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Regolamento comunale per I servizi funebri e cimiteriali


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, che risultano tali alla data del decesso, riconosciuti dagli statuti relativi. La richiesta di tumulazione è presentata a firma del legale rappresentante dell’Ente o Comunità.




  1. La domanda di tumulazione in sepoltura privata deve essere fatta dal concessionario o da chi ne dichiari la legale rappresentanza; venendo a mancare il concessionario, deve essere richiesto dagli eredi in riconoscimento della titolarità della concessione nei modi indicati all’art. 26.




  1. NON si dà corso alla tumulazione qualora sia dubbio il diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. In tale ultimo caso, il richiedente è tenuto a provare il suo diritto o a rimuovere l’opposizione.




  1. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque competenza del Giudice Ordinario.

ART. 26 - DIRITTI D’USO E LORO TRASMISSIONE




  1. I diritti d’uso delle sepolture di famiglia, sono trasmissibili per successione legittima e per successione testamentaria, oppure per rinuncia di un concessionario a favore di altri contitolari.




  1. L’esistenza del diritto d’uso deve essere comprovato da titoli regolari e cioé:




    1. in caso di successione legittima (atto notorio o attestazione giudiziale); - se la successione è testamentaria deve essere prodotta copia o estratto del testamento;




    1. per rinuncia (atto notarile in copia autentica).




  1. La presa d’atto dell’esistenza del diritto d’uso è subordinata all’esecuzione delle opere necessarie alla sepoltura.

ART. 27 - RETROCESSIONI




  1. La decadenza o la rinuncia alla concessione comporta il parziale rimborso del prezzo dell’area che, calcolato sulla base della tariffa in vigore all’atto della retrocessione, viene così stabilito:

2/3 dal 1’ al 5’ anno;

1/2 dal 6’ al 20’ anno;

1/3 dal 21’ al 51’ anno;

1/5 dal 51’ anno in poi.


  1. Il concessionario che, pur avendo iniziato la costruzione entro i termini previsti dal presente regolamento, non intenda portarla a termine e rinuncia alla concessione, ottiene il rimborso di cui al punto precedente conservando il diritto al recupero delle opere di fondazione ed in soprassuolo, che devono essere rimosse entro 2 (due) mesi dalla rinuncia.




  1. Nel caso di retrocessione di area con opere finite, al concessionario sarà corrisposto, per l’area il rimborso dovutogli ai sensi del precedente punto 1. ed il valore delle opere che sarà calcolato dall’Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 28 - CESSIONE




  1. Anche qualora la costruzione sia ANTERIORE all’entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 (REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA) e cioè il 10 febbraio 1976, la sepoltura privata NON PUO’ COMUNQUE ESSERE fatta oggetto di compravendita tra privati.

ART. 29 - CONDIZIONI PER LA RINUNCIA DI CONCESSIONI




  1. La rinuncia di concessione di sepolture private e la conseguente retrocessione o cessione (nei casi in cui è ammissibile) di cappelline funerarie, edicole, sarcofaghi, sono di regola autorizzate quando la sepoltura sia stata liberata e sistemati altrove le salme ed i resti mortali in essa contenuti.

ART. 30 - CONSENSI ALLA SEPOLTURA PROVVISORIA




  1. Al concessionario o titolare di una sepoltura privata è consentita la sepoltura provvisoria anche di salma estranea alla sua famiglia e che RIENTRI comunque fra gli AVENTI DIRITTO di cui al presente regolamento.




  1. Il consenso per la sepoltura provvisoria può essere dato per la durata di un anno, rinnovabile al massimo per un altro anno e deve essere espresso dall’eventuale titolare della sepoltura, nel caso in cui esso sia stato in precedenza designato, su foglio debitamente bollato e sottoscritto dal concessionario, inoltre dovranno essere indicate le ragioni che ne giustificano il consenso.




  1. In caso di sepoltura indivisa intestata a varie persone, il consenso deve essere sottoscritto da tutti i titolari della concessione o, in alternativa, da chi risulta delegato ai sensi del precedente articolo 25.

Il consenso si intende limitato alle sole salme in esso indicate; all’esterno della tomba può porsi il nome delle salme accolte. Il Comune si riserva anche il diritto di giudicare le reali ragioni che giustificano il consenso; in ogni caso non sarà autorizzato il consenso alla sepoltura nei seguenti casi:
a) quando sussista una speculazione;
b) quando non siano giustificabili le ragioni addotte.
ART. 31 - RECUPERO MATERIALI


  1. I ricordi, i monumenti, le decorazioni e gli accessori che vengono sostituiti nelle sepolture, possono essere ritirati, previa richiesta, dagli attuali concessionari e da effettuarsi entro breve tempo dalla loro sostituzione.

In mancanza sono acquisiti alla proprietà del Comune.
ART. 32 - OBBLIGHI SPECIALI


  1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 22 e 23, nonché alle norme di cui al successivo TITOLO relativo alle normative tecniche, ed inoltre sono tenuti a:




    1. provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture e delle opere annesse;




    1. eseguire restauri ed opere di buona conservazione che il Comune ritenga necessari o indispensabili anche per ragioni di decoro oltre che di sicurezza e di igiene;




    1. rimuovere eventuali abusi.




  1. Ove la sepoltura o parte di essa venga a trovarsi in condizioni statiche precarie o indecorose verrà sospesa immediatamente la tumulazione mentre il concessionario sarà obbligato all’esecuzione dei lavori occorrenti previo versamento di un congruo deposito di garanzia, che verrà restituito ad opere eseguite.




  1. Ove il concessionario non provveda all’esecuzione delle opere nei tempi e modi prescritti, vi provvederà direttamente il Comune utilizzando il deposito cauzionale.




  1. Il deposito cauzionale sarà di importo corrispondente al preventivo di spesa maggiorato del 10%.


T I T O L O III'
PARTE FINALE
CAPO I'
DISPOSIZIONI TECNICHE - ATTIVITA' E LAVORI DI IMPRESE
ART. 33 - IMPRESE PRIVATE


  1. Per i lavori, le nuove costruzioni, i restauri, le riparazioni, manutenzioni, ecc., che non siano riservati al Comune, gli interessati possono avvalersi dell'opera di privati esecutori a loro libera scelta.




  1. Le ditte incaricate debbono essere di gradimento dell’Amministrazione Comunale e sono obbligate all'iscrizione alle competenti categorie professionali o artigianali.

Gli imprenditori di opere e i loro dipendenti possono essere allontanati temporaneamente o a tempo indeterminato, sia per motivi di ordine tecnico che per scorretto comportamento.


  1. Alle imprese è rigorosamente vietato svolgere nell'ambito dei cimiteri, opera di accapparramento dei lavori ed attività comunque scorrette.

ART. 34 - CONCESSIONI A COSTRUIRE




  1. L'esecuzione di qualsiasi nuova opera o la modifica di esistenti è soggetta a preventiva approvazione del progetto e relativo rilascio di apposita concessione.




  1. Per le modalità di presentazione del progetto si rinvia al Regolamento Edilizio.




  1. Nessuna concessione può essere rilasciata se non è dimostrato l'avvenuto versamento del prezzo dell'area e dei diritti diversi.

ART. 35 - MODALITA' PER IL RILASCIO DI PERMESSI E CONCESSIONI




  1. La domanda di concessione a costruire cappelline funerarie di famiglia deve essere firmata dal concessionario dell’area, dal progettista e dal Direttore dei Lavori.

ART. 36 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE COSTRUZIONI




  1. All'esterno delle costruzioni di cappelline, edicole funerarie, colombari, ecc. è fatto obbligo di impiego di pietre naturali.




  1. Può essere autorizzata l'esecuzione della muratura con impiego di mattoni pieni sabbiati di prima scelta, non gelivi o in calcestruzzo con superfici a vista trattata con prodotti impearmeabilizzanti.




  1. L'altezza sino alla linea di coronamento delle costruzioni di tipo isolato non potrà superare i metri lineari 4,50 dal piano di campagna del cimitero, nel punto interessato; sono comunque fatte salve le disposizioni particolari che vengono definite per singola lottizzazione.

  2. Ogni costruzione può essere edificata al margine dei viali, mentre deve distare almeno cm. 60 dalle sepolture o costruzioni limitrofe.




  1. I loculi, devono avere dimensioni interne non inferiori a cm. 230 di profondità, cm. 80 di larghezza, e cm. 60 di altezza.




  1. Ad ogni loculo dovranno corrispondere spazi esterni sufficenti per consentire liberamente l'introduzione del feretro.




  1. Le pareti perimetrali esterne che racchiudono loculi o gruppi di loculi o di celle prefabbricate, devono avere spessore minimo di cm. 40, qualora realizzate in muratura con mattoni pieni lavorati con malta di cemento e intonacata all'esterno; per le murature in cemento armato gettate in opera, è prescritto lo spessore minimo di cm. 20.




  1. I loculi costruiti con getti di calcestruzzo in opera dovranno avere solette e pareti divisorie di spessore NON inferiore a cm. 10 e le riprese dei getti dovranno essere eseguite in modo da garantirne l'impermeabilità ai liquidi e ai gas.




  1. I loculi prefabbricati singolarmente, dovranno essere realizzati in unico getto di cemento armato vibrato, di spessore mai inferiore a cm. 5.




  1. Le celle prefabbricate raggruppanti più loculi, dovranno essere realizzate in unico getto di cemento armato vibrato, con pareti perimetrali, solette e setti di divisione fra loculi, di spessore mai inferiore di cm. 5.




  1. In ogni caso le murature, i divisori e le solette in calcestruzzo dei loculi, devono essere eseguite con materiali ed accortezze tali da garantire una perfetta tenuta ai liquidi e ai gas.




  1. L'unione fra gli elementi monolitici prefabbricati di celle o loculi dovrà essere costituita da armature verticali ed orizzontali annegate in getto di calcestruzzo di spessore non inferiore a cm. 5.




  1. Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno onde evitare eventuale uscita dei liquidi.




  1. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni di spessore totale non inferiore a cm. 5, compreso l'intonaco sulla facciata esterna.




  1. E' permessa la chiusura con unico elemento prefabbricato, di cemento armato vibrato, dispessore non inferiore a cm. 3, sigillato con malta cementicia ad espansione, in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.




  1. Le prenotazioni e le assegnazioni sono consentite solo dopo che l'Ufficio Tecnico 3' Settore abbia comunicato all'Ufficio di Polizia Mortuaria, l'avvenuta OBBLIGATORIA numerazione dei loculi che deve essere progressiva in senso verticale, partendo DALL'ALTO VERSO IL BASSO E procedendo da SINISTRA VERSO DESTRA.

ART. 37 - CONSEGNA DELL'AREA - VIGILANZA LAVORI - USABILITA' DELLE SEPOLTURE




  1. La consegna dell'area al Concessionario o a persona da questi delegata, avviene a cura di personale del Comune; compete pura al Comune tramite tecnici propri, il controllo dell'esatta esecuzione delle opere previste nel progetto approvato e alle eventuali modificazioni indicate nella concessione.




  1. L'Ufficio Tecnico Comunale a mezzo del personale incaricato, ha l'obbligo di impartire disposizioni atte a prevenire e a rimuovere irregolarità e abusi.




  1. A lavori ultimati lo stesso Ufficio Tecnico Comunale provvederà alla visita di collaudo della sepoltura e ne trasmetterà il Referto di Usabilità all'Ufficio Comunale di Polizia Mortuaria.

ART. 38 - MATERIALI DI SCAVO - ALLONTANAMENTO




  1. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente allontanati e trasportati a discariche regolarmente autorizzate.

ART. 39 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI




  1. I materiali occorrenti per l'esecuzione di opere in pietra naturale e/o artificiale devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dal custode; è vietato attivare sull'area concessa, anche lo spostamento dei materiali.




  1. Per esigenze di servizio, può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.




  1. Il terreno adiacente alla costruzione, deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o altri ingombri qualsiasi, anche nel corso di lavori.




  1. I concessionari hanno l'obbligo di disporre ogni accorgimento per evitare danni alla proprietà comunale e/o privata; per evitarne l'occupazione temporanea o permanente e per evitare ingiustificatamente sospensioni dei lavori.

ART. 40 - DIVIETI DI CIRCOLAZIONE E SOSTA VEICOLI




  1. Non è ammessa la circolazione di qualsiasi tipo di veicolo anche se condotti a mano nell'interno dei cimiteri.




  1. All'interno dei cimiteri è altresì vietata la sosta di veicoli ancorché impiegati per il trasporto di materiali.

ART 41 - RESPONSABILITA'




  1. Gli imprenditori ed esecutori di lavori, hanno responsabilità delle opere assunte e degli eventuali danni che, al Comune e a Terzi, ne derivassero di conseguenza.

ART.42 - ORARIO DI LAVORO - PERIODI DI SOSPENSIONE




    1. L'orario di lavoro per le imprese viene fissato dal Sindaco ed esposto in ogni cimitero.




    1. Resta in ogni caso vietato alle imprese lavorare nei giorni festivi.

ART. 43 - SOSPENSIONE DEI LAVORI




  1. Dal 20 ottobre al 5 novembre di ogni anno è tassativamente vietata l'introduzione di materiali destinati all’esecuzione dei lavori; i lavori in corso di esecuzione per conto di privati sono tassativamente sospesi durante il periodo suddetto.




  1. Le imprese e le ditte hanno l'obbligo della sistemazione dei materiali, dello smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione del Sindaco ottenuta nei modi e forme di legge.




  1. La sola posa delle lapidi e le iscrizioni sui chiusini di loculi e di ossari sono consentite fino al 28 ottobre.

ART. 44 - MANUTENZIONE SEPOLTURE PRIVATE




  1. Sono consentiti, previa autorizzazione del Sindaco da ottenere mediante domanda in bollo competente, interventi diretti o indiretti per opere di giardinaggio e di mantenimento ed ornamentazione di tumnuli e sepolture.

ART. 45 - LAMPADE VOTIVE




  1. E' istituito il servizio di illuminazione elettrico delle sepolture a mezzo di lampade votive corrispondenti ad ogni sepoltura.




  1. Le norme e le tariffe che regolano il servizio di illuminazione delle sepolture sono fissate da speciale capitolato che regola anche i rapporti tra il Comune e la ditta concessionaria del servizio.

ART. 46 - POSA DI LAPIDI - ISCRIZIONI




  1. Anche per la posa di lapidi o l'esecuzione di iscrizioni sui chiusini di loculi e ossari, neccessita apposita autorizzazione del Sindaco.




  1. La domanda per il rilascio di autorizzazioni deve essere presentata a cura del marmista incaricato dal privato e regolarmente iscritto alla competente categoria artigianale o industriale. Allegato alla domanda per la posa di lapidi deve essere presentato il disegno della lapide in scala 1.10; deve esserne specificata la qualità del marmo impiegato, il testo dell'epigrafe ed indicata la fossa di destinazione della lapide.




  1. Le lapidi da collocare sulle fosse dei campi comuni non devono eccedere alle seguenti dimensioni e comunque i 2/3 della fossa :

- ml. 1,00 di altezza (complessiva riferita al piano di calpestio del terreno);

- ml. 0,70 di larghezza compressi i contorni;

- ml. 1,55 di lunghezza compressi i contorni.


  1. Le lapidi devono essere di marmo o pietra naturale dura e fissate solidamente.




  1. Sulle piastre orizzontali delle lapidi è fatto obbligo di ricavare un foro a libera dimensione di superfice netta non inferiore a mq. 0,30. I disegni di lapidi di fattura eccezionale possono essere soggetti ad approvazione della Commissione Edilizia.




  1. Alla domanda di autorizzazione sopraddetta deve essere altresì allegata la dimostrazione di avvenuto versamento della tassa prescritta.




  1. L' iscrizione funeraria deve essere compilata in lingua italiana e deve contenere le sole generalità del defunto ed eventuali brevi parole celebrative.




  1. Per facilitare l'identificazione delle salme di donne coniugate o vedove, possono essere indicati entrambi i cognomi.




  1. La domanda per iscrizioni su chiusini deve contenere il testo dell'iscrizione e l'esatta indicazione della sepoltura.




  1. E' vietata la sostituzione di chiusini e/o piastre in assenza di autorizzazione.




  1. Le lapidi poste in opera in assenza di regolare autorizzazione o prima dei limiti di tempo prescritti (6 mesi dalla sepoltura), implicano la sanzione di L. 100.000.= (centomila) che verrà addebitata in solido al posatore ed al committente e dovranno essere rimosse; in caso di ulteriore inadempienza, ferma restando la sanzione, verranno rimosse d'ufficio previo semplice avviso al marmista esecutore.

ART. 47 - FACOLTA' DI CHIEDERE COLLOCAMENTO DI LAPIDI E DI DETTARE EPIGRAFI




  1. Anche la facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi, è riconosciuta in ordine di precedenza , al parente più prossimo del defunto: coniuge, convivente, figli, genitori, ecc..




  1. Qualsiasi variazione o aggiunta ad epigrafi è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

ART. 48 - RICORDI - FOTOGRAFIE - PIANTE - FIORI




  1. E' vietato apporre sulle sepolture ricordi ed ornamenti non decorosi e facilmente deperibili.




  1. Le fotografie devono essere in porcellana o similari.




  1. Sul margine delle fosse comuni è consentita la coltivazione di fiori e di piante ornamentali, purché non superino l'altezza di un metro e non eccedano con i rami, i limiti assegnati a ciascun tumulo, né rechino danno o ingombro alle sepolture attigue.




  1. E' consentita la collocazione di oggetti mobili (vasi, ritratti, mazzi di fiori, ceri e simili) purché decorosi e rispondenti alla serenità dell'ambiente; in difetto, gli oggetti possono essere rimossi senza avvertimento alcuno dal personale addetto.

CAPO II'
POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI - COMPETENZE
ART. 49 - ORARIO


    1. I cimiteri sono aperti al pubblico tutti i giorni dell'anno secondo l'orario fissato dal Sindaco per le diverse stagioni.




    1. Mezz'ora prima della chiusura, viene dato l'avviso per l'uscita; le persone che si trovano nel cimitero devono quindi prepararsi in modo che l'uscita avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 50 - DIVIETI




  1. E' tassativamente vietato, nei casi di inumazione e tumulazione provvisoria in attesa di inumazione definitiva, l'impiego di casse metalliche contenute da quelle in legno; la cassa metallica dovrà sempre contenere quella in legno, anche nei casi di feretri obbligatoriamente confezionati in doppia cassa.

(Dell'avvenuta approvazione della presente norma, sarà data divulgazione NAZIONALE tramite tutte le Prefetture della Repubblica).


  1. E' altresì tassativamente vietato l'ingresso:




    1. ai minori di 10 anni non accompagnati da persone adulte;




    1. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente, o che comunque fanno presumere un comportamento in contrasto con il carattere del luogo;




    1. a chiunque, quando ricorrono motivi di ordine pubblic e/o esigenza di polizia mortuaria o di disciplina interna.




  1. E' vietato altresì ogni atto e comportamento irriverente o comunque incompatibile con il sacro luogo ed in particolare:




  1. fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;




  1. introdurre cani o altri animali o cose irriverenti; introdurre cesti o pacchi salvo che contengono oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe. Il custode e il personale di vigilanza hanno l'obbligo di verificare il contenuto di cesti e pacchi e fare depositare gli involucri nelle apposite ceste esterne di raccolta;




  1. toccare e rimuovere dalle tombe altrui, fiori, arbusti, ricordi, lapidi;




  1. buttare o abbandonare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cassonetti; appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti;
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