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Programma triennale regionale per le aree protette


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1.4I regolamenti del parco

Il Parco si è dotato nel tempo di quattro regolamenti che si occupano di aspetti relativi alla conservazione dell’ambiente:




  1. Regolamento per l’esercizio dell’attività venatoria;

  2. Disciplina della raccolta dei funghi epigei spontanei;

  3. Regolamento per la raccolta dei mirtilli;

  4. Regolamento speciale per la conservazione della popolazione di lupo nel territorio del Parco;

  5. Regolamento per la concessione del Marchio “Fornitore di qualità ambientale del Parco del Frignano”.

1.4.1Regolamento per l’esercizio dell’attività venatoria


Il regolamento ammette le seguenti specie cacciabili in Area contigua:

Lepus europaeus

Coturnix coturnix

Streptopelia turtur

Scolopax rusticula

Turdus pilaris

Columba palumbus

Corvus coronae cornix

Phasianus colchicus

Pica pica

Garrulus glandarius

Turdus philomelos

Turdus iliacus

Vulpes vulpes
Sono cacciabili nicamente in forma selettiva:

Capreolus capreolus

Dama dama
È’ cacciabile in forma collettiva unicamente con il metodo della girata, nonché in forma collettiva:

Sus scrofa

Viene escluso dalla lista delle specie cacciabili il merlo (Turdus merula), in considerazione delle misure per la conservazione dl merlo dal collare (Turdus torquatus).

Il regolamento pone limitazioni anche alle persone ammesse all’esercizio dell’attività venatoria in preparco: sono infatti ammessi unicamente i cittadini residenti all’interno dei Comuni del Parco. Il numero massimo di cacciatori ammessi viene stabilito annualmente in base anche alle consistenze faunistiche stimate. A questo proposito sarebbe opportuno che il Parco potesse mettere in atto un’attività routinaria di censimenti faunistici.

Limitazioni al carniere sono poste dall’art. 4 nella misura di una lepre e due beccacce nella medesima giornata. Nel corso dello stesso anno non possono invece essere abbattute più di cinque lepri dallo stesso cacciatore.

L’art. 7 disciplina le forme di esercizio dell’attività venatori a ammesse. In particolare la caccia da appostamento fisso è limitata ad un massimo di non più di dieci appostamenti fissi di terra.

1.4.2Regolamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei


Il Regolamento per la raccolta dei funghi epigei spontanei si rifà alla L.R. 6/96 rispetto alla quale non introduce alcuna diversa limitazione

1.4.3Regolamento per la raccolta dei mirtilli


Per quanto riguarda le modalità di raccolta (art. 2) il Regolamento prevede che essa sia effettuata senza arrecare danno alle piante o al terreno ed avendo cura di raccogliere unicamente il prodotto maturo.

Vengono escluse dall’attività di raccolta le zone classificate come “zona A” e “zona A1”, inoltre il Parco si riserva di vietare la raccolta in aree di particolare interesse naturalistico e scientifico.

I quantitativi permessi sono invece regolamentati dall’art. 3 e corrispondono a 5 Kg/giorno per i residenti nei Comuni consorziati e Kg 1/giorno per i non residenti.Deroghe ai quantitativi sono ammesse attraverso il rilascio di specifica autorizzazione per la raccolta a fini economici.

1.4.4Regolamento speciale per la conservazione della popolazione di lupo nel territorio del Parco


Il Regolamento speciale per la conservazione del lupo nasce come naturale conseguenza delle conoscenze maturate durante lo svolgimento del progetto LIFE/NAT/IT/7214 e costituisce lo strumento con cui tali conoscenze vengono applicate con la finalità della conservazione delle locali popolazioni di lupo.

L’art. 4 del Regolamento limita i tassi di prelievo delle popolazioni di ungulati selvatici in misura non superiore al



  • 30% della consistenza per il capriolo

  • 25% della consistenza per il daino

  • 60% della consistenza per il cinghiale

per quest’ultimo viene consigliata una forma di prelievo, all’interno del territorio delle Aree Contigue, tramite forme di caccia a basso impatto nei confronti delle altre specie, quali girata e abbattimenti selettivi.

Divieti o limitazioni a varie attività (venatoria, silvicolturale, turistica, etc.) possono essere posti in caso di accertata riproduzione, per un raggio non inferiore ai 250 m dai siti di allevamento dei cuccioli.

Qualsiasi attività escursionistica che preveda l’emissione di ululati o la ricerca di tracce su neve deve essere subordinata all’autorizzazione da parte del Parco, inoltre il gruppo deve essere accompagnato, durante l’attività, da personale qualificato dell’Ente.

1.4.5Regolamento per la concessione del Marchio “Fornitore di qualità ambientale del Parco del Frignano

La concessione del Marchio del Parco fa parte del più ampio progetto relativo alla creazione del Sistema di Gestione Ambientale, volto a migliorare le prestazioni ambientali dell’Ente e quindi a diminuirne l’impatto.

Il Marchio, denominato “Fornitore di qualità ambientale del Parco del Frignano” è rivolto a tre categorie produttive: agricoltura, ricettività e guide ambientali, turistiche ed alpine.

L’obiettivo che si vuole perseguire tramite la concessione del Marchio è quello di rendere la più ampia porzione di cittadinanza possibile, partecipe della conservazione ambientale tramite l’applicazione volontaria di criteri volti alla diminuzione dell’impatto che ogni singola realtà produttiva ha sull’ambiente circostante.

In questa ottica per ciascuna categoria è stato previsto un elenco di criteri riconducibili a buone pratiche che il sottoscrivente si impegna ad osservare avendo come riconoscimento il Marchio del Parco.

La concessione, che per il momento avviene a titolo gratuito, ha validità di tre anni ed è rinnovabile alla sua scadenza tramite l’impegno ad osservare una nuova serie di criteri che comportino un continuo miglioramento delle prestazioni ambientali.

Il Marchio può essere concesso a tutte le aziende che abbiano sede o comunque una parte rilevante della loro attività all’interno dei Comuni del Parco; l’adesione ai criteri avviene tramite autocertificazione e successiva verifica da parte di personale qualificato dell’Ente.

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