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Regolamento comunale per I servizi funebri e cimiteriali


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  1. nell'eseguire la manutenzione o il riordino di fosse comuni, è vietato depositare sopra altre fosse o sui viali, erbacce o rifiuti di qualsasi natura;

  2. spargere sulle fosse comuni ghiaino, pietrisco o granito di marmo;




  1. asportare dal cimitero qualsiasi oggetto anche di proprietà senza la preventiva autorizzazione;




  1. calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli e sui monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;




  1. disturbare in qualsiasi modo i visitatori; è specialmente vietato fare offerte di servizi, di oggetti, distribuzione di carte, volantini di ogni sorta; tale divieto si estende particolarmente al personale del cimitero, a quello delle imprese e a quanti vi svolgano attività;




  1. asportare fotografie o copia di opere funerarie senza autorizzazione; o senza consenso del concessionario della sepoltura ove trattasi di tombe altrui;




  1. eseguire lavori sulle tombe dei privati senza autorizzazione;




  1. fare questue;




  1. assistere, non autorizzati alla esumazione di salme.




  1. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alle zone esterne pertinenti ai cimiteri di questo Comune.

ART. 51 - COMPETENZE




  1. I cimiteri e i servizi relativi rientrano, ai sensi degli artt. 49 - 53 del D.P.R. del 10/09/1990 n. 285, nella giurisdizione esclusiva del Comune ed organicamente sono attribuiti al Settore Lavori pubblici che opera di concerto con il Settore d'Igiene e Sanità.




  1. Concorrono inoltre all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:




    1. gli uffici di Stato Civile e dei servizi Demografici facenti capo al Settore Sesto;




    1. il servizio Tecnico LL.PP. Terzo settore per i lavori di carattere edilizio e la vigilanza tecnica, nonché per il servizio di ispezione;




    1. l'ispettore dei cimiteri (o suo facente funzioni) per la polizia interna e la vigilanza generale, coadiuvato dal personale addetto;




    1. il Comando di Polizia Municipale per la polizia esterna.




  1. Ogni provvedimento amministrativo e tecnico, in materia di cimiteri e di servizi funebri, è promosso dal Settore Terzo LL.PP. di concerto con quello preposto all'Igiene e Sanità; ove neccessiti operativamente sono interessati altri settori di competenza.




  1. Il personale addetto ai cimiteri e all'ufficio comunale di polizia mortuaria e il relativo stato giurisdizionale sono disciplinati da Regolamento generale per il personale comunale.

ART. 52 - SERVIZIO DI ISPEZIONE CIMITERIALE




    1. Ogni attribuzione in ordine ai cimiteri ed al funzionamento dei relativi servizi, competono direttamente all’Ispettore dei cimiteri (o suo facente funzioni), con la sovrintendenza del Coordinatore Sanitario e del Capo Settore terzo LL.PP., ognuno per le proprie competenze.




    1. L'ispettore cimiteriale potrà essere nominato tra il personale tecnico del 3' Settore LL.PP. - Ambiente, con specifiche competenze in materia di cui all'art. 53, coadiuvato dal coordinatore cimiteriale in qualità di facente funzioni.

ART. 53 - COMPITI DELL'ISPETTORE (O DI SUO FACENTE FUNZIONI)




  1. Sono compiti specifici dell'Ispettore cimiteriale (o di suo facente funzioni):




    1. organizzare e dirigere i servizi dei tre cimiteri comunali;




    1. proporre lavori di adeguamento e di sistemazione delle aree cimiteriali, cui conseguira' lo studio della progettazione delle opere pertinenti che dovra' essere curata dal Settore Terzo LL.PP. di concerto con il coordinatore sanitario;




    1. proporre la costruzione di nuovi percorsi per l'accesso a colombari, campi di inumazione, per la lottizzazione di aree destinate a tombe, capelline, ecc.;




    1. dirigere tutte le operazioni cimiteriali attenendosi alle prescrizioni del coordinatore sanitario ed accertando che le operazioni medesime siano autorizzate ed avvengano nel rispetto delle norme vigenti;




    1. programmare gli interventi di lavori stagionali e quotidiani in collaborazione con il preposto Settore Terzo LL.PP.;




    1. controllare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, dei viali, piazzali, servizi vari, ecc., in collaborazione con il preposto Settore Terzo LL.PP.;




    1. proporre l'acquisto di macchine, attrezzi, materiali e quant'altro occorrente per le neccessità del servizio e provvedere agli approvvigionamenti relativi non appena autorizzato;




    1. collaborare per la consegna delle aree per la costruzione di cappelline e sepolture private, nonché per il controllo, l'esecuzione dei lavori e per il collaudo dei manufatti, di concerto con il personale del Settore Terzo LL.PP. a ciò preposto;




    1. dirigere i lavori di giardinaggio, le coltivazioni diverse, la messa a dimora e la manutenzione di siepi e piante ornamentali;




  1. controllare i servizi di illuminazione votiva e curare i rapporti con la ditta concessionaria;




  1. collaborare con l'ufficio di Polizia Mortuaria per la stesura e l'aggiornamento di norme e disposizioni inerenti al servizio mortuario;




  1. collaborare con l'ufficio di Polizia Mortuaria per:




    • l'aggiornamento dei registri cimiteriali;




    • la conservazione delle chiavi d'ingresso, dei luoghi di deposito, di osservazione e di altri locali dei cimiteri;




    • fornire informazioni ai visitatori che le richiedono e coadiuvare per quanto compete nelle incombenze di carattere amministrativo facenti capo all'ufficio di Polizia Mortuaria.

ART. 54 - COMPITI DELL'UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA




  1. L'ufficio di Polizia Mortuaria svolge le pratiche amministrative e di controllo inerenti al servizio trasporti funebri, alle concessioni e operazioni cimiteriali e servizi attinenti. Tale ufficio sarà di nuova istituzione.




  1. Cura in particolare:




    1. le concessioni di aree, loculi ed ossari, in accordo con il Settore Terzo LL.PP.;




    1. il rilascio di autorizzazioni e permessi (escluse quelle di competenza urbanistica);




    1. le pratiche relative alla rinuncia, consensi, cessioni, trasferimenti di concessioni;




    1. la procedura delle proposte per l'aggiornamento delle tariffe di concessioni ed operazioni cimiteriali;




    1. la compilazione annuale dell'elenco delle concessioni ed operazioni cimiteriali;




    1. la prenotazione ed il coordinamento dei servizi pubblici, la trasmissione degli ordini per la loro esecuzione ed il controllo del loro regolare svolgimento;




    1. l'emissione ed il controllo del pagamento alla Tesoreria Comunale delle bollette reversali per la riscossione di tasse, canoni, prezzi, diritti ecc., relativi al servizio trasporti funebri, alle concessioni e operazioni cimiteriali;




    1. la comunicazione giornaliera, all'Ispettorato Cimiteriale (o al suo facente funzioni), dei funerali con l'indicazione della destinazione delle salme.

ART. 55 - CUSTODI/SEPPELLITORI




  1. I custodi/seppellitori svolgono anche le essenziali seguenti mansioni di custodia:




    1. cura rigorosa acché siano osservate le norme del Regolamento relative agli orari di apertura, alla presenza di visitatori e di personale addetto al cimitero o autorizzato;




    1. particolare diligenza acché siano rispettati rigorosamente i DIVIETI di cui all'art. 50 del presente Regolamento;




      1. Ed inoltre, in qualità di seppellitori, devono:




        1. provvedere al tracciamento e scavo di fosse, alla pulitura dei viali, alla portatura e messa a dimora di piante e siepi, allo sfalcio dell'erba ed in genere a tutti i lavori di manutenzione manuali e con impiego di macchine in dotazione;




        1. effettuare e/o collaborare al tasporto delle salme in arrivo, dall'autofunebre al luogo di tumulazione, inumazione, o alla cella mortuaria, secondo gli ordini ricevuti e usando la maggiore attenzione ed il migliore riguardo;




        1. eseguire anche le inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, i trasporti interni, ecc., con ogni cura, diligenza e rispetto;




        1. prestare diligente servizio alla cella delle autopsie e della cella mortuaria durante il periodo della osservazione delle salme che vi fossero depositate;




        1. raccogliere i resti mortali durante lo scavo delle fosse, provvedendo al trasporto nell'ossario delle ossa rinvenute;




        1. colmare diligentemente le fosse, formare i tumuli, accudire e curare le corsie pedonali, i fiori dei viali, le aiuole fiorite;




        1. controllare prima delle inumazioni, le apposite bolle ricevute dall'ufficio preposto, consegnandole quindi ai familiari del defunto;




        1. porre ogni cura nella posa di lapidi e cippi forniti dal Comune e/o nella ricollocazione di preesistenti;




        1. attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'art.13 del presente Regolamento, circa il rinvenimento di oggetti preziosi o di ricordi personali;




  1. eseguire i lavori necessari per l'apertura e chiusura delle sepolture particolari, per piccole riparazioni e manutenzioni di fabbricati, nonché tutti quegli altri lavori di competenza che vengono ordinati d'ufficio;




  1. coadiuvare nella sorveglianza dei cimiteri, con parti-colare diligenza all'attività dei marmisti onde prevenire responsabilmente abusi e inandempienze;




  1. vestire in servizio, la divisa e mantenendola in condizioni decorose;




  1. prestare la propria opera anche in qualunque orario straordinario che venga all'occorrenza richiesto per particolari esigenze di servizio;




  1. provvedere alla suggellazione dei feretri in partenza, alla verifica di quelli in arrivo ed al condizionamento delle salme;




  1. curare il controllo, mediante punzonatura, della regolarità dei feretri da porsi in uso;




    1. I DOVERI DEI SEPPELLITORI SONO ESTESI A TUTTO IL PERSONALE SALARIATO ANCHE OCCASIONALENTE INCARICATO.

ART. 56 - RITI RELIGIOSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI




  1. All'interno dei cimiteri è consentita la celebrazione di riti funebri per singoli defunti o per la colletività dei defunti, da parte della Chiesa Cattolica e delle Confessioni Religiose compatibili con l'ordinamento giuridico italiano.




  1. Le celebrazioni che possono implicare presenza di pubblico numericamente impegnativo, devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco.

CAPO VI"
DISPOSIZIONI FINALI E/O TRANSITORIE


ART. 57 - SANZIONI


      1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e inserite dal TITOLO I' - CAPO I' e seguenti sono punite ai sensi e agli effetti dell'art. 107 del D.P.R.10/09/1990, n. 285.




      1. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente Regolamento, ai custodi/seppellitori, agli addetti al servizio di Polizia Mortuaria, ai tecnici di servizio gestione e controllo delle attività cimiteriali, e' riconosciuta la qualifica e le funzioni di Agente Giurato.

ART. 58 - DECADENZA PER ABBANDONO




  1. Per le sepolture di famiglia che risultino abbandonate da OLTRE VENT'ANNI, i termini di cui allo art. 23, sono ridotti a mesi 6 (sei).

ART. 59 - R E S P O N S A B I L I T A'




  1. L'Amministrazione Comunale dispone ogni cura per prevenire situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., all'interno dei cimiteri, MA NON ASSUME RESPONSABILITA' ALCUNA, per atti commessi da persone estranee ai servizi cimiteriali, come pure per l'impiego di attrezzi e mezzi messi a disposizione del pubblico (scale manuali, contenitori per rifiuti, ecc).

ART. 60 - PAGAMENTI DI CANONI E TASSE




  1. Ogni pagamento di canoni e tasse riportate nel tariffario vigente, deve essere eseguito anticipatamente e per intero, esclusa qualsiasi rateazione.

ART. 61 - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO LEGGI ED ALTRI ATTI REGOLAMENTARI




  1. Il presente Regolamento disciplina l'intera materia; pertanto si intende abrogato e sostitutivo il precedente Regolamento Comunale di Polizia Motuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22/03/1993 e modificato con delibera di C.C./C.S. n. 36 del 26/10/1994.




  1. Sono fatte salve le locali norme regolamentari di Igiene Pubblica non contemplate nel testo presente.




  1. Il presente regolamento entrera' in vigore il 15' giorno successivo alla sua ripubblicazione all'Albo Pretorio dopo l'avvenuto riscontro di legittimita' da parte del Comitato Regionale di Controllo.




  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, saranno osservati in quanto applicabili:




    1. il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e sue successive modificazioni ed integrazioni;




    1. la Legge Regionale n. 78 del 31/05/1980: "Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, ecc..";




    1. il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e sue successive modificazioni ed integrazioni;




    1. ogni altra disposizione di legge e regolamentare in vigore nel tempo, che abbia attinenza con la materia.

ART. 62 - NORMA TRANSITORIA




  1. L'assegnazione dei loculi per i defunti in attesa di sistemazione e provvisoriamente collocati in loculi diversi, verrà eseguita rispettando la data del decesso, secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

ART. 63 – MODALITA’ PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE


L’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del Comune, che la rilascia acquisito un certificato del medico necroscopo ovvero un nulla osta dell’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 130 del 30 marzo 2001; l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modaluità:

1. la disposizione testamentaria del defunto;

2. l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;

3. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo manifestata all’ufficiale di stato civile.


ART. 64 – URNE CINERARIE – DISPERSIONE, AFFIDAMENTO E CUSTODIA
Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in un’apposita urna cineraria sigillata che deve contenere le ceneri di una sola salma e riportare all’esterno le generalità del defunto.

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno del cimitero, in natura o in aree private, esclusivamente all’aperto e con il consenso dei proprietari. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto.

Le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione del defunto e sono disciplinate precedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione o l’affidamento ai familiari.


ART. 65 – REGISTRO PER LA CREMAZIONE
E’ istituito presso il Comune il registro per la cremazione; in esso sono annotate le modalità con cui il cittadino richiedente manifesta, tramite apposito modulo, la volontà di essere cremato.





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