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Legge provinciale 9 dicembre 1991


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Organizzazione della tutela


Art. 9


Disposizioni generali
1. Alla tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio faunistico e alla attuazione del piano faunistico provvedono, secondo le competenze loro attribuite dalla presente legge, la Giunta provinciale, l'osservatorio faunistico provinciale, il comitato faunistico provinciale, il servizio faunistico, il servizio foreste e l'ente gestore.


Art. 10


Competenze della Giunta provinciale
1. Spettano alla Giunta provinciale la programmazione, l'indirizzo, l'attuazione ed il controllo delle iniziative e degli interventi per la tutela del patrimonio faunistico e per l'esercizio della caccia.

2. La Giunta provinciale in particolare:

a) promuove ed attua studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna, adotta iniziative per lo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore, anche acquistando a questi fini idonee aree ed immobili, servendosi inoltre del contributo di istituzioni naturalistiche esistenti mediante specifiche convenzioni;

b) assume iniziative concernenti l'utilizzazione di specifiche aree del territorio provinciale per particolari azioni di protezione del patrimonio faunistico, anche ai fini dell'articolo 6;

c) decide sui ricorsi nei casi previsti dalla presente legge;

d) delibera il calendario venatorio;

e) delibera la stipula della convenzione di cui all'articolo 16.

f) adotta il regolamento per lo svolgimento del servizio di vigilanza da parte degli agenti venatori, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 20;

g) delibera il piano faunistico;

h) richiede, quando ritenga opportuno o su richiesta dell'osservatorio faunistico provinciale, la consulenza dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e di altri istituti di ricerca nazionali ed internazionali e stipula le relative convenzioni;

i) provvede agli altri adempimenti ad essa demandati dalla presente legge.

Art. 11


Comitato faunistico provinciale
1. E' istituito, quale organo tecnico-consultivo della Provincia per la tutela della fauna e l'esercizio della caccia, il comitato faunistico provinciale, presieduto dall'assessore provinciale cui è attribuita la materia della caccia e composto da:

a) il dirigente del servizio faunistico;

b) il dirigente del servizio foreste;

c) il dirigente del servizio strutture, gestione e sviluppo delle aziende agricole;

d) il responsabile dell'ufficio provinciale competente in materia veterinaria;

e) tre esperti in discipline naturalistiche, con particolare conoscenza della fauna;

f) un rappresentante delle delegazioni provinciali dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);

g) un membro titolare ed uno supplente designati congiuntamente dalla sezione di Trento dell'Unione nazionale dei comuni ed enti montani (UNCEM) e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

h) un membro titolare ed uno supplente designati dalle associazioni più rappresentative delle organizzazioni agricole delle aziende condotte prevalentemente a salariati;

i) un rappresentante titolare ed uno supplente designati dall'ordine dei dottori agronomi e forestali;

l) un membro titolare ed uno supplente designati dall'associazione provinciale più rappresentativa dei coltivatori diretti;

m) quattro membri titolari e quattro supplenti designati distintamente dalle articolazioni provinciali con il maggior numero di iscritti di associazioni nazionali aventi come fine statutario la protezione dell'ambiente naturale e la protezione della fauna. La Giunta provinciale richiede la designazione alle associazioni che ne facciano espressa richiesta e documentino il possesso dei requisiti sopraindicati e il numero dei soci, previa verifica dei requisiti e del numero predetti;

n) quattro esperti della caccia titolari e quattro supplenti designati dall'ente gestore delle riserve;

o) un membro designato congiuntamente dalle associazioni provinciali dei cacciatori diverse dall'ente gestore, purché le stesse rappresentino complessivamente almeno il 5% dei cacciatori provinciali. Qualora dette associazioni complessivamente non raggiungano tale percentuale, la designazione è effettuata dall'ente gestore;

p) per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 8 il comitato è integrato dal dirigente del servizio parchi e foreste demaniali.

2. Il Vicepresidente viene eletto a maggioranza tra i membri di cui al comma 1.

3. Funge da segretario un addetto al servizio faunistico.

4. Per ciascuno dei membri di cui alle lettere a), b), c), d) e p) del comma 1 la Giunta provinciale nomina un membro supplente.

5. I membri supplenti partecipano alle sedute del comitato solo in caso di assenza del rispettivo membro titolare.

6. Il comitato è costituito con deliberazione della Giunta provinciale per la durata della legislatura. Fino al rinnovo continua ad esercitare le sue funzioni il comitato in carica.

7. Enti ed associazioni debbono comunicare le designazioni dei membri sia titolari che supplenti di propria competenza entro un mese dal ricevimento della relativa richiesta.

8. Il comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non siano pervenute le designazioni predette, purché venga raggiunta la maggioranza dei componenti e ferma restando la possibilità della successiva integrazione.

9. I membri che successivamente alla loro nomina perdano titolo a partecipare al comitato sono sostituiti per il periodo residuo di durata in carica del comitato faunistico provinciale. Parimenti si provvede in caso di morte o di dimissioni.

10. I membri del comitato possono essere riconfermati.

11. Il comitato è convocato dal presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza.

12. In relazione alle materie trattate possono partecipare alle sedute del comitato, su invito del presidente e senza diritto di voto, altri esperti.

13. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

14. Per l'esame di determinate materie il comitato può articolarsi in appositi sottocomitati, stabilendone i compiti, la composizione e designandone il presidente. Alle riunioni degli stessi possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo esperti, anche esterni al comitato.

15. Ulteriori modalità per il funzionamento del comitato faunistico provinciale e dei sottocomitati possono essere deliberate dal comitato stesso.

16. Per le deliberazioni a contenuto provvedimentale si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 45.

17. Ai componenti il comitato e i sottocomitati, nonché agli esperti di cui ai commi 12 e 14, sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalle leggi provinciali 20 gennaio 1958, n. 4, 27 novembre 1964, n. 11, 23 dicembre 1974, n. 49, 28 novembre 1978, n. 50, 1 settembre 1986, n. 27 e 23 febbraio 1990, n. 6.

Art. 12


Competenze del comitato faunistico provinciale
1. Il comitato faunistico provinciale:

a) formula proposte alla Giunta provinciale per l'attuazione di studi ed indagini sull'ambiente e la fauna;

b) formula proposte alla Giunta provinciale per la costituzione di oasi di protezione, di zone di ripopolamento e cattura, di aziende faunistico-venatorie, di centri di produzione della selvaggina, di zone per addestramento cani e per ogni altra iniziativa diretta a una migliore tutela della fauna e per l'esercizio della caccia;

c) formula proposte alla Giunta provinciale per la variazione all'elenco delle specie cacciabili, sentito l'osservatorio faunistico provinciale;

d) propone alla Giunta provinciale il calendario venatorio annuale e le sue eventuali modifiche;

e) delibera, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, direttive per l'elaborazione del piano faunistico;

f) delibera, anche su proposta dell'ente gestore, eventuali prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio della caccia ad integrazione di quelle contenute nel calendario venatorio;

g) delibera per ogni riserva i programmi di prelievo della selvaggina secondo quanto previsto dall'articolo 28 in relazione al piano faunistico;

h) propone accertamenti sullo stato della fauna selvatica;

i) esprime, su richiesta della Giunta provinciale, pareri su questioni inerenti la tutela della fauna e l'esercizio della caccia e lo svolgimento della vigilanza venatoria;

l) svolge le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.

2. Contro le deliberazioni di cui alle lettere f) e g) del comma 1 è ammesso ricorso, da parte di chi vi abbia interesse e per motivi di legittimità, alla Giunta provinciale entro 10 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo provinciale.




Art. 13


Osservatorio faunistico provinciale
1. E' istituito quale organo di consulenza tecnico-scientifica della Provincia l'osservatorio faunistico provinciale, con il compito di ricercare ed indagare, in modo sistematico e permanente, le dinamiche in atto nell'ambiente naturale con particolare riferimento alla fauna selvatica, mediante l'elaborazione dei dati relativi, nonché di esprimere pareri tecnici nei casi previsti dalla presente legge e su ogni altra questione inerente la tutela della fauna che gli sia sottoposta dalla Giunta provinciale o dal comitato faunistico provinciale.

2. L'osservatorio è costituito con deliberazione della Giunta provinciale ed è composto da:

a) il dirigente del servizio faunistico, con funzioni di presidente;

b) il dirigente del servizio foreste;

c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina;

d) un rappresentante del Museo tridentino di scienze naturali;

e) tre esperti in materia di ecologia agro-forestale, scienze naturali e biologia della fauna selvatica o materie affini, designati dalla Giunta provinciale;

f) un veterinario della sezione diagnostica di Trento dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie.

3. Per l'espletamento dei propri compiti l'osservatorio si avvale del servizio faunistico.

4. L'osservatorio esplica la sua attività anche in collaborazione con l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, con i dipartimenti di biologia delle università e inoltre con i servizi faunistici di altre regioni, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con enti di ricerca e consulenza nazionali, con le commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione e conservazione del comune patrimonio faunistico.

5. I risultati delle ricerche nonché i dati elaborati dall'osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del piano faunistico, del calendario venatorio, dei programmi di prelievo, nonché dell'attività di controllo della fauna selvatica.

6. Sono estese all'osservatorio le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8, 10, 13 e 17 dell'articolo 11.

Capo III

Regime riservistico e gestione della caccia nelle riserve

Art. 14


Regime riservistico
1. In armonia con le disposizioni dell'articolo 4 e in conformità alle consuetudini e tradizioni locali, resta ferma la costituzione di diritto del territorio provinciale in riserve di caccia disposta dalla legge regionale del Trentino-Alto Adige 7 settembre 1964, n. 30.

2. La Giunta provinciale può modificare con provvedimento motivato, sentito il comitato faunistico provinciale e la competente Commissione permanente del Consiglio, il numero e l'estensione delle riserve di diritto di cui all'elenco allegato alla predetta legge regionale 7 settembre 1964, n. 30.

3. Le riserve possono essere suddivise unicamente se hanno una superficie di almeno 5.000 ettari. Le riserve di nuova istituzione devono avere una superficie non minore di 1.500 ettari.

4. Alla scadenza delle concessioni di riserva di caccia rilasciate a privati, la Giunta provinciale può stabilire per i relativi territori, anche parzialmente:

a) l'aggregazione alla riserva di diritto nel cui territorio ricadono, in conformità alla presente legge;

b) la costituzione in oasi di protezione o in zone di ripopolamento e cattura o in centri di produzione della selvaggina ai sensi dell'articolo 6;

c) la costituzione in aziende faunistico-venatorie ai sensi dell'articolo 6.

Art. 15


Gestione della caccia nelle riserve
1. Alla gestione della caccia nelle riserve provvede, sulla base di apposita convenzione con la Provincia, l'associazione dei cacciatori cui sia stata riconosciuta personalità giuridica in sede provinciale e che risulti la più rappresentativa nell'ambito provinciale, di seguito denominata ente gestore, a vantaggio di tutti i cacciatori, indipendentemente dalla loro iscrizione ad una associazione venatoria.

2. La gestione della caccia nelle riserve comprende:

a) la collaborazione, a richiesta della Provincia, per l'effettuazione di accertamenti sullo stato della fauna nelle riserve nonché di indagini e studi volti alla conoscenza ed al miglioramento della fauna medesima ed alla riqualificazione degli habitat; la partecipazione all'individuazione di oasi di protezione faunistica, di zone di ripopolamento e cattura, di zone di addestramento cani ed alla promozione di ogni altra iniziativa di tutela faunistica;

b) l'adozione, nel rispetto del calendario venatorio e delle prescrizioni dettate dal comitato faunistico provinciale, di regolamenti interni per l'esercizio venatorio nelle singole riserve;

c) il rilascio del permesso annuale per l'esercizio della caccia nelle riserve in qualità di cacciatore di diritto, aggregato o ospite annuale;

d) il rilascio di permessi d'ospite giornalieri per l'esercizio della caccia nelle riserve;

e) la riscossione da ogni cacciatore del contributo finanziario di partecipazione alle spese di gestione e vigilanza della riserva, determinato ai sensi dell'articolo 18;

f) la determinazione di eventuali altre quote contributive a carico dei cacciatori per iniziative o attività volte a migliorare la conduzione delle singole riserve;

g) la partecipazione alla vigilanza venatoria delle riserve;

h) la ratifica di accordi intervenuti tra le riserve, suffragati da idonee delibere assembleari e diretti all'individuazione dei territori ove l'attività venatoria viene esercitata in comune tra i cacciatori delle riserve stesse.

3. L'associazione dei cacciatori più rappresentativa nell'ambito provinciale è individuata dalla Giunta provinciale in relazione al numero degli iscritti. A tal fine le associazioni venatorie presentano al servizio faunistico l'atto costitutivo, il relativo statuto e l'atto di riconoscimento nonché l'elenco nominativo dei cacciatori associati, con l'indicazione per ognuno del luogo di residenza e dei dati anagrafici.

4. La gestione della caccia da parte dell'ente gestore ha effetto a decorrere dalla data che sarà stabilita nella convenzione di cui al comma 1.

Art. 16

Contenuto della convenzione
1. La convenzione definisce i rapporti tra la Provincia e l'ente gestore ed in particolare stabilisce:

a) l'obbligo di assicurare la partecipazione con voto deliberativo alle sedute del consiglio direttivo provinciale dell'ente gestore, quando si tratti di argomenti concernenti la gestione della caccia, dei legali rappresentanti delle altre associazioni venatorie comprendenti ciascuna almeno il 5% dei cacciatori residenti nella provincia di Trento;

b) l'obbligo di demandare agli organi decentrati dell'ente gestore, istituiti presso ogni riserva, i compiti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 15 e di mantenere agli organi centrali gli altri compiti;

c) l'obbligo dell'ente gestore di indire per ogni riserva, con frequenza almeno annuale, assemblee per trattare argomenti inerenti la gestione della caccia. Alle assemblee hanno diritto di partecipare tutti i cacciatori titolari del permesso annuale per l'esercizio venatorio nella riserva medesima, indipendentemente dalla loro iscrizione ad associazioni venatorie. Il diritto di voto in tali assemblee è riservato ai cacciatori di diritto ed aggregati;

d) l'obbligo di consentire la partecipazione con diritto di voto alle assemblee di cui alla lettera c) di un rappresentante designato dal comune nel cui territorio ricade la riserva e, nel caso di riserva intercomunale, di un rappresentante comunale designato, salvo diversa intesa fra i comuni interessati, dal comune territorialmente più esteso nella riserva;

e) l'obbligo di presentare alla Provincia, entro i termini previsti dalla convenzione stessa, il bilancio annuale preventivo e quello consuntivo concernenti la gestione della caccia nelle riserve, l'elenco nominativo dei cacciatori ai quali sia stato rilasciato il permesso annuale, il provvedimento di determinazione della quota a carico dei soci e del contributo annuale di partecipazione alle spese di gestione e vigilanza della caccia riferito a ciascuna riserva a carico dei non soci nonché, a richiesta del servizio faunistico, ogni altro provvedimento inerente la gestione della caccia;

f) il contingente del personale dipendente addetto alla vigilanza venatoria, nonché l'obbligo di adottare e rispettare un contratto collettivo aziendale che assicuri un trattamento economico del personale stesso non inferiore a quello attribuito agli agenti ittico-venatori della Provincia;

g) l'obbligo di consentire la partecipazione ai corsi promossi dalla Provincia per la riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale dipendente addetto alla vigilanza venatoria;

h) l'obbligo di consentire l'esercizio della caccia sull'intero territorio delle singole riserve aperte alla caccia;

i) l'impegno di fornire alla Provincia le informazioni richieste dalla stessa relative alla gestione delle riserve;

l) le modalità secondo cui l'ente gestore si obbliga a consentire l'impiego del personale di vigilanza per il controllo della fauna ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 e del comma 3 dell'articolo 34 nonché per lo svolgimento di compiti inerenti la tutela dell'ambiente naturale ed in occasione di calamità naturali, secondo le disposizioni recate dalle specifiche leggi provinciali di settore e per compiti istituzionali della Provincia a richiesta della stessa;

m) l'obbligo di assicurare la vigilanza venatoria e le modalità del suo esercizio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 20;

n) l'obbligo di determinare il contributo finanziario richiesto ai cacciatori in osservanza di quanto stabilito dall'articolo 18;

o) i limiti e le modalità per il rimborso all'ente gestore delle spese da esso sostenute per la collaborazione alla pianificazione venatoria ove dette spese siano state espressamente richieste dalla Provincia;

p) le modalità di erogazione del concorso finanziario della Provincia determinato ai sensi dell'articolo 21;

q) i termini e le modalità di rendicontazione, che dovranno prevedere la presentazione della documentazione concernente le spese di personale effettivamente sostenute per retribuzioni e relativi oneri riflessi, nonché di apposita relazione riportante i dati e gli elementi più significativi in ordine ai servizi di sorveglianza attuati, al numero degli agenti utilizzati e ai relativi periodi di presenza.

2. La convenzione prevede altresì che lo statuto dell'ente gestore attribuisca alla Giunta provinciale la nomina di almeno un componente del collegio dei revisori dei conti dell'ente stesso.

3. In ogni caso in cui l'ente gestore o un suo organo decentrato non svolga compiti ad esso attribuiti o li svolga in difformità dalla legge o dalla convenzione, la Giunta provinciale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, si sostituisce nel compimento di singoli atti di gestione o nella intera gestione della caccia in una o più riserve.

4. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione la Giunta provinciale dispone il recupero, totale o parziale, dei finanziamenti relativi alle attività non correttamente attuate e, in caso di gravi e ripetute violazioni, può dichiarare, previa diffida, la risoluzione della convenzione. In tal caso la Giunta provinciale esercita direttamente le funzioni di cui all'articolo 15.

Art. 17


Regolamenti interni delle riserve
1. L'ente gestore, anche su proposta dell'assemblea dei cacciatori istituita presso ogni riserva, può adottare regolamenti interni per ciascuna riserva contenenti prescrizioni particolari che, nel rispetto del calendario venatorio e delle prescrizioni deliberate dal comitato faunistico provinciale, rispondano a specifiche esigenze di gestione venatoria.

2. Il regolamento di esecuzione della presente legge specifica i contenuti dei regolamenti interni e le modalità per la verifica della conformità alla presente legge.

Art. 18

Contributo finanziario dei cacciatori
1. Il contributo finanziario di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 15 è determinato dall'ente gestore sulla base del proprio bilancio preventivo, facendo riferimento al numero di cacciatori che esercitano la caccia in provincia di Trento, alla estensione dei territori delle riserve aperte alla caccia e ai programmi di prelievo riferiti alle stesse, previa fissazione da parte della Giunta provinciale delle percentuali di incidenza delle predette voci.

2. Il contributo finanziario a carico dei cacciatori aggregati e ospiti annuali non può superare di oltre il 30% quello stabilito per i cacciatori di diritto della riserva.

3. Il contributo finanziario per il permesso giornaliero non può superare un ventesimo di quello stabilito per i cacciatori di diritto della riserva, oltre al rimborso del valore del capo o dei capi abbattuti, stabilito da specifica tabella predisposta dall'ente gestore e approvata dal comitato faunistico provinciale.

Art. 19


Controllo sugli atti
1. Il provvedimento dell'ente gestore di cui all'articolo 18 è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale, alla quale deve essere trasmesso nel termine di quindici giorni dall'adozione.

2. I provvedimenti assunti ai sensi dell'articolo 17 e gli altri provvedimenti richiesti a norma della lettera e) del comma 1 dell'articolo 16 possono essere annullati, per motivi di legittimità, dalla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data del loro ricevimento.

3. L'assessore provinciale cui è attribuita la materia della caccia può chiedere all'ente gestore, entro quindici giorni dal ricevimento dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine di cui ai predetti commi per l'esercizio del controllo decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi.

4. I provvedimenti si intendono decaduti qualora l'ente gestore non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alla richiesta dell'assessore provinciale.

Art. 20

Regolamento per il servizio di vigilanza svolto dall'ente gestore
1. Il regolamento di esecuzione della presente legge disciplina lo svolgimento del servizio di vigilanza venatoria nelle riserve; esso contiene apposite norme per assicurare in ogni riserva il coordinamento del servizio di vigilanza svolto dall'ente gestore con quello espletato dai servizi della Provincia e per garantire anche la più rapida acquisizione dei dati e delle informazioni necessari all'accertamento dello stato della fauna. Il regolamento prevede altresì le forme di controllo sul servizio di vigilanza svolto dall'ente gestore da parte del servizio faunistico, nonché le forme di partecipazione del personale dipendente dall'ente gestore.

Art. 21


Concorso finanziario della Provincia
1. Al fine di concorrere alle spese per la vigilanza nelle riserve e per l'assolvimento dei compiti di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 16, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'ente gestore un contributo annuale nella misura massima del 50% delle spese per il personale addetto alla vigilanza venatoria in servizio presso l'Ente medesimo per un numero non superiore alle 40 unità. La Giunta provinciale determina annualmente in via forfettaria la spesa ammissibile con riferimento alle spese per retribuzione lorda e relativi oneri riflessi a carico della Provincia, nell'anno per il quale viene determinato il concorso finanziario, per il personale della Provincia inquadrato nel profilo professionale di agente ittico-venatorio con un'anzianità di servizio di dieci anni. La determinazione del concorso finanziario è altresì rapportata ai presunti periodi di servizio nell'anno di riferimento e comunque per un numero di unità di personale non superiore a quello stabilito dalla convenzione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f).

2. L'ente gestore è tenuto a presentare alla Giunta provinciale entro il 15 settembre di ogni anno le indicazioni necessarie per la determinazione della spesa ammissibile, in particolare quelle relative alla consistenza e ai presunti periodi di utilizzo del personale nell'anno successivo.

3. Qualora la consistenza e i periodi di utilizzo del personale risultino inferiori rispetto a quelli assunti ai fini della determinazione della spesa ammissibile ai sensi del comma 2, la Giunta provinciale provvede entro due mesi dalla data prevista dalla convenzione di cui all'articolo 15 alla eventuale rideterminazione del contributo assegnato.

4. La Giunta provinciale con il medesimo provvedimento di rideterminazione può disporre i necessari conguagli mediante compensazioni a valere sui contributi assegnati per l'esercizio in corso.

Capo IV

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