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Il regolamento (art. 2)


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Si comunica che è stato pubblicato sulla G.U. N.276 del 25.11.2010 il D.P.R. 5.10.2010 N.195 : “Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo”, che viene allegato alla presente comunicazione.
Pubblici dipendenti e consulenti della PA potranno ricevere un trattamento economico non superiore a quello annuale complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di Cassazione, oggi pari a 311.00 euro lordi.

Deroghe: nel limite della remunerazione non si computa il corrispettivo globale percepito per il rapporto di lavoro o il trattamento pensionistico corrisposti al soggetto destinatario, rispettivamente, dall’amministrazione o dalla società di appartenenza e dall’ente previdenziale. In poche parole. I 311.000 euro non si cumulano con lo stipendio o la pensione già in godimento. Non solo. Non va computato nel limite del trattamento economico complessivo la parte del compenso che il soggetto destinatario è eventualmente obbligato a versare in fondi.

Le Amministrazioni avranno comunque il potere di derogare al limite massimo dei compensi, pur solo in presenza di esigenze di carattere eccezionale (eventi imprevedibili e che richiedano prestazioni straordinarie) e per un periodo di tempo non superiore a tre anni. In ogni caso la deroga sarà sottoposta al vaglio preventivo della Funzione Pubblica.

Il regolamento (art.2) non riguarda regioni, enti locali e S.S.N., essendo riferito alle amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici economici e non, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica e le loro controllate.

Il “tetto” opererà non solo per i compensi derivanti da rapporti di lavoro dipendente , ma anche autonomo, derivanti da contratti d’opera continuativa, co.co.co. o a progetto: si ammette indirettamente quindi che il co.co.co. a progetto vale anche per la PA, smentendo la tesi prevalente che tale forma di lavoro autonomo non si applicherebbe nella P.A.

Restano invece escluse dal tetto le attività soggette a tariffa professionale, i contratti d’opera di natura non continuativa, i compensi degli amministratori delle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica. Esclusi anche i redditi dei dipendenti di Banca d’Italia e delle Autorità indipendenti.



Ciascuna Amministrazione dovrà rendere pubblica, mediante sito istituzionale, ciascun atto di conferimento soggetto alla disciplina del regolamento, indicando tipo, durata, compenso, nominativo del destinatario, nonché tutti gli altri eventuali incarichi , rapporti o simili, con l’indicazione dei compensi spettanti.


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