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Lo svolgimento del processo


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La vicenda, nella prospettazione accusatoria, recepita dal Tribunale, si caratterizza per l’evidente impatto causale della condotta dell’imputato ai fini del rafforzamento del sodalizio, in quanto volta a riparare ad una breccia operata nel muro nell’omertà - seppure con uno sfogo estemporaneo ed informale - da un costruttore sottoposto al pagamento del “pizzo” nel territorio di Rosario Riccobono.
Rinviando, con le precisazioni e le integrazioni appresso svolte, alla sentenza di primo grado - nella quale è esaminato tutto il materiale logico successivamente riversato nei Motivi e nei Motivi nuovi di appello - giova riassumere i principali argomenti della Difesa.
Premettono i difensori appellanti (pag. 36 vol. IV cap. IV dell’Atto di impugnazione): <>.
Ricordano, quindi, che, escusso quale teste di riferimento all’udienza del 14 ottobre 1994, il Siragusa aveva negato di avere mai subito pressioni estorsive o intimidazioni in relazione alla sua attività di costruttore a Pallavicino, e, a fortiori,di averne fatto cenno al cugino. Aveva, parimenti, negato di avere avuto contatti con Contrada, precisando che soltanto nei primi anni ‘70 gli era pervenuta una lettera anonima intimidatoria quando stava costruendo un palazzo nella borgata di Cardillo, ("Non fallire perchè ti uccidiamo”!), e che, pertanto, si era rivolto alla polizia denunziando il fatto.
Deducono, dunque, (pag. 37 volume IV capitolo IV dell’Atto di impugnazione) <>.
Il costrutto difensivo ha trovato un più compiuto sviluppo nei motivi nuovi di appello.
Segnatamente, sono stati indicati (pagine 14,15 e 16 del volume 7) ulteriori fatti storici veri, nei quali il collaborante avrebbe innestato le sue calunnie, e cioè:
  • il Siragusa aveva rinunziato al progetto relativo alla seconda costruzione;
  • << le imprese erano soggette al pagamento del pizzo” ad opera dei mafiosi della zona interessata>>;
  • il Siragusa si era recato talvolta in Tribunale, se non altro in occasione del procedimento sfociato nella estensione quale socio di fatto - pronunziata nei suoi riguardi con sentenza del Tribunale di Palermo in data 4 aprile 1979- del fallimento precedentemente dichiarato nei confronti del suocero Salvatore La Mantia.
Il Mutolo, hanno dedotto i difensori appellanti <nel 1981, subire pressioni per pagare il "pizzo", essere minacciato di morte se avesse ancora continuato a costruire a Pallavicino?>>.
La rinunzia al progetto, dunque, aveva trovato la sua causa esclusiva nello stato di decozione del Siragusa, riscontrato dal compendio documentale relativo alla vicenda fallimentare.
Per rendere credibile la sua menzogna il collaborante <>.
Si chiedono, infine, i medesimi difensori : <>.


*****
Osserva questa Corte che, sin dalle sue premesse, il costrutto difensivo non riflette la cronologia della vicenda, siccome descritta dal collaborante e riscontrata in atti.
Il Siragusa, infatti, rappresenta al cugino (cfr. pagina 51 e segg. trascrizione udienza 7.6.1994) : <<Sai, Gaspare, io ho ricevuto delle telefonate, io qua a Pallavicino non posso venire piu’ io dovevo costruire dice, qua davanti cioe' verso la via Ammiraglio Cagni, piu' avanti, gia' avevo fatto, dice, il progetto, dice. Pensa che il progetto, li', che l'ho dato e nemmeno mi hanno dato i soldi quelli che ho speso per fare il progetto." Ci dissi: "ma scusa, ma perche'?", dice: "Ma non lo so, io solo sono preoccupato di queste telefonate che ho ricevuto dicendomi che appena metto piede a Pallavicino verro' ucciso", dissi: "va bene, Tanino, ora di parlare con qualcuno>>….
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