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Studio di impatto ambientale


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11.4Produzione rifiuti


Le tipologie di rifiuti prodotti dall’attività energetica in esame sono essenzialmente rappresentate da:

  • rifiuti assimilabili agli urbani derivanti dalla pulizia degli ambienti e delle aree di impianto;

  • rifiuti speciali non pericolosi costituiti dai catalizzatori degli impianti di trattamento fumi.

I rifiuti assimilabili agli urbani saranno conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta di rifiuti, i catalizzatori esauriti dei sistemi di abbattimento fumi saranno restituiti al fornitore per essere rigenerati e/o sostituiti.


11.5Inquinamento acustico


Il Comune di Castelluccio Valmaggiore non è sprovvisto del Piano di Zonizzazione acustica. Sono state effettuate comunque indagini preliminari mirate a:

  • verificare la compatibilità tra sorgenti sonore (presenti od in progetto) e la destinazione d'uso (in vigore o prevista) del territorio;

  • comparare la rumorosità esistente nel territorio con la classificazione acustica dello stesso se e come definita dalla legislazione vigente;

  • adottare provvedimenti atti a ridurre l'impatto del rumore sulla collettività;

  • procedere ad una corretta pianificazione urbanistica.

Per ottenere tale caratterizzazione è stato necessario acquisire i dati informativi e progettuali che sono stati raccolti secondo le metodologie previste dalle norme di legge di riferimento al fine di determinare l’impatto acustico revisionale.


Per verificare la previsione dell’impatto acustico delle emissioni acustiche degli impianti forniti dal costruttore si è provveduto ad esaminare:

  • l’ubicazione dell’area prevista per la realizzazione del complesso polifunzionale in relazione alla classificazione del territorio comunale in conformità al D.P.C.M. 01/03/1991 e alla Legge Regionale n° 3 del 12/02/2002;

  • gli impianti, le attrezzature e le attività che saranno fonti di emissione acustica e i loro dati di livelli;

  • la previsione di impatto acustico del complesso in funzione delle distanze, dei tempi di operatività e della tipologia delle sorgenti;

e conseguentemente è stato formulato un giudizio sui valori calcolati in riferimento alla normativa nazionale e regionale.
Il Comune di Castelluccio Valmaggiore attualmente non ha ancora adottato un piano di zonizzazione acustica del territorio come previsto dalla Legge n° 447 del 26/10/95. Pertanto per i limiti assoluti di immissione sonora si fa riferimento ai limiti di accettabilità di cui all’art. 6 del D.P.C.M. 1 marzo 1991.

In riferimento a tale decreto l'area presa in considerazione risulta individuata come “zona esclusivamente industriale”, come riportato nella tabella:





Zonizzazione

Tempo di riferimento

Diurno

6.00-22.00



Notturno

22.00-6.00



Tutto il territorio nazionale

70

60

Zona A (D.M. n° 1444/68) (*)

65

55

Zona B (D.M. n° 1444/68) (*)

60

50

Zona esclusivamente industriale

70

70

(*) Zone di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Le emissioni sonore emesse dalla centrale sono riconducibili a:

  1. rumore prodotto dai quattro gruppi moto-generatori; il rumore dei motori viene definito come (airborn noise - rumore aerotrasporto dei motori-generatori); in Allegato 1 si evidenzia che il livello sonoro pesato secondo la curva di ponderazione A è di 126 dB (A) misurato ad 1 m di distanza per ogni gruppo-generatore; pertanto si può quantificare in 132 dB (A) il rumore prodotto dai quattro gruppi moto-generatori;

  2. rumore prodotto dai gas di scarico. In proposito si evidenzia che il livello sonoro pesato secondo la curva di ponderazione A è 135 dB (A) misurato ad 1 m di distanza (exhaust noise);

  3. rumore proveniente da componenti utilizzati nell’impianto per il trattamento della materia prima. Statisticamente il livello equivalente pesato A è stimato in circa 87 dB (A).











































































































































































































































I risultati ottenuti dai calcoli, nelle situazioni impiantistiche e di lavoro in precedenza definite, consentono di poter affermare che:



  1. Il valore di Leq(A)Tr calcolato a distanze di 5, 50, 100 e 200 m è inferiore al limite di zona stabilito dal D.P.C.M. 01/03/1991 ed ininfluente per distanze superiori;

  2. Dai dati di Leq(A)Tr calcolati per entrambi i periodi di riferimento alle distanze in cui potrebbero essere presenti insediamenti civili non ricorrerebbero le condizioni di applicazione del criterio differenziale sia a finestre aperte che a finestre chiuse, in quanto a tali distanze il livello ambientale è inferiore ai valori limite di 70 dB (A) nel periodo diurno e di 70 dB (A) nel periodo notturno.


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