Ana səhifə

Lo svolgimento del processo


Yüklə 1.66 Mb.
səhifə9/39
tarix24.06.2016
ölçüsü1.66 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39
Ora, premesso che la mancanza della firma di Giovanni Teresi costituisce un validissimo riscontro al carattere posticcio della annotazione della “P” ed alla natura fittizia del rapporto di lavoro, riferita dai pentiti Mutolo e Marino Mannoia (pagine 368, 370-374 della sentenza appellata), il nucleo essenziale delle propalazioni dell’uno e dell’altro è la connotazione di quel rapporto di lavoro in termini di protezione mafiosa.
Né sorprende che Gaspare Mutolo, de relato del suo capo, avesse errato circa l’epoca della assunzione del Teresi, trattandosi di affari interni alla famiglia di Santa Maria di Gesù e ricadendo la residenza dei Cassina nel territorio sul quale era Stefano Bontate, e non il Riccobono, ad esercitare il proprio dominio.
Il fatto, poi, che nonostante tale protezione Luciano Cassina fosse stato comunque rapito è stato spiegato dal collaborante Marino Mannoia come una grave turbativa degli equilibri mafiosi, perpetrata da Salvatore Riina in un periodo in cui il Bontate era ristretto in carcere, tanto che lo stesso Bontate era andato su tutte le furie (pag. 588 della sentenza appellata). Era plausibile, dunque, che, una volta ristabilitisi tali equilibri, i Cassina continuassero a fare riferimento a chi comandava sul loro territorio.
*****
Per concludere il vaglio delle censure riguardanti le propalazioni di Gaspare Mutolo, questa Corte non può esimersi dal rilevare la tendenza della Difesa a trattare più diffusamente argomenti di minor rilievo, quali il presunto interessamento del costruttore Angelo Graziano per procurare all’odierno imputato un appartamento nella via Jung, a Palermo, ovvero il presunto acquisto di una autovettura Alfa Romeo per una donna dello stesso Contrada.
In particolare, al tema dell’interessamento del costruttore Angelo Graziano è dedicato l’intero, ponderoso, volume 5 dei motivi nuovi di appello.
Esso è, significativamente, intitolato << Motivi aggiunti all'atto di impugnazione della sentenza sul tema concernente l'accusa dei pentiti Mutolo Gaspare e Marino Mannoia Francesco, circa l'appartamento di via Jung 12 a Palermo che sarebbe stato "procurato" al Dott. Contrada dal mafioso Graziano Angelo>>.
Il Tribunale,però, ha considerato l’interessamento del Graziano come oggetto di una non - accusa, sia per la estrema vaghezza di questo mai precisato concetto, sia perché riferito ad un’epoca in cui l’imputato era visto come un nemico di Cosa Nostra ed il Graziano aveva una apparenza di costruttore “pulito”.
Quel giudice, in estrema sintesi, ha osservato che:

  • secondo il racconto di Mutolo, Angelo Graziano aveva riferito di essersi interessato in precedenza “ per mettere a disposizione” di Contrada un appartamento di via Guido Jung, senza precisare, però, attraverso quali tramiti ciò sarebbe avvenuto (cfr. ff. 28-34-36 ud. 7/6/1994- ff. 2 e ss. ud. 12/7/1994);

  • Francesco Marino Mannoia aveva dichiarato di avere assistito personalmente, intorno al 1974, ad un colloquio intercorso tra il Riccobono ed il Graziano, in occasione del quale lo stesso Graziano, parimenti indicato come costruttore mafioso appartenente alla “famiglia” del Borgo Vecchio, aveva dichiarato: “ mi sono procurato per trovare una casa a Contrada” (cfr. ff. 8 e ss. 82 e 83 ud. del 29/11/1994);

  • tali espressione, come il concetto “interessamento” non appaiono riferibili a comportamenti precisi e concreti, ad azioni determinate e definite sul piano pratico, tali da consentire un agevole riscontro;

  • l’estrema genericità del termine “mettere a disposizione” (risultante anche dal verbale dell’interrogatorio reso al Pubblico Ministero il 23 ottobre 1992, contestato al collaborante, cfr. pag. 168 trascrizione udienza 7 giugno 1994) non consente di stabilire con adeguata precisione il tipo di disponibilità, giuridica o materiale, cui il Graziano abbia inteso fare riferimento;

  • peraltro, come evidenziato, il Mutolo aveva fatto cenno ad alcuni tramiti non meglio identificati, attraverso i quali il Graziano avrebbe realizzato la sua intermediazione, circostanza che rivela l’inconducenza di indagini finalizzate a verificare l’eventuale esistenza di titoli idonei a stabilire un collegamento giuridico diretto tra il Graziano ed Contrada;

  • sarebbe stato astrattamente possibile un interessamento del Graziano dal momento che questi, nel narrato del Mutolo, riferito al 1975, parla al trapassato prossimo: <<si era messo, si era trovato, si era a disposizione, aveva favorito diciamo al dottore Contrada, non so tramite chi>>), e quindi con riguardo ad un periodo ancora anteriore, nel quale, seppur affiliato a “Cosa Nostra”, lo stesso Graziano manteneva un’apparenza di “costruttore pulito” non essendo ancora noto agli Inquirenti come mafioso (cfr. f.f. 36 e ss. ud. 7/6/1994).

Restano, dunque, superate, per queste ragioni, le osservazioni svolte nel capitolo V, volume V dell’Atto di impugnazione (pagine da 3 a 17), riprese nel volume 5 dei Motivi nuovi a proposito:

  • dell’attività di P.G. di Contrada nei confronti di Angelo Graziano (denunzie per associazione mafiosa e altri reati, proposte per misure di prevenzione);

  • della estraneità dello stesso Graziano alla costruzione dello stabile di via Jung n.12, realizzato dall’ing. Gualberto Carducci Artenisio;

Secondo il costrutto difensivo (cfr. pag. 27 del volume 5 dei Motivi nuovi) : << il Mutolo aveva costruito la calunnia: "Graziano Angelo - mafioso - ha messo a disposizione di Contrada - poliziotto - un appartamento", sulla base di due dati di fatto veri e a sua conoscenza:

1)frequentazione del dott. Contrada degli appartamenti dei suoi amici in via Jung 12;

2) costruzione nella zona di via Jung di edifici da parte dei fratelli di Graziano Angelo>>.

L’appellata sentenza, a questa stregua, avrebbe <

L'accusa contestata al Dott. Contrada, è che, essendo il capo della Squadra Mobile, aveva accettato il "Favore" del mafioso Graziano Angelo, consistente nell'aver messo a disposizione o procurato un appartamento in Via Jung 12 o essersi interessato perché ciò ottenesse.

"L'accusa" non è risultata vera, mentre è risultata vera la "non accusa".

Si è invertita l'una con l'altra : secondo la sentenza, la "non accusa", cioè il fatto lecito, è diventata "l'accusa", cioè il fatto illecito>>(cfr. pagine 99 e 101 , volume V dei motivi nuovi).

Orbene, ad avviso di questa Corte, non è dato ravvisare l’elusione dell’obbligo motivazionale denunciata dai difensori appellanti.

L’iter logico del Tribunale va pienamente condiviso per tre ordini di ragioni.

In primo luogo, perché, lungi dall’invertire “accusa” e “non accusa”, valorizza quale riscontro - come si è già detto - il dato della frequentazione della Via Jung da parte dell’imputato, collegato al trapasso dalla fase degli appostamenti demandati a Gaspare Mutolo e Salvatore Micalizzi alla fine del 1975 ad una pacifica compresenza, in quella strada, dell’odierno imputato e di Rosario Riccobono (impostazione, questa, recepita nella sentenza della Suprema Corte di annullamento con rinvio, pagine 237 e 238).

In secondo luogo, perché l’indicazione di Angelo Graziano, al di là della sua imprecisione, è inserita in un contesto non collusivo: Contrada è descritto come un obiettivo ed il fabbricato di via Jung n. 12 come luogo di appostamenti e Angelo Graziano, come si è detto, non è ancora noto come mafioso (elemento anch’esso valorizzato nella sentenza di annullamento con rinvio).

In terzo luogo, perché anche a volere attribuire alla indicazione del Mutolo una valenza accusatoria che la stessa non ha, in giurisprudenza è costante l’affermazione del principio della frazionabilità della chiamata, nel senso che l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del collaborante <<anche se denegata per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità di una parte dell'accusa non può significare l'automatica attribuzione di attendibilità dell'intera narrazione, giacchè, accertata l’attendibilità di talune circostanze non può automaticamente comunicarsi a quelle non riscontrate, non essendo ipotizzabili reciproche inferenze totalizzanti>> (in termini, Cass. pen. sez. I sentenza n. 4495 del 1997, sez. VI 17248 del 2004; sez. I sentenza 468/2000).

D’altra parte, non si può escludere né che il Graziano si fosse attribuito un merito inesistente, né che avesse inteso considerare la fruizione di uno dei due appartamenti al piano attico da parte dell’imputato come indirettamente dovuta ai suoi buoni uffici nei riguardi di uno degli inquilini.

Conclusivamente, anche su questo tema le censure della difesa devono essere disattese.

*****


Il principio della frazionabilità della chiamata in correità viene in considerazione a proposito dell’episodio del presunto acquisto di una autovettura Alfa Romeo, per una donna del dr. Contrada, a cagione del quale, secondo il narrato del Mutolo, in occasione delle festività natalizie del 1981, mentre venivano fatti i conti relativi ai proventi dell’associazione unitamente al Riccobono, questi gli aveva detto che era necessario detrarre la somma di 15 milioni di lire, già utilizzata per acquistare un’autovettura Alfa Romeo da destinare ad una amante del Contrada.

L’argomento è stato diffusamente trattato dal Tribunale (pagine 486-526) che, pur non avendo rinvenuto sufficienti riscontri <<alla sicura identificazione della destinataria dell'autovettura "Alfa">> ha considerato quali <<elementi indiretti di concordanza con il racconto, invero poco dettagliato, del Mutolo sull’episodio in oggetto>>:



  1. la precisa corrispondenza tra la data del colloquio riferito da Mutolo ed il periodo di permesso dallo stesso fruito a Palermo;

  2. l’individuazione di un concessionario d’auto “Alfa Romeo” a Palermo, Calogero Adamo, avente tutti i requisiti soggettivi corrispondenti al venditore d’auto di fiducia presso il quale effettuare l’acquisto riferito dal collaborante;

  3. gli stretti rapporti dell’Adamo con molti “uomini d’onore”, ed in particolare con Stefano Bontate e Rosario Riccobono, verso i quali egli attuava un trattamento di particolare attenzione e cortesia con riferimento alla sua attività di concessionario;

  4. la compiacenza dell’Adamo nei confronti di “uomini di Cosa Nostra” manifestatasi anche come disponibilità ad intestazioni di comodo in loro favore che, esorbitando dalla sua attività, denota un singolare atteggiamento di rispetto e deferenza (sul punto il tribunale ha segnalato le numerose intestazioni di auto al sig. Adamo, ai suoi familiari ed alle sue società, evidenziate dalle indagini condotte dal cap. Bruno cfr. ff. 22 e ss. ud. 12/10/1995);

  5. i buoni rapporti esistenti tra Calogero Adamo e l’odierno imputato, tali da giustificare, al di là delle versioni offerte dagli interessati, rivelatesi parziali e reticenti, reciproci favori e frequentazioni (vedi l’interessamento di Contrada per pratiche rilascio passaporto ad Adamo - intervento di Contrada presso Adamo per acquisto auto Ingoglia- visita presso la villa dell’Adamo annotata nell’agenda dell’imputato);

  6. le frequentazioni femminili da parte dell'imputato e l'effettuazione di taluni acquisti di autovetture "Alfa" presso il concessionario Adamo da parte di donne legate da rapporti personali al dott. Contrada (Fisher - Ingoglia).

Alla trattazione di questo argomento sono dedicati il volume IV, capitolo V, paragrafo V.1 dell’Atto di impugnazione (pagine 17-24) e soprattutto, l’intero volume 4 dei Motivi nuovi.

Deducono i difensori appellanti, in estrema sintesi che:



  • stando al narrato del Mutolo, all’epoca del colloquio con il Riccobono (festività Natale ‘81) il prezzo dell’autovettura era già stato sborsato, conclusione imposta dall’uso delle locuzioni: <<i quindici milioni erano serviti>>, <<quindici milioni di soldi che erano serviti>>, <
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət