LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1991, n. 24
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia
INDICE
Capo I - Principi e disposizioni generali
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Oggetto della tutela
Art. 3 - Divieto dell'uccellagione
Art. 4 - Zona delle Alpi
Art. 5 - Piano faunistico
Art. 6 - Articolazione del territorio
Art. 7 - Individuazione di zone per le attività cinofile
Art. 8 - Aree di speciale tutela
Capo II - Organizzazione della tutela
Art. 9 - Disposizioni generali
Art. 10 - Competenze della Giunta provinciale
Art. 11 - Comitato faunistico provinciale
Art. 12 - Competenze del comitato faunistico provinciale
Art. 13 - Osservatorio faunistico provinciale
Capo III - Regime riservistico e gestione della caccia nelle riserve
Art. 14 - Regime riservistico
Art. 15 - Gestione della caccia nelle riserve
Art. 16 - Contenuto della convenzione
Art. 17 - Regolamenti interni delle riserve
Art. 18 - Contributo finanziario dei cacciatori
Art. 19 - Controllo sugli atti
Art. 20 - Regolamento per il servizio di vigilanza svolto dall'ente gestore
Art. 21 - Concorso finanziario della Provincia
Capo IV - Esercizio della caccia
Art. 22 - Soggetti
Art. 23 - Cacciatori della riserva
Art. 24 - Esercizio della caccia
Art. 25 - Mezzi di caccia
Art. 26 - Rinvenimento e abbattimento fortuito della fauna selvatica
Art. 27 - Appostamenti fissi e temporanei
Art. 28 - Programmi di prelievo
Art. 29 - Elenco delle specie cacciabili e periodi di caccia
Art. 30 - Calendario venatorio
Art. 31 - Controllo della fauna
Art. 32 - Fondi chiusi
Art. 33 - Terreni in attualità di coltivazione ed indennizzi
Art. 34 - Immissione di fauna
Art. 35 - Cattura ed utilizzazione di animali a scopo scientifico
Art. 36 - Detenzione di animali per scopi diversi
Art. 37 - Norme per i cani
Art. 38 - Altri divieti
Capo V - Licenza di caccia ed esami
Art. 39 - Esame venatorio
Art. 40 - Rinnovo della licenza
Capo VI - Vigilanza venatoria. Sanzioni
Art. 41 - Vigilanza venatoria
Art. 42 - Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria
Art. 43 - Custodia delle cose sequestrate
Art. 44 - Modalità della custodia
Art. 45 - Confisca, restituzione e alienazione delle cose sequestrate
Art. 46 - Sanzioni
Art. 47 - Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni
Art. 48 - Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia
Art. 49 - Ritiro e sospensione del permesso annuale e del permesso d'ospite annuale per l'esercizio della caccia
Capo VII - Disposizioni finali e transitorie
Art. 50 - Istituzione del servizio faunistico
Art. 51 - Modificazioni alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12
Art. 52 - Personale per il servizio faunistico
Art. 53 - Efficacia della legge
Art. 54 - Costituzione del comitato faunistico provinciale e scioglimento del comitato provinciale della caccia
Art. 55 - Norme transitorie per le riserve private
Art. 56 - Tassidermia, protezione dell'orso bruno e tutela della fauna minore
Art. 57 - Regolamento di esecuzione
Art. 58 - Autorizzazioni di spesa
Art. 59 - Copertura degli oneri
Art. 60 - Variazioni di bilancio
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
promulga
la seguente legge:
Capo I Principi e disposizioni generali
Art. 1
Finalità
1. La tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia nella provincia di Trento sono disciplinati dalla presente legge e dalle altre disposizioni normative da essa richiamate.
2. La Provincia autonoma di Trento tutela la fauna quale patrimonio indisponibile dello Stato nell'interesse della comunità e disciplina l'attività venatoria al fine di mantenere e migliorare l'equilibrio dell'ambiente.
3. La tutela del patrimonio faunistico è volta alla conservazione ed al miglioramento della fauna selvatica, in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale.
Art. 2
Oggetto della tutela
1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio provinciale. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamenti detti, alle arvicole.
2. Sono particolarmente protette le seguenti specie: uccelli rapaci diurni e notturni, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, stambecchi, linci, lontre.
Art. 3
Divieto dell'uccellagione
1. In tutto il territorio provinciale è vietata ogni forma di uccellagione. E' altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.
Art. 4
Zona delle Alpi
1. Tutto il territorio provinciale, in considerazione della consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato ad ogni effetto zona faunistica a sé stante, facente parte della zona delle Alpi.
Art. 5
Piano faunistico
1. La tutela, la conservazione e il miglioramento della fauna selvatica si realizzano sulla base del piano faunistico.
2. Il piano individua sul territorio gli areali delle singole specie selvatiche, rileva lo stato faunistico e vegetazionale esistente, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche e individua gli interventi e le misure volte al miglioramento della fauna, al fine di realizzare l'equilibrio con l'ambiente, anche attraverso ripopolamenti e prelievi nelle popolazioni medesime e specifiche articolazioni del territorio.
3. Il piano faunistico è predisposto dalla Provincia avvalendosi delle indicazioni tecniche dell'osservatorio faunistico provinciale nonché della collaborazione del Museo tridentino di scienze naturali, di altri enti e istituti pubblici specializzati e delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o.
4. Il piano è deliberato dalla Giunta provinciale, sentito il comitato faunistico provinciale il quale deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta; esso è soggetto a revisione periodica, secondo quanto stabilito dal piano stesso.
Art. 6
Articolazione del territorio
1. La Giunta provinciale può deliberare l'istituzione di:
a) oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Nelle oasi è vietata ogni forma di caccia;
b) zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento; in tali zone è vietata ogni forma di caccia;
c) aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968;
d) centri pubblici e privati di produzione della selvaggina;
e) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi.
2. Le aree di cui al comma 1 sono delimitate a cura della Provincia o dei privati, quando le aree medesime sono istituite su loro richiesta, con apposite tabelle esenti da tasse ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.
3. La Giunta provinciale può allestire per fini pubblici strutture sportive, aperte anche ai privati, atte alle esercitazioni di tiro con armi anche per uso di caccia e dispone in ordine alla loro gestione.
4. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 contengono le disposizioni e le modalità per la gestione delle relative aree compresi gli interventi di ordine sanitario; quelle di cui alla lettera c) recano anche la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria. Esse sono adottate dalla Giunta provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, previa affissione all'albo dei comuni territorialmente interessati per un periodo di trenta giorni e notifica ai privati proprietari del relativo progetto nonché esame delle eventuali osservazioni od opposizioni presentate dai proprietari medesimi entro sessanta giorni dalla notifica.
Art. 7
Individuazione di zone per le attività cinofile
1. L'individuazione delle zone di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) è subordinata al consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. La deliberazione di istituzione stabilisce le misure eventualmente necessarie per la salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, nonché le norme regolamentari per la loro gestione con particolare riguardo al divieto di abbattere la fauna usata per le prove, ai tipi di destinazione cinofila di ciascuna zona, alle eventuali quote di accesso, al comportamento che devono assumere gli utenti, alla garanzia d'uso della zona da parte dei soggetti in possesso dei necessari requisiti. Dette zone possono essere costituite anche su richiesta delle associazioni venatorie o di gruppi cinofili.
Art. 8
Aree di speciale tutela
1. La pianificazione faunistica nei territori compresi nei parchi naturali provinciali è disciplinata dalla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18.
2. I territori delle foreste demaniali provinciali non ricompresi nei parchi naturali provinciali possono essere costituiti in riserve faunistiche orientate, gestite direttamente dalla Provincia sulla base di appositi piani faunistici. Detti piani faunistici sono deliberati dalla Giunta provinciale, sentito il comitato faunistico provinciale; con le medesime deliberazioni sono disciplinate anche le modalità per gli eventuali prelievi.
3. Per i territori individuati come biotopi ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 4, come modificato dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, la gestione della fauna si attua in conformità dei vincoli previsti nel provvedimento di individuazione del singolo biotopo.
4. I piani previsti dai commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati ai sensi della legislazione provinciale richiamata dal comma 3 tengono conto delle indicazioni e degli obiettivi generali contenuti nel Piano faunistico di cui all'articolo 5.
5. Nei territori compresi nel Parco nazionale dello Stelvio resta fermo il divieto di caccia di cui all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. In caso di modifica dell'estensione del parco, apportata ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, possono essere operate rettifiche di superficie e confine alle riserve confinanti.
Capo II
|