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Il presidente del consiglio dei ministri


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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2015

Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di

inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi

comparti di contrattazione del personale non dirigenziale. (15A06888)

(GU n.216 del 17-9-2015)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

che al fine di favorire i processi di mobilita' fra i comparti di

contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, prevede

l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8

del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni

sindacali per definire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento

previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di

contrattazione del personale non dirigenziale;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il

quale prevede che il decreto di cui all'art. 29-bis del decreto

legislativo n. 165 del 2001 e' adottato, secondo la procedura ivi

indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del medesimo decreto e che, decorso il suddetto

termine, la tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con

decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di

cui al citato art. 29-bis;

Visto l'art. 30 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001,

cosi' come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2014,

n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.

114;


Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 30 del decreto

legislativo n. 165 del 2001 che disciplina la «mobilita' volontaria»

che consente alle amministrazioni pubbliche di ricoprire posti

vacanti in organico mediante passaggio diretto dei dipendenti di cui

all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001

appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso

altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo

assenso dell'amministrazione di appartenenza;

Visto, altresi', il comma 2 del medesimo art. 30 del predetto

decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo cui, nell'ambito dei

rapporti di lavoro dell'art. 2, comma 2, i dipendenti possono essere

trasferiti all'interno della stessa amministrazione o, previo accordo

tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi

collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non

superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini

del medesimo comma non si applica il terzo periodo del primo comma

dell'art. 2103 del codice civile, configurandosi la predetta

fattispecie come «mobilita' obbligatoria» tra amministrazioni;

Visto lo stesso comma 2 del medesimo art. 30 del predetto decreto

legislativo n. 165 del 2001 secondo cui con decreto del Ministro per

la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa

consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e

previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui

all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono

essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente

comma, anche, mediante «mobilita' funzionale» con passaggi diretti di

personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire

l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle

amministrazioni che presentano carenze di organico;

Visto il comma 2.3 del medesimo art. 30 del predetto decreto

legislativo n. 165 del 2001, che al fine di favorire i processi di

cui ai commi 1 e 2, ha istituito, nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al

miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche

amministrazioni, e ha previsto che i criteri di utilizzo e le

modalita' di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20

dicembre 2014, recante: «Definizione dei criteri di utilizzo e

modalita' di gestione delle risorse del fondo destinato al

miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche

amministrazioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 2.3, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e, in particolare, l'art. 1,

nella parte in cui definisce le fattispecie sopra indicate della

«mobilita' volontaria», della «mobilita' obbligatoria» tra

amministrazioni e della «mobilita' funzionale»;

Visti i commi 2-bis e 2-quinquies del predetto art. 30 del decreto

legislativo n. 165 del 2001, nella parte in cui stabiliscono che il

passaggio in altra amministrazione del dipendente e' disposto

nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella

posseduta presso l'amministrazione di provenienza e che, salvo

diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo

dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per

mobilita' si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed

economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti

collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione;

Visti gli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165

del 2001 in materia di eccedenze, mobilita' collettiva e gestione del

personale in disponibilita';

Ritenuto che le tabelle previste dall'art. 29-bis del decreto

legislativo n. 165 del 2001 possano agevolare la mobilita'

volontaria, quella obbligatoria e quella funzionale, nonche'

l'attuazione dei processi in atto di riordino di enti ed

amministrazioni pubbliche e garantire l'esercizio delle funzioni

istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze

di organico;

Ritenuto che l'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001,

nel prevedere quale contenuto del decreto la definizione di «una

tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai

contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione»,

non consente di innovare, modificare o integrare gli ordinamenti

professionali dei Contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti

dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto che la «tabella di equiparazione fra i livelli di

inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi

comparti di contrattazione», in attuazione dell'art. 29-bis del

decreto legislativo n. 165 del 2001, rappresenta uno strumento di

corrispondenza tra livelli economici di inquadramento, utilizzando,

tra gli altri criteri di armonizzazione, anche l'importo del

trattamento tabellare stabilito per il personale non dirigenziale dai

contratti collettivi relativi al biennio economico 2008-2009, e

consente di favorire i predetti processi di mobilita'

intercompartimentale;

Rilevato che per individuare la corrispondenza dei livelli

economici previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di

lavoro relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale

non dirigenziale e' necessario stabilire, in termini generali e

preventivi, l'equiparazione tra le aree funzionali e le categorie di

inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di

contrattazione;

Considerato che per definire l'equiparazione tra le aree funzionali

e le categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi

comparti di contrattazione occorre confrontare gli ordinamenti

professionali disciplinati dai rispettivi contratti nazionali tenendo

conto delle mansioni, dei compiti, delle responsabilita' e dei titoli

di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali

indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e

categorie;

Considerato che l'equiparazione tra le aree funzionali e le

categorie di inquadramento del personale appartenente ai diversi

comparti di contrattazione, definita astrattamente dalle tabelle di

corrispondenza dei livelli economici allegate al presente decreto,

deve essere comunque accertata dall'amministrazione all'atto

dell'inquadramento in relazione alla fattispecie concreta sulla base

dei rispettivi ordinamenti professionali, nonche' dei criteri

definiti dal presente decreto;

Ritenuto che le determinazioni per l'effettiva posizione di

inquadramento giuridico del dipendente trasferito in mobilita'

intercompartimentale devono tenere conto anche delle specifiche ed

eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di

destinazione, fermo restando il rispetto dei criteri per

l'individuazione del livello economico di inquadramento;

Stabilito che la corrispondenza tra i livelli economici relativi ai

diversi comparti di contrattazione sia individuata anche sulla base

del criterio della prossimita' degli importi del trattamento

tabellare del comparto di provenienza;

Precisato che la fascia economica derivante da progressione

economica nel profilo di appartenenza non puo' dare luogo all'accesso

a profili professionali con superiore contenuto professionale;

Rilevato altresi' che le corrispondenze stabilite dal presente

decreto non modificano la disciplina prevista per l'inquadramento in

posizioni professionali il cui accesso e' riservato al pubblico

concorso ovvero escluso tramite procedure di mobilita'

intercompartimentale;

Visto l'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, comma

1-bis, nella parte in cui stabilisce che i dipendenti pubblici, con

esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle

accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in

almeno tre distinte aree funzionali e che le progressioni all'interno

della stessa area avvengono secondo principi di selettivita', in

funzione delle qualita' culturali e professionali, dell'attivita'

svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce

di merito;

Visto il CCNQ dell'11 febbraio 2007 per la definizione dei comparti

di contrattazione per il quadriennio 2006-2009;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionale di lavoro del

personale non dirigente dei comparti di contrattazione collettiva e i

vigenti ordinamenti professionali del personale non dirigente, tenuto

conto dell'orario di lavoro settimanale pari a 36 ore;

Visto l'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001,

cosi' come sostituito dall'art. 54, comma 1, del decreto legislativo

27 ottobre 2009, n. 150, nella parte in cui prevede la stipula di

appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative,

secondo le procedure di cui agli articoli 41, comma 5, e 47, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per definire fino a

un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva

nazionale, cui corrispondono non piu' di quattro separate aree per la

dirigenza;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al

personale non dirigenziale dei comparti dei ministeri, delle agenzie

fiscali, della Presidenza del Consiglio dei ministri, degli enti

pubblici non economici, compresi quelli di cui all'art. 70 del

decreto legislativo n. 165 del 2001, delle regioni e degli enti

locali, del servizio sanitario nazionale, dell'universita', delle

istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, delle istituzioni

di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, del

personale della scuola, ed in particolare la disciplina

dell'ordinamento professionale e del tabellare;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai

segretari comunali e provinciali, quadriennio 1998-2001, stipulato il

16 maggio 2001, e, in particolare, l'art. 32, che prevede le

corrispondenze professionali in caso di mobilita';

Ritenuto che il presente decreto tiene conto dei vigenti contratti

collettivi nazionali di lavoro con la conseguenza che in caso di

rinnovo occorrera' procedere all'eventuale aggiornamento dello

stesso;

Ritenuto di non declinare nei quadri di corrispondenza del presente

decreto le posizioni stipendiali del personale docente e non docente

appartenente al comparto scuola e al comparto delle istituzioni di

alta formazione e specializzazione artistica e musicale, in quanto

definite per fasce di anzianita';

Ritenuto opportuno, in ragione della specificita' dell'ordinamento

professionale, escludere dai quadri di corrispondenza del presente

decreto i professionisti disciplinati nell'ordinamento professionale

di alcuni contratti collettivi, nonche' i profili professionali di

ricercatore e tecnologo, fermi restando la disciplina vigente in

materia di mobilita' e, ove compatibili, i criteri del presente

decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014,

con cui l'onorevole dottoressa Maria Anna Madia e' stata nominata

Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22

febbraio 2014, con cui al Ministro senza portafoglio onorevole

dottoressa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la

semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23

aprile 2014 recante «Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio

onorevole dottoressa Maria Anna Madia per la semplificazione e la

pubblica amministrazione»;

Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 7

maggio 2015;

Sentite in data 2 aprile 2015 le confederazioni sindacali

rappresentative;

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Finalita' e oggetto



1. Le tabelle del presente decreto hanno la finalita' di favorire i

processi di mobilita' fra i comparti di contrattazione del personale

non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni e individuano la

corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento previsti dai

contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano fermi i

criteri per la comparazione dei livelli di inquadramento tra aree o

categorie derivanti dai rispettivi ordinamenti professionali e dal

presente decreto.

2. Le tabelle di corrispondenza di cui agli allegati da 1 a 10, che

fanno parte integrante del presente decreto, non hanno valore

innovativo, integrativo o modificativo degli ordinamenti

professionali vigenti.

3. Le allegate tabelle da 1 a 8 (Tab. 1: Ministeri, Tab. 2: Agenzie

fiscali, Tab. 3: Presidenza del Consiglio dei ministri, Tab. 4: Enti

pubblici non economici, Tab. 5: Regioni ed enti locali, Tab. 6:

Servizio sanitario nazionale, Tab. 7: Universita', Tab. 8:

Istituzioni ed enti di ricerca) definiscono le corrispondenze dei

livelli economici del personale del comparto indicato nella prima

colonna con gli altri comparti di contrattazione indicati nelle

successive colonne sulla base del criterio di cui all'art. 2, comma

3. I livelli economici del personale degli enti di ricerca di cui

alla Tab. 8 si intendono riferiti anche al personale dell'Agenzia

spaziale italiana (A.S.I.). Lo stesso criterio vale per le colonne

finali titolate «Ricerca» delle Tab. da 1 a 7.

4. La Tab. 9 definisce la corrispondenza del personale docente e

non docente del comparto Scuola e AFAM rispetto al comparto Ministeri

e si integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1. Per la Tab. 9

non sono declinate le posizioni stipendiali del personale docente e

non docente appartenente ai relativi comparti.

5. Il segretario comunale collocato nella fascia professionale «C»

viene equiparato alla categoria o area professionale piu' elevata

prevista dal sistema di classificazione vigente presso

l'amministrazione di destinazione con inquadramento nella fascia

economica secondo i criteri del presente decreto.

6. La Tab. 10 definisce la corrispondenza del personale

Unioncamere, Cnel ed Enac rispetto al comparto Ministeri e si

integra, per gli altri comparti, con la Tab. 1.

Art. 2

Criteri di inquadramento



1. Le amministrazioni pubbliche operano, all'atto

dell'inquadramento del personale in mobilita', l'equiparazione tra le

aree funzionali e le categorie di inquadramento del personale

appartenente ai diversi comparti di contrattazione mediante confronto

degli ordinamenti professionali disciplinati dai rispettivi contratti

collettivi nazionali di lavoro, tenendo conto delle mansioni, dei

compiti, delle responsabilita' e dei titoli di accesso relativi alle

qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie

delle medesime aree funzionali e categorie, senza pregiudicare,

rispetto al requisito del titolo di studio, le progressioni di

carriera legittimamente acquisite. La fascia economica derivante da

progressione economica nel profilo di appartenenza non puo' comunque

dare luogo all'accesso a profili professionali con superiore

contenuto professionale per i quali e' previsto un piu' elevato

livello di inquadramento giuridico iniziale.

2. L'individuazione della posizione di inquadramento giuridico del

dipendente trasferito in mobilita' intercompartimentale deve tenere

conto anche delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo

professionale di provenienza e di destinazione.

3. La corrispondenza tra i livelli economici relativi ai diversi

comparti di contrattazione e' individuata anche sulla base del

criterio della prossimita' degli importi del trattamento tabellare

del comparto di provenienza secondo le corrispondenze di cui alle

tabelle allegate al presente decreto, fermo restando, comunque, il

prioritario rispetto dei criteri di cui ai commi 1 e 2 del presente

articolo.

Art. 3

Trattamento economico e previdenziale



1. Nel caso di mobilita' volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1,

del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica il comma

2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n. 165 del

2001.


2. Nei casi di mobilita' diversa da quella volontaria, fatta salva

l'eventuale disciplina speciale prevista, i dipendenti trasferiti

mantengono:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio ove piu'

favorevole - limitatamente alle voci con carattere di generalita' e

natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico profilo

d'impiego nell'ente di provenienza, previste dai vigenti contratti

collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione di

provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad

personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a

qualsiasi titolo conseguiti nei casi in cui sia individuata la

relativa copertura finanziaria ovvero a valere sulle facolta'

assunzionali;

b) la facolta' di optare per l'inquadramento e il trattamento

previdenziale di provenienza.

Art. 4


Efficacia

1. Il presente decreto e' da riferire alla vigente disciplina

contrattuale. Le eventuali successive modifiche sono operate secondo

la procedura di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165.

2. Le corrispondenze fra i livelli economici di inquadramento

stabilite nei quadri di cui agli allegati da 1 a 10 si applicano alle

procedure di mobilita' avviate successivamente all'entrata in vigore

del presente decreto.

3. Sono fatti salvi sia le disposizioni di carattere speciale sulla

materia, sia gli ordinamenti professionali previsti dalla normativa

vigente.

Art. 5

Regioni a statuto speciale e Province autonome



di Trento e Bolzano

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche ai

processi di mobilita' che coinvolgono, ove previsti, gli specifici

comparti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome

di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi

statuti e le relative norme di attuazione.

Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo

e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 26 giugno 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro per la semplificazione

e la pubblica amministrazione

Madia

Il Ministro dell'economia



e delle finanze

Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2015

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri

reg.ne prev. n. 2105

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico












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