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Messi comunali


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NORMA TRIBUTARIA

PROCEDURA

TRIBUTARIA

NOTE



NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI

SOGGETTI



- MESSI COMUNALI

-MESSI SPECIALI AUTORIZZATI DALL’UFFICIO DELLE IMPOSTE
UFFICIALI

GIUDIZIARI


ART.60 del

D.P.R. 29 SETTEMBRE

1973, N.600

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

La notificazione è eseguita dai messi comunali, dai messi speciali autorizzati dallo ufficio delle imposte, ovvero dagli ufficiali giudiziari.

Il messo deve far sottoscrivere dal consegnatario l’atto o l’avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto.




La Corte di Cassazione sez. trib., con sentenza n.1532 del 5 febbraio 2002, ha affermato che, destinata a documentare la regolarità degli adempimenti procedurali della notifica, è la relazione apposta sull’originale dell’atto da notificare, e non quella posta sulla copia notificata.

L’omissione di detta relazione sulla copia notificata non comporta né l’inesistenza della notificazione né la nullità prevista nella diversa ipotesi di difformità fra le due relazioni di notifica, bensì una mera irregolarità. La violazione dell’art.148 c.p.c. non è sanzionata da alcuna nullità.



NOTIFICAZIONI


IN MANI PROPRIE

ART.138 c.p.c,



per effetto del rinvio operato

dall’ART.60 del D.P.R

1973, n.600


La notifica a mani proprie può essere effettuata ovunque venga rinvenuto il destinatario dell’atto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere, la notifica si intende ugualmente perfezionata.







NOTIFICAZIONI NEL DOMICILIO FISCALE

ART.60

del D.P.R.1973, n.600


Nei casi in cui la notificazione non possa essere effettuata in mani proprie, deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario.



Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune della cui anagrafe sono iscritte.

Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito; se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.

L’amministrazione finanziaria può, in deroga alle disposizioni generali, stabilire il domicilio fiscale del soggetto nel comune in cui lo stesso svolge in modo continuativo la principale attività .

In presenza, poi, di particolari circostanze, l’amministrazione finanziaria può consentire al contribuente , che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso.



NOTIFICAZIONI IN MANO

DI TERZI.

Art.139 c.p.c.,

per effetto del rinvio operato dall’art..60 del D.P.R.1973, n.600 .

In mancanza del destinatario dell’atto, il notificatore può consegnarlo ad un’altra persona. Sono abilitate a ricevere l’atto:

-una persona di famiglia;

-il portiere (se il notificatore non trova né familiari né addetti);

- un vicino (se non vi è neanche il portiere).

Negli ultimi due casi, il legislatore ha previsto due ulteriori formalità:

- i consegnatari devono sottoscrivere l’originale dell’atto;

-il notificatore deve inviare al destinatario una lettera raccomandata con cui gli comunica l’avvenuta notifica.






NOTIFICAZIONI IN CASO DI IRREPERIBILITA’, INCAPACITA’ O RIFIUTO DI RICEVERE L’ATTO

ART.140 C.P.C.,



per effetto del rinvio operato

dall’art.60 del D.P.R 1973,.n.600.

Se il notificatore non riesce a consegnare la copia neanche ai consegnatari o perché nel domicilio fiscale del destinatario non ha trovato nessuno o perché , pur avendo trovato i consegnatari indicati dalla legge, costoro hanno rifiutato di ricevere l’atto o erano incapaci, (incapacità palese o età inferiore ai 14 anni), la notifica si effettua con l’adempimento delle seguenti formalità:

- il deposito di una copia dell’atto presso la sede del comune dove doveva effettuarsi la notifica;

- l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abi-tazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;



- la spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito suddetto.







NOTIFICAZIONI NEI CASI DI MANCANZA DI ABITAZIONE, UFFICIO O AZIENDA,NEL COMUNE NEL QUALE DEVE ESEGUIRSI LA NOTIFICA.

ART.140 C.P.C.,

ART.60, lettera e, del

D.P.R.1973,n. 600


Nei casi in cui nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notifica si effettua con l’adempimento delle seguenti formalità:

- il deposito di una copia dell’atto presso la sede del Comune dove doveva effettuarsi la notifica;

- l’affissione dell’avviso di deposito nell’albo del comune

- la spedizione di una lettera raccomandata con cui si comunica al destinatario il deposito suddetto.

La notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere , si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione.



La Corte di Cassazione con la sentenza del 9 maggio 2003 n.7120, ha stabilito che la notificazione dell’avviso di accertamento al contribuente in base all’articolo 60, comma 1, lettera è) del D.P.R. 1973, n.600, è ritualmente eseguita, quando nel Comune nel quale deve eseguirsi non vi è abitazione, ufficio, o azienda del contribuente, mediante affissione dell’avviso del deposito prescritto dal l’articolo 140 c.p.c. nell’albo comunale.

La Suprema Corte, ha infatti, ritenuto non necessaria alcuna spedizione di raccomandata , né ha ritenuto sussistente l’obbligo dell’ufficio di espletare ricerche, in particolare anagrafiche, poiché un tale dovere è configurabile soltanto nel caso di intervenuto spostamento di residenza nell’ambito dello stesso Comune.




NOTIFICAZIONI PRESSO IL DOMICILIATARIO

ART.60 del D.P.R

29 Settembre 1973, n.600

Il contribuente ha la facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano.

In tal caso, l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiara-zione annuale ovvero da altro atto comunicato succes-sivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le variazioni e le modificazioni dell’indiriz-zo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal sessante-simo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica

.Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale.

Vi è una interessante sentenza della Corte di Cassazione, la n.7117 del 9 maggio 2003, con la quale la Suprema Corte ha affermato che la notificazione di un’impugnazione fatta presso il domicilio di un familiare, parte del medesimo giudizio, anziché presso il domicilio eletto, determina, non già l’inesistenza della notificazione, ma la mera nullità della stessa, come tale sanabile attraverso la rinnovazione in forma regolare.





NOTIFICAZIONI AGLI ENTI

Art.145 c.p.c.,



per effetto del rinvio operato dall’art.60 del

D.P.R.1973, N.600


La notifica va effettuata presso la sede legale (ossia quella che risulta dall’atto costitutivo, dallo statuto, dal registro delle persone giuridiche ,dal registro delle imprese etc.) o presso la sede effettiva, se è diversa da quella legale.Nel caso di enti privi di personalità giuridica (associazioni non riconosciute ,comitati, società non aventi personalità giuridica), la notifica va effettuata presso la sede in cui essi svolgono attività in modo continuativo. Sono abilitati a ricevere l’atto (se rinvenuti nei luoghi suddetti):

-il rappresentante dell’ente;

-la persona incaricata di ricevere le notifiche.

In mancanza delle suddette persone, la copia può essere consegnata ad altre persone addette alla sede.

Se nell’atto da notificare non vi è l’indicazione della persona fisica del rappresentante, secondo l’opinione prevalente, è possibile notificare l’atto all’ente secondo le modalità di cui agli artt. 140 c.p.c ( se nella sede non viene rinvenuto nessuno ) e 143 c.p.c. ( se la sede dell’ente risulta trasferita in luogo sconosciuto).

L’art.145 co.3 c.p.c prevede, poi, un criterio sussidiario al quale si può ricorrere se è stato impossibile notificare l’atto presso la sede ( ad.es. perché non vi è stato trovato nessuno), purchè nella richiesta di notifica sia stata indicata la persona fisica che rappresenta l’ente.

Se sussistono tali condizioni, l’atto potrà essere notificato nei seguenti modi:

-con consegna a mani proprie del rappresentante a norma dell’art.138 c.p.c;

-con consegna al rappre-sentante (o ai consegnatari abilitati per legge) secondo quanto dispone l’art.139 c.p.c;

-con consegna al domiciliata-rio se il rappresentante ha eletto domicilio, a norma dell’art.141 c.p.c.

La notificazione è eseguita nel domicilio fiscale del destinatario.

I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa;

se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attività.

Le variazioni e le modificazioni dell’indiriz-zo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trente-simo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell’articolo 36 del D.P.R 29 settembre 1973n,600.

Se la comunicazione è stata omessa, la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale.





NOTIFICAZIONI MEDIANTE SERVIZIO POSTALE

149 C.P.C.

e art.14 della L.20/11/1982, n.890.

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché ,ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Am-ministrazione finanziaria secondo le modalità previste dalla legge

20 novembre 1982, n.890.

Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 62, 45 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, nonché le altre modalità di modifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta.

Qualora i messi comunali e i messi speciali autorizzati dall’Amministrazione finanziaria si avvalgono del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell’articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n.249, è ridotto della metà.

Se la notifica deve, essere eseguita fuori del Comune, il messo deve avvalersi del servizio postale, a meno che la parte richieda che la notifica sia effettuata di persona.

L a notificazione a mezzo del servizio postale è pur sempre un atto del messo, anche se i compiti di ricerca, consegna e di documentazione sono ripartiti tra l’ufficiale giudi-ziario e l’ufficiale postale.

Il messo notificatore deve scrivere la relazione di notifica sia sull’originale che sulla copia dell’atto da notificare (facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale avviene la spedizione) e deve spedire la copia in lettera raccomandata con avviso di ricevimento. All’ufficiale postale spettano i compiti di individuazione del destinatario o degli eventuali consegnatari (indicati dall’art.7 della legge n.890/1982), di consegna del plico e di documentazione della consegna effettuata (curando di far sottoscrivere l’avviso di ricevimento dalla persona cui viene consegnato il plico).

La notifica si considera perfezionata al momento della consegna del plico, che risulta dalla data indicata sull’avviso di ricevimento. Le ipotesi di rifiuto di ricevere o di irreperibilità sono disciplinate dall’art.8 della legge n.890/1982.

Tale articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte Cost. 22/9/1998, n.346) “nella parte in cui non prevede che ,in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte di persone abilitate alla ricezione, ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopramenzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento.






NOTIFICAZIONI AI MILITARI IN SERVIZIO

ART. 60 del D.P.R 1973, N.600

ARTICOLI 139 c.p.c e 140 c.p.c.,

per effetto del rinvio operato dall’art.60 del D.P.R.1973, n.600.

L’art.60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 esclude espressamente l’applicabilità, per la notifica degli atti amministrativi ai militari in servizio, dell’art.146 del c.p.c.

La notificazione ai militari in servizio, quindi, va fatta nel domicilio fiscale di quest’ultimo, con consegna dell’atto in mano di terzi a norma dell’art.139 c.p.c o, qualora ciò non sia possibile, nei modi previsti dall’articolo 140 c.p.c.






TEMPO DELLE NOTIFICAZIONI

ART.147 c.p.c.,



per effetto del rinvio operato dall’art.60 del

D.P.R.1973, n.600


Le notificazioni non possono farsi dal 1°ottobre al 31 marzo prima delle ore 7 e dopo le ore 19; dal 1 aprile al 30 settembre prima delle ore 6 e dopo le ore 20.

Il messo dovrà inserire l’indicazione dell’ora nella relazione di notificazione se la parte notificata lo richiede.





RELATA DI NOTIFICA

Art.148 c.p.c.,



per effetto del rinvio operato dall’art.60 del D.P.R 1973, n.600

Il messo notificante certifica l’eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all’originale e alla copia dell’atto. La relazione deve indicare la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonchè il luogo della consegna, oppure- in tutti i casi in cui non è stata possibile la consegna al destinatario- le ricerche, anche anagrafiche, fatte dal messo, i motivi della mancata consegna e tutte le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

In altri termini, dalla relazione devono risultare in modo dettagliato e completo tutti gli adempimenti eseguiti dal messo.Il messo non deve limitare le sue funzioni alla ricerca nei luoghi indicati dall’interessato o dalle persone legittimate a ricevere la notificazione, ma deve attivamente collaborare, dando nei casi di irreperibilità, tutte le informazioni raccolte sul conto del destinatario o dei destinatari dell’atto eseguendo le opportune ricerche anche specialmente presso l’anagrafe comunale.

La sottoscrizione da parte del messo notificatore è atto pubblico e, come tale, fa piena prova fino a querela del falso, sia della sua provenienza che delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il messo –pubblico ufficiale- attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.







COMPUTO DEI TERMINI DELLE NOTIFICAZIONI

ART.155 C.P.C.,



per effetto del rinvio operato dall’art.60 del D.P.R 1973, N.600

Molti atti devono essere portati a conoscenza del destinatario entro un termine stabilito in via generale dalle norme che disciplinano la materia in cui rientra l’atto stesso, a pena di improcedibilità o di prescrizione.

L’art.155 del c.p.c. stabilisce che nel computo dei termini a giorni ed ore, si escludono i giorni e l’ora iniziali.

Nel computo dei termini in mesi od anni, si osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine, ma se il giorno festivo coincide con quello di scadenza, quest’ultima è prorogata di diritto al 1° giorno successivo non festivo.

Sono considerati giorni festivi, oltre le domeniche, i seguenti (legge 27/5/1949, n.260, modificata dalla legge 5/3/1977, n.54):

-il primo giorno dell’anno;

-il 25 aprile, anniversario della liberazione;

-il giorno di lunedì dopo pasqua;

-il 1° maggio;



-il giorno dell’Assunzione della B.V.Maria;

-il giorno di Ognissanti;



-l’8 dicembre;

-il 25 dicembre;

-il 26 dicembre.






AVV. MAURIZIO VILLANI
Avvocato Tributarista in Lecce

componente del Consiglio dell’Unione Nazionale

delle Camere degli Avvocati Tributaristi

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it





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