Ana səhifə

Lo svolgimento del processo


Yüklə 1.66 Mb.
səhifə8/39
tarix24.06.2016
ölçüsü1.66 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39
Puntualmente, a questo riguardo, il Tribunale ha disatteso le dichiarazioni dell’imputato <>, così come quello dello stesso Cassina sui medesimi temi (cfr. pagine da 381 a 384 e da 387 a 389 della sentenza appellata).
Ha valorizzato, per contro, le dichiarazioni, totalmente disinteressate, del testi Procopio La Mattina (pagine 385-387) e Paolo Spendore.
Il maresciallo La Mattina ha riferito che, nel 1980, Contrada gli aveva chiesto quali fossero i documenti necessari per iscriversi al predetto Ordine. Ha escluso, inoltre, di avere assunto qualsiasi iniziativa in ordine a tale iscrizione, o di essersi adoperato per favorirla (l’imputato, invece, all’udienza dell’undici novembre 1994, nel corso del proprio esame, aveva affermato che il primo approccio era stato del Maresciallo La Mattina poco prima del proprio passaggio al S.I.S.De. , e quindi alla fine del 1981.)
Il dott. Splendore - per sua stessa ammissione legato da uno stretto rapporto di amicizia e di natura professionale a Contrada, tanto che questi lo volle come suo collaboratore non soltanto per tutto il periodo della sua permanenza all’Alto Commissario, ma anche in altre successive occasioni, durante la permanenza al SISDE a Roma (cfr. pagine 31 e ss. 37 e ss. 5 e ss. trascrizione udienza 3/2/1995) – ha riferito della particolare insistenza del dott. D’Agostino, addetto alla cura delle pubbliche relazioni per conto di Arturo Cassina, nel sollecitare l’iscrizione al Santo Sepolcro dell’imputato, ruolo che quest’ultimo ha negato (pagine da 391 a 394 della sentenza appellata).
Il Tribunale, inoltre, ha rilevato come l’imputato avesse mostrato una particolare sollecitudine nell’informare personalmente il Cassina del buon esito della pratica di rideterminazione del canone di affitto dei locali, di proprietà dell’Impresa Cassina, di Via Thaon De Revel, alla Prefettura di Palermo (pagine da 397 a 406 della sentenza appellata). Tale interessamento - che all’udienza del 29 settembre 1995 l’imputato ha minimizzato e sfumato - non trova spiegazione negli asseriti, meri rapporti di ufficio con Cassina, posto che la pratica non riguardava l’Ufficio dell’Alto Commissario, e quindi era estranea ai compiti dell’imputato , riguardando, semmai, quelli del Capo di Gabinetto del Prefetto10.
Quanto al significato della mancanza di annotazioni nel periodo che precede quella del 14 settembre 1982 (“telefonato Arturo Cassina per riferire ingresso uomini Poggio Ridente. Chiesto alla Finanza se erano finanzieri”), possono farsi rilievi analoghi a quelli già svolti a proposito del ruolo di tramite dell’avv. Cristoforo Fileccia, non menzionato in nessun appunto.
A poter venire in considerazione, infatti, è il significato delle annotazioni, non la loro assenza, specialmente se correlata alla mancanza di occasioni di contatti per ragioni, anche apparenti, di ufficio: non si può pretendere o presumere, cioè, che fosse lasciata traccia di situazioni direttamente o indirettamente evocanti la figura del mafioso Stefano Bontate e la sua azione di ammorbidimento.
Assodata, dunque, la concomitanza del rapporti tra Cassina e Bontate e
tra Cassina e Contrada - ridimensionati, questi ultimi, in modo non credibile dagli interessati - è riscontrato il de relato di Gaspare Mutolo, il quale ha individuato nello stesso Cassina uno dei tramiti tra l’imputato e Bontate.
Nella sentenza di annullamento con rinvio, del resto, la Corte di Cassazione, richiamando il principio di atipicità dei riscontri e stigmatizzando la mancanza del dovuto distinguo tra riscontro e prova autonoma, ha osservato (pag. 266 e segg.) :<>.
In margine all’argomento in esame vanno, infine, vagliati gli ulteriori rilievi espressi nel volume 16 dei Motivi nuovi di Appello.
Segnatamente, Gaspare Mutolo ha sostenuto che il rapporto di protezione di Cassina con Bontate aveva trovato conferma nella assunzione del mafioso Giovanni Teresi - poi divenuto consigliere della famiglia di Santa Maria di Gesu, cioè quella di Bontate - alle dipendenze dell’impresa di Arturo Cassina, che ha collocato in epoca immediatamente successiva al sequestro di Luciano Cassina, laddove il collaborante Francesco Marino Mannoia ha affermato che essa risaliva ad epoca precedente (segnatamente al 1967, come acclarato dalle indagini svolti dalla D.I.A., delle quali aveva riferito in udienza il teste Bruno).
I difensori appellanti hanno sostenuto che la credibilità di Gaspare Mutolo sarebbe menomata dalla erronea datazione di tale assunzione. Hanno dedotto, inoltre che (pag. 19 Vol. 16 Motivi nuovi di appello) <>.
Hanno soggiunto che non vi era prova che l’assunzione di Giovanni Teresi fosse fittizia, rilevando che ciò non sarebbe dimostrato dal fatto che non Giovanni Teresi - dato per presente con l’annotazione della lettera “P” dall’addetto all’Ufficio personale - ma il di lui cugino Carlo Teresi firmasse per il ritiro della retribuzione.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət