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Controllo di rendimento di combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli


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PROVINCIA DI MATERA



REGOLAMENTO PER L 'ESECUZIONE DEL


CONTROLLO DI RENDIMENTO DI

COMBUSTIONE E DELLO STATO DI

ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI

IMPIANTI TERMICI A CURA DELLA

PROVINCIA DI MATERA

(Adempimenti connessi all'applicazione della Legge 10/1991 e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 412/1993 e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 112/98 e alla Legge Regionale 7/2000).


Approvato con Deliberazione C.P. n° del
In vigore dal

ART.1) - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina l’attività di verifica da effettuarsi circa lo stato di manutenzione e di esercizio, nonché circa il rendimento di combustione degli impianti termici ubicati sul territorio di tutti i comuni della Provincia di Matera, in attuazione dell'art. 31 comma 3 della Legge 9.1.1991 n. 10 e dell'art. 11 commi 18-20 del D.P.R. 26.8.1993 n. 412, degli art. 31 e 84 del Decreto Legislativo 112/98 e della Legge Regionale 7/2000.


Sono soggetti alle operazioni di cui sopra tutti gli impianti termici autonomi o centralizzati, destinati alla climatizzazione degli ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria con esclusione di apparecchi singoli quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldaacqua unifamiliari ed impianti inseriti in cicli di processo da attività imprenditoriali.
Per impianto o caldaia o generatore aggiuntivo si intende impianto termico destinato alla climatizzazione di una medesima unità immobiliare o edificio, pertanto non si intendono aggiuntivi gli impianti termici destinati ad unità immobiliari non comunicanti tra loro o ad edifici singoli facenti parte dello stesso condominio, anche se hanno in comune il responsabile e/o il proprietario.
Non sono soggetti ai controlli di cui al presente Regolamento i generatori di calore alimentati a combustibili solidi e/o combustibili non convenzionali, le cui caratteristiche non rientrino in quelle dei combustibili liquido gassosi comunemente commercializzati.

ART.2) - OBBLIGHI E FACOLTA' DEI RESPONSABILI DI IMPIANTO

Ai sensi dell'art. 11 del D. P. R. 412/1993, regolamento di attuazione della Legge 10/1991, s’intende per soggetto responsabile di un impianto termico:


1) per impianti con potenza nominale inferiore a 35 Kw:

  1. è responsabile dell'esercizio:

- il proprietario se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato;

- l'occupante a qualunque titolo dell'immobile.




  1. è responsabile della manutenzione e delle verifiche periodiche:

    • il proprietario se occupante l'immobile o se l'immobile non è occupato, qualora ne mantenga in proprio la responsabilità e non la deleghi al terzo responsabile, manutentore dell'impianto;

    • l'occupante a qualunque titolo dell'immobile, qualora ne mantenga in proprio la responsabilità e non la deleghi al terzo manutentore dell'impianto;

    • il terzo responsabile, se delegato alla manutenzione: in tal caso il suo nominativo dovrà essere registrato sul libretto di impianto, sul quale dovrà altresì essere apposta la sua firma per accettazione.

2) Per impianti con potenza nominale superiore od eguale a 35 Kw:



  1. è responsabile dell'esercizio della manutenzione e delle verifiche periodiche:

    • il terzo responsabile, se nominato quale gestore e manutentore dell'impianto, il cui nominativo dovrà essere registrato sul libretto di centrale, che dovrà altresì contenere la sua firma per accettazione;

    • l'amministratore, qualora non sia stato incaricato un terzo responsabile;




    • i proprietari dell'immobile, qualora non abbiano nominato un amministratore né delegato un terzo responsabile.

I soggetti responsabili di impianti con potenza inferiore a 35 Kw, hanno la facoltà di trasmettere all'Ente Gestore individuato dall'Amministrazione, apposita autodichiarazione (vedi allegato "A") con assunzione di responsabilità attestante il rispetto da parte dell'impianto stesso delle norme vigenti in materia, con particolare riferimento all'ultima verifica effettuata, entro il termine del………………., accludendo l'attestazione di versamento del bollettino postale della somma di cui allegato "B".


Detti responsabili saranno soggetti a controlli a campione della regolarità delle autodichiarazioni, senza alcun altro onere a loro carico in caso di conformità alle norme di legge.
I responsabili di impianti con potenza inferiore a 35 Kw che non avranno provveduto ad inviare l'autocertificazione di cui sopra entro i limiti previsti saranno assoggettati al controllo d'ufficio con addebito delle relative spese a loro carico, come da allegato "B".
I responsabili di impianti con potenza uguale o superiore a 35 Kw saranno assoggettati al controllo d'ufficio con addebito delle relative spese a loro carico, come da allegato "B".

ART.3) - REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI DEI VERIFICATORI

Il verificatore di impianti termici deve possedere almeno i requisiti previsti dalla Legge 46/1990 per il

responsabile tecnico della Ditta di manutenzione; in particolare deve:


    • essere in possesso di diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguita presso università statale o legalmente riconosciuta;

    • ovvero essere in possesso di diploma di scuola superiore conseguito con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 2 comma 1 della predetta Legge presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, od in possesso di abilitazione professionale nel settore specifico, previo un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore, o di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa artigiana da parte del titolare, soci o dei familiari;

    • ovvero essere in possesso di titolo o di attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore (o di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci e dei familiari);

    • ovvero aver prestato attività lavorativa, alle dirette dipendenze di impresa del settore, nel ramo di attività relativa, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della Legge 46/1990;

    • ovvero essere in possesso di conoscenze specifiche nel settore termotecnico derivanti da precedenti prestazioni lavorative per un periodo non inferiore ad anni 1, con esperienza operativa nell'ambito del progetto L.S.U. per un periodo non inferiore a mesi sei nel settore impianti termici dell'ente - ovvero aver superato un corso di riqualificazione professionale della durata di almeno 300 ore del settore specifico, riconosciuto dall'ente;

    • ovvero essere in possesso di altro titolo che in altro Stato dell'Unione Europea consente di svolgere l'attività di verificatore.

In genere l'incarico di verificatore può essere riconosciuto dall'Amministrazione Provinciale a tutti i soggetti in possesso dell'attestato dei corsi per Verificatori di Impianti Termici tenuti da soggetti legalmente riconosciuti.


Per l'affidamento dei controlli l'Amministrazione Provinciale nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti al comma 19 art. 11 del D. P. R. 412/1993 ha individuato quale soggetto terzo la Società………………………… …………

ART.4 ) - CONTROLLI A CAMPIONE E/O D'UFFICIO: ONERI

I controlli a campione di cui all'art. 2, per gli impianti con potenza inferiore a 35 Kw, saranno finanziati mediante versamenti a titolo di rimborso spese corrisposti da tutti i soggetti responsabili di impianto contestualmente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva prevista, come da allegato "B".


I controlli d'ufficio, saranno finanziati mediante versamento a titolo di rimborso spese da parte dei responsabili di impianto che non avranno inviato nei termini previsti la dichiarazione di cui al comma precedente e da parte dei responsabili di impianti con potenza uguale o superiore ai 35 Kw, di una somma, il cui ammontare è stabilito con apposito provvedimento dal Consiglio Provinciale, determinata in funzione della potenza dell'impianto installato, coma da allegato "B".
Inoltre, controlli potranno essere richiesti per iscritto (telegramma o apposito modulo disponibile presso le sedi preposte ed e.mail) dai cittadini per verificare i propri impianti dietro il pagamento dei compensi come dal comma precedente, senza che da detti controlli possano scaturire sanzioni di alcun tipo. Così pure non potranno essere comminate sanzioni dal momento della richiesta di questo tipo di verifica sino alla sua effettuazione e al periodo concesso nel caso di eventuali riparazioni e/o adeguamenti.

ART.5) - EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI

I controlli a campione e/o d'ufficio saranno effettuati previo preavviso da parte dell’organo incaricato della verifica dall'Amministrazione Provinciale, al responsabile dell'impianto come individuato dall'art. 2, comma 1, si intende a carico di questi ultimi la convocazione dell’eventuale responsabile dell’esercizio e/o manutenzione dell’impianto stesso.


Ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.P.R. 412/1993, nel caso di richiesta da parte dell'utente di verifica dell'impianto termico, al medesimo sarà applicata la tariffa relativa al controllo d'ufficio in base alla potenzialità dell'impianto.
In sede di verifica dovrà essere reso disponibile il libretto di impianto o di centrale.
Qualora la verifica non potesse essere effettuata per cause imputabili ai soggetti preavvisati, senza che questi ne abbiano data tempestiva comunicazione al soggetto che ha inviato il preavviso, essa verrà reiterata previo ulteriore preavviso ed ai medesimi verrà addebitata una ulteriore somma pari al 50% (cinquanta per cento) del rimborso spese dovuto per il controllo d'ufficio, previsto allegato "B".
L'esecuzione dei controlli all'interno delle singole unità immobiliari avverrà di norma con il consenso ed alla presenza degli occupanti delle stesse e/o di loro rappresentanti all'uopo delegati.
Nell'ambito delle funzioni di controllo il Verificatore è qualificato dall'Amministrazione Provinciale, a tutti gli effetti di legge come Pubblico Ufficiale (o incaricato di pubblico servizio).
Il personale incaricato dei controlli sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione Provinciale attestante l'identità e la qualifica.
In caso di opposizione alla effettuazione dei controlli da parte degli occupanti delle dette unità immobiliari e di segnalazioni e/o sospetto di non conformità delle apparecchiature e degli impianti alle norme di sicurezza si inviterà l'occupante dell'appartamento o dei locali dissenziente a consentire l'ispezione, avvertendolo della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 340 c.p. (interruzione o turbativa del regolare svolgimento di una funzione pubblica), cui va incontro ove persista nel rifiuto.
Ai sensi del Decreto Legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, le imprese di distribuzione del gas naturale sospendono la fornitura agli impianti su richiesta dell'Amministrazione Provinciale, previa documentata non conformità dell'impianto o rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli accertata dal verificatore inviata all'ente per il tramite della Società…………………………....
Ove detto titolare persista nel rifiuto, la Società…………………. provvederà ad informare il Presidente della Provincia che a sua volta invierà apposita segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera.

ART.6) - I CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

I controlli a campione sulle autocertificazioni previste d.al D.P.R. 412/1993 per la fase transitoria di applicazione della normativa in materia, saranno effettuati mediante la seguente procedura:





    • invio tramite lettera raccomandata A.R. a mezzo servizio postale o corriere autorizzato od altro metodo informativo idoneo almeno 25 {venticinque} giorni prima, da parte della Società preposta dall'Amministrazione Provinciale quale organo di verifica, della comunicazione della data e dell'ora {presumibile) in cui sarà effettuata la visita di controllo da parte dei verificatori, senza onere a carico dell'interessato;

    • ad avvenuta ricezione dell'avviso in questione e trascorso il tempo indicato di 7 {sette) giorni prima della data fissata per la verifica per eventuali indicazioni contrarie da parte dell'utente da visitare, si darà luogo all'effettuazione del sopralluogo e della compilazione del "Verbale di visita di controllo" redatto in triplice copia, di cui una sarà rilasciata al termine del sopralluogo stesso all'occupante dell'appartamento o dei locali, che controfirmerà per ricevuta;

    • ove a seguito della verifica fossero rilevate anomalie dell'impianto, derivanti da cause sia impiantistiche sia manutentive, e quindi lo stesso fosse non a norma rispetto alle disposizioni in materia, saranno prescritte dal verificatore, nel "Verbale di visita di controllo", l'Ente comunicherà le operazioni manutentive da compiersi e sarà concesso al responsabile dello stesso un lasso di tempo, commisurato direttamente alla complessità dell'intervento da eseguire ed alla pericolosità dell'anomalia riscontrata, per la messa a norma dell'impianto stesso, da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 90 giorni, salvo che le anomalie riscontrate non siano di entità tale da richiedere l'immediata chiusura dell'impianto;

    • ad intervento eseguito il responsabile dell'impianto dovrà presentare all'Ente, nei termini assegnati apposita ed idonea documentazione, redatta da tecnico abilitato e con assunzione di responsabilità, comprovante l'avvenuta messa a norma dello stesso, con allegato l'attestazione di versamento relativa alla messa a norma dell'impianto, allegato "B";




    • decorsi i termini assegnati senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte del soggetto a ciò obbligato, si procederà ad una nuova ispezione, con ulteriore onere a totale carico del responsabile dell'impianto di cui sopra, allegato "B", ed all'eventuale contestazione al predetto responsabile delle violazioni amministrative previste dall'art. 31 commi 1 e 2 della Legge 9.1.1991 n. 10, tramite il "Verbale di accertamento e contestazione" senza pregiudizio della eventuale richiesta all'Autorità competente della disattivazione dell'impianto stesso, e dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 del presente regolamento;

    • ove possibile la violazione di cui al paragrafo precedente dovrà essere contestata immediatamente al trasgressore quanto alla persona eventualmente obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa: in caso contrario il verbale in questione dovrà essere notificato agli interessati entro novanta giorni dall'accertamento, se residenti nel territorio della Repubblica, ovvero entro trecentosessanta giorni se residenti all'estero;

    • l'invio della documentazione comprovante l’avvenuta messa a norma degli impianti non precluderà in ogni caso all'organo di controllo di effettuare verifiche a campione;



ART.7) - CONTROLLI D'UFFICIO

Qualora i responsabili degli impianti abbiano omesso la presentazione delle autocertificazioni di cui all'art. 2 e, in ogni caso, conclusa la relativa fase transitoria di cui sopra, la Società all’uopo delegata dalla Provincia di Matera attiverà il controllo d'ufficio, secondo le seguenti modalità:



    • preavviso tramite lettera raccomandata A.R. a mezzo servizio postale o corriere autorizzato od altro metodo informativo idoneo, da parte della Società preposta dall’Amministrazione Provinciale quale organo di verifica, della comunicazione della data e dell'ora (presumibile) in cui sarà effettuata la visita di controllo da parte dei verificatori, senza onere a carico dell'interessato;

    • compilazione del verbale di visita di cui al precedente art. 6 e verifica dell'avvenuto pagamento della somma di cui allegato "B";

    • nel caso in cui il controllo abbia un esito negativo, si procederà immediatamente alla contestazione della violazione come previsto al precedente art. 6 comma 2 e a prescrivere le operazioni ed i termini in cui esse devono essere eseguite, come previsto dall'art. 6 comma 1;

    • ove non venisse provveduto da parte del responsabile dell'impianto al versamento della tariffa sopra citata entro il termine indicato, verrà inviato successivamente un ulteriore sollecito di pagamento e se del caso verrà provveduto al recupero della somma dovuta secondo le apposite indicazioni della relativa delibera del Capitolato d'Oneri, approvato con delibera di………n………..del…………….



ART.8) - OPERAZIONI DI CONTROLLO

Le verifiche di cui all'art. 1 del presente Regolamento verranno effettuate dalla Società verificatrice all'uopo incaricata dall’Amministrazione Provinciale e con le seguenti modalità:


1) verifica che il responsabile dell'impianto o il terzo responsabile conduca l'impianto ed esegua le operazioni di manutenzione ordinaria secondo le norme vigenti e, in caso di eventuali operazioni di manutenzione straordinaria, che sia stata rilasciata dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 4611990 compilata in tutte le sue parti e con i riferimenti alle norme UNI e CEI applicabili;

sarà verificato in particolare:



    • le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico;

    • la regolarità delle operazioni di manutenzione;

    • la corretta conservazione, tenuta e compilazione del libretto di centrale e/o di impianto;

    • che il generatore sottoposto a verifica sia stato predisposto per le verifiche di legge.

Dovrà essere resa disponibile al verificatore la seguente documentazione:



    • documentazione attestante la sicurezza contro incendi ed esplosioni (per potenze superiori a 100.000 Kcal/h CPI o NOP);

    • documentazione attestante la conformità alle prescrizioni sulla sicurezza degli apparecchi a pressione (ISPEL);

    • documentazione attestante la conformità alle prescrizioni sulla prevenzione dell'inquinamento atmosferico (per potenze superiori a 200.000 Kcal/h fotocopia del patentino 2° grado abilitazione conduzione impianti termici);

2) verifica, conformemente a quanto disposto dalla norma UNI 10389 e dal D.P.R. 412/1993, dei seguenti parametri:

- tipo di combustile;


    • potenza termica del focolare (v. DPR 412/1993 e circolare esplicativa M.I.C.A. n. 823351 dell'11.6.1996);

    • temperatura dei fumi all'uscita del generatore;

    • temperatura aria comburente;

    • percentuale di anidride carbonica nei fumi all'uscita del generatore;

    • numero di Bacharach indicante la fumosità, nel caso di combustibili liquidi;

    • percentuale di CO espressa in ppm (parti per milione), nei fumi all'uscita del generatore (il valore rilevato va riportato alla condizione di prodotti della combustione secchi e senz'aria come indicato al punto 6.1 della norma UNI 10389);

    • percentuale di O2 nei fumi all'uscita del generatore;

    • perdita di calore sensibile nei fumi;

    • rendimento di combustione del generatore.

Verrà inoltre verificato, limitatamente alle parti visibili o comunque controllabili con gli strumenti di usuale dotazione:

    • stato delle coibentazioni;

    • stato dei condotti di evacuazione dei prodotti della combustione;

    • stato dei dispositivi di regolazione e controllo della temperatura del generatore;

    • sistema di aerazione dei locali in cui è installato il generatore di calore.

Si accerterà inoltre, durante la visita di controllo, nei casi previsti dalla legge, la presenza del cartello indicante i periodi di funzionamento dell'impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso.


Inoltre:

- nel caso di impianti con potenzialità maggiore o eguale a 35 KW i risultati delle verifiche saranno trascritti negli appositi spazi previsti sul libretto di centrale e verranno apposti in calce timbro e firma del verificatore;

- nel caso di impianti con potenzialità inferiore a 35 KW verranno solamente apposti sul libretto di impianto timbro e firma del verificatore.
Ove comunque nel corso della verifica si rilevasse la mancanza degli elementi di cui al punto 1), il verificatore non proseguirà oltre nella verifica, procedendo peraltro a redigere il verbale di visita e di contestazione, ed a successivamente informare l'Autorità competente per i provvedimenti del caso.
Di quanto sopra sarà dato atto previa compilazione del verbale di visita che dovrà essere sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell'impianto, o suo delegato, in triplice copia, una delle quali sarà consegnata al responsabile stesso ovvero al suo delegato, che ne curerà la conservazione.

ART. 9) - ULTERIORI PRESCRIZIONI DURANTE I CONTROLLI

Qualora nel corso delle verifiche, di cui agli articoli precedenti, si rilevino situazioni di grave pericolosità tanto da mettere a rischio per la sicurezza derivante dall'uso dell'impianto stesso, il verificatore non dovrà procedere alla verifica dell'impianto, segnalando tempestivamente la situazione all'autorità competente per i provvedimenti del caso: che dovrà richiedere l'intervento dei competenti organi di distribuzione del gas per l’eventuale disattivazione dell'impianto.

Inoltre:


    • nel caso in cui, durante le operazioni di verifica, fosse riscontrata la presenza di uno o più generatori di calore non dichiarati, il verificato re procederà all'accertamento e registrazione sul verbale della visita di controllo; per ciascuno di questi generatori, sui quali dovranno comunque essere consentiti ed effettuati i controlli di rito, i responsabili di impianto dovranno corrispondere, a titolo di rimborso, le somme previste per ogni singolo controllo stabilite dall'allegato "B" del presente regolamento;

    • nel caso in cui, durante le operazioni di verifica, venisse accertata la presenza di irregolarità non specificatamente riguardanti le verifiche di rito, le stesse verranno registrate sul verbale di visita e successivamente saranno oggetto di specifica segnalazione all'Amministrazione Provinciale che provvederà a sua volta ad informare l'Autorità competente; -qualora il responsabile di impianto si rifiutasse di apporre la firma sul verbale di visita, si procederà all'annotazione sul verbale stesso, dandone comunicazione all’Amministrazione Provinciale per gli atti conseguenti.



ART. 10) - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il sistema sanzionatorio previsto dalla Legge 10/1991 è costituito dalle varie disposizioni mirate a disciplinare i casi di inadempimento degli obblighi da parte degli interessati destinatari.


Esso è costituito dalla disposizioni di cui agli artt. 5 comma 4, 17 comma 3, 34, 35 e 36 della Legge 10/1991.

Le disposizioni implicanti l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sono in particolare contenute negli artt. 34, 35 e 36.


Ai fini ed agli effetti del presente Regolamento vanno considerate le disposizioni di cui all'art. 31 - commi 1 e 2 della Legge 10/1991 (obbligo di adottare durante l'esercizio degli impianti delle misure necessarie per contenere i consumi di energia entro i limiti di rendimento previsti dalla vigente normativa in materia, obbligo di condurre gli impianti e disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi secondo le prescrizioni della vigente normativa in tecnica UNI e CEI da parte del responsabile degli stessi).
La violazione a tali disposizioni comporta l'ulteriore l'applicazione ai soggetti responsabili della stessa di una sanzione pecuniaria, comminata dal Prefetto, non inferiore ad un milione e non superiore a cinque milioni, o l'equivalente determinato dalla legge.

Trattandosi di sanzione amministrativa per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, è ammesso il pagamento di una somma pari ad un terzo della misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non ha avuto luogo, dalla notificazione degli estremi della violazione.


Per l’irrogazione delle sanzioni si osserva la procedura prevista dalla legge 24.11.1981 n. 689 e l'ammontare della sanzione irrogata deve essere versato al Concessionario delle imposte dirette territorialmente competente.
Per le controdeduzioni da trasmettere al Prefetto a seguito della presentazione di scritti difensivi da parte di soggetti contravvenuti, ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981, la Provincia di Matera si atterrà al seguente prospetto, contenente una gradazione delle sanzioni a seconda della tipologia delle infrazioni riscontrate.
PROSPETTO DI RIFERIMENTO PER LE SANZIONI











<35kw

35<116kw

116<350kw

>350kw

1




LIBRETTO IMPIANTO DI CENTRALE
















a

Mancanza del libretto di centrale e/o

d'impianto, ovvero incompletezza dei

dati, delle annotazioni, delle firme e di

quant'altro concernente la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e delle verifiche periodiche come da

allegati "G e F" del D.P.R. 412/93


€ 51,65


€ 77,47


€ 129,11



€ 258,23





b

Mancanza di identificazione del

Responsabile di impianto o dei suoi componenti



€ 41,32


€ 61,97


€ 103,29



€ 206,58





c

Mancanza esposizione di tabella

indicante periodo annuale di esercizio,

orario di attivazione giornaliera e

generalità di identificazione dell'impianto o dei suoi componenti



€ 10,33

€ 10,33

€ 10,33

€ 10,33

2




PARAMETRI DI ANALISI
















a

Rendimento sotto i limiti di legge

€ 51,65

€ 103,29

€ 206,58

€ 516,46




b

Altri parametri di analisi (C02,

Bacharach, etc.) oltre i limiti consentiti dalla legge



€ 41,32


€ 82,63


€ 165,27


€ 413,16


3




ALTRI PARAMETRI
















a

Stato scadente canna fumaria

€ 25,82

€ 51,65

€ 103,29

€ 206,58




b

Stato scadente delle coibentazioni

€ 12,91

€ 25,82

€ 51,65

€ 103,29




c

Verifica negativa della temperatura interna

€ 25,82

€ 51,65

€ 103,29


€ 206,58





d

Verifica negativa areazioni locali

€ 25,82

€ 51,65

€ 103,29

€ 206,58




e

Verifica negativa dei dispositivi di regolazione

€ 12,91

€ 25,82

€ 51,65

€ 103,29





f

Attivazione dell'impianto fuori dei periodi consentiti dalla legge

€ 12,91

€ 25,82

€ 51,65

€ 103,29

ART.11) - NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si farà in ogni caso riferimento alle disposizioni di cui alla Legge 10/1991 del D.P.R. 412/1993 del D.P.R. 551/99 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.






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