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Lo svolgimento del processo


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L’argomento della arbitraria attribuzione di proprietà traslative a relazioni personali ricorre anche nel più articolato compendio delle censure riguardanti la triangolazione Cassina - Bontate - Contrada, contenute nel volume IV capitolo V paragrafo V.1 dell’ Atto di impugnazione e nel volume 16 dei Motivi nuovi; censure che giova riassumere, ancorchè il loro contenuto sia sostanzialmente esaurito dal materiale logico già sviluppato nella sentenza appellata.
Si premette, innanzitutto, che secondo il narrato del Mutolo, i rapporti dell’imputato con Arturo Cassina avrebbero tratto origine dalla appartenenza di entrambi all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Si obietta che, se così fosse, tali rapporti non avrebbero mai potuto essere propedeutici a quelli con il mafioso Stefano Bontate, ucciso il 23 aprile 1981, come invece aveva sostenuto lo stesso Mutolo, giacchè Contrada fu insignito della onorificenza di Cavaliere il 22 novembre 1982. Senza dire che una circostanza del genere mai avrebbe potuto essere riferita al Mutolo dal Riccobono, morto il 30 novembre 1982, e cioè nello stesso torno di tempo della ammissione dell’imputato al detto Ordine equestre.
Si deduce, inoltre, che:
  • non erano stati accertati rapporti Contrada -Cassina, non giustificati da motivi di ufficio, nel periodo in cui, secondo la sentenza, sarebbe avvenuto l’avvicinamento dell’imputato alla mafia ed a Stefano Bontate in particolare, cioè tra la fine del 1975 ed il 1981, anno della morte dello stesso Bontate;
  • prima di diventare cavaliere del Santo Sepolcro ed a prescindere da tale investitura, Contrada aveva avuto qualche sporadico rapporto con la famiglia Cassina nel 1972, in occasione del sequestro di persona dell’ing. Luciano Cassina, figlio di Arturo, per le indagini relative;
  • nel periodo di tempo tra la fine del 1982 ed il 1985, nel quale ricopriva l’incarico di Capo di Gabinetto dell’Alto Commissario per la lotta alla mafia con il Prefetto Emanuele De Francesco, Contrada aveva avuto alcuni rapporti con personale dell’impresa Cassina, e specificamente con il dr. Gaetano D’Agostino, incaricato delle pubbliche relazioni del gruppo imprenditoriale, sempre su disposizioni impartite dall’Alto Commissario,il Prefetto De Francesco, per motivi di ufficio ed istituzionali (questa, e non altra, sarebbe stata la ragione delle annotazioni sulle agende da tavolo dell’imputato relative agli anni ‘82/85, valorizzate in malam partem nella sentenza appellata).
Si afferma, quindi, a pag. 8 del volume 16 dei Motivi nuovi di appello << Se le annotazioni di dette agende sono state ritenute valide e utili per dimostrare che il Dott. Contrada, dal 1982 al 1985, nel periodo cioè in cui ha ricoperto l'incarico di capo di gabinetto
dell'Alto Commissario, ha avuto contatti con i Cassina, o per meglio dire con persona della sua azienda (il Dott. Gaetano D'Agostino), altrettanto valida e utile deve ritenersi l'inesistenza di qualsiasi annotazione nel periodo 1976-1981, che è appunto quello in cui, secondo l'accusa,il Dott. Contrada, tramite Cassina, sarebbe entrato in rapporti con il mafioso Stefano Bontate.
Lo stesso mezzo probatorio non può valere a senso unico, cioè per sostenere le tesi dell'accusa e non anche quelle della difesa.
Comunque, il periodo in esame, cioè settembre 1982 - dicembre 1985 (periodo in cui il dr. Contrada è stato capo di Gabinetto dell’Alto Commissario), è di molto successivo alla morte di Stefano Bontate, per cui non si può ragionevolmente ipotizzare che Cassina Arturo fosse il tramite tra Contrada e Bontate>>.
Osserva questa Corte che il costrutto difensivo, seppure non privo di una certa suggestione, è fuorviante.
Mette conto, innanzitutto, rilevare che, come puntualmente ricostruito nella sentenza appellata (pagine 381 e segg.), l’ammissione di Contrada all’Ordine Equestre del Santo Sepolcro costituì il suggello - non il viatico - della instaurazione dei rapporti con Arturo Cassina, che ne fu l’ispiratore, e che di quell’Ordine fece parte fin dal 7 febbraio 1951 ricoprendo, dall’anno di istituzione della Luogotenenza in Sicilia (1980), prima il ruolo di Consigliere, poi quello di Delegato Magistrale e, dal 1982, quello di Luogotenente, mantenuto fino al 1989.
Le dichiarazioni di Gaspare Mutolo, del resto, vanno correttamente inquadrate.
Il collaborante, infatti, ha riferito:
  • di avere appreso fin dal 1976, prima ancora di essere arrestato, che il Cassina faceva parte dell’ Ordine Equestre del Santo Sepolcro insieme a personaggi “importantissimi”;
  • di avere avuto qualche notizia in merito a detto ordine sia dal Riccobono che, nel periodo in cui era stato ristretto in carcere all’Ucciardone, tra il 1976 ed il 1978, dal detenuto Agostino Coppola, ex seminarista a Monreale;
  • di avere saputo successivamente, in un’epoca che non era stato in grado di specificare, che vi era iscritto anche il dr. Contrada (cfr. ff. 155 e ss. trascrizione udienza 7 giugno 1994 ).
In tale cornice, l’affermazione (pag. 48 trascrizione udienza 7 giugno 1994), enfatizzata dalla Difesa <<… il dottor Contrada aveva questo rapporto con il Conte Arturo Cassina perche' diciamo erano, praticavano, io non lo nominare, insomma e' una loggia, una specie di consacrazione che c'e' a Morreale>> è una mera illazione del collaborante, una spiegazione che il Mutolo dà a se stesso, peraltro non scaturita da una domanda del Pubblico Ministero, che aveva chiesto altra cosa, e cioè:<< Bontade riferi' all'interno di Cosa Nostra" che tipo di rapporti lui aveva col conte Cassina?>> e che, subito dopo, ribadisce <<ma io le chiedevo un'altra cosa, le chiedevo non il rapporto del Dott. Contrada e il Conte Cassina, i rapporti tra il Conte Cassina e Stefano Bontade>>.
Una siffatta illazione,che il dichiarante non ha espressamente attribuito al suo referente Rosario Riccobono, né in chiave ipotetica né in chiave assertiva, non contiene, in quanto tale, elementi di contraddizione: il nucleo essenziale della notizia dell’avvicinamento di Bontate a Contrada resta il fatto che esso rimonta ad epoca anteriore a quello tra l’imputato e Riccobono.
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