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Legge provinciale 9 dicembre 1991


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Esercizio della caccia


Art. 22


Soggetti
1. La caccia può essere esercitata da chi:

a) abbia compiuto il diciottesimo anno di età;

b) sia munito della licenza di porto d'armi per uso di caccia;

c) sia coperto da un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un massimale minimo di lire 750 milioni per ogni sinistro, con il limite di lire 250 milioni per ogni persona danneggiata o di lire 100 milioni per danno ad animali o cose. I predetti minimi e limiti possono essere modificati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi non oltre il 15 maggio e da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione;

d) sia in possesso del permesso annuale o del permesso d'ospite per l'esercizio della caccia rilasciato dall'ente gestore, corredato da una scheda per l'annotazione degli abbattimenti, concordata con il servizio faunistico. I permessi annuali ed i permessi d'ospite vengono rilasciati previo versamento dei contributi prescritti nonché previo controllo dei requisiti di legge.

2. Il permesso annuale sostituisce a tutti gli effetti, in provincia di Trento, il tesserino di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. Per l'esercizio della caccia nel restante territorio nazionale il tesserino viene rilasciato, su richiesta, dal servizio faunistico.

Art. 23

Cacciatori della riserva
1. In ogni riserva i cacciatori si distinguono in cacciatori di diritto, in cacciatori aggregati ed in cacciatori con permesso d'ospite.

2. E' considerato cacciatore di diritto della riserva:

a) il cacciatore che sia residente anagraficamente da almeno tre anni, con effettiva dimora per almeno nove mesi per ciascun anno, nel comune o nella frazione nel cui territorio ricade la riserva o, nel caso di riserva intercomunale, in uno dei comuni o frazioni il cui territorio fa parte della riserva stessa;

b) il cacciatore che sia stato anagraficamente residente, con dimora effettiva per almeno cinque anni anche non consecutivi, nel comune nel cui territorio ricade la riserva;

c) il cacciatore residente nella provincia di Trento il cui padre o la cui madre siano stati residenti per almeno quindici anni consecutivi nell'ambito territoriale della riserva medesima;

d) il cacciatore che, anche antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, abbia esercitato la caccia nella riserva per almeno tre anni consecutivi secondo le modalità di cui al comma 5 ed abbia fatto richiesta di esercitare la caccia come cacciatore di diritto nella riserva medesima;

e) il cacciatore che dimostri di essere stato socio della riserva stessa alla data del 15 dicembre 1964;

f) limitatamente alle riserve di Trento nord, Trento sud, Trento est e Trento ovest, il cacciatore che alla data del 15 dicembre 1990 risultava in possesso del permesso annuale di caccia nella corrispondente riserva. Successivamente a tale data le modalità di distribuzione dei cacciatori in dette riserve sono stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Al cacciatore di diritto, su richiesta, deve essere rilasciato da parte dell'ente gestore della riserva il permesso annuale per l'esercizio venatorio nella riserva. La domanda si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla sua presentazione, non sia comunicato all'interessato il diniego di rilascio del permesso; contro il diniego è ammesso, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla Giunta provinciale.

4. Il permesso annuale quale cacciatore di diritto può essere ottenuto in una sola riserva. Il cacciatore il quale sia in possesso dei requisiti per essere considerato cacciatore di diritto in più di una riserva ha facoltà di scegliere la riserva per la quale ottenere il permesso annuale.

5. E' considerato cacciatore aggregato della riserva il cacciatore che sia in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2 ed eserciti la caccia in una riserva diversa da quella per la quale ha maturato i predetti requisiti ovvero, nel caso in cui abbia ottenuto il permesso annuale quale cacciatore di diritto in una riserva, eserciti la caccia in una riserva diversa da quest'ultima.

6. E' possibile ottenere per una sola riserva il permesso annuale in qualità di cacciatore aggregato. L'ente gestore rilascia il permesso annuale di cacciatore aggregato, compatibilmente con la consistenza faunistica della riserva medesima, previo parere favorevole dell'assemblea dei cacciatori costituita presso la riserva interessata.

7. Ogni cacciatore concorre alle spese di gestione della riserva in cui esercita l'attività venatoria nei limiti e con le modalità previsti dalla presente legge.

8. I permessi d'ospite annuali o giornalieri sono rilasciati, a richiesta, ai cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo 22. I casi e le modalità del rilascio sono stabiliti con il regolamento d'esecuzione della presente legge.

9. Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce i casi in cui, anche in deroga a quanto previsto dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 16, il permesso di caccia può essere limitato in relazione ai modi, ai tempi, ai luoghi e ai mezzi di caccia nonché alle specie cacciabili.

Art. 24


Esercizio della caccia
1. L'esercizio della caccia è consentito con le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge, purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole ed al patrimonio forestale.

2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura della selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 25. E' considerato altresì esercizio della caccia il vagare o il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo, o in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

3. Ogni altro modo di abbattimento o cattura è vietato, salvo che avvenga per caso fortuito o per forza maggiore, da dimostrarsi dal soggetto agente.

4. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

5. Ciascun cacciatore ha diritto di non essere ostacolato da altri cacciatori nell'inseguimento o nell'abbattimento della fauna da lui scovata o ferita.

Art. 25


Mezzi di caccia
1. La caccia è consentita con l'uso del fucile: con canne ad anima liscia fino a due colpi, di calibro non superiore al 12; a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico all'uso di non più di due colpi, a munizione spezzata, di calibro non superiore al 12; nonché della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

2. E' consentito altresì l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 od una o due a canna rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

3. Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

4. Il cacciatore è autorizzato durante l'esercizio venatorio a portare, oltre le armi da sparo ed i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 26

Rinvenimento e abbattimento fortuito della fauna selvatica
1. Il rinvenimento e la raccolta di fauna selvatica morta, ammalata o ferita devono essere comunicati entro ventiquattro ore al personale addetto alla vigilanza venatoria o al personale delle associazioni ambientaliste riconosciute e operanti sul territorio, per la consegna al titolare della gestione faunistica del territorio in cui sono avvenuti il rinvenimento o la raccolta. Ove possibile, la fauna predetta deve essere immessa nel territorio; in ogni altro caso essa è acquisita in proprietà dell'ente titolare della gestione, salvo l'obbligo di consegna al servizio faunistico, su richiesta di quest'ultimo, per scopi didattici, sanitari o di studio. A tal fine il servizio faunistico dovrà essere informato di tutti i rinvenimenti comunque effettuati. Nel caso in cui la fauna non venga liberata, il titolare della gestione, ove possibile e conveniente, provvede alla sua vendita, il cui ricavato è destinato ad iniziative volte ad incrementare il patrimonio faunistico del territorio in cui è avvenuto il rinvenimento.

2. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce le modalità con le quali gli agenti volontari proposti dalle associazioni protezionistiche a norma dell'articolo 41, comma 2, collaboreranno, per i fini di cui al comma 1, con l'ente territoriale titolare della gestione o con il servizio faunistico.

3. Nel caso in cui venga abbattuta fauna selvatica lungo strade di uso pubblico, per caso fortuito o di forza maggiore, quale diretta conseguenza della circolazione dei veicoli, il conducente del veicolo interessato deve dare comunicazione del fatto entro ventiquattro ore, anche tramite il personale addetto alla vigilanza venatoria, al titolare della gestione del territorio in cui è avvenuto l'investimento, mettendo a disposizione, altresì, l'animale investito per gli opportuni accertamenti. In tal caso la spoglia della selvaggina appartiene al conducente del veicolo investitore, mentre eventuali trofei di ungulati, se ritenuti idonei per scopi didattici, su richiesta, sono consegnati al servizio faunistico.

Art. 27


Appostamenti fissi e temporanei
1. Gli appostamenti di caccia sono considerati fissi quando siano realizzati in muratura o altra solida materia con preparazione di sito, quali i capanni, i palchi, le imbarcazioni e simili, collocate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.

2. Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.

3. Gli appostamenti fissi e temporanei non possono essere situati a distanza minore di metri 50 dal confine tra le riserve e a distanza minore di metri 150 dal confine con le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.

4. Gli appostamenti di caccia, fissi e temporanei per la caccia agli uccelli migratori, non possono essere situati a distanza minore di metri 1.000 dai valichi montani; all'individuazione dei valichi provvede la Giunta provinciale con propria deliberazione.

5. Per gli appostamenti fissi sono necessari i consensi sia del proprietario che del conduttore del fondo, lago o stagno privato, fatte comunque salve le altre autorizzazioni o concessioni.

6. Gli appostamenti fissi devono essere indicati con apposita segnaletica conforme al modello approvato dalla Giunta provinciale.

Art. 28

Programmi di prelievo
1. Sulla base delle indicazioni contenute nel piano faunistico, sono redatti per ciascuna riserva programmi annuali di prelievo riferiti alle specie previste dal piano stesso. I programmi di prelievo sono predisposti dal servizio faunistico, anche con la collaborazione del servizio foreste, sentito l'ente gestore e sono approvati dal comitato faunistico provinciale.

2. Fino a quando non è approvato il piano faunistico, i prelievi nelle riserve sono effettuati in conformità ai programmi di prelievo predisposti dal servizio faunistico, anche con la collaborazione del servizio foreste, sentito l'ente gestore e approvati per ciascuna riserva dal comitato faunistico provinciale.

3. Per i prelievi di selvaggina non disciplinati dai programmi di prelievo, il numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia è stabilito dal calendario venatorio.

Art. 29


Elenco delle specie cacciabili e periodi di caccia
1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, è vietato abbattere, catturare, detenere o commerciare qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica.

2. E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia:

a) UCCELLI:

1) allodola (Alauda arvensis);

2) alzavola (Anas crecca);

3) beccaccia (Scolopax rusticola);

4) beccaccino (Capella gallinago);

5) canapiglia (Anas strepera);

6) cesena (Turdus pilaris);

7) colombaccio (Columba palumbus);

8) cornacchia nera (Corvus corone corone);

9) cornacchia grigia (Corvus corone cornix);

10) corvo (Corvus frugileus);

11) coturnice (Alectoris graeca);

12) fagiano (Phasianus colchicus);

13) fagiano di monte maschio (Lyrurus tetrix);

14) fischione (Anas penelope);

15) frullino (Lymnocryptes minimus);

16) gallo cedrone maschio (Tetrao urogallus);

17) gazza (Pica pica);

18) germano reale (Anas platyrhynchos);

19) ghiandaia (Garrulus glandarius);

20) marzaiola (Anas querquedola);

21) merlo (Turdus merula);

22) moretta (Aythya fuligola);

23) moriglione (Aythya ferina);

24) passero mattugia (Passer montanus);

25) passero italiano (Passer domesticus italiae);

26) passero oltremontano (Passer domesticus);

27) pernice bianca (Lagopus mutus);

28) porciglione (Rallus aquaticus);

29) quaglia (Coturnix coturnix);

30) starna (Perdix perdix);

31) storno (Sturnus vulgaris);

32) taccola (Corvus monedula);

33) tordo bottaccio (Turdus philomelos);

34) tordo sassello (Turdus iliacus);

35) tortora (Streptopelia turtur);

b) MAMMIFERI:

1) cervo (Cervus elaphus);

2) camoscio (Rupicapra rupicapra);

3) capriolo (Capreolus capreolus);

4) muflone (Ovis musimon);

5) lepre comune (Lepus europaeus);

6) lepre bianca (Lepus timidus);

7) coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);

8) volpe (Vulpes vulpes);

9) donnola (Mustela nivalis);

10) cinghiale (Sus scrofa).

3. La Giunta provinciale con propria deliberazione provvede all'adeguamento dell'elenco delle specie faunistiche di cui al comma 2 nel rispetto di eventuali ulteriori limitazioni introdotte dalla legislazione nazionale concernente l'attuazione delle direttive CEE e dei trattati internazionali sulla conservazione della fauna selvatica.

4. La caccia inizia non anteriormente alla prima domenica di settembre e termina il 15 dicembre. Tuttavia, per motivi di selezione biologica, per la quale sono richieste una particolare tecnica venatoria e una prolungata presenza sul territorio, nonché per limitare i danni causati dalla selvaggina alle colture agricole e boschive, la Giunta provinciale, su proposta del comitato faunistico provinciale può, fermo restando il silenzio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, derogare al limite delle tre giornate venatorie settimanali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 30, e anticipare l'inizio della pratica venatoria ai mammiferi ungulati, regolamentata da specifici programmi di prelievo.

5. La caccia ai tetraonidi non può iniziare anteriormente alla terza domenica di settembre.

Art. 30

Calendario venatorio
1. La Giunta provinciale, su proposta del comitato faunistico provinciale e sentito l'ente gestore, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano faunistico di cui all'articolo 5, delibera entro il 15 maggio di ogni anno il calendario venatorio che:

a) stabilisce, nei limiti della presente legge, le specie cacciabili ed i periodi di caccia;

b) fissa i giorni della settimana nei quali la caccia è consentita, in numero non superiore a tre e con esclusione del martedì e del venerdì;

c) disciplina, in relazione alle consuetudini locali, l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 gennaio in ogni giorno della settimana diverso dal martedì e venerdì nelle zone specificatamente indicate. In merito a tale disciplina la Giunta provinciale richiede il parere dell'osservatorio faunistico provinciale;

d) stabilisce ogni altra prescrizione tecnica per l'esercizio della caccia.

2. La deliberazione di approvazione del calendario venatorio è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto, secondo medie quindicinali, indicate nel calendario venatorio.

Art. 31


Controllo della fauna
1. Su proposta del comitato faunistico provinciale la Giunta provinciale può vietare o ridurre, su tutto o parte del territorio provinciale, la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina di cui all'articolo 29, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie e altre calamità.

2. Il comitato faunistico provinciale in circostanze particolari può disporre, anche al di fuori dei periodi di caccia e nei fondi chiusi di cui all'articolo 32, l'abbattimento o la cattura di capi delle specie di cui all'articolo 29, allorché esse, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole e forestali, al patrimonio faunistico e alla pescicoltura, alterando l'equilibrio naturale.

3. Nel caso in cui le specie faunistiche, anche se non ricomprese nell'articolo 29, mettano in pericolo la salute e la sicurezza pubbliche, il Presidente della Giunta provinciale o l'assessore in materia di caccia, se delegato, provvede in via d'urgenza, al controllo mediante prelievi delle specie medesime, avvalendosi del personale incaricato della vigilanza venatoria.

4. La Giunta provinciale, su proposta del comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, determina nel calendario venatorio, ai sensi e per i motivi di cui all'articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, le specie non comprese nel comma 2 dell'articolo 29 che eventualmente possono essere abbattute, specificando i tempi, i mezzi, gli impianti e le modalità di cattura e di abbattimento.

Art. 32

Fondi chiusi
1. Per fondi chiusi si intendono territori chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.

2. I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire devono essere notificati al comitato faunistico provinciale, che dispone, ove necessario, sulla destinazione della selvaggina in essi contenuta.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31, nei fondi chiusi è vietato qualsiasi tipo di caccia.

4. I proprietari e i conduttori dei fondi di cui ai commi 1 e 2 provvederanno ad apporre a proprio carico adeguate tabellazioni esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 33

Terreni in attualità di coltivazione ed indennizzi
1. L'esercizio venatorio è vietato nei territori in attualità di coltivazione e suscettibili di danno nei periodi annualmente stabiliti dal comitato faunistico provinciale, tenendo conto delle intese raggiunte dall'ente gestore con le organizzazioni più rappresentative degli agricoltori e dei coltivatori diretti della provincia.

2. Per l'indennizzo dei danni alla produzione agricola e forestale arrecati dalla selvaggina si applicano le disposizioni dell'articolo 29 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38.

3. Secondo modalità e procedure deliberate dalla Giunta provinciale, sono concessi indennizzi per danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica.

4. I danni causati da fauna non autoctona o abusivamente introdotta sono indennizzati dall'ente gestore che ha la facoltà di riscuotere le somme corrispettive dai suoi organi decentrati istituiti nella riserva in cui è avvenuto il danno.

5. I danni di cui al comma 4 devono essere indennizzati entro sessanta giorni dall'accertamento da parte degli uffici competenti; trascorso tale termine la Giunta provinciale può sospendere la caccia nella riserva interessata fino alla liquidazione degli indennizzi da parte dell'ente gestore.

Art. 34


Immissione di fauna
1. L'immissione nel territorio provinciale di fauna ai fini di ripopolamento o di risanamento può essere effettuata previa autorizzazione del comitato faunistico provinciale, sempreché si tratti di fauna autoctona e garantita da certificato sanitario; ai fini del rilascio dell'autorizzazione il comitato faunistico provinciale richiede il parere dell'osservatorio faunistico provinciale; per l'immissione sul territorio provinciale di fagiani, quaglie, starne, la relativa autorizzazione può avere carattere annuale, salvo revoca da comunicare al richiedente. Delle autorizzazioni concesse è data comunicazione all'ente gestore.

2. Senza apposita autorizzazione rilasciata, con particolare riguardo ai fini scientifici o sperimentali, dal comitato faunistico provinciale e su parere dell'osservatorio faunistico provinciale, è vietato introdurre nel territorio provinciale selvaggina estranea alla fauna autoctona, salvo che si tratti di animali destinati a giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente riservate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

3. Il comitato faunistico provinciale dispone in ordine alla eliminazione della selvaggina abusivamente immessa, mediante il personale incaricato della vigilanza venatoria.

Art. 35


Cattura ed utilizzazione di animali a scopo scientifico
1. Il comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, può accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici, dei parchi naturali, dei servizi provinciali con compiti di controllo sulla fauna selvatica nonché dell'ente gestore il permesso di catturare e utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

2. Il comitato faunistico provinciale può, di volta in volta, autorizzare l'ente gestore o i servizi provinciali di cui al comma 1 alla cattura di esemplari vivi delle specie autoctone esistenti in una o più riserve allo scopo di ripopolamento di altre riserve.

3. Il comitato faunistico provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, può inoltre autorizzare di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone riconosciute da organismi competenti o appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici alla cattura di uccelli per l'inanellamento.

4. E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia al personale cui è affidata ai sensi della presente legge la vigilanza venatoria, il quale provvederà ad informare l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina tramite il servizio faunistico.

Art. 36

Detenzione di animali per scopi diversi
1. Ai fini della tutela della salute, dell'incolumità e sicurezza pubblica nonché per il controllo della fauna selvatica, sono soggetti ad autorizzazione:

a) gli allevamenti d'ungulati, conigli selvatici, lepri, galliformi e anatidi a scopo alimentare e di ripopolamento;

b) gli allevamenti di mammiferi e di uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica, a scopo ornamentale e amatoriale;

c) la commercializzazione degli uccelli appartenenti alla fauna autoctona ed esotica.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate dal Presidente della Giunta provinciale o dall'assessore da lui delegato a persone fisiche nominativamente indicate.

3. I casi, i criteri e le modalità per il rilascio o la eventuale revoca dell'autorizzazione sono definiti con il regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 37

Norme per i cani
1. E' fatto divieto di lasciare vagare senza controllo, al di fuori degli abitati, i cani di qualsiasi razza.

2. I cani vaganti di cui al comma 1 devono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza per essere consegnati ai legittimi proprietari o possessori; gli stessi possono essere abbattuti, qualora risultino pericolosi per l'uomo o arrechino reale danno alla selvaggina e sempre che non sia stata possibile la cattura o il riconoscimento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di impiego di cani, riconosciuti idonei allo scopo, per il recupero della selvaggina ferita. Per lo svolgimento di addestramenti e gare in zone diverse da quelle istituite ai sensi dell'articolo 6, lettera e), nonché per l'accertamento dello stato della fauna selvatica o per altre iniziative o circostanze, è necessaria l'autorizzazione del comitato faunistico provinciale che potrà altresì stabilire ulteriori modalità di impiego.

4. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi a più di 200 metri dall'abitazione o dal bestiame medesimo.

5. Per quanto applicabili, le norme del presente articolo valgono anche per gli animali domestici inselvatichiti.

Art. 38


Altri divieti
1. E' vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, istituiti ai sensi dell'articolo 6;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse ai sensi dell'articolo 20, lettera c), della legge 27 dicembre 1977, n. 968;

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti in atto ad abitazione o a posto di lavoro, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

e) sparare a distanza minore di 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti in atto ad abitazione o a posto di lavoro siti lungo la traiettoria; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione in esercizio; di stabbi, stazzi, fondi chiusi, individuati ai sensi dell'articolo 32, comma 4, e destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

f) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi, nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia ai sensi della presente legge, se non per giustificato motivo ed in apposita custodia chiusa;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi e corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalla Giunta provinciale;

j) prendere e detenere senza autorizzazione uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'articolo 35 o per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'ente gestore della riserva, che adotterà le decisioni del caso, nonché adescare, molestare, inseguire la selvaggina e toccare i piccoli nati;

k) commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge e comunque sprovvisti di idonee certificazioni che ne attestino la legittima provenienza;

l) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche diverse da quelle di cui all'articolo 29 ed in tempi in cui non è consentita la caccia;

m) usare richiami vivi accecati, mutilati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico con o senza amplificazione del suono;

n) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della pescicoltura, quando il possessore lo circondi con tabelle, esenti da tasse ai sensi dell'articolo 20, lettera p), della legge 27 dicembre 1977, n. 968;

o) il tiro al piccione nonché usare volatili nelle esercitazioni, nelle gare e nelle manifestazioni sportive di tiro a volo;

p) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni di carattere gastronomico;

q) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare armi da sparo munite di silenziatore o imposte con scatto provocato dalla preda; usare esche o bocconi avvelenati, salva diversa disposizione della Giunta provinciale;

r) commerciare beccacce comunque confezionate nonché uccelli morti di dimensione inferiore al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nei periodi in cui ne è consentita la caccia;

s) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge;

t) usare ricetrasmittenti o sorgenti luminose artificiali durante l'esercizio della caccia;

u) esercitare la caccia senza il permesso per l'esercizio della caccia rilasciato dal titolare della gestione;

v) abbandonare bossoli e cartucce anche dopo l'uso.

2. La Giunta provinciale, su proposta dei comuni territorialmente competenti e sentito il comitato faunistico provinciale, può vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico.

3. Nei territori dei comuni di Trento e Rovereto il regolamento alla presente legge definisce i limiti temporali e territoriali di esercizio della caccia nei giorni di domenica; in tali giorni e nei territori delimitati dal regolamento l'attività venatoria non può comunque essere esercitata dopo le ore 10.00.

Capo V

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