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Denominazione sede durata


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LARDERELLO MARE Società cooperativa a responsabilità limitata

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita la Società cooperativa denominata “LARDERELLO MARE Società cooperativa a responsabilità limitata”.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La cooperativa ha sede nel Comune di Pomarance all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d’attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato con semplice decisione dell'Organo Amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopraindicato.

Sedi secondarie, sedi operative, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo Amministrativo.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. L'adesione agli Organismi ed Enti, sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al trentuno (31) Dicembre duemilaquaranta (2040) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.



TITOLO II

SCOPO – OGGETTO 

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo l’ottenimento, tramite la gestione in forma associata dell’impresa in favore della quale i soci prestano le proprie attività, della continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali rispetto a quelle offerte dal libero mercato del lavoro.

La società, che non ha finalità speculative, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnata.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. L'adesione agli Organismi ed Enti, sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita all’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:



  1. effettuare controlli, manutenzioni e modifiche su impianti elettrici, telefonici, di trasmissione dati ed idraulici;

  2. assumere e gestire servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti eolici, fotovoltaici, geotermoelettrici e idroelettrici compresi fabbricati ed annessi;

  3. assumere ed effettuare pronto intervento sulle opere di presa;

  4. effettuare la pulitura di sgrigliatori con conferimento a discarica del materiale di risulta;

  5. gestire servizi di esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, geotermoelettrici e idroelettrici consistenti nel controllo del corretto funzionamento degli impianti, diagnosi delle fermate accidentali, interventi di ripristino di funzionalità, messa in sicurezza degli impianti, sorveglianza lavori in appalto, pratiche amministrative di competenza;

  6. gestire centri di informazione annessi ad impianti di produzione elettrica e organizzare e gestire visite agli impianti stessi;

  7. effettuare attività attinenti la perforazione quali:

    1. assumere ed eseguire le attività attinenti allo smontaggio, trasferimento, montaggio di impianti di perforazione;

    2. attività di controllo ed interventi di manutenzione su impianti di perforazione non in esercizio;

    3. controllo e gestione di opere minerarie incluso l’esercizio di impianti idraulici per la fornitura di acqua ai cantieri, svuotamento vasche di raccolta acqua;

    4. soddisfare richieste di personale ad integrazione per attività di perforazione e servizi di competenza (manutenzione, fluidi di perforazione, opere minerarie, ecc.) ad integrazione di quello della società che esegue le attività;

    5. vigilanza, guardiania e custodia di impianti di perforazione;

    6. pulizia e facchinaggio su cantieri di perforazione.

  8. assumere ed eseguire qualsiasi lavoro o servizio attinente alla sorveglianza, vigilanza, giardinaggio, tagli erba, pulizie industriali, idropulitura componenti, lavaggio auto, guardiania e custodia di impianti di produzione di energia elettrica ed aree di altro tipo;

  9. effettuare prospezioni e ricerche minerarie;

  10. effettuare rilievi topografici, rilievi video-fotografici di impianti e particolari di impianto con uso di attrezzature elettroniche per la gestione-trasmissione digitalizzata di immagini;

  11. fornire consulenze sullo sviluppo ed implementazioni di sistemi di controllo, acquisizione ed elaborazione dati;

  12. progettare, montare, assemblare reti di monitoraggio della qualità dell’aria, dell’acqua, del rumore, dell’energia elettrica ed in genere di controllo di parametri chimico-fisici-ambientali, nonché la manutenzione e gestione di tali reti;

  13. organizzare e gestire servizio di reception, biglietteria, sorveglianza, assistenza al pubblico, valorizzazione e promozione delle opere, pulizia ordinaria presso spazi espositivi ed aree pubbliche e private;

  14. acquistare e prendere in appalto, in affitto, in subaffitto, beni immobili ed attrezzature per istituire, allestire e gestire villaggi turistici, case per ferie, camping, alberghi, motel, pensioni, ristoranti, rosticcerie, self-service, mense, bar, negozi e supermarket ed in genere qualsiasi pubblico esercizio e curarne la manutenzione;

  15. acquistare, fabbricare, prendere in appalto, in affitto o in subaffitto ed allestire e gestire locali di pubblico spettacolo, biblioteche, palestre, piscine, campi ed altri impianti per l’esercizio di qualsiasi sport ed organizzare manifestazioni e spettacoli sportivi, turistici, culturali e ricreativi in genere;

  16. acquistare, prendere in appalto od in locazione beni immobili ed attrezzature da adibire a colonie, a ritrovi marini o montani;

  17. promuovere attività di studio e di ricerca; costituire comitati e gruppi di studio e ricerca; istituire borse di studio; organizzare tavole rotonde, convegni, conferenze, seminari, ecc.; pubblicare riviste, atti di convegni, risultati di studi e ricerche; istituire centri di documentazione;

  18. gestire servizi vari, ivi compresi servizi socio-sanitari ed educativi per conto di enti pubblici e privati;

  19. svolgere, nei limiti stabiliti dalla legge, attività rivolte alla formazione professionale e di orientamento dei giovani e dei lavoratori;

  20. svolgere servizi di noleggio in genere compreso quello di biciclette, auto o furgoni con o senza autista;

  21. svolgere servizi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico, mediante interventi finalizzati al suo recupero;

  22. svolgere attività turistiche in genere. A titolo esemplificativo, l’organizzazione e la produzione di servizi e/o pacchetti turistici sia per singoli clienti che per gruppi con o senza la vendita diretta, la vendita di servizi e pacchetti turistici organizzati da altre agenzie anche in collaborazione con altri soggetti del settore.

  23. attuare tutte le iniziative e quant’altro sarà ritenuto opportuno e necessario per meglio conseguire gli scopi sociali;

  24. provvedere al miglioramento economico dei soci sul piano della assistenza e previdenza applicando i principi ed i metodi della cooperazione e della mutualità;

  25. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

  26. svolgere in genere e sviluppare tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto e l'affittanza di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;

  27. svolgere, nell'interesse dei soci, qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, con esclusione, in ogni caso, delle operazioni previste dalla Legge 02.01.1991, N° 1 (intermediazione mobiliare).

Tutte le attività predette potranno essere svolte dalla Cooperativa in conformità alle disposizioni di legge, a favore di soggetti privati e/o pubblici di qualsiasi genere e/o natura, una volta acquisite, se necessarie, le prescritte autorizzazioni.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato con decisione dei soci.

La Cooperativa esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e soltanto nell'ambito dei propri soci la cooperativa potrà effettuare la raccolta di prestiti da disciplinarsi con apposito regolamento. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra i non soci sotto ogni forma.



TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:


  • risultano iscritti nel libro dei soci alla data della presente modifica statutaria,

  • tutti i residenti nel territorio nazionale aventi cittadinanza italiana.

E’ consentita altresì l’ammissione a soci cooperatori di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.



Art. 6 - Categoria speciale di soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell’art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell’interesse al loro inserimento nell’impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria speciale e le modalità di inserimento viene fissata dall’Organo amministrativo al momento dell’ammissione in base ad apposito regolamento il quale stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nella cooperativa;

3. la quota che il socio deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, ma nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all’approvazione del bilancio, nelle assemblee ordinarie non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell’Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l’eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall’art. 11 del presente statuto:

a) l’inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell’impresa;

b) l’inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall’Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all’Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti necessari.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l’Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all’interessato la deliberazione di esclusione.



Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell’art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L’Organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.



Art. 8 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei costi di costituzione e avviamento anche se ammortizzati per realizzare il pari trattamento tra tutti i soci nella misura determinata dall’organo amministrativo;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.



Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.



Art. 10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.



Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;

b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta (30) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell’Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell’art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.



Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell’Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall’art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13.



Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.



TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.



Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore minimo di euro cinquecento/00 (500,00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a dieci (10).

Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.



Art. 19 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno (1) a cinque (5) voti, in relazione all’ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell’emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.



Art. 20 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale di euro venticinque/00 (25,00). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.



Art. 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all’acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.



Art. 23 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.



Art. 24 - Ristorni

L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:


  • erogazione diretta;

  • aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

  • emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina dell’Organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall’articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore;

d) le modificazioni dell’atto costitutivo;

e)la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.



Art. 26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall’Organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l’argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- l’indicazione dei soci consenzienti;

- l’indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l’indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;

- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l’argomento della decisione;

- il contenuto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l’astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno novanta (90) giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 - Assemblee

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi o con lettera raccomandata a mano, o lettera raccomandata A.R., o e-mail, o fax o mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale, almeno otto (8) giorni prima dell’adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L’assemblea dei soci, che decide nelle materie di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 25, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati oltre la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L’assemblea dei soci, che decide nelle materie di cui alle lettere d) ed e) del precedente art. 25, in seconda convocazione, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati oltre un terzo del soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei 2/3 del capitale rappresentato in assemblea.



Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.



Art. 29 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque (5) voti come indicato in eventuale Regolamento interno.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell’art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre (3) soci .

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.



Art. 31 - Presidenza dell’Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall’Amministratore unico o dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 -Amministrazione

La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre (3) a nove (9), ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell’elezione.

L’Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci dipendenti ENEL e delle Società del Gruppo, compresi i pensionati che vi hanno operato, nei comuni sede di attività geotermiche e tutti i cittadini residenti nei Comuni della ex Comunità Montana dell’Alta Val di Cecina oltre a quelli residenti nei Comuni di Chiusdino, Montieri, Monterodondo Marittimo e Radicondoli.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente. 

Art. 33 - Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni novanta (90) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.



Art. 34 - Convocazioni e deliberazioni

L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell’Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l’Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.



Art. 36 - Compensi agli Amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.



Art. 37 - Rappresentanza

L’Amministratore unico o il presidente dell’Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L’Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L’Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.

Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.



Art. 38 – Controllo Contabile

Qualora, per scelta, si voglia procedere al controllo contabile di cui all’art. 2409/bis del codice civile l’assemblea procederà alla nomina di un revisore contabile. Qualora, per scelta o per obbligo di legge, si debba procedere alla nomina del collegio sindacale il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale o da uno dei componenti del collegio medesimo.

Resterà in carica per tre esercizi e scadrà alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Per i compensi si applicano le disposizioni contenute nell’art. 2409-quater del codice civile.

I poteri, i compiti e le responsabilità del revisore addetto al controllo contabile sono quelli stabiliti dalla legge.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 - Clausola arbitrale

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;

c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.



Art. 40 - Arbitri e procedimento

Gli Arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 150.000,00 (con possibilità di rivalutazione annuale da parte della assemblea in base ai coefficienti Istat dell’esercizio di riferimento). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

- tre, per le altre controversie.

Il Collegio arbitrale è composto da tre membri tutti nominati, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

Qualora non si opti per la nomina del Collegio arbitrale da parte del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede la nomina potrà essere affidata ad un Ordine professionale e/o alla Camera arbitrale istituita presso una Associazione di rappresentanza del movimento cooperativo.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall’art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall’art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell’accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.

Art. 41 - Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.



TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42 - Scioglimento (cancellato anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.



Art. 43 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.



TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, l’Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell’Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l’ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.



Art. 45 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.



Art. 46 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.





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