio in esame, lo stato di impossibilità di prestare assistenza di detti soggetti.
Tale revisione del requisito dell’esclusività dell’assistenza consente al soggetto portatore di handicap grave (o, nei casi previsti dalla legge, al suo amministratore di sostegno ovvero al suo tutore legale) di poter scegliere liberamente chi all’interno della sua stessa famiglia debba avvalersi dei benefici finalizzati a prestargli assistenza.
Al tale fine, il familiare richiedente i benefici dovrà attestare, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che il portatore di handicap ha scelto e conseguentemente accettato di essere assistito dal medesimo18.
Fermo restando che i benefici in esame non possono essere riconosciuti nel caso in cui il disabile sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, si precisa infine che l’esclusività dell’assistenza risulta sussistere anche nei casi in cui siano presenti forme di assistenza pubblica o privata al disabile, ovvero nei casi in cui si faccia ricorso a strutture pubbliche, al cosiddetto “no profit” nonché al personale badante.



Nello schema sottostante viene indicata la documentazione da produrre a cura del lavoratore per il riconoscimento dei permessi per l’assistenza al familiare convivente portatore di handicap grave



DOCUMENTAZIONE

in caso di convivenza

  • domanda di fruizione dei permessi mensili (ALL. 6);

  • Comunicazione della modalità di fruizione prescelta (continuativa o frazionata, a giorni o ad ore) e del relativo calendario, da presentarsi entro il mese precedente a quello di utilizzo (ALL:10);

  • certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità del familiare assistito;

  • certificazione o autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente, al fine di dimostrare la situazione di convivenza con il familiare disabile

  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

  • di essere il solo soggetto a richiedere i benefici di cui alla legge 104 per assistere il familiare portatore di handicap grave (elusività dell’assistenza);

  • che il familiare assistito non è ricoverato a tempo pieno (h24) presso istituti specializzati o, ove ricoverato a tempo pieno, certificazione medica dalla quale si evinca la condizione di coma vigile e/o di situazione terminale, corredata dalla valutazione della necessità di assistenza rilasciata dalla Struttura presso la quale il disabile è ricoverato;

  • che il familiare portatore di handicap grave ha scelto e conseguentemente accettato di essere assistito dal lavoratore richiedente.

Situazione di non convivenza. Il requisito della continuità: la sistematicità e l’adeguatezza dell’assistenza

Nel caso in cui il lavoratore richiedente il beneficio non sia convivente con il portatore di handicap grave, la concessione dei permessi è subordinata alla verifica della sussistenza oltre che del requisito dell’esclusività dell’assistenza19 anche del requisito della continuità dell’assistenza.


In merito a tale ultimo requisito si evidenzia che, alla luce delle nuove direttive fornite dall’INPS nella Circolare 90/2007 e recepite nel presente documento, lo stesso viene ad essere profondamente modificato nella sua stessa ratio e nei conseguenti criteri precedentemente adottati per l’accertamento dello stesso. Nello specifico, l’assistenza per essere continuativa non deve più essere necessariamente prestata dal lavoratore al familiare portatore di handicap grave per le necessità quotidiane di quest’ultimo, bensì è sufficiente che assuma i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona portatrice di handicap in situazione di gravità.

Viene pertanto meno l’identificazione della continuità dell’assistenza con la quotidianità della stessa. Ciò comporta di poter rinvenire la continuità dell’assistenza anche nei casi di effettiva lontananza tra le abitazioni di residenza di chi presta assistenza e di chi la riceve a patto che l’assistenza prestata abbia i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza .


Pertanto, fermo restando che la continuità dell’assistenza sussiste in tutti quei casi in cui sia possibile coprire la distanza tra le due abitazioni di residenza di chi presta assistenza e di chi la riceve in tempi ragionevoli, individuabili in circa un’ora, si precisa che per i restanti casi di effettiva lontananza tra le due abitazioni non dovrà più richiedersi al lavoratore di fornire rigorosa prova dell’effettuazione di un’assistenza quotidiana mediante dimostrazione dei rientri giornalieri bensì, si dovrà provvedere a verificare esclusivamente che il lavoratore richiedente offra un’assistenza sistematica ed adeguata, secondo le indicazioni sotto riportate.
La fruizione dei permessi nei casi di lontananza, riconosciuta sulla base della verifica di un’assistenza sistematica ed adeguata offerta dal lavoratore al familiare disabile, muove dal presupposto che al disabile provveda per le incombenze quotidiane altro familiare ed assume una finalità del tutto nuova che è quella di permettere al lavoratore richiedente di sostituire momentaneamente l’avente diritto originario all’assistenza, consentendogli tre giorni di “libertà dalle incombenze quotidiane”.
L’assistenza sistematica ed adeguata fornita nei casi di lontananza tra le abitazioni del lavoratore richiedente e del familiare disabile si inserisce pertanto in un contesto di supporto alla famiglia del disabile.
Dal momento che, anche in considerazione di tale finalità, nei casi in cui l’assistenza abbia i caratteri della sistematicità ed adeguatezza, rimane “impregiudicato il potere organizzativo del datore di lavoro, non attenendo la fruizione dei benefici all’esercizio di un diritto potestativo del lavoratore”( così, Circolare INPS 90/2007), il lavoratore dovrà concordare, in sede di programmazione mensile, il calendario dei permessi con il Responsabile della propria Struttura di appartenenza. Ciò significa che in tali casi il lavoratore dovrà concordare la collocazione dei permessi oltre che nel caso (previsto dall’art. 46, comma II, del CCNL dell’11 luglio 2007) di fruizione degli stessi in forma oraria frazionata, anche nel caso di fruizione, continuativa o frazionata, a giorni interni.

Per quanto riguarda l’accertamento della sistematicità ed adeguatezza dell’assistenza, in sede di richiesta dei benefici dovrà essere prodotto un “Programma di Assistenza” a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità20 sulla cui valutazione di congruità dovrà esprimersi il medico specialista nella patologia del disabile.


In merito a tale “Programma di assistenza” si specifica che - come già riportato al paragrafo 8.4 Ipotesi di non convivenza del genitore con il figlio - questo consiste in una dichiarazione congiunta del richiedente e del disabile assistito contenente la pianificazione motivata delle modalità con cui il lavoratore intende assistere il disabile in situazione di gravità.

Dal Programma di Assistenza devono pertanto evincersi:




  • sia le motivazioni della richiesta (visite mediche programmate in Italia e all’Estero, sostituzione programmata di personale badante, sostituzione di altro familiare nell’assistenza, ecc.);

  • sia il piano mensile di utilizzo dei permessi.

Ove nel corso dell’anno intervengano variazioni significative quali ad esempio, slittamento di date, ricovero a tempo pieno della persona disabile, annullamento del programma, ecc.), l’interessato dovrà informare con la massima tempestività l’Azienda, mediante riproposta preventiva del programma di assistenza.


Per quanto riguarda il requisito dell’esclusività dell’assistenza, si ricorda infine che questo risulta soddisfatto quando il lavoratore attesti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere l’unico soggetto a fruire dei benefici di legge per prestare assistenza al portatore di handicap grave.

Nello schema sottostante viene indicata la documentazione da produrre a cura del lavoratore per il riconoscimento dei permessi per l’assistenza al familiare non convivente portatore di handicap grave
i
DOCUMENTAZIONE
n caso di non convivenza



  • domanda di fruizione dei permessi mensili (ALL. 6);

  • Comunicazione della modalità di fruizione prescelta (continuativa o frazionata, a giorni o ad ore) e del relativo calendario, da presentarsi entro il mese precedente a quello di riferimento (ALL:10);

  • certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità del familiare assistito;

  • dichiarazione del richiedente di non convivenza con il soggetto disabile;

  • certificato di residenza del disabile, al fine di verificare la distanza tra l’abitazioni del disabile con quella del familiare richiedente i benefici;

  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:

  • che il familiare assistito non è ricoverato a tempo pieno (h24) presso istituti specializzati o, ove ricoverato a tempo pieno, certificazione medica dalla quale si evinca la condizione di coma vigile e/o di situazione terminale; corredata dalla valutazione della necessità di assistenza rilasciata dalla Struttura presso la quale il disabile è ricoverato;

  • di essere il solo soggetto a richiedere/fruire dei benefici di cui alla legge 104 per assistere il familiare portatore di handicap grave;

  • che il familiare portatore di handicap grave ha scelto e conseguentemente accettato di essere assistito dal lavoratore richiedente.


Inoltre, in caso di lontananza tra le due abitazioni superiore a circa un’ora:

  • “Programma di assistenza” a firma congiunta del richiedente e del familiare disabile in favore del quale viene richiesto il beneficio e relativa valutazione di congruità espressa da un medico specialista nella patologia del disabile.


10. CASISTICHE PARTICOLARI
Di seguito sono esaminati alcuni aspetti peculiari della disciplina relativa ai benefici precedentemente analizzati.

10.1 Situazione di lontananza del luogo di lavoro dalla residenza
Una situazione particolare è quella in cui il lavoratore, pur avendo la residenza anagrafica presso la località dove risiede la persona portatrice di handicap da assistere, lavora abitualmente in una località diversa, molto distante dal luogo di residenza “ufficiale”.

In tale ipotesi, sia nel caso in cui il lavoratore risulti dal proprio stato di famiglia convivere con il familiare portatore di handicap, sia nel caso che lo stesso risulti iscritto in nucleo diverso, al fine della fruizione dei benefici è necessario che lo stesso dimostri di offrire al disabile un’assistenza sistematica ed adeguata.

A tal fine (come riportato nel paragrafo 9.1.1 situazione di non convivenza) in sede di richiesta dei benefici dovrà essere prodotto un “Programma di assistenza” a firma congiunta del lavoratore richiedente e della persona con disabilità21 sulla cui valutazione di congruità dovrà esprimersi un medico specialista nella patologia del disabile.

10.2 Assistenza a familiare lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso
Il lavoratore può fruire dei permessi mensili per prestare assistenza ad un soggetto lavoratore portatore di handicap grave che fruisca dei benefici di legge per se stesso.
Va precisato che, in tal caso, i permessi fruiti dai soggetti interessati devono coincidere, ovvero devono ricadere nelle medesime giornate ed avere la medesima durata22.

Infatti l’assenza dal lavoro per prestare assistenza al lavoratore portatore di handicap grave ha ragion d’essere solamente nei giorni in cui quest’ultimo non presti attività lavorativa in quanto benefici, a sua volta, dei permessi in esame.23




10.3 Pluralità di portatori di handicap grave nel nucleo familiare
E’ ammessa la possibilità per il lavoratore di richiedere i permessi per assistere più familiari portatori di handicap grave appartenenti al medesimo nucleo familiare. In tal caso, sussistendone i requisiti, i permessi potranno essere concessi a favore dello stesso beneficiario, nel rispetto del limite di tre giorni per ogni portatore di handicap grave.

Per il riconoscimento dei permessi nonché per il rinnovo di quelli già in corso di fruizione, il cumulo dei benefici sarà possibile solamente nel caso in cui il lavoratore, a seguito di accertamento sanitario non risulti in grado, per la natura dell’handicap, di assistere i disabili in soli tre giorni. Tale attestazione medica può essere rilasciata o dal medico specialista nella patologia sofferta da uno dei disabili o dal medico di base di uno di detti soggetti.




10.4 Lavoratori in part-time
In caso di contratto di lavoro part-time verticale i permessi mensili di tre giorni devono essere proporzionalmente ridimensionati in relazione al numero dei giorni in cui il beneficiario presta attività lavorativa secondo la seguente formula:
X: A = B : C
dove “A” corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivi;

“B” corrisponde ai tre giorni previsti dalla legge;

“C” corrisponde al numero dei giorni lavorativi del lavoratore in full-time, pari convenzionalmente a 2624.

Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore, a seconda che la frazione sia uguale o minore a 0,50 o maggiore a 0,50.

Ai lavoratori in part time orizzontale i benefici di cui al presente documento sono riconosciuti in misura analoga ai lavoratori in full time.

10.5 Assistenza per periodi inferiori a un mese
In caso di assistenza ad un portatore di handicap grave per periodi inferiori a un mese - che può verificarsi, ad esempio, quando il portatore di handicap grave da assistere risulti, per la parte restante del mese stesso, ricoverato a tempo pieno (h24) presso istituti specializzati - i 3 giorni di permesso mensili vanno riproporzionati nei termini che seguono. In tali casi nella frazione del mese in cui viene fornita assistenza, al dipendente spetta un giorno di permesso per ogni 10 giorni di assistenza25.

Nel caso di fruizione di permessi orari giornalieri, il riproporzionamento non va effettuato in quanto il permesso ad ore è legato alla singola giornata (ed al relativo orario) di fruizione del permesso.


11. LA SCELTA DELLA SEDE ED IL TRASFERIMENTO
Per quanto riguarda le situazioni sotto riportate, si precisa che le stesse sono correlate alla sussistenza della condizione di handicap grave riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92.

La scelta della sede
Per espressa previsione normativa, la scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio del lavoratore può essere operata da quest’ultimo “ove possibile” ovvero solamente se l’organizzazione aziendale lo consenta. Ciò implica un contemperamento dell’interesse del lavoratore con quello del datore di lavoro, il quale può opporre legittimamente il proprio rifiuto qualora sussistano motivate esigenze organizzative.
Tale diritto può inoltre essere esercitato solamente al momento dell’assunzione, non essendo finalizzato ad ottenere, in costanza di un rapporto di lavoro già instaurato, il trasferimento presso una sede vicina al proprio domicilio.
Per quanto concerne la definizione di “sede di lavoro più vicina al proprio domicilio” si precisa che questa non deve necessariamente intendersi coincidente con quella relativa al domicilio del lavoratore ma può essere individuata dal richiedente anche in una sede comportante semplicemente un riavvicinamento all’abitazione stessa, dal momento che la norma ha il fine di agevolare l’assistenza al familiare disabile per quanto possibile.

Il trasferimento

Per il trasferimento del soggetto titolare dei benefici di cui al presente documento è necessario il consenso dell’interessato.


Tale agevolazione è riconosciuta al lavoratore che assista un familiare portatore di handicap grave solamente nel caso in cui l’assistenza sia in atto al momento del trasferimento.

TABELLA A
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei benefici esaminati, con i relativi principali requisiti.



SOGGETTI



BENEFICI



REQUISITI

Lavoratore con handicap in situazione di gravità





Due ore di permesso orario giornaliero fruibili sia in maniera continuativa che frazionata ad ore (in caso di prestazione giornaliera inferiore a 6 ore il permesso giornaliero è pari ad un’ora)
o, in alternativa,
3 giorni di permesso mensile non frazionabili ad ore
Trasferimento su consenso del lavoratore


Riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità

Genitore di un soggetto minore di tre anni portatore di handicap in situazione di gravità




Prolungamento del congedo parentale
o, in alternativa,
Due ore di permesso orario giornaliero fruibili sia in maniera continuativa che frazionata ad ore (in caso di prestazione giornaliera inferiore a 6 ore il permesso giornaliero è pari ad un’ora)
Congedo straordinario, fruibile sia in maniera continuativa che frazionata, nel limite massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa
Trasferimento su consenso del lavoratore



Riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità del figlio
Il figlio non deve essere ricoverato in istituti specializzati

Per il congedo straordinario è anche necessaria la titolarità alla fruizione dei benefici ex l. 104/92


Genitore di un soggetto maggiorenne portatore di handicap in situazione di gravità





3 giorni di permesso mensile, anche ripartiti tra i genitori, frazionabili ad ore
Congedo straordinario fruibile sia in maniera continuativa che frazionata, nel limite massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa

Trasferimento su consenso del lavoratore





Riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità
Il figlio non deve essere ricoverato in istituti specializzati
Convivenza o In caso di non convivenza, continuità ed esclusività dell’assistenza (tali requisiti sono da intendersi secondo le specifiche sopra riportate)

Per il congedo straordinario è anche necessaria la titolarità alla fruizione dei benefici ex l. 104/92 e che il disabile non presti attività lavorativa nel periodo richiesto




SOGGETTI



BENEFICI



REQUISITI


Parenti o affini entro il terzo grado di un soggetto portatore di handicap grave






3 giorni di permesso mensile, frazionabili ad ore
Congedo straordinario (coniuge o fratelli/sorelle del soggetto con handicap qualora i genitori siano deceduti o totalmente inabili)
Trasferimento su consenso del lavoratore



Riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità


Il disabile non deve essere ricoverato in istituti specializzati
Convivenza ed esclusività dell’assistenza

In caso di non convivenza, continuità ed esclusività dell’assistenza (tali requisiti sono da intendersi secondo le specifiche sopra riportate)


Per il congedo straordinario è anche necessaria la titolarità alla fruizione dei benefici ex l. 104/92 e che il disabile non presti attività lavorativa nel periodo richiesto



TABELLA B
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa di alcune situazioni di compatibilità/incompatibilità tra i benefici esaminati nonché tra gli stessi ed altre agevolazioni di legge nell’ipotesi di fruizione contemporanea.




BENEFICI

Permessi orari giornalieri fruiti dal lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità

Permessi mensili fruiti dal lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità



Prolungamento del congedo parentale


Permessi orari giornalieri fruiti per assistere il figlio tre anni portatore di handicap in situazione di gravità


Permessi mensili fruiti dal lavoratore per assistere un familiare (parente o affine entro il 3° grado) portatore di handicap in situazione di gravità



Riposi per allattamento per lo stesso figlio

Congedo parentale fruito contemporaneamente dall’altro genitore per lo stesso figlio

Congedo per malattia per lo stesso figlio fruito contemporaneamente dall’altro genitore


Permessi orari giornalieri fruiti dal lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità

-----


NO


NO


NO


NO


SI



SI


SI



Permessi mensili fruiti dal lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità


NO


-----


NO


NO


NO


SI



SI


SI



Prolungamento del congedo parentale


NO


NO


----



NO


NO


NO


SI


SI



Permessi orari giornalieri fruiti da un genitore di un soggetto minore di tre anni portatore di handicap in situazione di gravità


NO


NO


NO


----



SI


NO


SI


SI



Permessi mensili fruiti dal lavoratore per assistere un familiare (parente o affine entro il 3° grado) portatore di handicap in situazione di gravità


NO


NO


NO


SI

*

SI


SI


SI


SI



BENEFICI

Permessi orari giornalieri fruiti dal lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità

Permessi mensili fruiti dal lavoratore portatore di handicap in situazione di gravità



Prolungamento del congedo parentale


Permessi orari giornalieri fruiti per assistere il figlio tre anni portatore di handicap in situazione di gravità


Permessi mensili fruiti dal lavoratore per assistere un familiare (parente o affine entro il 3° grado) portatore di handicap in situazione di gravità



Riposi per allattamento per lo stesso figlio

Congedo parentale fruito contemporaneamente dall’altro genitore per lo stesso figlio

Congedo per malattia per lo stesso figlio fruito contemporaneamente dall’altro genitore


Congedo straordinario


NO


NO


NO


NO


NO


SI

I

SI



SI


12. CONGEDO STRAORDINARIO
La lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, e dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi con il soggetto con handicap in situazione di gravità, nonché in via prioritaria rispetto agli altri congiunti il coniuge convivente del medesimo (sentenza della Corte Costituzionale n.158 del 18.04.2007), hanno diritto ad un congedo, anche frazionato, della durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa26.
Con l’inserimento, in via prioritaria rispetto agli altri beneficiari, del coniuge convivente con il disabile tra il novero dei soggetti che possono richiedere il congedo, il beneficio spetta secondo il seguente ordine di priorità:


  1. al coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa27;




  1. ai genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:




  • il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge,

  • il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo

  • il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.




  1. ai fratelli o sorelle, alternativamente, purché conviventi28 con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni:




  • entrambi i genitori siano deceduti o, pur essendo in vita, siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato grave perché totalmente inabili29;

  • il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, quest’ultimo non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo o abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame

Si precisa inoltre, durante il periodo richiesto da parte di uno dei beneficiari non è consentito agli altri soggetti fruire a loro volta del congedo straordinario per il medesimo soggetto. Ciò vale anche per i genitori di un soggetto portatore di handicap grave, sia esso maggiorenne o minorenne, i quali non possono utilizzare contemporaneamente il beneficio.


Al fine del riconoscimento del beneficio è necessario che il richiedente abbia titolo a fruire dei benefici di cui alla legge 104/92.

La fruizione del beneficio non è consentita per i periodi in cui il portatore di handicap per il quale è richiesto il congedo presti attività lavorativa o per i periodi in cui lo stesso sia ricoverato, a tempo pieno, presso istituti specializzati.


Il congedo straordinario può essere riconosciuto, limitatamente alla durata del rapporto di lavoro, anche ai lavoratori a tempo determinato.
Per quanto concerne la durata del beneficio, il limite di due anni nell’arco della vita lavorativa costituisce il tetto massimo fruibile per assistere ciascuna persona portatrice di handicap grave, da parte di tutti gli aventi diritto (es: se la lavoratrice madre ha fruito, per il figlio handicappato grave, di un periodo di un anno e mezzo, il lavoratore padre, per lo stesso figlio, potrà fruire solamente dei restanti sei mesi. Di conseguenza, gli ulteriori periodi fruibili da parte di ciascuno dei genitori – rispettivamente pari a sei mesi e ad un anno e mezzo - potranno essere fruiti esclusivamente per l’assistenza di un altro figlio o familiare handicappato grave).
Ne consegue che ciascun lavoratore, potendo fruire nella propria vita lavorativa solamente di un periodo massimo di due anni del beneficio in esame, una volta esaurito detto limite, non potrà avvalersi di ulteriori periodi di congedo straordinario nonostante la presenza di più familiari portatori di handicap grave.
I due anni costituiscono il limite massimo fruibile da ciascun lavoratore a titolo di congedo straordinario per l’assistenza a figli, coniuge o fratelli portatori di handicap grave o di aspettativa per “motivi di famiglia e/o personali” di cui all’art. 37 del CCNL dell’11 luglio 200730.
Qualora il congedo straordinario venga fruito da un lavoratore in part time verticale, nel computo del beneficio non dovranno essere inclusi i periodi nei quali non è prevista attività lavorativa.


12. 1 Modalità di fruizione del beneficio

I lavoratori interessati hanno diritto a fruire del congedo in esame entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, che deve essere presentata alla Funzione di Gestione competente. Ciò significa che la fruizione del beneficio avrà decorrenza una volta decorsi 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte dell’Azienda.

Le suddette Strutture di Gestione provvederanno a riscontrare le istanze dei dipendenti, comunicando l’esito anche al Responsabile della Struttura di appartenenza del lavoratore ed indicando, in caso di esito negativo, le ragioni che ostano al riconoscimento del congedo.

Dell’avvenuto riconoscimento del congedo dovrà tempestivamente essere data, da parte delle Funzioni di Gestione interessate, debita informativa alle Strutture di Amministrazione del Personale e al Focal Point territorialmente competenti.


I periodi di congedo straordinario possono essere fruiti in modo continuativo (2 anni di calendario presi consecutivamente) o frazionato, a periodi distinti. Per avvalersi di tale ultima modalità di fruizione è necessario che, tra un periodo e l’altro del congedo, vi sia l’effettiva ripresa del lavoro.
La fruizione di distinte frazioni di congedo non può essere richiesta con un’unica domanda. Pertanto per ciascun periodo di congedo straordinario, il lavoratore, una volta ripreso servizio, è tenuto a presentare apposita istanza.
Immediatamente dopo un periodo di congedo straordinario è comunque possibile fruire di periodi di ferie (o di altri congedi o permessi).
Nell’ipotesi di fruizione di due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo feriale o da altro tipo di assenza, il calcolo del numero dei giorni riconoscibili come congedo straordinario deve comprendere anche i giorni festivi e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi) 31.

La fruizione è pertanto da considerarsi continuativa nel caso in cui, ad esempio, con riferimento ad una prestazione lavorativa su 5 giorni, venga presentata domanda di due periodi di congedo, dal lunedì al venerdì, per due settimane consecutive senza ripresa effettiva del lavoro tra un periodo e l’altro del congedo o anche quando i due periodi di congedo siano intervallati dalle ferie. In tale caso, i giorni festivi, i sabati e le domeniche devono essere computati a titolo di congedo straordinario.


Il verificarsi, durante la fruizione del congedo straordinario, di eventi che di per sé potrebbero giustificare una astensione dal lavoro, non determina l’interruzione nel congedo straordinario.
In caso di malattia o di maternità è però fatta salva una diversa esplicita volontà da parte del lavoratore o della lavoratrice volta ad interrompere la fruizione del congedo straordinario. In tal caso la possibilità di godimento, in un momento successivo, del residuo periodo di congedo straordinario, è subordinata alla presentazione di nuova domanda.

12.2 Trattamento economico
Durante il congedo straordinario il lavoratore ha diritto a percepire una indennità corrispondente all’ultima retribuzione (ovvero quella relativa all’ultimo mese di lavoro che precede il congedo), entro un limite massimo che viene rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
In tale indennità devono essere ricompresi anche i ratei degli emolumenti relativi alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità.
Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa, computato nell’anzianità di servizio ma non determina la maturazione delle ferie.

12.3 Rapporti con altri istituti
Durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire del prolungamento del congedo parentale, dei permessi orari giornalieri spettanti sino al compimento dei tre anni di vita del bambino e dei tre giorni di permesso mensile.
Ciò comporta non solo che il genitore che usufruisca del congedo non può richiedere, durante lo stesso periodo, detti benefici ma che tale facoltà è preclusa, nello steso periodo, anche all’altro genitore (nonché al coniuge e all’eventuale fratello o sorella).
In ragione della predetta incompatibilità del congedo in esame con gli altri benefici di legge, le giornate eventualmente fruite, a titolo di permessi di cui alla legge 104/92, nel corso dello stesso mese e prima del godimento del congedo straordinario, devono essere computate come congedo straordinario.
E’ invece possibile la fruizione del congedo straordinario nello stesso periodo in cui l’altro genitore fruisce del congedo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio. Ciò in ragione del fatto che i benefici, pur fruiti per il medesimo soggetto, sono finalizzati alla tutela di due situazioni diverse, la maternità/paternità e la tutela dell’handicap (Mess. INPS 22912/07).
Negli schemi sottostanti viene indicata la documentazione da produrre a cura del lavoratore, coniuge, genitore o fratello/sorella del soggetto con handicap grave, per il riconoscimento del congedo straordinario.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DA PARTE DEL LAVORATORE CHE ASSISTE ILCONIUGE


  • domanda di fruizione del congedo straordinario (ALL. 7);

  • certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità del coniuge;

  • stato di famiglia del lavoratore richiedente attestante la convivenza con il coniuge da assistere;

  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (o atto di notorietà) attestante:

  • gli eventuali periodi di congedo eventualmente già fruiti da parte del richiedente e degli altri familiari (genitori, fratelli o sorelle,) con specificazione di quelli fruiti per il soggetto da assistere;

  • gli eventuali periodi di aspettativa per motivi familiari/ personali eventualmente già fruiti da parte del richiedente;

  • che per il periodo richiesto nessun altro familiare (genitore, fratello o sorella del disabile) fruisce del congedo in esame, né degli altri benefici di cui alla legge 104/92;

  • che durante il periodo richiesto il coniuge non è ricoverato a tempo pieno (h24) presso istituti specializzati o, ove ricoverato a tempo pieno, certificazione medica dalla quale si evinca la condizione di coma vigile e/o di situazione terminale, corredata dalla valutazione della necessità di assistenza rilasciata dalla Struttura presso la quale il disabile è ricoverato;

  • che il coniuge non presta attività lavorativa.


DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DA PARTE DEL GENITORE


  • domanda di fruizione del congedo straordinario (ALL. 8);

  • certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità del figlio assistito;

  • certificazione di nascita del figlio (o autocertificazione)

  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (o atto di notorietà) attestante una delle seguenti condizioni:

  • Che il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge ;

  • (oppure) Che il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;

  • (oppure) Che il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.




  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (o atto di notorietà) attestante:

  • gli eventuali periodi di congedo straordinario eventualmente fruiti da parte del richiedente e dell’altro genitore, nonché del coniuge del figlio disabile, con indicazione di quelli fruiti per il figlio da assistere;

  • gli eventuali periodi di aspettativa per motivi familiari/personali eventualmente già fruiti da parte del richiedente e dell’altro genitore;

segue


  • c

    he, durante il periodo richiesto, l’altro genitore non fruirà del congedo straordinario né dei benefici di cui alla legge 104/92 né del congedo parentale per lo stesso figlio;



  • che, durante il periodo richiesto, il coniuge del figlio disabile non fruirà del congedo straordinario per il medesimo soggetto;

  • che il figlio non è ricoverato a tempo pieno (h24) presso istituti specializzati o, ove ricoverato a tempo pieno:

  • certificazione medica dalla quale si evinca la condizione di coma vigile e/o di situazione terminale, corredata dalla valutazione della necessità di assistenza rilasciata dalla Struttura presso la quale il disabile è ricoverato;

  • documentazione della struttura ospedaliera attestante la necessità di assistenza da parte di un genitore o anche di un familiare parente o affine entro il 3° grado per i casi in cui il ricovero riguardi il figlio minore di tre anni e sia connesso ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo;

  • che il figlio non presta attività lavorativa;


DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DA PARTE DEL FRATELLO/SORELLA


  • domanda di fruizione del congedo straordinario (ALL. 9);

  • certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità del fratello/sorella assistito/a;

  • certificato di morte dei genitori, o nel caso in cui siano in vita, attestazione medica dalla quale risultino impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio handicappato grave perché totalmente inabili;

  • stato di famiglia del lavoratore richiedente attestante la convivenza con il fratello o con la sorella portatori di handicap grave;

  • Autocertificazione attestante la parentela con il soggetto da assistere;

  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (o atto di notorietà) attestante:

  • che il fratello/sorella da assistere non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, ove sia coniugato e convivente col proprio coniuge, che quest’ultimo non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo o abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;

  • gli eventuali periodi di congedo eventualmente già fruiti da parte del richiedente e degli altri familiari (genitori, fratelli o sorelle, coniuge del disabile) con specificazione di quelli fruiti per il soggetto da assistere;

  • gli eventuali periodi di aspettativa per motivi familiari/ personali eventualmente già fruiti da parte del richiedente;

  • che per il periodo richiesto nessun altro coniuge, fratello o sorella fruisce del congedo in esame, né degli altri benefici di cui alla legge 104/92;

  • che durante il periodo richiesto il soggetto con handicap non è ricoverato a tempo pieno (h24) presso istituti specializzati o, ove ricoverato a tempo pieno, certificazione medica dalla quale si evinca la condizione di coma vigile e/o di situazione terminale, corredata dalla valutazione della necessità di assistenza rilasciata dalla Struttura presso la quale il disabile è ricoverato.

  • che il soggetto da assistere non presta attività lavorativa.

PARTE III

INDICAZIONI OPERATIVE


Premessa
Nella parte in esame è indicata la procedura concernente la gestione delle domande finalizzate al riconoscimento dei benefici precedentemente esaminati, con la specificazione degli adempimenti cui sono tenute le strutture aziendali coinvolte.
In allegato è riportata la modulistica che i lavoratori interessati dovranno presentare all’Azienda per la richiesta di fruizione dei suddetti benefici.

13. ASPETTI PROCEDURALI
I dipendenti interessati a richiedere i benefici di cui al presente documento devono presentare apposita domanda alla competente Funzione di Gestione, utilizzando la modulistica di seguito allegata, corredata dalla necessaria documentazione di supporto e dal modello di comunicazione (All.10) da presentarsi mese per mese relativo alla modalità ed al calendario di fruizione dei permessi.
La ricezione della domanda del beneficio di legge e delle relative comunicazioni riguardanti la modalità e il calendario di fruizione dei permessi deve essere attestata mediante rilascio al dipendente dell’apposita ricevuta, datata e controfirmata dall’interessato, contenuta nei singoli moduli.
La competente Funzione di Gestione, avvalendosi dell’eventuale supporto delle Funzioni di Normativa in ambito RUR e HRO/RI è tenuta a verificare, in tempi brevi (entro il mese in cui è pervenuta la richiesta), la sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento dei benefici in esame.
Le suddette Strutture di Gestione provvederanno a riscontrare le istanze dei dipendenti, comunicando l’esito della valutazione della richiesta di benefici anche al Responsabile della Struttura di appartenenza del lavoratore ed indicando, in caso di esito negativo, le ragioni che ostano al riconoscimento dei benefici.
Dell’avvenuto riconoscimento del beneficio dovrà essere data tempestivamente, da parte delle Funzioni di Gestione interessate, debita informativa alla Struttura di Amministrazione del Personale e al Focal Point territorialmente competenti. Non sarà invece necessario fornire alcuna comunicazione né proseguire la relativa documentazione all’IPOST.
Qualora il riconoscimento del diritto intervenga nel corso del mese, la fruizione del benefico dovrà essere consentita all’interessato, per intero, a partire da tale momento e, quindi, per i rimanenti giorni del mese stesso.
In caso di riconoscimento dei permessi di cui alla Legge 104/92, il dipendente dovrà inoltre essere informato dell’obbligo di presentare mese per mese e comunque entro il mese precedente a quello di utilizzo dei benefici, la comunicazione- siglata dal proprio Responsabile - relativa alle modalità e al calendario di fruizione dei permessi, di cui all’All.10, alla competente Funzione di Gestione. A tal fine copia dell’Allegato 10 dovrà essere unita alla lettera di riscontro fornita all’interessato.
In tale occasione dovrà essere evidenziato al dipendente che, in caso di opzione per la fruizione di permessi in forma oraria frazionata nonché in caso di assistenza avente i caratteri della sistematicità ed adeguatezza32, i singoli calendari di fruizione dovranno essere concordati con il Responsabile della struttura di appartenenza.
Al lavoratore dovrà infine essere rappresentata la possibilità di effettuare variazioni della modalità e/o del calendario di fruizione nell’ambito dello stesso mese, in caso di sopravvenute esigenze da comunicarsi preventivamente e tempestivamente rispetto alla fruizione stessa dei permessi alla competente Funzione di Gestione ed al proprio Responsabile.
Le comunicazioni relative alla modalità - continuativa o frazionata- ed al calendario di fruizione dei permessi, nonché le eventuali variazioni, dovranno essere trasmesse, a cura delle Funzioni di Gestione interessate al Focal Point territorialmente competente, per l’inserimento a sistema del giustificativo di assenza.
Dato il mutamento delle modalità di accertamento dei requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza, si precisa che dal momento della ricezione del presente documento, le domande di fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92 dovranno essere valutale secondo i nuovi criteri.
Per quanto concerne le richieste di congedo straordinario, atteso che la fruizione del beneficio deve avvenire entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, è necessario che la valutazione delle domande e i relativi riscontri ai dipendenti avvengano entro tale termine.


Tipologia dei documenti da allegare alla domanda
La documentazione che il richiedente deve allegare alla domanda per comprovare la sussistenza dei requisiti necessari alla fruizione del benefici può avere forma di:


  • certificazione rilasciata dall’Amministrazione Pubblica competente (es: stato di famiglia, di residenza, certificato di nascita del figlio, certificato di morte dei genitori etc);




  • dichiarazione sostitutiva di certificazione, c.d. autocertificazione. Con tale atto è possibile attestare esclusivamente gli stati, le qualità personali e i fatti di cui sia a conoscenza la Pubblica Amministrazione riguardanti la persona del dichiarante. L’autocertificazione consente, pertanto, di sostituire i certificati di stato di famiglia, di residenza, certificato di nascita del figlio, certificato di morte dei genitori;




  • atto di notorietà. Con tale atto è possibile attestare stati, qualità personali o fatti, anche riguardanti altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell’interessato e di cui la Pubblica Amministrazione non sia a conoscenza.33;




  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Con tale atto è possibile attestare stati, qualità personali o fatti, anche riguardanti altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell’interessato e di cui la Pubblica Amministrazione non sia a conoscenza (quale ad esempio il fatto che nessun altro familiare fruisca dei benefici di legge per lo stesso soggetto disabile etc).

L

a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere autenticata da un notaio, o da un cancelliere, un segretario comunale, o dal dipendente comunale addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.




Rinnovo della domanda
Al fine di verificare le condizioni necessarie al riconoscimento delle agevolazioni in esame, la domanda di fruizione del beneficio deve essere rinnovata ogni 12 mesi, decorrenti dal riconoscimento del medesimo, ovvero ogni 6 mesi nel caso in cui l’handicap grave sia stato accertato, in via provvisoria, dal medico specialista dell’ASL di appartenenza del disabile.
In sede del rinnovo il dipendente dovrà riprodurre alla competente Funzione di Gestione tutta la documentazione necessaria a supportare il riconoscimento del diritto ad eccezione della certificazione di accertamento definitivo dell’handicap grave da parte della Commissione ASL. La struttura di Gestione è tenuta a verificare in tempi brevi la documentazione prodotta senza sospendere, durante tale lasso di tempo, la fruizione dei benefici.
Nel caso in cui l’accertamento della situazione di handicap grave sia soggetto a revisione, il richiedente, per continuare a beneficiare delle agevolazioni dovrà dimostrare la permanenza della condizione di gravità dell’handicap producendo la nuova certificazione della competente Commissione ASL (o il certificato sostitutivo provvisorio rilasciato dal medico specialista dell’ASL di appartenenza del disabile)
Della necessità del rinnovo della domanda dovrà essere data, da parte della competente Funzione di Gestione, informativa scritta al dipendente in sede di prima concessione del beneficio.
Si segnala infine che in tutti i casi di perdita del diritto a fruire dei benefici di cui al presente documento (ipotesi che si può verificare sia in sede di rinnovo che in corso di fruizione del beneficio a causa del venir meno delle condizioni che avevano giustificato il riconoscimento dello stesso) la Funzione di Gestione competente dovrà provvedere tempestivamente a comunicare la revoca dei benefici all’interessato specificando le ragioni che ostano al rinnovo o al mantenimento del benefico.
Della revoca del beneficio dovrà essere data tempestivamente, da parte delle Funzioni di Gestione interessate, debita informativa la Struttura di Amministrazione del Personale nonché al Responsabile della Struttura di appartenenza del lavoratore.

ALLEGATO 1
LAVORATORE IN CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE

DOMANDA DI PERMESSI

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