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Legge provinciale 9 dicembre 1991


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Licenza di caccia ed esami


Art. 39


Esame venatorio
1. La licenza di porto d'armi per uso di caccia può essere rilasciata dalla competente autorità statale dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esame dinanzi ad apposita commissione.

2. La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è nominata con deliberazione della Giunta provinciale e resta in carica per cinque anni. Fino al rinnovo continua ad esercitare le sue funzioni la commissione in carica. Essa è composta:

a) da un funzionario del servizio faunistico, in qualità di presidente;

b) da un esperto di zoologia applicata alla caccia;

c) da un esperto in scienze naturali;

d) da un esperto in armi e munizioni da caccia e loro uso;

e) da due esperti in materia di caccia titolari e due supplenti designati dal comitato faunistico provinciale.

3. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 la Giunta provinciale nomina un membro supplente.

4. La commissione svolge le sue funzioni con la presenza almeno del presidente e di tre commissari; in caso di assenza del presidente, la carica viene assunta dal commissario più anziano di età.

5. Per i membri supplenti vale quanto stabilito all'articolo 11, comma 5.

6. Funge da segretario della commissione un dipendente del servizio faunistico.

7. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio riguarda le seguenti materie:

a) nozioni di legislazione faunistica e venatoria;

b) nozioni di zoologia applicata alla caccia;

c) nozioni sulle armi da caccia e loro uso;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole e forestali;

e) prova pratica sulle materie di cui alla lettera c.

8. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

9. Per l'abilitazione occorre che il candidato riporti un punteggio positivo in ogni materia.

10. I requisiti per l'ammissione all'esame e le modalità di svolgimento delle prove sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

11. La commissione, integrata da un massimo di due esperti in biologia e caccia degli ungulati, riconosce, previo esame, la qualifica di "esperto accompagnatore" ai cacciatori che, con almeno cinque anni di attività venatoria svolta senza incorrere in trasgressioni, ne abbiano fatto richiesta, corredata dal parere dell'ente gestore. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei commi da 1 a 10 del presente articolo.

12. Sono altresì considerati "esperti accompagnatori" ai sensi della presente legge i cacciatori ai quali il comitato provinciale della caccia abbia già riconosciuto analoga qualifica prima dell'entrata in vigore della presente legge.

13. Il comitato faunistico provinciale determina le modalità di accompagnamento dei cacciatori da parte dell'"esperto accompagnatore" nella caccia agli ungulati, nonché i casi di sospensione o revoca della qualifica.

14. Ai componenti la commissione e agli esperti di cui al comma 11 sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 40

Rinnovo della licenza
1. Alla sua scadenza la licenza di porto d'armi per uso di caccia può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata da un nuovo certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio di data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.

2. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio alle specie soggette al programma di prelievo solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno tre anni prima.

Capo VI

Vigilanza venatoria. Sanzioni


Art. 41


Vigilanza venatoria
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli organi di polizia forestale, agli agenti ittico-venatori dipendenti dalla Provincia, alle guardie addette ai parchi nazionali e provinciali, ai custodi forestali dei comuni e loro consorzi e, a richiesta del Presidente della Giunta provinciale, agli organi di pubblica sicurezza.

2. Detta vigilanza è altresì affidata agli agenti venatori dipendenti dall'ente gestore e agli agenti volontari proposti dallo stesso o dalle associazioni protezionistiche nazionali riconosciute, ai quali sia stata attribuita la qualifica di guardia giurata ai termini delle norme di pubblica sicurezza. Tali agenti volontari svolgono l'attività in collegamento col servizio faunistico provinciale e secondo un regolamento di servizio predisposto dalla Giunta provinciale.

3. Gli agenti venatori svolgono le funzioni normalmente nell'ambito della circoscrizione territoriale alla quale sono assegnati.

4. Agli agenti preposti alla vigilanza, fatta eccezione per gli organi di pubblica sicurezza, è vietata la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni, salvo che siano autorizzati dall'ente da cui dipendono.

Art. 42

Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria
1. Nell'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza di porto d'armi per uso di caccia, del permesso annuale o del permesso d'ospite, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in atteggiamento di caccia.

2. Gli agenti venatori preposti alla vigilanza ai sensi dell'articolo 41, in caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'articolo 46, procedono, nei casi previsti dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) dell'articolo medesimo, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi, e al sequestro della selvaggina in tutti i casi previsti dal medesimo articolo, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al soggetto autore della violazione entro novanta giorni.

3. Se fra le cose sequestrate si trova selvaggina viva, gli agenti venatori provvedono a liberarla in località adatta.

4. La fauna selvatica morta sequestrata viene consegnata dagli agenti al titolare della gestione del territorio ove l'infrazione è stata accertata, il quale provvede alla sua custodia ovvero, qualora si renda necessario, ne cura la vendita. La fauna selvatica predetta, compreso il trofeo e il prezzo ricavato dalla eventuale vendita sono tenuti a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione e a questa restituiti ove venga accertato successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario l'illecito sussiste, l'importo è destinato dal titolare della gestione alla promozione di iniziative volte ad incrementare il patrimonio faunistico del territorio in cui è avvenuta l'infrazione. Qualora la consegna della fauna selvatica al titolare della gestione non sia possibile, l'agente che ha proceduto al sequestro individua un custode e determina provvisoriamente le modalità di custodia dandone immediata comunicazione al titolare medesimo.

5. La fauna selvatica di cui al comma 4 deve, se ritenuta idonea per scopi didattici, sanitari o di studio, su richiesta, essere consegnata al servizio faunistico.

Art. 43


Custodia delle cose sequestrate
1. Le cose sequestrate sono custodite a cura del servizio faunistico, il cui dirigente può anche attribuire tale compito in via permanente ad un dipendente avente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Qualora lo richiedano la natura delle cose sequestrate o motivi di opportunità, il dirigente del servizio di cui al comma 1 può disporre modalità particolari di custodia e la nomina di un custode, che deve essere edotto degli obblighi e delle responsabilità connessi con l'incarico che gli viene conferito.

3. Qualora non sia possibile la consegna delle cose sequestrate al servizio faunistico, l'agente che ha proceduto al sequestro individua un custode e determina provvisoriamente le modalità di custodia dandone immediata comunicazione al dirigente del servizio medesimo, il quale entro i successivi dieci giorni le conferma o le modifica.

Art. 44


Modalità della custodia
1. Le cose sequestrate sono annotate a cura dell'incaricato del servizio di custodia su apposito registro, con indicazione del procedimento cui si riferiscono, delle generalità del trasgressore e di quelle della persona cui appartengono, del luogo in cui sono custodite e delle generalità del custode.

2. Nel registro devono essere altresì annotati gli estremi dei provvedimenti che autorizzano l'alienazione o la distruzione delle cose nonché di quelli che ne dispongono la confisca o la restituzione.

Art. 45

Confisca, restituzione e alienazione delle cose sequestrate
1. E' sempre disposta la confisca dei mezzi di caccia vietati. E' altresì disposta la confisca delle armi sequestrate, nei casi in cui l'infrazione commessa dia luogo alle proposte di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di porto d'armi per uso di caccia.

2. Nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, il dirigente del servizio faunistico adotta con l'ordinanza di archiviazione il provvedimento di confisca o di restituzione delle cose sequestrate.

3. All'atto della restituzione delle cose sequestrate, l'incaricato del servizio di custodia dovrà redigere apposito processo verbale.

4. La restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro, ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza. Qualora sorga controversia circa il diritto alla restituzione, la restituzione stessa è disposta solo a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

5. Qualora si tratti di cose che possono alterarsi, il dirigente del servizio faunistico, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può procedere alla loro alienazione o distruzione; in caso di vendita la somma ricavata è tenuta a disposizione delle persone cui è stata contestata l'infrazione.

6. La stessa autorità dispone altresì con ordinanza l'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate, quando il provvedimento che dispone la confisca sia divenuto inoppugnabile.

7. Le somme ricavate dalla vendita sono introitate nel bilancio della Provincia.

Art. 46


Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.500.000 e l'esclusione della concessione della licenza di porto d'armi per uso di caccia da un minimo di un anno fino a tre anni a decorrere dalla data di definizione della sanzione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e l'esclusione definitiva della concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.500.000 e la sospensione della licenza di porto d'armi per uso di caccia da un minimo di un anno fino a tre anni a decorrere dalla data di definizione della sanzione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 per chi esercita la caccia senza essere coperto da assicurazione ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 22; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000 e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 e la sospensione della licenza di porto d'armi per uso di caccia fino a un anno per chi esercita la caccia in tempo non consentito; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.600.000 e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia nelle zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 e la sospensione della licenza da un minimo di un anno fino a tre anni a decorrere dalla data di definizione della sanzione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.600.000 e la revoca della licenza; soggiace alle medesime sanzioni chi viola il divieto di cui alla lettera u) del comma 1 dell'articolo 38, salvo il caso di sconfinamento nella riserva contigua;

e) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi esercita la caccia con mezzi non consentiti; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.600.000 e la revoca della licenza;

f) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia su specie di mammiferi ed uccelli di cui non è consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 e la sospensione della licenza fino a 3 anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 3.600.000 e la revoca della licenza;

g) la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a 3 anni per chi esercita la caccia su specie di mammiferi od uccelli particolarmente protette di cui all'articolo 2, comma 2, con esclusione dell'orso; in caso di recidiva la medesima sanzione pecuniaria è raddoppiata e si applica la revoca della licenza; qualora la violazione si riferisca all'esercizio di caccia all'orso si applica la sanzione pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 9.000.000 e la esclusione definitiva dalla concessione della licenza;

h) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dall'articolo 3; in caso di recidiva o di uccellagione con qualsiasi tipo di impianti fissi la sanzione pecuniaria è raddoppiata e si applica la revoca della licenza o l'esclusione definitiva della concessione della licenza; la sanzione amministrativa è determinata da lire 50.000 a lire 300.000 per il minore quando non sia recidivo. La sanzione è raddoppiata per chi esercita l'uccellagione con reti;

i) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi, essendo munito di permesso annuale o di permesso d'ospite per esercitare la caccia in una riserva, esercita la caccia in una riserva contigua a quella per la quale ha ottenuto il permesso annuale o il permesso d'ospite; in caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata;

l) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione o il permesso; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

m) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000 per ciascun capo, per chi viola le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 35;

n) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per ciascun capo, per chi introduce senza autorizzazione o destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 34 la selvaggina introdotta; per chi immette selvaggina viva estranea alla fauna autoctona o senza le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 34 si applica la sanzione amministrativa da lire 250.000 a lire 1.500.000 per ciascun capo immesso;

o) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 per chi viola le disposizioni contenute nel calendario venatorio nonché le prescrizioni tecniche adottate dal comitato faunistico provinciale ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'articolo 12, sempreché non si tratti di disposizioni o prescrizioni espressamente richiamate dal presente articolo;

p) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi viola le disposizioni di cui all'articolo 27;

q) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 nel caso di violazione delle norme contenute nei regolamenti interni delle riserve di cui all'articolo 17;

r) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000 nel caso di violazione delle norme contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge;

s) la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi viola i divieti di cui alle lettere j), l) ed o) dell'articolo 38;

t) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.

2. In aggiunta alle sanzioni previste dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000, comprensiva del risarcimento del danno al patrimonio faunistico, per ogni capo di tetraonide o di ungulato illegalmente abbattuto o per ogni capo delle specie particolarmente protette di cui al comma 2 dell'articolo 2.

3. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo.

4. Le sanzioni amministrative previste nei commi 1 e 2 debbono essere aggiornate ogni anno, sia nei minimi che nei massimi, con decreto del Presidente della Giunta provinciale in relazione alle variazioni per i prezzi al consumo accertate annualmente dall'ISTAT, con arrotondamento per eccesso alle lire 10.000.

Art. 47

Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni
1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si osservano, in quanto non diversamente previsto, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del servizio faunistico.

3. Le somme riscosse ai sensi dell'articolo 46 sono introitate nel bilancio della Provincia.
Art. 48

Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia
1. La revoca e la esclusione della concessione della licenza di porto d'armi per uso di caccia nei casi previsti dalle lettere g) ed h) del comma 1 dell'articolo 46 sono definitive.

2. Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f) dello stesso comma 1 dell'articolo 46 è ammesso il rinnovo della licenza di porto d'armi per uso di caccia a far data dal compimento del decimo anno dell'avvenuta revoca.

3. Il dirigente del servizio faunistico formula le proposte di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva dalla concessione della licenza di porto d'armi per uso di caccia, previste nei casi di illecito amministrativo, al questore del luogo di residenza del trasgressore.

Art. 49


Ritiro e sospensione del permesso annuale e del permesso d'ospite annuale per l'esercizio della caccia
1. Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e), f), g) ed h) del comma 1 dell'articolo 46, il dirigente del servizio faunistico può disporre il ritiro cautelare del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale, con effetto immediato, fino alla definizione del procedimento amministrativo o del giudizio di opposizione. Il ritiro cautelare è disposto con provvedimento motivato, tenuto conto delle specifiche osservazioni che l'interessato potrà formulare entro il termine di dieci giorni dalla contestazione dell'infrazione.

2. Per le violazioni di cui alle lettere indicate nel comma 1 nonché per quelle di cui alle lettere n), o), p) e q) del comma 1 dell'articolo 46, a definizione del relativo procedimento amministrativo, il dirigente del servizio faunistico, su conforme parere dell'apposita commissione disciplinare, dispone la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale ai cacciatori per un periodo minimo di un mese fino a un periodo massimo di un anno con effetto dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento amministrativo.

3. La commissione disciplinare, nominata dalla Giunta provinciale, è composta dal dirigente del servizio faunistico con funzioni di presidente, da un membro designato dall'ente gestore e da un esperto in materia giuridico-amministrativa e resta in carica per cinque anni. Svolge le funzioni di segretario un dipendente assegnato al servizio faunistico.

4. Ai componenti la commissione sono corrisposti, ove spettanti, i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono immediatamente comunicati al presidente dell'ente gestore, il quale dispone per la loro attuazione.

6. Contro i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi all'interessato.

Capo VII

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