Ana səhifə

Accordo interconfederale 18 marzo 1969 per IL conglobamento della contingenza e per la revisione dell'assetto zonale delle retribuzioni


Yüklə 37 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü37 Kb.
ACCORDO INTERCONFEDERALE 18 MARZO 1969 PER IL CONGLOBAMENTO DELLA CONTINGENZA E PER LA REVISIONE DELL'ASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI

Addì 18 marzo 1969, in Roma,


tra


  • la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, rappresentata dal Presidente Dott. Angelo Costa, dal Vice-Presidente Dott. Senatore Borletti e dal Vice-Presidente del Comitato Permanente per i problemi sindacali Ing. Emilio Zacchi, assistiti dal Vice-Segretario Generale Avv. Rosario Toscani, dal Dott. Guido Randone, dal Dott. Filippo Bazzanti, dal Prof. Isidoro Franco Mariani, dal Dott. Torquato Bardoscia e con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai Sigg.: Dott. Serafino Agostini, Dott. Aldo Baro, Dott. Belmiro Boni, Avv. Enzo Bajocco, Dott. Eugenio Capra, Avv. Mario Caristo, Avv. Alfredo Cioffi, Dott. Alessandro Croci, Dott. Vincenzo Ciminelli, Dott. Luigi Cajone, Dott. Roberto Diegi, Dott. Sandro Dall'Aglio, Dott. Vittorio De Marco, Dott. Ing. Carlo Ferraris, Dott. Guglielmo Ferraris, Dott. Gabriele Ferrini, Avv. Alberto Francioli, Avv. Giorgio Garino, Avv. Carmelo Guccione, Dott. Ettore Gagliardi, Dott. Mario Lupo, Avv. Bruno Mazzarelli, Avv. Domenico Melocchi, Dott. Teodoro Montagna, Dott. Rino Nosadini, Dott. Pio Orlando, Dott. Giuseppe Pedone, Avv. Carlo Alberto Rolla, Avv. Italo Ramorino, Dott. Dino Stefani, Dott. Bruno Scaroni, Avv. Paolo Salmeri, Avv. Michele Sirchia, Prof. Avv. Germano Secreti, Dott. Dino Solaini, Comm. Geom. Ottorino Zecchi;




  • la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, rappresentata dai Segretari Confederali On. Luciano Lama, On. Vittorio Foa, Sig. Rinaldo Scheda, Sig. Fernando Montagnani, e dal Vice- Segretario Sig. Mario Didò, assistiti dal Dr. Eugenio Giambarba e dal Sig. Eugenio Guidi, con la partecipazione dei Segretari Regionali Sigg.: Vittorio Magni, Augusto Pumpo, Tommaso Sicolo, Francesco Catanzariti, Feliciano Rossitto e Daverio Giovannetti;




  • la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, rappresentata dai Segretari Confederali Sigg.: Pierre Carniti e Angelo Fantoni, assistiti dal Dott. Domenico Valcavi e dal Dott. Aldo Romano dell'Ufficio Sindacale e con la partecipazione di una delegazione composta dai Sigg.: Danilo Beretta, Luciano Botti, Giorgio Craviotto, Eraldo Crea, Bruno Fassina, Giuseppe Frandi, Elio Gabriele, Luigi Macario, Stelvio Ravizza e Leonardo Romano;




  • l’Unione Italiana del Lavoro, rappresentata dai Segretari Confederali Sigg.: Ruggero Ravenna, Paolo Tisselli e Giorgio Benvenuto, Assistiti Dal Sig. Tullio Repetto.

* * * * *


Addì 18 marzo 1969, in Roma,

tra



  • la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, rappresentata dal Presidente Dott. Angelo Costa, dal Vice-Presidente Dott. Senatore Borletti e dal Vice-Presidente del Comitato Permanente per i problemi sindacali Ing. Emilio Zacchi, assistiti dal Vice-Segretario Generale Avv. Rosario Toscani, dal Dott. Guido Randone, dal Dott. Filippo Bazzanti, dal Prof. Isidoro Franco Mariani, dal Dott. Torquato Bardoscia e con la partecipazione di una Delegazione industriale composta dai Sigg.: Dott. Serafino Agostini, Dott. Aldo Baro, Dott. Belmiro Boni, Avv. Enzo Bajocco, Dott. Eugenio Capra, Avv. Mario Caristo, Avv. Alfredo Cioffi, Dott. Alessandro Croci, Dott. Vincenzo Ciminelli, Dott. Luigi Cajone, Dott. Roberto Diegi, Dott. Sandro Dall'Aglio, Dott. Vittorio De Marco, Dott. Ing. Carlo Ferraris, Dott. Guglielmo Ferraris, Dott. Gabriele Ferrini, Avv. Alberto Francioli, Avv. Giorgio Garino, Avv. Carmelo Guccione, Dott. Ettore Gagliardi, Dott. Mario Lupo, Avv. Bruno Mazzarelli, Avv. Domenico Melocchi, Dott. Teodoro Montagna, Dott. Rino Nosadini, Dott. Pio Orlando, Dott. Giuseppe Pedone, Avv. Carlo Alberto Rolla, Avv. Italo Ramorino, Dott. Dino Stefani, Dott. Bruno Scaroni, Avv. Paolo Salmeri, Avv. Michele Sirchia, Prof. Avv. Germano Secreti, Dott. Dino Solaini, Comm. Geom. Ottorino Zecchi.




  • la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, rappresentata dai Segretari Confederali Sigg.: Verledo Guidi e Tommaso Sanesi, con la partecipazione di una delegazione composta dai Sigg.: Mario Benedetti, Umberto Centofanti, Corrado Mannucci, Gino Mari, Antonio Pasqualini, Giuseppe Romano, Ettore Salvi, Antonio Sgramella, Marino Tilli e Domenico Zaccari.

* * * * *


Addì 18 marzo 1969, in Roma,
tra


  • la Confederazione Generale dell'Industria Italiana, rappresentata dal Presidente Dott. Angelo Costa, dal Vice-Presidente Dott. Senatore Borletti e dal Vice-Presidente del Comitato Permanente per i problemi sindacali Ing. Emilio Zacchi, assistiti dal Vice-Segretario Generale Avv. Rosario Toscani, dal Dott. Guido Randone, dal Dott. Filippo Bazzanti, dal Prof. Isidoro Franco Mariani, dal Dott. Torquato Bardoscia e con la partecipazione di una delegazione industriale composta dai Sigg.: Dott. Serafino Agostini, Dott. Aldo Baro, Dott. Belmiro Boni, Avv. Enzo Bajocco, Dott. Eugenio Capra, Avv. Mario Caristo, Avv. Alfredo Cioffi, Dott. Alessandro Croci, Dott. Vincenzo Ciminelli, Dott. Luigi Cajone, Dott. Roberto Diegi, Dott. Sandro Dall'aglio, Dott. Vittorio De Marco, Dott. Ing. Carlo Ferraris, Dott. Guglielmo Ferraris, Dott. Gabriele Ferrini, Avv. Alberto Francioli, Avv. Giorgio Garino, Avv. Carmelo Guccione, Dott. Ettore Gagliardi, Dott. Mario Lupo, Avv. Bruno Mazzarelli, Avv. Domenico Melocchi, Dott. Teodoro Montagna, Dott. Rino Nosadini, Dott. Pio Orlando, Dott. Giuseppe Pedone, Avv. Carlo Alberto Rolla, Avv. Italo Ramorino, Dott. Dino Stefani, Dott. Bruno Scaroni, Avv. Paolo Salmeri, Avv. Michele Sirchia, Prof. Avv. Germano Secreti, Dott. Dino Solaini, Comm. Geom. Ottorino Zecchi;




  • la Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, rappresentata dal Segretario Generale Sig. Sante Luigi Zaccaria e dai Vice-Segretari Sigg.: Rag. Arturo Del Trecco, Enzo Viviani, Mario Frassan, Domenico Marulli e Avv. Umberto Sabbatici;

* * * * *


Nell'intento di attuare - in relazione ai mutamenti nei rapporti tra le strutture economico-produttive nell'ambito del territorio nazionale - una nuova sistemazione territoriale delle retribuzioni che preveda al termine del periodo di 3 anni e 3 mesi, il graduale raggiungimento di un unico minimo contrattuale nazionale per ciascun settore merceologico.

Riconosciuta l'opportunità di effettuare il trasferimento a paga e stipendio base della parte maggiore dell'indennità di contingenza, finora maturata in applicazione dell'accordo interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile della retribuzione.

Si conviene quanto segue.


Art. 1

(DETERMINAZIONE DEI NUOVI MINIMI E CONGLOBAMENTO)

(Testo variato, rispetto all'originario, con "Protocollo Modificativo" del 31 marzo 1969).
Le organizzazioni nazionali di categoria provvederanno a determinare nuovi minimi di paga e di stipendio base, da valere nel rispetto settore merceologico, attenendosi ai seguenti criteri:
1) - per il periodo 1 aprile 1969-30 settembre 1970:


  1. applicazione ai minimi tabellari vigenti al 31 marzo 1969 per le province di Milano-Torino dei numeri indici percentuali indicati nella tabella allegata n. 1 per il periodo 1 aprile 1969-30 settembre 1970;




  1. somma degli importi così ottenuti con l'importo dei 41 punti dell'indennità di contingenza, maggiorato, per le province e zone territoriali comprese nel gruppo territoriale “B”, della metà della differenza rispetto all'importo dei 41 punto dell'indennità di contingenza del gruppo territoriale “A” (vedi tabella allegata n. 2).

Il totale delle operazioni indicate ai punti precedenti costituirà - per ciascuna zona, categoria, qualifica e gruppo di età - il minimo di paga o stipendio base vigente dall'1 aprile 1969;


2) - per il periodo dall'1 ottobre 1970 al 30 giugno 1972:
Aggiunta ai minimi vigenti - per ciascuna zona, categoria, qualifica e gruppo di età - al 30 settembre 1970 della metà delle differenze esistenti alla stessa data rispetto ai minimi in vigore a tale data per le province di Milano-Torino;
3) - dall'1 luglio 1972:
Tutte le differenziazioni zonali verranno soppresse e in tutto il territorio nazionale avranno vigore i minimi di paga e stipendio base vigenti al 30 giugno 1972 nelle province di Milano e Torino.


Art. 2

(VALORI PARAMETRALI)
I riflessi del conglobamento sui valori parametrali delle diverse categorie e qualifiche e per età, formeranno oggetto di trattativa in sede di rinnovo dei singoli contratti collettivi.


Art. 3

(COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI DI FATTO)
Le parti sono d'accordo che gli aumenti di merito e quelli corrisposti a titolo specifico (cottimi ed incentivi, premi di produzione, indennità di disagio, di rischio, nocività, ecc.) vanno mantenuti e che gli aumenti specifici in conto assetto zonale vanno interamente assorbiti con la stessa proporzionalità con la quale si procede all'azzeramento.
Per i rimanenti superminimi a carattere collettivo o di generalità, l'eventuale assorbimento e la sua entità verranno esaminati e definiti entro 30 giorni dalla data del presente accordo in sede aziendale, anche in via transattiva, ricorrendo eventualmente all'opera conciliativa dell'ufficio del lavoro.
Il conglobamento e riassetto zonale non determineranno alcun riflesso sui cottimi e su tutte le altre forme di incentivo, ivi compresi i premi di produzione.


Art. 4

(ASSETTI PARTICOLARI)
Per i settori regolati dall'art. 3 dell'Accordo Interconfederale 2 agosto 1961 e per i settori tessili relativamente all'operazione di conglobamento, le associazioni di categoria interessate si incontreranno, con l'assistenza delle confederazioni stipulanti, per effettuare l'andamento del presente accordo alla rispettiva regolamentazione.


Art. 5

(PERCENTUALI CONTRATTUALI)
Salvo che per gli aumenti periodici di anzianità per gli operai calcolati sui soli minimi e per le percentuali contrattuali di mancato cottimo, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori procederanno al riproporzionamento delle percentuali contrattuali, sulla base dei nuovi minimi conglobati, in sede di rinnovo dei contratti collettivi; fino ad allora si continuerà a far riferimento ai minimi tabellari in vigore al 31 marzo 1969.


Art. 6

(COTTIMI)
Le nuove tariffe di cottimo saranno riferite ai nuovi minimi di paga base, maggiorati della percentuale di cottimo riproporzionata come previsto all'art. 5, secondo le disposizioni che nei singoli contratti di categoria disciplinano la materia.
Le tariffe in atto non riferite alla intera retribuzione saranno modificate dalle aziende in modo che - ferma la loro rispondenza alle norme dei singoli contratti - dalla variazione di esse non derivi, rispetto alla situazione anteriore al presente accordo, onere né all'azienda né alla maestranza.

Norma transitoria
Fino a che non sarà intervenuta la revisione delle tariffe di cottimo, si continuerà a fare riferimento alle precedenti paghe basi.


Art. 7

(INDENNITÀ DI CONTINGENZA)
Per l'indennità di contingenza non conglobata e per quella che maturerà in futuro, ferma restando la normativa generale, verranno applicati in tutto il territorio nazionale i valori del gruppo territoriale “A”.

Dichiarazione comune
A conferma del valore della contrattazione collettiva le parti affermano in particolare di assumere un impegno bilateralmente vincolante a non riprodurre nelle contrattazioni future ai vari livelli differenziazioni nei minimi salariali che sarebbero in contrasto con il presente accordo.

Nota a verbale
L'impegno relativo alle differenziazioni di cui alla dichiarazione che precede non concerne i settori i quali, al di fuori delle differenziazioni zonali, hanno già previsto, per taluni istituti contrattuali, articolazioni a carattere territoriale (ad es.: edili).


ALLEGATO N. 1
Tabella dei numeri indici rispetto alla zona “0” (Milano e Torino) nel periodo 1 aprile 1969-30 settembre 1970
(parte di testo non memorizzata)…


ALLEGATO N. 2
Indennità di contingenza da conglobare, ai sensi dello articolo 1 dell'Accordo Interconfederale 18 marzo 1969, nei minimi tabellari in vigore al 31 marzo 1969
(parte di testo non memorizzata)…


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət