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Legge provinciale 9 dicembre 1991


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Disposizioni finali e transitorie


Art. 50


Istituzione del servizio faunistico
1. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il n. 54 è inserito il seguente:
"55. Servizio faunistico
1. Il servizio provvede agli adempimenti tecnico-amministrativi e di controllo inerenti la protezione, la conservazione e il miglioramento della fauna selvatica ed ittica.

2. Cura la predisposizione del piano faunistico e dei programmi di prelievo, avvalendosi anche della collaborazione di altri servizi.

3. Dispone ed effettua accertamenti volti a garantire il rispetto da parte dell'ente gestore delle riserve di caccia e dei suoi organi decentrati degli obblighi derivanti dalla legge e dalla convenzione.

4. Collabora alla formazione e all'aggiornamento della carta ittica.

5. Vigila sull'attività venatoria e sull'esercizio della pesca; esercita il controllo sul servizio di vigilanza nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia di caccia e pesca.

6. Svolge compiti e funzioni di segreteria del comitato faunistico provinciale, dell'osservatorio faunistico provinciale e del comitato provinciale della pesca.

7. Espleta le altre funzioni ad esso attribuite da leggi e regolamenti in materia di tutela del patrimonio faunistico e di tutela del patrimonio ittico ed esercizio della caccia e della pesca."

2. All'attivazione del servizio faunistico come istituito con la presente legge, mediante la preposizione del responsabile e l'assegnazione del personale come determinato ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, il servizio foreste, caccia e pesca cessa di espletare gli adempimenti espressamente attribuiti allo stesso relativi alla materia caccia e alla pesca e attribuiti al servizio faunistico. Fino alla data di attivazione del servizio faunistico, il servizio foreste, caccia e pesca dispone del personale comunque assegnato al servizio faunistico.

3. A seconda che si tratti o sia prevalente la materia concernente le foreste o quella concernente la caccia e la pesca, all'attivazione del servizio faunistico le denominazioni riferite al servizio foreste, caccia e pesca e al relativo dirigente contenute nella vigente legislazione si intendono sostituite con le nuove denominazioni "servizio foreste" e il relativo dirigente con "dirigente del servizio foreste" o rispettivamente con la denominazione "servizio faunistico" e con "dirigente del servizio faunistico". In applicazione di quanto previsto dal presente comma la Giunta provinciale individua, nell'ambito della vigente legislazione, il servizio provinciale competente in relazione alle materie sopra richiamate.

Art. 51


Modificazioni alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12
1. Con effetto dalla data di attivazione del servizio faunistico istituito con la presente legge, all'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, al n. "44. Servizio foreste, caccia e pesca" sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione varia in "44. Servizio foreste";

b) nella scheda delle attribuzioni del servizio sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo comma sono soppresse le parole "caccia e pesca";

2) nel terzo comma le parole "svolge le attività concernenti la protezione della flora e della fauna" sono sostituite con le parole "provvede agli adempimenti concernenti la protezione della flora, dei funghi e della fauna minore previsti dalle leggi provinciali vigenti in materia.";

3) il settimo comma è sostituito dal seguente nuovo comma:

"Collabora con il servizio faunistico alle operazioni tecniche relative alla conservazione e al miglioramento della fauna nonché all'attività di vigilanza venatoria ed ittica".


Art. 52


Personale per il servizio faunistico
1. Al fine di realizzare i compiti assegnati dalla presente legge al servizio faunistico si provvederà, con successiva legge, ad aumentare i posti in organico del personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 il personale assegnato al servizio faunistico sarà dislocato in ciascun comune sede di stazione forestale del servizio foreste.

Art. 53

Efficacia della legge
1. Le disposizioni della presente legge, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla stessa per l'avvio della gestione delle riserve nonché quelli di cui al presente capo, hanno effetto a decorrere dalla data di efficacia della convenzione. Tale data è resa nota mediante apposita pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Fino alla data di cui al comma 1, ferme restando le sanzioni vigenti, per chi esercita la caccia nelle riserve senza il permesso di caccia rilasciato ai sensi della legge regionale 7 settembre 1964, n. 30 e del relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 e la sospensione della licenza di porto d'armi per uso di caccia fino ad un anno.

3. Salvo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 14 e dal comma 1 dell'articolo 55 con effetto dalla data di cui al comma 1:

a) cessano di applicarsi gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale del Trentino Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30 e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 1965, n. 129, e modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 aprile 1970, n. 5, decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 luglio 1977, n. 13-100/L., decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 dicembre 1979, n. 21-17/L., decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 gennaio 1983, n. 1-83/L., nonché la legge regionale 31 agosto 1970, n. 19;

b) sono abrogate le leggi provinciali 5 ottobre 1976, n. 38 e 9 dicembre 1978, n. 56 nonché le disposizioni di cui all'articolo 106 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8;

c) cessano di applicarsi le norme statali e regionali richiamate dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56.

4. Gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti entro la data prevista dal comma 1 sono definiti con le modalità e secondo le procedure vigenti fino alla stessa data.

Art. 54


Costituzione del comitato faunistico provinciale e scioglimento del comitato provinciale della caccia
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale provvede alla prima costituzione del comitato faunistico provinciale. In sede di prima costituzione gli esperti di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 11 sono scelti dalla Giunta provinciale e durano in carica fino alla designazione che sarà effettuata dall'ente gestore.

2. Fino all'attivazione del Servizio faunistico, le funzioni affidate al dirigente del predetto servizio nell'ambito del comitato faunistico provinciale sono svolte dal capo dell'Ufficio caccia e pesca del Servizio foreste, caccia e pesca.

3. Dalla data di costituzione del comitato faunistico provinciale è soppresso il comitato provinciale della caccia costituito ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016. Il comitato faunistico provinciale, oltre alle funzioni previste dalla presente legge, esercita fino alla data di stipulazione della convenzione di cui all'articolo 15 anche le funzioni già di competenza del predetto comitato.

4. Per la liquidazione della gestione finanziaria del comitato provinciale della caccia la Giunta provinciale nomina un commissario liquidatore scelto anche fra dipendenti della Provincia, per la durata di sei mesi, con il compito di approntare ed approvare il conto consuntivo dell'esercizio in corso, di provvedere alla riscossione delle entrate accertate e al pagamento delle spese impegnate fino alla data di soppressione e ad ogni altro adempimento connesso con la gestione del comitato stesso.

5. Al termine del mandato, il commissario liquidatore provvederà a redigere e a trasmettere alla Giunta provinciale la situazione finanziaria a tale data del comitato soppresso e ad effettuare, nel contempo, il versamento al tesoriere della Provincia dell'eventuale giacenza di cassa residua. Le risultanze della gestione di liquidazione sono approvate dalla Giunta provinciale.

6. In appositi capitoli delle entrate e delle spese del bilancio della Provincia, saranno iscritte rispettivamente le attività e le passività finanziarie risultanti dalle situazioni redatte dal commissario liquidatore di cui al comma 4. La Provincia subentra nella titolarità dei rapporti attivi e passivi non liquidati.

7. Con il provvedimento di nomina del commissario liquidatore potrà essere disposta la corresponsione, a suo favore e a carico del bilancio della Provincia, di un'indennità nei limiti di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4.

8. Dalla data di soppressione del comitato provinciale della caccia cessa di operare il collegio dei revisori nominato ai sensi dell'articolo 82 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 55

Norme transitorie per le riserve private
1. Fino alla scadenza delle concessioni di riserva rilasciate ai privati, nei territori corrispondenti l'esercizio della caccia rimane soggetto alle disposizioni del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, specificamente concernenti le riserve private di caccia e, in quanto applicabili, alle disposizioni della presente legge.

2. In ordine alle predette riserve il comitato faunistico provinciale esercita le funzioni già di competenza del comitato provinciale della caccia.

Art. 56

Tassidermia, protezione dell'orso bruno e tutela della fauna minore
1. L'attività della tassidermia rimane disciplinata dalla legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32, integrata dalla legge provinciale 18 aprile 1988, n. 14.

2. Per la protezione dell'orso bruno e la tutela della fauna minore continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla legge provinciale 10 agosto 1988, n. 31 e dalla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 16, come modificata dalle leggi provinciali 28 luglio 1986, n. 20 e 3 settembre 1987, n. 23.

Art. 57

Regolamento di esecuzione
1. La Giunta provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, delibera, sentita la competente Commissione permanente del Consiglio, il regolamento di esecuzione della presente legge.


Art. 58


Autorizzazioni di spesa
1. Per i fini di cui agli articoli 16, comma 1, lettera o) e 21, a decorrere dall'esercizio finanziario 1992 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

2. Per i fini di cui agli articoli 5, comma 2, 6, comma 2 e comma 3 limitatamente alla gestione, 10, comma 2, lettera a) ad esclusione dell'acquisto di aree, lettera b) e lettera h), 16, comma 1, lettera g), comma 3 e comma 4, e 54, comma 7, a decorrere dall'esercizio finanziario 1992 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

3. Con successive leggi provinciali si provvederà alle eventuali autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 6, comma 3, limitatamente all'allestimento di strutture, e 10, comma 2, lettera a), relativamente all'acquisto di aree.

4. Per i fini di cui all'articolo 7 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56, in deroga al limite di cui all'articolo 8 della stessa legge provinciale, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 435.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1991.

Art. 59

Copertura degli oneri
1. Alla copertura dell'onere di lire 435.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 58, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1991, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "Norme per la protezione della fauna e per l'esercizio della caccia nella provincia di Trento", indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, come modificato con l'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 19.

2. All'onere valutato nell'importo di lire 1.000.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 58, commi 1 e 2, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità di pari importo, iscritte nel settore funzionale "Ambiente", programma "Tutela e recupero ambientale", area di intervento "Caccia, pesca e protezione animali" del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 29 gennaio 1991, n. 3.

3. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 30.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 11, comma 17, 13, comma 6, 39, comma 14 e 49, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", programma "Amministrazione generale", area di attività "Servizi generali" del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 29 gennaio 1991, n. 3, come modificato con l'articolo 7 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 19.

4. Al maggior onere, valutato nell'importo di lire 25.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 50 a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità iscritte nel settore funzionale "Amministrazione generale", programma "Amministrazione generale", area di attività "Personale in attività di servizio ed in quiescenza" del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 29 gennaio 1991, n. 3, come modificato con l'articolo 7 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 19.

5. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 60


Variazioni di bilancio
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1991, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, sono introdotte le seguenti modificazioni:

(in milioni di lire)






COMPETENZA 1991

CASSA 1991

1992

1993


in diminuzione:
Cap. 84170

Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - articolo 24)

Art. 122 - Nuova legge - Miglioramenti economici al personale della Provincia

cod. mecc. 1119021232

Art. 123 - Nuova legge

Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive

cod. mecc. 1119021232

- art. 559 - Nuova legge -

Norme per la protezione della fauna e per l’esercizio della caccia nella Provincia di Trento

cod. mecc. 1119021232


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- 435

---

---
- 400

- 25

-30
-1.000

- 25

- 30
- 1.000


TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

- 435

- 400

- 1.055

- 1.055



in aumento:
Cap. 12300 - Spese per consigli, comitati e commissioni (legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni)

cod. mecc. 2114210101


Cap. 55 370 - Assegnazione alla sezione provinciale di Trento della Federazione italiana della caccia per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 7 della legge provinciale 9 dicembre 1978, n. 56

cod. mecc. 1116221014


Cap. 55389 - Spese per il personale assegnato ai servizi preposti alla vigilanza e tutela dell’ambiente e del territorio

cod. mecc. 1112120129


di nuova istituzione:
cap. 55374 (Tit. 01 - Sez. 12 - Cat. 05) - Spesa per l’assegnazione all’ente gestore di somme per la vigilanza nelle riserve di caccia e per la collaborazione alla pianificazione venatoria

(legge provinciale in corso di promulgazione)

cod. mecc. 1116221214
Cap. 55377 (Tit. 01 - Sez. 12 - Cat. 04) - Spese per le consulenze, delimitazione di aree. Studi ed indagini, azione di protezione, utilizzo di strutture, corsi di riqualificazione ed aggiornamento professionale ed altre spese dirette connesse alla protezione della fauna ed all’esercizio della caccia

(legge provinciale in corso di promulgazione)

cod. mecc. 1114121214


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+ 435
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+ 400
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+ 30

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+ 25

+ 800

+ 200


+ 30

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+ 25

+ 800

+ 200


TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO E DI NUOVA ISTITUZIONE

+ 435

+ 400

+ 1.055

+ 1.055

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1991-1993, di cui all'articolo 14 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 3, le somme di cui all'articolo 59 sono portate in diminuzione delle "Spese per leggi in programma" nei settori funzionali, programmi, aree di intervento e di attività indicate ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 59 ed in aumento delle "Spese per leggi operanti" in quelli nel cui ambito sono classificati i capitoli con variazioni in aumento e di nuova istituzione, di cui al comma 1 del presente articolo.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

VISTO!

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO IL PRESIDENTE
PER LA PROVINCIA DI TRENTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE
- M. Malossini -




LAVORI PREPARATORI
- Disegno di legge 18 maggio 1990, n. 92, d'iniziativa della Giunta provinciale, concernente "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia".

- Assegnato alla Terza commissione permanente il 21 maggio 1990.

- Parere favorevole della Terza commissione permanente espresso il 13 maggio 1991.

- Approvato dal Consiglio provinciale il 4 novembre 1991.



- Vistato dal commissario del Governo con osservazioni il 7 dicembre 1991.
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