N.5497/2004
Reg. Dec.
N. 10905 Reg. Ric.
Anno 2002
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 10905/2002 proposto da:
RUSSO MARIO
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rappresentato e difeso da: Avv. GIOVANNI SALA,
Avv. LORENZO PICOTTI e Avv. MARIA ALESSANDRA SANDULLI
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con domicilio eletto in Roma CORSO VITTORIO EMANUELE 349
presso MARIA ALESSANDRA SANDULLI
contro
REGIONE VENETO
rappresentata e difesa da: AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12
e nei confronti di
BALBINOT GLORIA
rappresentata e difesa da: Avv. BRUNO RICCARDO NICOLOSO,
Avv. LUIGI MANZI e Avv. SERGIO DAL PRA'
con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5
presso LUIGI MANZI
ZANCHI ENRICO
rappresentato e difeso da: Avv. LUIGI MANZI e Avv. SERGIO DAL PRA'
con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5
presso LUIGI MANZI
BERTUZZO MARIA LUISA
rappresentata e difesa da: Avv. LUIGI MANZI e Avv. SERGIO DAL PRA'
con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5
presso LUIGI MANZI
BOTTARO LAURA
rappresentata e difesa da: Avv. LUIGI MANZI e Avv. SERGIO DAL PRA'
con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5
presso LUIGI MANZI
PIZZUTO MARIA
rappresentata e difesa da: Avv. LUIGI MANZI e Avv. SERGIO DAL PRA'
con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5
presso LUIGI MANZI
LOLLO GIGLIOLA
rappresentata e difesa da: Avv. LUIGI MANZI e Avv. SERGIO DAL PRA'
con domicilio eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5
presso LUIGI MANZI
FEDERFARMA
rappresentata e difesa da: Avv. GIUSEPPE RAMADORI
con domicilio eletto in Roma VIA MARCELLO PRESTINARI 13
presso GIUSEPPE RAMADORI
PELLIZZARI GIUSEPPE
non costituitosi;
LAGO EMANUELA
non costituitasi;
Interveniente ad Adiuvandum
SINDACATO NAZIONALE DEI FARMACISTI DEL S.S.N. (SINAFO)
rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO' PAOLETTI
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34
presso NICOLO' PAOLETTI
MOVIMENTO NAZIONALE DEI LIBERI FARMACISTI (MNLF)
rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO' PAOLETTI e
Avv. STEFANO MARCOLINI
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34
presso NICOLO' PAOLETTI
BERTINI ANTONIO
rappresentato e difeso da: Avv. MARIA GIUSEPPINA CHEF e
Avv. NICOLO' PAOLETTI
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34
presso NICOLO' PAOLETTI
MINEO LUIGI SALVATORE
rappresentato e difeso da: Avv. MARINA GORGONE e
Avv. NICOLO' PAOLETTI
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34
presso NICOLO' PAOLETTI
VACCARO AMEDEO ROSARIO
rappresentato e difeso da: Avv. MARINA GORGONE e
Avv. NICOLO' PAOLETTI
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34
presso NICOLO' PAOLETTI
BIAGINI GUIDO
rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO' PAOLETTI e
Avv. ROSA ANGELA MARTUCCI-ZECCA
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34
presso NICOLO' PAOLETTI
DEL PINTO VINCENZO
rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO' PAOLETTI e
Avv. ROSA ANGELA MARTUCCI-ZECCA
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34
presso NICOLO' PAOLETTI
LEPORE SEVERINO
rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO' PAOLETTI e
Avv. ROSA ANGELA MARTUCCI-ZECCA
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34
presso NICOLO' PAOLETTI
BORDIGNON OSCAR
rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO' PAOLETTI e
Avv. STEFANO MARCOLINI
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34
presso NICOLO' PAOLETTI
PALLADINO RAFFAELE
rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO' PAOLETTI e
Avv. STEFANO MARCOLINI
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34
presso NICOLO' PAOLETTI
SAVIO FRANCO
rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO' PAOLETTI e
Avv. STEFANO MARCOLINI
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34
presso NICOLO' PAOLETTI
ZANOTTO CLAUDIO
rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO' PAOLETTI e
Avv. STEFANO NESPOR
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34
presso NICOLO' PAOLETTI
CICIRIELLO FRANCESCO
rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO' PAOLETTI e
Avv. STEFANO NESPOR
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34
presso NICOLO' PAOLETTI
VERRINEA ALDO
rappresentato e difeso da: Avv. NICOLO' PAOLETTI e
Avv. STEFANO NESPOR
con domicilio eletto in Roma VIA BARNABA TORTOLINI 34
presso NICOLO' PAOLETTI
Interveniente ad Opponendum
FEDERAZIONE ORDINE FARMACISTI
rappresentata e difesa da: Avv. SIMONE CICCOTTI
con domicilio eletto in Roma VIA LUCREZIO CARO, 62
presso SIMONE CICCOTTI
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per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto Sez. II n. 5997/02;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla udienza pubblica del 10 febbraio 2004 la relazione del Consigliere Giuseppe Barbagallo;
Uditi, altresì, gli Avv.ti L. Picotti, M.A. Sandulli, B.R. Nicoloso, S. Dal Prà, A. Manzi su delega dell’Avv. L. Manzi, N. Paoletti, G. Ramadori, S. Ciccotti e l’Avvocato dello Stato Pampanelli;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Il dottor Mario Russo propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto, n. 5997, in data 10 ottobre 2002, con la quale è stata respinta l’impugnazione degli atti inerenti le procedure concorsuali per il conferimento di sedi farmaceutiche nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza.
Resistono la Regione Veneto e alcuni dei controinteressati risultati vincitori nelle procedure concorsuali.
Sono intervenienti, a sostegno dell’appellante, alcuni farmacisti militari o direttori di farmacia, il Movimento nazionale dei liberi farmacisti e il Sindacato nazionale dei farmacisti dirigenti del servizio sanitario nazionale, nonché, dopo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nelle graduatorie impugnate, autorizzata mediante notifica del ricorso attraverso pubblici proclami, la Federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani e la Federazione ordine farmacisti italiani, le quali contrastano la posizione dell’appellante e sostengono quella della Regione Veneto.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado ha ritenuto che l’interpretazione dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n. 298 del 30 marzo 1994, seguita dalle commissioni giudicatrici per il conferimento di sedi farmaceutiche nelle province di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza, in relazione alla valutazione del titolo consistente nell’esercizio professionale, fosse esatta; ciò sia per quanto riguardava l’applicabilità del limite dei vent’anni di esercizio professionale, che per quanto concerneva la riduzione del punteggio al 50 per cento per i servizi resi part-time. Con l’atto di appello il dottor Russo ripropone le censure fatte valere in primo grado, deducendo in particolare che:
i 20 anni di esercizio professionale , di cui al secondo comma dell’articolo 5 del decreto citato, costituiscono un limite interno a ciascuna delle quattro categorie omogenee indicate nel successivo comma 3 e non un limite assoluto di estensione del periodo di attività professionale valutabile;
l’interpretazione effettuata dall’Amministrazione è illogica e contrasta con le norme di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, in quanto impone una ricostruzione fittizia dell’attività professionale dei concorrenti con un ingiustificato sfavore nei confronti di coloro che hanno svolto la loro attività nelle categorie di cui alle lettere c) e d) del terzo comma dell’articolo 5 del decreto citato;
le valutazioni dell’amministrazione non sono motivate;
è illegittima la valutazione con il punteggio del 50% dell’attività professionale svolta part-time;
la valutazione di periodi inferiori ad un anno viola la lettera dell’articolo 5, comma 2, del decreto richiamato.
La Regione Veneto e i controinteressati costituitisi sostengono argomentatamente la infondatezza dell’appello. È stata proposta da parte resistente anche eccezione di carenza di interesse sopravvenuta in capo all’appellante Dottor Russo, in quanto quest’ultimo nel corso del giudizio ha accettato la sede farmaceutica di Calto, posta a concorso nella provincia di Rovigo.
Le altre parti costituitesi sostengono in maniera diffusa le tesi dei soggetti, in adesione alle posizioni dei quali sono rispettivamente intervenute; l’appellante deduce inoltre che permane il proprio interesse alla decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l’appello sia infondato e che, pertanto, la sentenza impugnata debba essere confermata, con l’assorbimento dell’eccezione di carenza di interesse sopravvenuta.
La questione posta dalla presente controversia riguarda la interpretazione dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3 del regolamento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.298, in data 30 marzo 1994 (attuazione dell’articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico), per quanto riguarda la valutazione dei periodi di esercizio professionale nei concorsi di assegnazione di sedi farmaceutiche.
Tale articolo 5, che reca la rubrica “ Valutazione dei titoli “, ai commi 1, 2 e 3 , così dispone:
“ 1. Per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
-
fino a un massimo di 3 punti per titoli di studio e di carriera;
-
fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all’esercizio professionale.
2. Non sono valutabili i periodi di esercizio professionale superiori ai 20 anni ed inferiori ad un anno.
3. Ai fini della valutazione dell’esercizio professionale, sono assegnati i seguenti punteggi :
a) per l’attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico: punti.0, 5 per anno per i primi dieci anni; 0, 2 per anno per i secondi dieci anni;
b) per l’attività di collaboratore di farmacia aperta al pubblico: punti 0, 45 per anno per i primi dieci anni; 0, 18 per anno per i secondi dieci anni;
c) per l’attività di professore ordinario di ruolo della facoltà di farmacia, per l’attività di farmacista dirigente dei ruoli delle unità sanitarie locali, per l’attività di direttore di farmacia ospedaliera o di farmacia militare, per l’attività di direttore tecnico di stabilimento farmaceutico: punti 0, 40 per i primi dieci anni 0, 15 per anno per i secondi dieci anni;
d) per l’attività di direttore di aziende farmaceutiche municipalizzate, di informatore scientifico o di collaboratore ad altro titolo di industria farmaceutica, di coadiutore o collaboratore dei ruoli delle unità sanitarie locali, di farmacista militare, di direttore di deposito un magazzino all’ingrosso di medicinali, di direttore tecnico di officine di produzione di cosmetici, di professore universitario associato della facoltà di farmacia, di farmacista dipendente del Ministero della sanità o dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome: ponti 0, 35 per anno per i primi dieci anni; 0, 10 per i secondi dieci anni.”
Le commissioni hanno ritenuto che il limite dei venti anni dovesse essere riferito al complesso dell’attività svolta e non a ciascuno dei quattro gruppi omogenei di riferimento; che l’esercizio professionale dovesse essere calcolato per un periodo non superiore ai venti anni di attività effettiva, tenendo distinti i singoli servizi per i quali competeva un diverso punteggio, riconoscendo a ciascun candidato, nei primi dieci anni i periodi di attività più favorevoli e nel secondo decennio gli altri, valutati con il punteggio previsto per il secondo decennio a partire dai gruppi più favorevoli; che inoltre i periodi attività professionale part-time dovessero essere valutati al 50 per cento.
L’appellante sostiene invece che il limite dei venti anni opera all’interno di ciascuno dei quattro gruppi, perché sarebbe artificioso ridurre la vita lavorativa di ciascun concorrente a soli venti anni quando questi fossero stati di più. L’appellante argomenta inoltre che, in precedenza l’articolo 7 della legge 475 del 1968 stabiliva che “ la valutazione dell’esercizio professionale non può superare i venti anni di attività di servizio e non può essere inferiore ad un anno sia come titolare che come collaboratore di farmacia “; che tale previsione è stata superata dall’articolo 5 del regolamento n. 298/1994, che contiene un sistema diverso articolato in quattro gruppi distinti, per ciascuno dei quali si prevedono dei periodi ventennali. L’appellante fonda tale sua interpretazione sull’elemento letterale consistente nell’utilizzazione del plurale “ periodi di esercizio professionale e superiori ai venti anni ed inferiori ad un anno “e sulla circostanza che la tesi seguita dalle commissioni porta a risultati assurdi, in quanto svaluta eccessivamente le esperienze professionali nei gruppi per i quali la disposizione assegna un punteggio minore e riduce artificiosamente la vita professionale dei concorrenti.
Il Collegio condivide, invece, l’orientamento seguito dalle Commissioni.
Inducono a tale conclusione sia la finalità della disposizione che i lavori preparatori. Per quanto riguarda questi ultimi si rileva che il testo del comma 2 dell’articolo 5 dello schema di regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991 così disponeva: “ La valutazione dell’esercizio professionale non può superare i 20 anni di attività di servizio e non può essere inferiore ad un anno.” Tale testo fu cambiato in quello attuale, per ragioni esclusivamente formali, su indicazione del Consiglio di Stato contenuta nel parere dell’Adunanza generale del 23 dicembre 1993. Appare chiaro quindi che l’intenzione del Governo che aveva predisposto lo schema di regolamento era quella che il limite dei venti anni dovesse concernere la valutazione complessiva del periodo di esercizio professionale e non una delle parti di esso; il Consiglio di Stato, nel suo parere, non ha inteso modificare il significato della espressione utilizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Per quanto riguarda la finalità della disposizione, essa è quella di dare un rilievo decrescente alle attività indicate con le diverse lettere e, quindi, un rilievo maggiore all’attività di titolare e direttore di farmacia aperta al pubblico, di cui alla lettera a). La tesi del ricorrente porterebbe, ad esempio, alla conseguenza che un concorrente, il quale avesse svolto dieci anni in attività di cui alla categoria d) (punti 3, 5) e nove anni in quelle di cui alla categoria c) (punti 3, 6), avrebbe lo stesso punteggio massimo per l’esercizio professionale (7 punti per ciascun commissario, ovvero 35 da parte della commissione, in quanto i commissari sono cinque) del concorrente il quale avesse svolto 35 anni di attività professionale nella categoria a). Effettivamente, come rilevato dal ricorrente, l’interpretazione che il Collegio ha data, comporta la non necessità della disposizione di cui al comma 1 lettera b) dell’articolo 5, la quale prevede che ogni commissario dispone fino ad un massimo di sette punti per i titoli relativi all’esercizio professionale, in quanto, appunto, nessun candidato potrebbe raggiungere un punteggio superiore a 7 per l’esercizio professionale(20 anni in categoria a) danno, infatti, il punteggio massimo di 7 per ciascun commissario); va inteso,quindi, che la disposizione sta a significare che il punteggio massimo possibile è quello dato dallo svolgimento per 20 anni di attività comprese nella categoria di cui alla lettera a) del comma 3, dell’articolo 5.
Il Collegio ritiene, poi, che, muovendo dalla interpretazione indicata, fra le varie possibilità interpretative, in effetti ulteriormente possibili, debba essere seguita quella scelta dalle commissioni, le quali hanno dato il punteggio dei primi dieci anni alle attività più favorevoli, quello del secondo decennio gli altri periodi di diversa attività, a partire dai gruppi più favorevoli. Questa interpretazione appare infatti la più aderente alle finalità della disposizione, che intende dare considerazione decrescente a partire dalle attività cui alla lettera a); è quindi coerente che, nella valutazione dell’attività professionale si dia rilievo a cominciare dalle attività, alle quali la disposizione dà la maggior importanza.
Così è condivisibile l’interpretazione della disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 5 questione, secondo la quale, una volta che l’esercizio professionale abbia superato il periodo di un anno, si consideri l’intero periodo, in quanto in tal modo la valutazione, rispettando la lettera della disposizione, è più aderente alla realtà.
Così, ancora, il Collegio ritiene esatta la valutazione del 50 per cento del punteggio per quanto riguarda le attività svolte part-time, in quanto, fra le infinite possibili, tale scelta, per il suo carattere mediano, è quella preferibile. Può aggiungersi che, ai fini del calcolo, dimezzare il punteggio ovvero calcolare il punteggio pieno e dimezzare il periodo dà lo stesso risultato, perché cambiando l’ordine dei fattori il risultato non cambia.
Parimenti infondata è la censura di difetto di motivazione avanzata dall’appellante; si tratta, infatti, di valutazioni vincolate alla norma, di cui all’articolo 5, commi 1 o, 2 e 3, sopra riportato, la giustificazione delle quali è contenuta nei criteri indicati dalle commissioni, i quali, attraverso operazioni matematiche, conducono ai risultati contestati dalla ricorrente.
Non ha rilievo, infine, la deduzione secondo la quale la stessa attività professionale delle ricorrente è stata valutata in maniera diversa in altri concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche; ciò sta soltanto significare che, l’interpretazione della disposizione in questione non è stata uniforme da parte delle varie commissioni di concorso, in mancanza di indicazioni da parte della giurisprudenza.
Alla luce delle esposte considerazioni l’appello deve essere respinto e, conseguentemente, la sentenza impugnata confermata.
Tenuto conto della novità della questione e della circostanza che effettivamente la disposizione si poteva prestare a più, plausibili, interpretazioni, anche per questo grado di giudizio le spese vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sull’appello specificato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.
Compensa interamente le spese di giudizio fra le parti anche per questo grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in camera di consiglio, nella sede di Palazzo Spada, con l’intervento dei seguenti magistrati:
Gaetano Trotta Presidente
Giuseppe Barbagallo Consigliere est.
Costantino Salvatore Consigliere
Filippo Patroni Griffi Consigliere
Aldo Scola Consigliere
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Barbagallo Gaetano Trotta
IL SEGRETARIO
Maria Cecilia Vitolla
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/08/2004
(art. 55, L. 27.4.1982, 186)
Il Dirigente
Dott.Giuseppe Testa
Massima: In materia di concorsi per la assegnazione di sedi farmaceutiche la disposizione di cui all’articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298 (“ regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 3 cento 62, concernente le norme di riordino del settore farmaceutico. “) va interpretata nel senso che il limite dei venti anni, ai fini della valutazione dei periodi di esercizio professionale, è riferito al complesso dell’attività svolta e non a ciascuno dei quattro gruppi omogenei di riferimento; che l’esercizio professionale è calcolato, per un periodo non superiore ai venti anni di attività effettiva, tenendo distinti i singoli servizi per i quali compete un diverso punteggio e riconoscendo a ciascun candidato, nei primi dieci anni i periodi di attività più favorevoli e nel secondo decennio gli altri, valutati con il punteggio previsto per il secondo decennio a partire dai gruppi più favorevoli; che inoltre i periodi attività professionale part-time sono valutati al 50 per cento.
MA
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