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Associazionismo dei militari


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ASSOCIAZIONISMO DEI MILITARI

Atto Camera
Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02537
presentata da ELETTRA DEIANA mercoledì 29 ottobre 2003 nella seduta n.381

 DEIANA. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:


in concomitanza con la proposta del Cocer Interforze alla Commissione difesa della Camera dei deputati di garantire l'associazionismo dei militari, il Ministro della difesa ha impartito direttive agli Stati Maggiori con la circolare n. 13621/11.7.0-02ML del 16 luglio 2003, che testualmente afferma: «Fa seguito alle direttive; n. 1/18802/11.7.141.3/95 in data 18.03.1996 (all. "A"); n. 1/1822/11.7.15 5/O2R in data 15.01.2002 (all. "B").

1. Rilevata l'opportunità di dirimere dubbi interpretativi sul contenuto dell'articolo di legge in oggetto, desidero chiarire che:



a) l'unico esplicito divieto fissato da tale norma circa la mera adesione di militari ad associazioni è quello contenuto nel 1o comma, riferito alle sole associazioni "sindacali".
Altre prescrizioni, di rilevanza anche penale, da richiamare al personale, compaiono inoltre nell'articolo 18 della Costituzione, nel decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, nella legge 25 gennaio 1982, n. 17, e nell'articolo 31 RDM secondo il quale "i militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge ed a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato";

b) il preventivo assenso previsto dal 3o comma del richiamato articolo 8 è atto espressivo di discrezionalità, basato su valutazioni di cui la verifica del mero requisito della asindacalità è solo uno degli oggetti possibili.
La costituzione di associazioni professionali a carattere sindacale da parte di militari è del resto tassativamente vietata dalla legge (articolo 8, comma 1) e pertanto non vi è comunque luogo ad alcun preventivo assenso;

c) sono da ritenersi soggette al vaglio ministeriale in argomento tutte le associazioni tra militari anche se unitariamente a civili la cui finalità od attività interessino a qualsiasi titolo l'Amministrazione della difesa.
 

2. A parziale modifica ed integrazione delle menzionate circolari, considerata la valenza interforze della problematica e la necessità di uniformarne la trattazione, dispongo che le richieste di preventivo assenso pervengano, per via gerarchica, in sintonia con le previsioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, allo Stato Maggiore della difesa, corredate di bozza dell'atto costitutivo e dello statuto nonché da motivato ed approfondito parere di ciascun superiore fondato su valutazioni - come già detto - le più ampie e complete.

A tale riguardo, invito a richiamare l'attenzione dei superiori sulla necessità di considerare con scrupolo tutte le circostanze, anche esterne alle richieste ed alla relativa documentazione, ma comunque utili ai fini della decisione. Tra queste, a titolo esemplificativo, l'esistenza di sintomatiche vicende penali, amministrative, disciplinari o contenziose in capo a taluno dei membri della costituzione di associazioni, nonché, con riferimento alle previsioni statutarie: la loro eventuale ambiguità (taluni organismi, a dichiarato carattere culturale, intenderebbero tutelare l'integrità dei diritti dei soci a dotarsi di vere e proprie strutture legali); la sempre più frequente coincidenza con quelle di altri sodalizi, tuttora operanti e ricettivi verso quanti ne volessero condividere scopi ed attività; la ricorrente corrispondenza con compiti istituzionali delle Forze Armate. Quanto sopra anche nel prevalente interesse pubblico di preservare i caratteri di organizzazione, coesione interna e massima operatività dello strumento militare, rispettare la tipicità delle forme di rappresentanza dei cittadini alle armi nonché tutelare la buona fede di coloro che potrebbero aderire all'iniziativa, confidando esclusivamente o principalmente sulla sua riconducibilità alle Forze Armate e sull'intervenuto assenso ministeriale.

3. La necessità di contenere i tempi di trattazione delle istanze impone, inoltre, la rapida definizione delle pratiche sulla scorta dello statuto nella sua iniziale formulazione, corrispondente alla comune intenzione dei soci. Eventuali diverse versioni prodotte durante l'istruttoria dell'originaria domanda dovranno formare oggetto di distinto procedimento.

4. Restano comunque subordinate all'assenso ministeriale le modifiche statutarie delle associazioni tra militari già costituite, ancorché riconosciute come persone giuridiche anche successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

5. Per quanto precede, eventuali situazioni incompatibili con il contenuto delle presenti linee guida o, comunque, con gli interessi della Difesa dovranno essere ricondotte nel giusto alveo, se ancora in fase istruttoria, ovvero tempestivamente segnalate, se già definite.

Il Ministro»;

tale circolare, ad avviso della interrogante, contrasta con quanto previsto dall'articolo 8 della legge n. 383 del 1976 che stabilisce che «i militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio possono iscriversi o permanere associati ad organizzazioni sindacali di categoria» anche se «è fatto loro divieto di svolgere attività sindacali quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5.» -:

se il Ministro non ravveda che l'interpretazione fornita sia fortemente restrittiva anche rispetto a posizioni che apparivano, almeno in parte superate dalle dichiarazioni più volte esposte dall'Onorevole Sottosegretario Berselli in questa stessa commissione, e non contenga, su molti punti, elementi di assai dubbia legittimità e di vera ambiguità come soprattutto nella parte in cui fa riferimento a «taluni organismi, a dichiarato carattere culturale, che intenderebbero tutelare l'integrità dei diritti dei soci a dotarsi di vere e proprie strutture legali», che così come enunciata prefigura la possibilità, del tutto arbitraria, di cui possano avvalersi i comandi, di condizionare fortemente la volontà espressa statutariamente dalle associazioni di poter discutere, all'interno dei loro iscritti e in un democratico confronto con la società civile, di temi quali i danni alla salute indotti dall'uranio impoverito o la stessa riforma della normativa sulla rappresentanza militare. Temi questi che, per importanza e spessore etico e sociale, dovrebbero fortemente interessare l'Amministrazione della difesa ed essere considerati piuttosto un arricchimento culturale e di immagine alla stessa amministrazione; se ciò non costituisce una limitazione dei diritti fondamentali di un paese democratico e civile quale il nostro e quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di definire una normativa che assicuri alle rappresentanze militari i diritti associativi previsti dalla Costituzione.
(5-02537)

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RISPOSTA

ALLEGATO 5

5-02537 Deiana: Diritto di associazione dei militari.

TESTO DELLA RISPOSTA

La direttiva del 16 luglio 2003 e` aderente al contenuto letterale dell’articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382 che distingue nettamente in due contesti (comma 1 e 3) le prescrizioni concernenti le associazioni sindacali, rispetto alle quali pone ai militari fermi divieti, e quelle riguardanti in genere le « associazioni tra militari » (ovviamente non sindacali), la cui costituzione non e` vietata ma subordinata al preventivo assenso ministeriale (l’articolo 31 del RDM approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545 impone, tra l’altro, che tali sodalizi non siano « incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato »).

Essa e` coerente, peraltro, con lo spirito della legge, evidentemente intesa a preservare i caratteri di organizzazione, coesione interna e massima operativita` dello strumento militare.

Non e` pertanto restrittiva, ma, anzi, esplicativa – in un’ottica estremamente trasparente ed a tutela dei militari comunque interessati al fenomeno – dei criteri posti alla base delle valutazioni ministeriali, non precisati dal legislatore in una norma dal contenuto che, altrimenti, sarebbe apparso eccessivamente generico.

E` oltretutto pienamente legittima e  puntualmente motivata anche da ragioni di interesse pubblico, in gran parte gia` fortemente affermate dalla Corte Costituzionale nella sentenza in tema di diritti sindacali n. 449 del 1999.

Si tratta, in sintesi, del concetto piu` volte ribadito anche in giurisprudenza, secondo il quale in tale materia e` necessario contemperare liberta` costituzionali con doveri – primo fra tutti la difesa della Patria – anch’essi di rango costituzionale: in un ordinamento democratico la coesione interna delle Forze armate e` essenziale al fine di garantire la loro rispondenza alle autorita` gerarchiche e, soprattutto, all’autorita` democraticamente investita della relativa responsabilita` politica.

E` appena il caso di sottolineare che i divieti ai militari in materia di adesione ad associazioni sindacali e di attivita` sindacale sono imposti non dalla circolare in questione – che nulla innova a tale riguardo – ma dal 1o comma dell’articolo 8 della legge n. 382 del 1978, e non dalla legge n. 383 del 1976, come erroneamente citato dall’interrogante.

Tale norma opera ovviamente compatibilmente con le previsioni del successivo comma 2, norma speciale indirizzata ai « militari di leva ed a quelli richiamati in temporaneo servizio », cui e` consentito essere iscritti ad organizzazioni sindacali di categoria, fermo restando il divieto di svolgere attivita` sindacale durante il periodo di servizio. In altre parole, al militare di leva che da civile eserciti la professione di operaio edile, e` concesso di iscriversi o di permanere associato ad un sindacato che tuteli quella categoria professionale durante i dieci mesi di servizio, purche´ non svolga attivita` sindacale mentre e` alle armi.

Cio` detto, appare privo di fondamento ed oltremodo fuorviante quanto sostenuto in ordine all’asserito condizionamento della liberta` di espressione, argomento in alcun modo affrontato nella missiva in parola e destinatario di specifica tutela costituzionale.

Si e` inteso, anzi, proprio evitare che la libera formulazione degli statuti potesse anche ipoteticamente essere condizionata dai Comandi, imponendo a questi ultimi di definire rapidamente le pratiche « sulla scorta dello statuto nella sua iniziale formulazione, corrispondente alla comune intenzione dei soci » (articoli 1363 e ss. del Codice Civile). In altri termini, se in precedenza qualche comando, equivocando le proprie competenze, avrebbe potuto invitare i promotori di un sodalizio a modificare la bozza di statuto da sottoporre all’approvazione ministeriale, oggi e` tenuto invece ad inoltrarlo superiormente senza intervenire sul suo contenuto. L’intento perseguito dalla circolare e` percio` a favore della liberta` associativa e non, come ritiene l’interrogante, a suo discapito. Cio` non esclude la necessita` di disciplinare l’istruttoria delle istanze tese a conseguire il preventivo assenso ministeriale, al fine di disporre di un esauriente quadro valutativo anche a tutela di coloro che potrebbero aderire all’iniziativa, confidando esclusivamente o principalmente sulla sua riconducibilita` alle Forze armate e sull’intervenuto assenso ministeriale.

Per quanto riguarda l’arricchimento culturale e di immagine dell’Amministrazione militare cui fa cenno l’Onorevole interrogante, si rimarca che la legge attribuisce allo Stato e non a privati – anche se in forma associata – la promozione  dello sviluppo della personalita` , dell’elevamento culturale, della formazione della coscienza civica e della preparazione professionale dei militari (articoli 3 e 10 della legge 11 luglio 1978, n. 382).

Non si comprende, infine, il nesso ipotizzato tra la Rappresentanza Militare ed i diritti associativi. Alla Rappresentanza Militare sono affidati importanti compiti definiti dagli articoli 18 e ss. della ripetuta legge n. 382 del 1978, oltre che dai relativi regolamenti di attuazione, sempre garantiti e rispettati da questa Amministrazione; i diritti associativi dei cittadini alle armi incontrano le limitazioni stabilite dall’ordinamento come ampiamente argomentato in precedenza.

Giovedì 30 ottobre 2003 — 55 — Commissione IV

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REPLICA DELL'ON. DEIANA



 

Elettra DEIANA (RC), replicando, si dichiara insoddisfatta, ribadendo che l'esercizio di fondamentali diritti di libertà risulta fortemente limitato da una circolare ministeriale che interpreta la legge in modo restrittivo.


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