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Legge provinciale 9 dicembre 1991


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LEGGE PROVINCIALE 9 dicembre 1991, n. 24


Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

INDICE
Capo I - Principi e disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Oggetto della tutela

Art. 3 - Divieto dell'uccellagione

Art. 4 - Zona delle Alpi

Art. 5 - Piano faunistico

Art. 6 - Articolazione del territorio

Art. 7 - Individuazione di zone per le attività cinofile

Art. 8 - Aree di speciale tutela


Capo II - Organizzazione della tutela

Art. 9 - Disposizioni generali

Art. 10 - Competenze della Giunta provinciale

Art. 11 - Comitato faunistico provinciale

Art. 12 - Competenze del comitato faunistico provinciale

Art. 13 - Osservatorio faunistico provinciale


Capo III - Regime riservistico e gestione della caccia nelle riserve

Art. 14 - Regime riservistico

Art. 15 - Gestione della caccia nelle riserve

Art. 16 - Contenuto della convenzione

Art. 17 - Regolamenti interni delle riserve

Art. 18 - Contributo finanziario dei cacciatori

Art. 19 - Controllo sugli atti

Art. 20 - Regolamento per il servizio di vigilanza svolto dall'ente gestore

Art. 21 - Concorso finanziario della Provincia
Capo IV - Esercizio della caccia

Art. 22 - Soggetti

Art. 23 - Cacciatori della riserva

Art. 24 - Esercizio della caccia

Art. 25 - Mezzi di caccia

Art. 26 - Rinvenimento e abbattimento fortuito della fauna selvatica

Art. 27 - Appostamenti fissi e temporanei

Art. 28 - Programmi di prelievo

Art. 29 - Elenco delle specie cacciabili e periodi di caccia

Art. 30 - Calendario venatorio

Art. 31 - Controllo della fauna

Art. 32 - Fondi chiusi

Art. 33 - Terreni in attualità di coltivazione ed indennizzi

Art. 34 - Immissione di fauna

Art. 35 - Cattura ed utilizzazione di animali a scopo scientifico

Art. 36 - Detenzione di animali per scopi diversi

Art. 37 - Norme per i cani

Art. 38 - Altri divieti


Capo V - Licenza di caccia ed esami

Art. 39 - Esame venatorio

Art. 40 - Rinnovo della licenza
Capo VI - Vigilanza venatoria. Sanzioni

Art. 41 - Vigilanza venatoria

Art. 42 - Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria

Art. 43 - Custodia delle cose sequestrate

Art. 44 - Modalità della custodia

Art. 45 - Confisca, restituzione e alienazione delle cose sequestrate

Art. 46 - Sanzioni

Art. 47 - Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni

Art. 48 - Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia

Art. 49 - Ritiro e sospensione del permesso annuale e del permesso d'ospite annuale per l'esercizio della caccia


Capo VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 50 - Istituzione del servizio faunistico

Art. 51 - Modificazioni alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12

Art. 52 - Personale per il servizio faunistico

Art. 53 - Efficacia della legge

Art. 54 - Costituzione del comitato faunistico provinciale e scioglimento del comitato provinciale della caccia

Art. 55 - Norme transitorie per le riserve private

Art. 56 - Tassidermia, protezione dell'orso bruno e tutela della fauna minore

Art. 57 - Regolamento di esecuzione

Art. 58 - Autorizzazioni di spesa

Art. 59 - Copertura degli oneri

Art. 60 - Variazioni di bilancio

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

promulga


la seguente legge:


Capo I

Principi e disposizioni generali


Art. 1


Finalità
1. La tutela della fauna selvatica e l'esercizio della caccia nella provincia di Trento sono disciplinati dalla presente legge e dalle altre disposizioni normative da essa richiamate.

2. La Provincia autonoma di Trento tutela la fauna quale patrimonio indisponibile dello Stato nell'interesse della comunità e disciplina l'attività venatoria al fine di mantenere e migliorare l'equilibrio dell'ambiente.

3. La tutela del patrimonio faunistico è volta alla conservazione ed al miglioramento della fauna selvatica, in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale.

Art. 2


Oggetto della tutela
1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio provinciale. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamenti detti, alle arvicole.

2. Sono particolarmente protette le seguenti specie: uccelli rapaci diurni e notturni, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, stambecchi, linci, lontre.

Art. 3

Divieto dell'uccellagione
1. In tutto il territorio provinciale è vietata ogni forma di uccellagione. E' altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.


Art. 4


Zona delle Alpi
1. Tutto il territorio provinciale, in considerazione della consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato ad ogni effetto zona faunistica a sé stante, facente parte della zona delle Alpi.


Art. 5


Piano faunistico
1. La tutela, la conservazione e il miglioramento della fauna selvatica si realizzano sulla base del piano faunistico.

2. Il piano individua sul territorio gli areali delle singole specie selvatiche, rileva lo stato faunistico e vegetazionale esistente, verifica la dinamica delle popolazioni faunistiche e individua gli interventi e le misure volte al miglioramento della fauna, al fine di realizzare l'equilibrio con l'ambiente, anche attraverso ripopolamenti e prelievi nelle popolazioni medesime e specifiche articolazioni del territorio.

3. Il piano faunistico è predisposto dalla Provincia avvalendosi delle indicazioni tecniche dell'osservatorio faunistico provinciale nonché della collaborazione del Museo tridentino di scienze naturali, di altri enti e istituti pubblici specializzati e delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera o.

4. Il piano è deliberato dalla Giunta provinciale, sentito il comitato faunistico provinciale il quale deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta; esso è soggetto a revisione periodica, secondo quanto stabilito dal piano stesso.

Art. 6

Articolazione del territorio
1. La Giunta provinciale può deliberare l'istituzione di:

a) oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica. Nelle oasi è vietata ogni forma di caccia;

b) zone di ripopolamento e cattura destinate alla riproduzione della selvaggina, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento; in tali zone è vietata ogni forma di caccia;

c) aziende faunistico-venatorie di cui all'articolo 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968;

d) centri pubblici e privati di produzione della selvaggina;

e) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi.

2. Le aree di cui al comma 1 sono delimitate a cura della Provincia o dei privati, quando le aree medesime sono istituite su loro richiesta, con apposite tabelle esenti da tasse ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

3. La Giunta provinciale può allestire per fini pubblici strutture sportive, aperte anche ai privati, atte alle esercitazioni di tiro con armi anche per uso di caccia e dispone in ordine alla loro gestione.

4. Le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 contengono le disposizioni e le modalità per la gestione delle relative aree compresi gli interventi di ordine sanitario; quelle di cui alla lettera c) recano anche la disciplina dell'esercizio dell'attività venatoria. Esse sono adottate dalla Giunta provinciale, sentito l'osservatorio faunistico provinciale, previa affissione all'albo dei comuni territorialmente interessati per un periodo di trenta giorni e notifica ai privati proprietari del relativo progetto nonché esame delle eventuali osservazioni od opposizioni presentate dai proprietari medesimi entro sessanta giorni dalla notifica.

Art. 7


Individuazione di zone per le attività cinofile
1. L'individuazione delle zone di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) è subordinata al consenso dei proprietari e conduttori dei fondi. La deliberazione di istituzione stabilisce le misure eventualmente necessarie per la salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, nonché le norme regolamentari per la loro gestione con particolare riguardo al divieto di abbattere la fauna usata per le prove, ai tipi di destinazione cinofila di ciascuna zona, alle eventuali quote di accesso, al comportamento che devono assumere gli utenti, alla garanzia d'uso della zona da parte dei soggetti in possesso dei necessari requisiti. Dette zone possono essere costituite anche su richiesta delle associazioni venatorie o di gruppi cinofili.


Art. 8


Aree di speciale tutela
1. La pianificazione faunistica nei territori compresi nei parchi naturali provinciali è disciplinata dalla legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18.

2. I territori delle foreste demaniali provinciali non ricompresi nei parchi naturali provinciali possono essere costituiti in riserve faunistiche orientate, gestite direttamente dalla Provincia sulla base di appositi piani faunistici. Detti piani faunistici sono deliberati dalla Giunta provinciale, sentito il comitato faunistico provinciale; con le medesime deliberazioni sono disciplinate anche le modalità per gli eventuali prelievi.

3. Per i territori individuati come biotopi ai sensi della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 4, come modificato dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, la gestione della fauna si attua in conformità dei vincoli previsti nel provvedimento di individuazione del singolo biotopo.

4. I piani previsti dai commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati ai sensi della legislazione provinciale richiamata dal comma 3 tengono conto delle indicazioni e degli obiettivi generali contenuti nel Piano faunistico di cui all'articolo 5.

5. Nei territori compresi nel Parco nazionale dello Stelvio resta fermo il divieto di caccia di cui all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968. In caso di modifica dell'estensione del parco, apportata ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, possono essere operate rettifiche di superficie e confine alle riserve confinanti.

Capo II

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