Ana səhifə

Regolamento comunale per I servizi funebri e cimiteriali


Yüklə 406.5 Kb.
səhifə1/3
tarix25.06.2016
ölçüsü406.5 Kb.
  1   2   3
COMUNE DI ALBIGNASEGO

35020 - Provincia di Padova


REGOLAMENTO COMUNALE

PER I SERVIZI FUNEBRI

E CIMITERIALI



villa obizzi 1700


  • Approvato con delibera di C.C. n. 98 del 30/09/1997

  • Modificato con delibera di C.C. n. 89 del 29/09/1998

  • Modificato con delibera di C.C. n. 111 del 23/12/2002

  • Modificato con delibera di C.C. n. 39 del 04/05/2006

  • Integrato con delibera di C.C. n. 76 del 27/09/2007

  • Modificato con delibera di C.C. n. 99 del 16/12/2009

I N D I C E
TITOLO I' - PARTE GENERALE
CAPO I' - CIMITERI ESISTENTI
ART. 1 - STATO ATTUALE DEI REPARTI

ART. 2 - NATI MORTI

ART. 3 - CONTAGIOSI

ART. 4 - INDECOMPOSTI


CAPO II' - SEPPELLIMENTO E SEPOLTURE
ART. 5 - RICEVIMENTO E SEPPELLIMENTO SALME

ART. 6 - SEPOLTURE - SISTEMI E DURATA

ART. 7 - TIPOLOGIE DI SEPOLTURE

ART. 8 - SEPOLTURA: AVENTI DIRITTO

ART. 9 - TRASFERIMENTO E AVVICINAMENTO SALME

ART. 10 - SEPOLTURA: CONTENUTO DELLA DOMANDA

ART. 11 - PREAVVISI DI SCADENZA

ART. 12 - RIMOZIONI PER ESIGENZE DI SERVIZIO

ART. 13 - RECUPERO OGGETTI PREZIOSI

ART. 14 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI


TITOLO II' - PARTE SPECIALE
CAPO I' - LOCULI
ART. 15 - ASSEGNAZIONE LOCULI

ART. 16 – AVVICINAMENTI

ART. 17 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

ART. 18 - LOCULI IN CONCESSIONE PROVVISORIA

ART. 19 - ESTUMULAZIONI D'UFFICIO
CAPO III' - OSSARI
ART. 20 - OSSARI COMUNI - INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA

ART. 21 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE


CAPO IV' - SEPOLTURE PRIVATE

(CAPPELLINE DI FAMIGLIA)
ART. 22 – PERSONE AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE DI

AREE CIMITERIALI - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ART. 23 - ONEROSITA' E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

ART. 24 - DIVISIONE

ART. 25 - AMMISSIONE IN SEPOLTURE PRIVATE

ART. 26 - DIRITTI D'USO E LORO TRASMISSIONE

ART. 27 - RETROCESSIONI

ART. 28 - CESSIONE

ART. 29 - CONDIZIONI PER LA RINUNCIA DI CONCESSIONI

ART. 30 - CONSENSI ALLA SEPOLTURA PROVVISORIA

ART. 31 - RECUPERO MATERIALI

ART. 32 - OBBLIGHI SPECIALI


TITOLO III' - PARTE FINALE
CAPO I' - DISPOSIZIONI TECNICHE - ATTIVITA' E LAVORI DI IMPRESE
ART. 33 - IMPRESE PRIVATE

ART. 34 - CONCESSIONI A COSTRUIRE

ART. 35 - MODALITA' PER IL RILASCIO DI PERMESSI

E CONCESSIONI

ART. 36 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE COSTRUZIONI

ART. 37 - CONSEGNA DELL'AREA - VIGILANZA LAVORI -

USABILITA' DELLE SEPOLTURE

ART. 38 - MATERIALI DI SCAVO – ALLONTANAMENTO

ART. 39 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 40 - DIVIETI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLI

ART. 41 - RESPONSABILITA'

ART. 42 - ORARIO DI LAVORO - PERIODI DI SOSPENSIONE

ART. 43 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

ART. 44 - MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE

ART. 45 - LAMPADE VOTIVE

ART. 46 - POSA DI PALIDI – ISCRIZIONI

ART. 47 - FACOLTA' DI CHIEDERE COLLOCAMENTO DI LAPIDI

E DI DETTARE EPIGRAFI

ART. 48 - RICORDI - FOTOGRAFIE - PIANTE – FIORI
CAPO II' - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI - COMPETENZE
ART. 49 - ORARIO

ART. 50 – DIVIETI

ART. 51 – COMPETENZE

ART. 52 - SERVIZIO DI ISPEZIONE CIMITERIALE

ART. 53 - COMPITI DELL'ISPETTORE (O SUO F.F.)

ART. 54 - COMPITI DELL'UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 55 - CUSTODI/SEPPELLITORI

ART. 56 - RITI RELIGIOSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI


CAPO III' - DISPOSIZIONI FINALI E/O TRANSITORIE
ART. 57 – SANZIONI

ART. 58 - DECADENZA PER ABBANDONO

ART. 59 - RESPONSABILITA'

ART. 60 - PAGAMENTI DI CANONI E TASSE

ART. 61 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO - LEGGI ED ALTRI

ATTI REGOLAMENTARI

ART. 62 - NORMA TRANSITORIA

ART. 63 – MODALITA’ PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

ALLA CREMAZIONE

ART. 64 – URNE CINERARIE – DISPERSIONE, AFFIDAMENTO E

CUSTODIA

ART. 65 – REGISTRO PER LA CREMAZIONE


ALLEGATO N. 1 - PIANTINA ZONA PARROCCHIA SANTA MARIA ANNUNZIATA (ART. 8 - COMMA 2)

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI
T I T O L O I'
PARTE GENERALE
CAPO I'
CIMITERI ESISTENTI
ART. 1 - STATO ATTUALE DEI REPARTI
1. Vi sono nel Comune 3 (tre) cimiteri:


  1. il cimitero del Capoluogo, con accesso da via San Tommaso e da via F. Petrarca;

  2. il cimitero di Lion, con accesso da via Sant'Andrea;

  3. il cimitero di Carpanedo, con accesso da via Santo Stefano.

2. I tre cimiteri comprendono:




  • REPARTI COMUNI, per la sepoltura di adulti, per bambini al di sotto dei 10 anni, per nati morti e contagiosi, di cui agli artt. 2 e 3.




  • REPARTI SPECIALI, per la sepoltura dei religiosi.

  • L'ammissione al reparto e all'ossario religiosi, è subordinato al nulla-osta dell'autorità religiosa a ciò preposta.




  • REPARTI PER INDECOMPOSTI di cui all'art. 4.

ART 2 - NATI MORTI


Nei reparti comuni vengono sepolti i nati morti, gli aborti e le parti di cadavere di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia Mortuaria n. 285/90.
ART. 3 - CONTAGIOSI
Nei reparti comuni sono sepolte le salme di persone decedute per causa di malattia infettiva-diffusiva prevista nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità.
ART. 4 - INDECOMPOSTI
Nel reparto indecomposti sono sepolti i resti mortali delle salme esumate o estumulate che non risultino completamente mineralizzati.

CAPO II'
SEPPELLIMENTO E SEPOLTURE


ART. 5 - RICEVIMENTO E SEPPELLIMENTO SALME
1. Nessuna salma può essere ricevuta nei Cimiteri di questo Comune per il seppellimento se non accompagnata dalle autorizzazioni dell'Ufficiale di Stato Civile e dell'Ufficio di Polizia Mortuaria secondo le relative competenze.
2. Il seppellimento è eseguito a cura del personale comunale addetto ai cimiteri ed ha luogo nei giorni, con gli orari e le modalità definite dalle ordinanze sindacali.
3. Solo in caso di necessità sarà consentito il temporaneo deposito della salma nella cella mortuaria (ove esistente).
ART. 6 - SEPOLTURE - SISTEMI E DURATA
Le modalità di sepoltura sono regolamentate dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 - "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" - nei Capi da IX' a XII'.
ART. 7 - TIPOLOGIE DI SEPOLTURE
Per le sepolture nei tre cimiteri comunali sono possibili le seguenti tipologie:
- AUTORIZZAZIONI:
a) per inumazioni nei campi di sepoltura appositamente destinati;
- CONCESSIONI:
a) per loculi, secondo disponibilità, fino ad esaurimento;

b) per aree, appositamente lottizzate, sulle quali possono essere eretti sarcofaghi, edicole e cappelline;

c) per ossari e nel cinerario.
ART. 8 - SEPOLTURA: AVENTI DIRITTO
1. Le autorizzazioni e le concessioni per le sepolture sono rilasciate, secondo disponibilità, a persone fisiche aventi diritto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 285/90.
Fra gli aventi diritto sono da considerare anche:
1.a - coloro che dalla data della nascita hanno acquisito la residenza nel Comune di Albignasego e da esso siano emigrati da non oltre 20 anni, nonché coloro che avevano l'iscrizione anagrafica nel Comune stesso al momento del ricovero in istituti o case di cura posti fuori dal territorio comunale;

2.a - coloro che in vita hanno avuto la residenza anagrafica nel Comune di Albignasego per almeno venti anni;


3.a - coloro che, sia pur non godendo dei requisiti dei punti di cui sopra, risultino al momento della morte essere stati coniugati con defunti già tumulati o inumati in un cimitero del Comune;
4.a - le salme accolte nel cimitero di altro Comune qualora il CONIUGE VIVENTE e residente o l’unico figlio o la maggioranza dei figli residenti nel Comune di Albignasego ne faccia o ne facciano espressa richiesta sempreché il decesso non sia avvenuto da oltre 20 (venti) anni;
5.a - coloro che, se pur non residenti nel comune di Albignasego e non in possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, hanno l’unico figlio o la maggior parte dei figli, o gli unici parenti più prossimi identificabili sino al IV grado o di affini sino al II grado, residenti in questo Comune.
Ai fini del requisito della residenza nel territorio comunale richiesto per i casi sopraindicati si considerano fra gli aventi diritto anche coloro che abbiano avuto la residenza nel territorio di competenza della Parrocchia di Santa Maria Annunziata ricompreso nel territorio comunale di Padova e piu' precisamente sono da considerare: - DA ALBIGNASEGO IN DIREZIONE PADOVA -:SUL LATO DESTRO le vie: PASTO', BOSCO PAPADOPOLI, C. PORTA e MERCANTINI ed inoltre, indicativamente, tutti i numeri civici ricadenti nella via Guizza che vanno da via PASTO' a via MERCANTINI.

SUL LATO SINISTRO sono da considerare i numeri civici che, pur se ricadenti nel territorio del Comune di Padova, hanno l'ingresso dal V.LO ZANELLA del Comune di Albignasego e più precisamente i civici PARI dal n. 416 alla fine; inoltre il civico n. 414 di via Guizza e gli altri ubicati nel vicolo privato che si dirama all'altezza dello stesso.

Il possesso dei requisiti previsti dal presente articolo sarà verificato dal responsabile del procedimento.

(VEDI PIANTINA ALLEGATA)


ART. 9 - TRASFERIMENTO E AVVICINAMENTO DI SALME
Il trasferimento di salme verso altro cimitero o a seguito di avvicinamento di tumuli comporta la rinuncia alla concessione e la restituzione al Comune della sepoltura.

L'avvicinamento delle salme non è consentita in caso di inumazione.


ART. 10 - SEPOLTURA: CONTENUTO DELLA DOMANDA
La domanda di autorizzazione per sepoltura nei campi di inumazione o la domanda di concessione per loculi, ossari e/o aree cimiteriali è rivolta al Sindaco. In essa dovranno chiaramente indicarsi:


  1. le generalità anagrafiche del richiedente;

  2. le generalità anagrafiche della salma;

  3. il requisito per il riconoscimento del diritto alla sepoltura nei cimiteri comunali;

  4. la specie di sepoltura richiesta e il cimitero in cui essa ricade;

  5. dimensioni dell'area, ove trattasi di concessione per uso costruzione cappellina - edicola - sarcofago.

ART. 11 - PREAVVISI DI SCADENZA




  1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie non possono aver luogo se non dopo l'invio di una comunicazione al parente VIVENTE PIU' PROSSIMO al defunto purché ancora residente nel Comune, da effettuarsi almeno 2 (due) mesi prima dell'inizio delle operazioni e per quelli irreperibili sarà sufficiente il rispetto del comma successivo.




  1. Saranno inoltre esposti appositi cartelli di avviso in prossimità delle sepolture da estumulare o esumare almeno 6 (sei) mesi prima della data prefissata e ricomprendente in ogni caso la ricorrenza dei defunti.

ART. 12 - RIMOZIONI PER ESIGENZE DI SERVIZIO


Per esigenze generali (di servizio o per esecuzione di opere) si possono rimuovere le sepolture dandone preavviso al parente reperito più prossimo al defunto, senza il rispetto del termine di cui al precedente articolo e provvedendo, a carico del Comune, ad altra equivalente sistemazione delle salme.
ART. 13 - RECUPERO OGGETTI PREZIOSI E RICORDI


  1. I familiari che intendono recuperare dal feretro eventuali oggetti preziosi o ricordi, devono darne avviso scritto all'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria, prima della esumazione o estumulazione e possono presenziare alla operazione.




  1. Detti preziosi o ricordi rinvenuti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono consegnati ai familiari – se richiesti - dopo accurata disinfezione da effettuarsi a cura del competente servizio sanitario.




  1. Ove non richiesti sono consegnati all'Economo Comunale se la salma è destinata all'ossario comune.




  1. Di quanto avviene è fatta menzione nel registro dei verbali.




  1. Costituisce mancanza grave, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto, anche se non reclamato, rinvenuto dal personale incaricato delle operazioni di esumazione ed estumulazione, oggetto che deve essere comunque consegnato all'Ispettore Cimiteriale o a chi per esso.

ART. 14 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI




  1. I materiali e le opere esistenti sulle sepolture passano, alla scadenza, a disposizione del Comune.




  1. Solo eccezionalmente può essere autorizzato, a seguito richiesta scritta indirizzata al Sindaco, il recupero (anche se destinato al reimpiego in altra sepoltura) del materiale che sia in ottimo stato di conservazione o se trattasi di opera di notevole valore.




  1. Non è consentito il recupero, né il reimpiego di lapidi usate per le INUMAZIONI.


T I T O L O II'
PARTE SPECIALE
CAPO I'
L O C U L I
ART. 15 - ASSEGNAZIONE LOCULI


  1. La concessione per i loculi è TRENTENNALE e non rinnovabile.




  1. Qualora nel loculo oggetto della concessione in scadenza sia tumulata una salma di persona deceduta da meno di trent'anni, la concessione potrà essere prorogata per il numero di anni mancanti al compimento del trentennio di tumulazione. In tal caso, il richiedente pagherà la tariffa in vigore all'atto della proroga di concessione commisurata in ragione di 1/30 per ogni anno di proroga (o porzione di anno) della tumulazione.




  1. La concessione dei loculi avviene solo per decesso secondo rigoroso ordine di presentazione della domanda scritta (anche via fax) all’ufficio competente, seguendo, in regolare progressione, la numerazione dei loculi prefissata secondo il criterio “dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra”.

Le assegnazioni iniziano dal lotto più vecchio e proseguono, con lo stesso criterio, per i lotti successivi fino all’esaurimento delle disponibilità ivi comprese quelle relative ai nuovi lotti di loculi che dovessero, nel frattempo, essere consegnati per l’uso.


  1. Esaurita la disponibilità, si inizia la riassegnazione dei loculi che nel frattempo si sono liberati (per estumulazione ordinaria, per trasferimento salma o per ristrutturazione) seguendo sempre rigorosamente l’ordine di assegnazione di cui al precedente comma 3, partendo quindi dal lotto più vecchio e proseguendo infine con gli eventuali lotti.




  1. Potranno essere assegnati due loculi consecutivi solo quando il coniuge superstite, di età non inferiore a 70 (settanta) anni, ne faccia espressa richiesta al momento stesso della domanda.

Qualora il loculo in assegnazione non abbia un loculo consecutivo, si ricercano, proseguendo nell’ordine prefissato, i primi due loculi con detta caratteristica.

Le assegnazioni riprenderanno poi dal loculo non assegnato.




  1. A richiesta, sono ammesse assegnazioni in deroga nella prima e nella seconda fila da parte di persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, con invalidità accertata, per le quali è richiesta una dichiarazione, redatta da un medico specialista del servizio sanitario nazionale, dipendente o convenzionato, competente per la tipologia di menomazione o disabilità, nella quale, oltre alla descrizione circostanziata della patologia, sia specificato “Soggetto impossibilitato a deambulare totalmente o parzialmente e comunque non in grado di salire le scale”. Le persone che, adducendo di essere invalide secondo quanto sopra specificato, possono avanzare richiesta di assegnazione in deroga sono le seguenti categorie di parenti: a) i genitori del defunto; b) il coniuge del defunto; c) uno o più figli del defunto; d) uno o più nipoti del defunto. Si precisa, a titolo di esempio, che l’esistenza in vita dei genitori del defunto non esclude che la domanda possa essere avanzata dal coniuge, da uno o più figli ovvero da uno o più nipoti del defunto stesso.




  1. Sempre a richiesta, sono ammesse assegnazioni in deroga nella prima e nella seconda fila da parte di un genitore qualora sia deceduto l’altro genitore di un nucleo familiare all’interno del quale siano presenti uno o più figli minori di anni dieci.




  1. Il periodo di validità della concessione, anche nel caso di loculo prenotato per il coniuge vivente, decorre dalla data di tumulazione della prima salma.

ART. 16 - AVVICINAMENTI


E' ammesso, previa richiesta, l'avvicinamento di salme tumulate nello stesso cimitero comunale solo tra coniugi ovvero genitori e figli, nel caso in cui i figli siano premorti ai genitori; contestualmente avverrà l'automatica rinuncia al loculo in precedenza assegnato.
ART. 17 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE


  1. La rinuncia espressa alla concessione per i loculi provoca il parziale rimborso del prezzo, che calcolato sulla base della tariffa in vigore all'atto della rinuncia, viene stabilito con il seguente criterio:

2/3, dal 1' al 5' anno;


1/2, dal 6' al 20' anno.


  1. Nessun rimborso verrà riconosciuto per i loculi utilizzati da oltre 20 (venti) anni.




  1. Il rimborso avrà esecuzione solo dopo che, a cura e spese del concessionario, sia stata rimessa in pristino la sepoltura e sostituito/i il/i chiusino/i usato/i, con altri nuovi di uguale spessore e qualità.

ART. 18 - LOCULI IN CONCESSIONE PROVVISORIA




  1. E' consentita la concessione di tumulazione provvisoria nei seguenti casi:




  1. quando circostanze particolari impediscano l'immediata tumulazione della salma nel luogo riservatole;




  1. quando la salma debba essere trasferita altrove, a breve tempo per la sepoltura (es. trasporto in altro Comune).

Viene assegnato a tal fine il primo loculo libero procedendo a ritroso dal loculo in assegnazione secondo l’ordine di cui all’art. 15.




  1. La concessione provvisoria può avere durata massima di anni UNO, rinnovabile eccezionalmente per un ulteriore anno (limite massimo invalicabile).




  1. La concessione provvisoria di cui alla lettera b) punto 1. è onerosa e subordinata al versamento del canone tariffario prefissato, che ha valore annuo, anche per frazioni di anno.




  1. In caso di emergenza per indisponibilità di altri loculi, è riservato insindacabile diritto all'Amministrazione Comunale per l'occupazione temporanea di loculi assegnati e non utilizzati (a proprie spese e previa semplice notizia ai titolari interessati), con impegno di liberarli in caso di decesso dei destinatari.




  1. Nei chiusini di loculi in concessione provvisoria, sono consentite soltanto iscrizioni eseguite esclusivamente con vernice nera lavabile.




  1. Ove non venga richiesta la proroga della concessione provvisoria o l'eventuale traslazione di cui al punto 1., lettera b), alla scadenza della stessa, la salma sarà rimossa d'ufficio, previo semplice preavviso, provvedendo a darne sepoltura comune.




  1. Gli oneri, tutti, relativi alle concessioni provvisorie sono comunque posti a carico del concessionario con esclusione di quelli contemplati al punto 4. del presente articolo.

ART. 19 - ESTUMULAZIONI D'UFFICIO


Sono consentite estumulazioni provvisorie d'ufficio per le salme tumulate in loculi dai quali fuoriesca materia organica o molesta esalazione, per il tempo strettamente necessario alla eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

L'onere relativo sarà a carico del Comune.

CAPO III'
O S S A R I
ART. 20 - OSSARI COMUNI - INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA


  1. Nei cimiteri sono istituiti uno o più ossari comuni, per la raccolta e la conservazione in perpetuo, e collettiva, delle ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni, che dagli interessati non vengano sistemate in ossari particolari.




  1. Identica collocazione è riservata ai resti mortali rinvenuti anche fuori dei cimiteri o in essi trasportati da cimiteri soppressi.




  1. In qualunque dei tre cimiteri che ne abbia disponibilità, possono essere concessi, in uso CINQUANTENNALE, ossari INDIVIDUALI O DI FAMIGLIA, per la raccolta di resti di salme esumate o estumulate.




  1. Il periodo di validità dell'assegnazione decorre dalla data di sottoscrizione del relativo atto di concessione.

ART. 21 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE


  1. La rinuncia espressa alla concessione degli ossari provoca il parziale rimborso del prezzo che, calcolato sulla base delle tariffe in vigore all'atto della rinuncia, viene stabilito con il seguente criterio:

2/3, dal 1' al 5' anno;


1/3, dal 6' al 25' anno;
oltre i 25 anni nessun rimborso.


  1. Il rimborso avrà esecuzione solo dopo che - a cura e spese del concessionario - sia stata rimessa in pristino la sepoltura e sostituito/i il/i chiusino/i usato/i, con altri nuovi di uguale spessore e qualità.

CAPO IV
SEPOLTURE PRIVATE (CAPPELLINE DI FAMIGLIA)


ART. 22
PERSONE AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO




  1. L’area per la realizzazione di cappelline private di famiglia può essere concessa alle persone fisiche residenti nel Comune di Albignasego nonché a persone giuridiche (pubbliche o private) con sede legale nel Comune di Albignasego per una durata di 99 (novantanove) anni rinnovabile.




  1. Con la concessione il Comune conferisce il solo diritto d’uso dell’area, diritto che non è commerciabile.

Ogni atto contrario è nullo di diritto.


  1. Ai fini del requisito richiesto per la concessione di un’area cimiteriale si considerano fra gli aventi diritto alla concessione anche:




    1. Coloro che abbiano la residenza nel territorio di competenza della Parrocchia di Santa Maria Annunziata ricompreso nel territorio comunale di Padova e più precisamente sono da considerare: - da Albignasego in direzione Padova -: sul lato destro le vie: Pastò, Bosco Papadopoli, C. Porta e Mercantini ed inoltre, indicativamente, tutti i numeri civici ricadenti nella via Guizza che vanno da via Pastò a via Mercantini.

sul lato sinistro sono da considerare i numeri civici che, pur se ricadenti nel territorio del Comune di Padova, hanno l’ingresso dal vicolo Zanella del Comune di Albignasego e più precisamente i civici PARI dal n. 416 alla fine; inoltre il civico n. 414 di via Guizza e gli altri numeri ubicati nel vicolo privato che si dirama all’altezza dello stesso.
b. I cittadini iscritti all’AIRE, qualunque ne fosse in vita la residenza all’estero, che risultano aver avuto l’ultima residenza in Italia nel Comune di Albignasego e che in esso siano iscritti nelle liste elettorali.
c. Coloro che hanno avuto la residenza anagrafica nel Comune di Albignasego per almeno 20 (venti) anni, anche se non consecutivi.
d. Coloro, anche se non residenti, che abbiano dei parenti sino al IV grado e affini sino al II grado sepolti nei cimiteri comunali, ai fini del ricongiungimento della famiglia.


  1. Una medesima area può essere concessa in uso anche a pluralità di famiglie, prefissando nell’atto concessorio, i loculi e gli ossari rispettivamente assegnati.




  1. Il diritto d’uso dell’area consiste in una concessione amministrativa su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.




  1. In ogni atto di concessione, redatto secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta Comunale, deve risultare:




    1. la natura della concessione e la sua identificazione;

    2. la durata con l’indicazione della decorrenza;

    3. l’identificazione del concessionario o dei concessionari, nel caso di Ente o Comunità, quella del legale rappresentante;

    4. l’identificazione delle salme che vi saranno accolte o i criteri per la loro individuazione;

    5. l’eventuale restrizione o ampliamento al diritto d’uso;

    6. la prova dell’avvenuto pagamento della tariffa prevista;

    7. gli obbighi e gli oneri cui è soggetta la concessione.




  1. L’assegnazione delle aree viene effettuata, sino all’esaurimento della disponibilità, seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale. I termini di presentazione delle domande sono stabiliti dall’amministrazione comunale e resi debitamente pubblici.




  1. La concessione dell’area impegna il concessionario al rispetto di tutte le normative relative al permesso di costruire ed alle prescrizioni sancite dall’Ufficio Tecnico Edilizia Privata, all’atto del rilascio dell’autorizzazione a costruire ivi compreso il deposito di apposita cauzione.




  1. I singoli progetti di costruzione di cappelline di famiglia sono approvati su conforme parere della Commissione Edilizia e del Coordinatore Sanitario dell’USL competente per territorio e nel rispetto delle caratteristiche costruttive di cui al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.




  1. In applicazione dell’art. 92 – comma 3) del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 viene fissato in 5 (cinque) anni il termine entro il quale il concessionario deve completare la costruzione, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.




  1. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno carico interamente al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.




  1. La sepoltura non potrà essere utilizzata sino a quanto non sia intervenuto l’atto di collaudo da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, le cui spese gravano sul concessionario; dopo di che, eseguito l’atto, si procede allo svincolo della cauzione.




  1. Alla morte del concessionario gli eredi o gli aventi diritto devono comunicare al Comune, entro 3 (tre) mesi, la persona destinata al trasferimento degli oneri e diritti contenuti nella concessione. Qualora tale segnalazione non venga effettuata si procederà d’ufficio alla nomina, tra gli aventi diritto, del nuovo concessionario

ART. 23 – ONEROSITA’ E DECADENZA DELLA CONCESSIONE




  1. La concessione è subordinata all’osservanza, alle istruzioni, alle tariffe (attuali e future) di qualsiasi natura, in materia di concessioni cimiteriali e di Polizia Mortuaria.




  1. E’ altresì subordinata alle condizioni particolari inerenti alle singole specie di concessioni, ivi comprese le condizioni speciali risultanti dall’atto concessorio.




  1. SI INTENDONO DECADUTE DAL VINCOLO DELLA NOVANTANOVENNALITA’ le sepolture che NON risultino sistemate nei modi e termini prestabiliti o che si trovino in stato di completo abbandono.




  1. Ai concessionari viene notificata specifica diffida; in caso di irreperibilità del concessionario, viene esposto apposito cartello sulla sepoltura stessa.




  1. Decorso 1 (uno) anno dall’invio della diffida o dalla esposizione dell’avviso, ove non ricorrano circostanze giustificative dell’abbandono, viene dichiarata la decadenza con atto del Responsabile del Servizio competente da notificarsi al concessionario se ed in quanto reperibile; se irreperibile si pubblicherà l’atto all’Albo Pretorio ed esposto sulle bacheche comunali per almeno 30 (trenta) giorni.




  1. Emessa l’ordinanza sindacale, si procederà, nei modi e forme prescritti, alle estumulazioni occorrenti.




  1. La mancata esecuzione di opere indispensabili, ovvero lo stato gravemente indecoroso della sepoltura, E’ CONSIDERATO ABBANDONO.

ART. 24 - DIVISIONE




  1. Più concessionari di una sepoltura di famiglia possono procedere alla divisione tra loro dei vari tumuli. La divisione deve essere indicata nell’atto di concessione.




  1. Il diritto di sepoltura tra gli stessi titolari è dato dall’ordine di provenienza.




  1. In caso di tumuli sovrapposti l’ordine di utilizzo sarà da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso.

ART. 25 - AMMISSIONE IN SEPOLTURE PRIVATE


  1. Nelle sepolture private di famiglia sono ammesse le salme dei parenti del concessionario sino al IV grado e di affini sino al II grado; sono fatte salve ulteriori limitazioni contenute nei rispettivi atti di concessione o in testamento del primo concessionario.




  1. Ai concessionari o ai titolari di una sepoltura privata è consentita la sepoltura di salme di persone estranee alla famiglia solo nel caso in cui siano state con loro conviventi per un congruo periodo di tempo che comunque giustifichi il consenso ed inoltre le persone che, sempre per giustificati e documentabili motivi, siano stati in vita particolarmente benemerite nei loro confronti (esempio: donazione di organi, atti di coraggio, lasciti o donazioni).




  1. Ove i titolari di una sepoltura risultino due o più, essi sono obbligati, entro un anno dalla data di acquisizione del titolo, a designare uno tra loro il quale, ferma la responsabilità in solido di tutti i titolari, assuma l’esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione. La designazione deve avvenire con dichiarazione resa all’ufficio comunale competente ed è indispensabile ai fini del riconoscimento del diritto d’uso in capo ai richiedenti.




  1. Nella sepoltura concessa a persone giuridiche (pubbliche e private), sono ammessi gli appartenenti rispettivi
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət