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Studio di impatto ambientale


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1Premessa


La società Arche’ Srl con sede in Galatone (LE) alla via F.lli Bandiera, 02 intende realizzare in agro del Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da oli vegetali avente potenza elettrica pari a 35,00 MWe. La presente relazione ha la finalità di verificare in generale, la compatibilità dell’impianto con le matrici ambientali.

La attività è individuata con il Cod. ISTAT ’91 40.1, Cod. SNAP97 (ex CORINAIR) 010105. Il sito è caratterizzato dalle seguenti coordinate geografiche: UTM LAT. Nord 41° 21’ – LONG. Est 15° 12’ a quota 435,00 mt. s.l.m.m..

Sotto il profilo autorizzativo l’impianto, in quanto alimentato da una fonte energetica rinnovabile (oli vegetali) è sottoposto alle procedure di cui all’art. 12 del D.L.gs. n. 387/2003 che prevede il rilascio di una Autorizzaione unica a seguito dell’espletamento dell’iter istruttorio di cui alla legge 241/90 mediante la Conferenza dei Servizi convocata dall’Ufficio industria energetica dell’Assessorato alle AA.PP. della Regione Puglia alla quale partecipano gli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla-osta, pareri.

Per quanto riguarda le tematiche ambientali e le varie forme di valutazione alle quali in generale piani, programmi e progetti devono essere sottoposte, la materia ricade sotto l’egida della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 che definisce quali dei suddetti programmi devono essere sottoposti a valutazione e l’Ente gestore del procedimento. La proposizione originaria della legge regionale non prevedeva per il progetto in esame alcuna forma di assoggettabilità a valutazione ambientale. Successivamente la L.R. 03 agosto 2007 n. 25 nel modificare la suddetta legge, all’art. 10 comma 2 normava che gli impianti industriali di produzione di energia elettrica con potenzialità produttiva uguale o superiore a 15 MWe devono essere sottoposti a Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. cosi come definita dall’art. 16 della citata L.R. n. 11/2001.

In adempimento a tale obbligo, la società proponente si è premurata di inoltrare istanza alla Provincia di Foggia divenuta competente a seguito della promulgazione della L.R. 14 giugno 2007 n. 17 che ha trasferito alle Province competenti per territorio la delega in materia di procedura di VIA e di valutazione di incidenza.

La istanza corredata della documentazione di rito è sta acquisita agli atti della Provincia di Foggia nel corso del mese di aprile 2008.

Il suddetto Ente, a seguito delle risultanze del Comitato Tecnico consultivo Provinciale, con sua nota del 21.10..08 prot. n.52359 ha reso noto alla società istante la necessità di dovere sottoporre a Procedura di VIA la proposta progettuale dell’impianto.

Per tale finalità si è dato corso allo Studio di Impatto Ambientale (SIA) che si areticolrerà in conformità a quanto disposto in proposito dall’art. 8 della L.R. n. 11/2001.

L’area dell’impianto è riportata in catasto terreni del Comune censuario di Castelluccio Valmaggiore al foglio mappale n. 01 particelle n. 58 e 196e sviluppa una superficie complessiva pari a circa 23.663,00 mq..

Il combustibile che sarà avviato in alimentazione all’impianto sarà del tutto conforme alle tipologie riportate all’art. 2 punto 1, comma a del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.

La fornitura dello stesso combustibile sarà assicurata all’impianto mediante normale reperimento dalle disponibilità locali prioritariamente e nazionali in subordine.

La quantità annua di oli vegetali sarà pari a 70.000 tons. circa.

La attività di cui alla presente, sarà effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni di legge:


  • Norme Tecniche di cui allo strumento urbanistico vigente in quanto compatibili;

  • D.Lgs. n. 387/2003;

  • D.Lgs. n. 152/2006.



L’impianto sarà inoltre realizzato nel rispetto di tutte le altre norme che regolano la costruzione di impianti industriali con specifico riferimento a quelle mirate alla salute dell’uomo ed alla tutela dell’ambiente nonché di sicurezza sul lavoro.

2Conformita’ programmatica dell’impianto


Notoriamente gli oli vegetali sono considerati fonti rinnovabili il cui impiego, con adeguate tecnologie, diviene sempre più cogente sia per diversificare le fonti energetiche che per ridurre le emissioni in atmosfera dei gas ad “effetto serra” provocate dalla combustione dei combustibili convenzionali (gas, carbone, olio combustibile).

L’impiego delle biomasse più in generale come fonte energetica viene auspicato nel “Libro bianco per una strategia ed un piano di azione della Comunità” sulla comunicazione della Commissione Europea “ENERGIA PER IL FUTURO: LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI”.

Da tale rapporto emerge che attualmente la biomassa rappresenta soltanto il 3% del consumo totale interno di energia (UE 15). Nei nuovi Stati membri – Austria, Finlandia e Svezia – questa fonte rinnovabile rappresenta già rispettivamente il 12, il 23 e il 18% dell’approvvigionamento di energia primaria. E’ difficile avanzare previsioni sulla futura espansione della biomassa e del suo settore di distribuzione. Nello scenario si considera possibile nel 2010 un impiego tre volte superiore ai quantitativi attuali di 44,8 milioni di tep, a condizione che siano adottate misure efficaci. Ciò significherebbe un quantitativo supplementare di biomassa di 90 milioni di tep, equivalente all’8,5% del consumo totale di energia previsto per tale anno.

La biomassa è una risorsa diffusa in quanto include oltre alla biomassa di origine forestale e agli scarti dell’industria della lavorazione del legno, le colture energetiche, i residui agricoli e gli effluenti agroalimentari anche quella derivante dalle sostanze oleaginose vegetali ed animali come definite dall’art.2 comma 1.a del D.Lgs. n. 387/2003. L’energia dalla biomassa è polivalente in quanto può produrre elettricità, calore o carburanti da trasporto e, a differenza dell’elettricità, può essere immagazzinata senza difficoltà e in genere economicamente. Le unità di produzione possono inoltre variare da una scala ridotta a dimensione multimegawatt.

L’impiego delle fonti rinnovabili per la produzione di energia viene anche auspicato dal Ministero delle Attività Produttive. Nel suo rapporto reso noto nel corso del “IV° FORUM SISTEMA ELETTRICO” svoltosi a Roma il 23 – 24 novembre 2005, evidenzia come il fabbisogno del sistema elettrico nazionale continua a venire soddisfatto per larga misura dai combustibili fossili (88% nel 2004 e 84% nel 2010). Nel rapporto viene pertanto auspicato un maggior ricorso alle fonti rinnovabili al fine di non incrementare ulteriormente gli attuali livelli di dipendenza energetica complessiva già così elevata. In allegato viene riportata una sintesi del Rapporto costituita dagli “Indirizzi per uno scenario eco-sostenibile”.

La Regione Puglia, per sua parte e, da quanto emerge dal PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (P.E.A.R), essendo già tra le regioni “leader” in Italia nel settore della produzione di energia elettrica da fonti convenzionali, intende conferire un impulso allo sviluppo delle biomasse anche per il coinvolgimento che le stesse hanno con il mondo agricolo.

Per tali finalità, il governo nazionale già da tempo ha avviato la promulgazione di un complesso di leggi alcune delle quali finalizzate al recepimento di Direttive europee, altre per attuare politiche e misure nazionali per la riduzione dei gas ad “effetto serra”. In proposito vengono citati:


  • il D.Lgs. 16 maggio 1999 n. 79 che attua la direttiva comunitaria 96/92/CE riguardante le norme comuni per il mercato interno della energia elettrica ed, in particolare, della incentivazione (art. 11), dell’uso delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e della riduzione della anidride carbonica;

  • la legge 01 marzo 2002 n. 39 recante disposizioni per gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alla Comunità europea – legge comunitaria del 2001 e, in particolare, l’art. 43 e l’allegato B;

  • la legge 01 giugno 2002 n. 120 che ratifica la esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;

  • la Delibera CIPE 123 del 19 dicembre 2002 che ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;

  • il D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 che attua la Direttiva europea 2001/77/CE relativa alla produzione della energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili sul mercato interno della energia; detto decreto (art. 12) razionalizza e semplifica le procedure autorizzative degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile mediante la attivazione della Conferenza dei Servizi ex lege n. 241/90, fissa i termini dell’avvio e della conclusione del procedimento, equipara gli impianti ad opere di pubblica utilità, dichiarandoli quindi indifferibili ed urgenti, ne autorizza la costruzione anche in zone dichiarate “agricole” dai vigenti piani urbanistici.



Più in generale il ricorso più massiccio all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili attualmente è evidenziato anche al comma 146 art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) che prevede un incremento pari a 0,75 punti percentuali per il periodo compreso tra gli anni 2007-2012 della quota minima di energia elettrica, attualmente fissata al 3,25%, da fonti rinnovabili rispetto a quella di origine fossile. Per di più il successivo comma 149 dello stesso articolo della citata legge finanziaria, prevede facilitazioni in favore dei produttori di energia elettrica sulla collocazione dei Certificati Verdi fino al raggiungimento dell’obbiettivo minimo della copertura in misura pari al 25% del consumo interno nazionale di energia elettrica con fonti rinnovabili

La Regione Puglia per sua parte, in attuazione della procedura di cui innanzi con successive delibere di Giunta, e da ultimo con la delibera n. 35 del 23 gennaio 2007, ha definito il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della Autorizzazione unica.

La Regione Puglia, nell’approvare il Piano Energetico Ambientale Regionale, ha manifestato il suo chiaro intendimento di voler favorire le energetiche rinnovabili puntando alla riduzione dell’impiego dell’olio combustibile fossile e del carbone e puntando decisamente sul solare fotovoltaico e termico sull’eolico e sulle biomasse liquide (oli vegetali) e solide (scarti di legno vergine).

Recentemente la stessa Regione Puglia con la promulgazione della L.R. 19 febbraio 2008 n.1 – art. 27 – ha semplificato l’iter autorizzativo degli impianti da fonti energetiche rinnovabili aventi potenza elettrica nominale inferiore a 1,00 MWe prevedendo per gli stessi l’applicazione della disciplina della Denunzia di Inizio Attività (D.I.A.) di cui agli artt. 22 e 23 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380.

A livello provinciale la Provincia di Foggia non è dotata di Piano Energetico Territoriale ragione per la quale valgono le norme e gli indirizzi del Piano Energetico Ambientale Regionale.

Tutto ciò premesso appare chiaro ed evidente come la programmata realizzazione dell’impianto sia perfettamente coerente con la pianificazione energetica comunitaria, nazionale e regionale.



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