Ana səhifə

Comune di messina piano regolatore generale variante generale rielaborazione totale in adeguamento al parere del c. R. U


Yüklə 2.84 Mb.
səhifə5/5
tarix27.06.2016
ölçüsü2.84 Mb.
1   2   3   4   5

Comprendono le aree destinate a spazi pubblici o riservate alle attività collettive di quartiere, suddivise nelle seguenti categorie con riferimento al Decreto Ministeriale 2/4/1968:




  1. aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo;

  2. aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali sanitarie, amministrative, per pubblici servizi;

  3. aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e per lo sport;

  4. aree per parcheggi.

Nelle planimetrie di P.R.G. sono indicate le aree SP attualmente disponibili e quelle di progetto distinte per categoria, con l’individuazione di quelle relative a zone “A” e “B”.

Ove non specificato nelle presenti norme o nelle tavole del P.R.G., i rapporti tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e le zone SP. sono così definiti, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 2.4.1968, per le categorie di cui al primo comma:


  1. mq. 4,5 ogni 100 mc. di volume edificabile;

  2. mq. 2,0 ogni 100 mc. di volume edificabile;

  3. mq. 9,0 ogni 100 mc. di volume edificabile;

  4. mq. 2,5 ogni 100 mc. di volume edificabile.

L'attuazione delle previsioni relative alle zone SP va subordinata all'approvazione di un piano planivolumetrico esteso all'intera zona


Le aree destinate a servizi pubblici di quartiere dovranno essere acquisite dal Comune, ad eccezione delle aree per chiese e servizi parrocchiali che potranno essere di proprietà degli enti religiosi.

E' ammessa la stipula di convenzione tra l'amministrazione Comunale ed enti pubblici o privati, per la concessione di aree a scopo di realizzazione e gestione di attrezzature ed impianti di interesse pubblico. Ogni convenzione dovrà prevedere, in ogni caso, l'utilizzo pubblico, i tempi ed i modi di intervento e gestione e, allo scadere della concessione, la cessione al Comune delle opere fisse non asportabili. Dove sono da eseguire opere di urbanizzazione, la concessione prevederà inoltre gli oneri a carico del concessionario


L'edificazione delle zone destinate a servizi pubblici di quartiere avverrà secondo le leggi ed i regolamenti specifici dalle Autorità competenti in ciascuna materia.

In mancanza di tali leggi o regolamenti, l'amministrazione determinerà di volta in volta indirizzi e parametri urbanistici.


Deve essere rispettatala L.R. n. 78/76 per l’edificazione dei servizi pertinenti alle zone omogenee soggette alle limitazioni di cui alla stessa legge.
È ammessa la deroga di cui all’Art. 64 ter delle presenti norme.



CAPITOLO

VII

ZONE “H” e “I”: PORTUALI, FERROVIARIE, MILITARI, TECNOLOGICHE E VINCOLATE




art.

58

Zone “H1” - Aree portuali

Sono indicate con apposito perimetro nelle planimetrie del P.R.G. e comprendono aree prevalentemente di uso pubblico, destinate alle mobilità ed alle attività portuali.

Ogni intervento è subordinato alla approvazione di un Piano Esecutivo esteso all'intera zona.



art.

59

Zone “H2” - Aree ferroviarie

Sono destinate agli impianti e servizi ferroviari e sono soggetti al vincolo di assoluta inedificabilità, salvo per le costruzioni strettamente attinenti alle esigenze specifiche del servizio, comprese le attività di carattere sociale, ricreativo e di accoglienza dei viaggiatori.


Deve essere rispettata la L.R. n. 78/76.
È ammessa la deroga di cui all’Art. 64 ter della presenti norme.



art.

60

Zone “H3” - Aree cimiteriali

Il P.R.G. si attua secondo le specifiche norme di settore.


È ammessa la deroga di cui all’Art. 64 ter della presenti norme.



art.

61

Zone “H4” - Zone e impianti militari

Il P.R.G. si attua secondo le specifiche norme di settore.




art.

62

Zone “H5” - Impianti e attrezzature tecnologiche

Il P.R.G. si attua secondo le specifiche norme di settore.


È ammessa la deroga di cui all’Art. 64 ter della presenti norme.



art.

63

Zone “I1” e “I2” - Fasce di rispetto e linee di arretramento autostradale e cimiteriale

Comprendono le aree destinate alla protezione delle autostrade e dei cimiteri.

Tali aree sono inedificabili e in esse sono ammesse esclusivamente recinzioni, opere di infrastrutturazione del territorio ed impianti tecnologici a rete, a servizio dell'agricoltura.

Nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzate, inoltre, opere necessarie per garantire l'accesso ad edifici esistenti, impianti di distribuzione di carburante con i relativi accessori per il soccorso immediato degli utenti della strada, parcheggi scoperti che non comportino la costruzione di manufatti di alcun tipo, purché convenientemente alberati e pavimentati con materiali permeabili.

Le opere suddette devono poter essere rapidamente eliminate o asportate nel caso sia necessario allargare le strade.

Tale obbligo deve essere esplicitamente riportato nelle autorizzazioni o concessioni di edificazione.

Le fasce di rispetto dei cimiteri sono definite dalle vigenti leggi igienico-sanitarie.

Esse, comunque, non possono mai avere profondità minore di m. 50.

La fascia di rispetto di ciascun cimitero è quella fissata nei relativi decreti di carattere igienico e sanitario.

In mancanza è fissata in m 200.




Art.

64

Zone “I3” - Boschi

Comprendono le aree boschive e forestali delimitate ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della L.R. 78/76 nell’ambito dello “Studio Agricolo-forestale del territorio comunale” di cui alla L.R. 30-04-91 n. 15, art.3, comma 11.

Sono indicate con apposito perimetro nelle planimetrie di P.R.G. e nel loro ambito è prescritto il mantenimento dello stato di fatto.

Qualsiasi intervento è subordinato alla autorizzazione delle competenti autorità comunali, regionali e statali.





Art.

64 bis

Fasce di rispetto delle faglie

Gli interventi edificatori nelle aree su cui ricadano le fasce di rispetto delle faglie dovranno essere preceduti da studi geologici, geognostici e geotecnici volti a definire la puntuale ubicazione delle faglie, natura e cinematica delle stesse, l’estensione dell’area/aree entro cui risultano ipotizzabili eventuali anomalie locali della risposta di sito a sisma intenso, i caratteri di inedificabilità o le condizioni di edificabilità e le soluzioni tecniche e/o le verifiche progettuali eventualmente da adottarsi. I dettami del presente articolo si applicano anche alle aree A, B, C e D.





Art.

64 ter

Disposizioni in esecuzione delle norme di cui alla L.R. n° 16 del 06/04/96, come sostituita, modificata e integrata dalla L.R. 13/99 e dalla L.R. 6/2001

L’attività edilizia all’interno dei boschi e delle relative zone di rispetto è disciplinata dalle leggi Regionali che regolano la materia.

E’ consentito l’inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc/mq, previa acquisizione preliminare dei pareri necessari per legge (Soprintendenza BB.CC.AA. e Ispettorato Ripartimentale delle Foreste).

Nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole.

Nelle zone di rispetto dei boschi possono comunque essere consentiti la ricostruzione e l’adeguamento, anche in ampliamento, di edifici e strutture di particolare interesse pubblico, di valenza interregionale, impegnate nel campo della Ricerca Scientifica e della Sanità (con esclusione delle strutture private, anche se di uso pubblico), nel rispetto delle specifiche norme di settore. Tali ultimi interventi sono ammissibili previa deliberazione del Consiglio Comunale e preventivo parere favorevole della soprintendenza BB.CC.AA. e dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.


Art.

64 quater

Opere finalizzate alla protezione civile

Nelle more dell’approvazione del Piano di Protezione Civile, le opere di sistemazione ed infrastrutturazione a rete di terreni, necessarie per la realizzazione, da parte di Enti Pubblici, di aree attrezzate con finalità esclusive di protezione civile (luoghi di raccolta, ecc…) sono compatibili con tutte le zone del P.R.G. , purché il sito individuato sia tecnicamente idoneo quanto a funzionalità, sicurezza, sufficienza ed economicità. Il relativo progetto deve acquisire tutte le autorizzazioni ed i nulla osta del caso e deve essere approvato dal Consiglio Comunale.





Art.

65

Piani Particolareggiati Esecutivi e Piani Esecutivi unitari

Sono perimetrati nelle planimetrie del P.R.G. e nei loro rispettivi ambiti dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni :




  1. Piano Esecutivo unitario del Polo di Orto Liuzzo.

Il Piano Esecutivo unitario, di iniziativa pubblica o privata, esteso all’intera perimetrazione, dovrà prevedere, in particolare, un approdo per la nautica da diporto correlato ad attrezzature per la balneazione, il tempo libero e lo sport e a strutture ricettive, la localizzazione di un acquafun o acquapark correlato ad attrezzature per la balneazione, il tempo libero e lo sport ed a strutture ricettive, un Centro Congressi integrato con strutture e attrezzature del tipo ammesso dalle zone F1d ed F1i, nel rispetto delle specifiche prescrizioni di zona di cui alle presenti norme e senza alcuna prescrizione vincolante per il rapporto di superficie tra zona F1d e zona F1i. un Centro Vacanze attrezzato nel rispetto delle specifiche prescrizioni di zona di cui alle presenti norme.

Il piano Esecutivo unitario sarà inoltre rivolto alla riqualificazione ambientale della fascia costiera e pertanto comprenderà uno specifico studio di compatibilità con le strutture e le attrezzature previste.

La formazione del Piano Esecutivo unitario dovrà essere coordinata con la progettazione del viale a monte.

Il piano particolareggiato dovrà prevedere la possibilità, attraverso adeguati studi di fattibilità, dell’ubicazione di un eventuale approdo per il traffico gommato e/o porticciolo turistico al servizio di traffici marittimi internazionali e nazionali.

Le aree scoperte, comprese le stesse aree di pertinenza delle strutture e delle attrezzature previste, dovranno configurare un sistema integrato di verde attrezzato, con le caratteristiche di parco urbano.

E’ ammesso l’intervento dei privati, nel rispetto delle prescrizioni del Piano Particolareggiato di iniziativa comunale attraverso apposita convenzione relativa, anche, alla regolamentazione dell’uso pubblico delle aree di pertinenza.

Nel caso in cui, anche su proposta di privati proprietari di terreni la cui estensione non sia inferiore a mq 50.000, sia predisposto il Piano-quadro di cui al precedente art. 20, è ammessa la formazione di Piani Esecutivi, di iniziativa pubblica o privata, estesi alle intere singole zone.

In sede di formazione e di attuazione di Piani Esecutivi dovrà essere particolarmente curata la rilevazione e la tutela delle alberature e, in generale, della vegetazione di pregio esistente, che dovrà essere adeguatamente incrementata.

Il Piano Esecutivo sarà inoltre rivolto alla riqualificazione ambientale del sito e alla costituzione di una fascia perimetrale d’isolamento lungo l’autostrada in zona F2.

Il Centro Vacanze dovrà relazionarsi, nella conformazione e nelle tipologie, alla preesistente zona A1 esclusa dalla perimetrazione del Piano Esecutivo unitario.
b) lettera superata dal D.D.R. n. 686/2002.
c) lettera superata dal D.D.R. n. 686/2002.
d) lettera superata dal D.D.R. n. 686/2002.
e) Piano Particolareggiato Esecutivo della “Fascia Costiera Tirrenica”.
Comprende la fascia costiera dal torrente Tono a Mortelle, perimetrata nella cartografia di P.R.G. .

Il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, esteso all’intera perimetrazione, dovrà prevedere, in particolare, la riqualificazione ambientale e la localizzazione di attrezzature compatibili con la fruizione del mare, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 78/76 (balneazione, pesca, navigazione da diporto, acquacoltura ecc...), nonché di strutture per la cultura, lo sport e il tempo libero, con annesse aree attrezzate per campeggi e bungalows, e di strutture ricettive di limitato impatto con un numero complessivo di posti letto non superiore a 300 e dell’altezza massima di m 7,50 con 2 piani fuori terra.

Nel P.P.E. deve essere previsto uno specifico porto canale per la navigazione da diporto, con le relative attrezzature di servizio, alla foce del Torrente Tono, curando particolarmente lo Studio di Impatto Ambientale.

Le aree scoperte, comprese le stesse aree di pertinenza, delle strutture e attrezzature previste, dovranno configurare un sistema integrato di verde attrezzato, con le caratteristiche di parco urbano costiero.

E’ ammesso l’intervento dei privati, nel rispetto delle prescrizioni del Piano Particolareggiato di iniziativa comunale attraverso apposita convenzione relativa, anche, alla regolamentazione dell’uso pubblico delle aree di pertinenza.

In sede di formazione e di attuazione del Piano Particolareggiato dovrà essere particolarmente curata la rilevazione e la tutela delle alberature e, in generale, della vegetazione di pregio esistente, che dovrà essere adeguatamente incrementata.

La formazione del Piano Particolareggiato dovrà essere coordinata con la progettazione del viale a monte con cui confina.
Per tale area il decreto del Dirigente Regionale n. 686/2002 di approvazione del P.R.G. recita:
“Rispetto alle previsioni formulate si considera che il sistema prefigurato (P.P. per le zone B.5/a,

abusivamente edificate, zone ”C4”, per la residenza stagionale a completamento lungo la S.S.

113, servizi per l’edilizia esistente attestati lungo l’asse viario di previsione, estesissime superfici,

in gran misura libere, da normare successivamente a mezzo di Piano Particolareggiato che

ospitano molteplicità di funzioni) non offre certezza delle forme e dei modi dello sviluppo nella

direzione prefissata e comportano un consumo territoriale non giustificato.

Valutandosi che la fascia della profondità di 150 mt dalla battigia, non può ospitare altre

edificazione se non quelle volte alla diretta fruizione del mare; valutandosi, altresì, che interventi di

valorizzazione turistica del territorio possono risultare più efficaci se più puntualmente localizzati

rispetto alle estese aree impegnate, mantenendosi anche in adiacenza aree in cui permangono le

caratteristiche proprie del territorio, si considera che le previsioni in parola non possano allo stato

essere condivise.

Si prende atto dell’esistenza e dell’individuazione degli agglomerati abusivi così come effettuata.

Vengono pertanto disattese tutte le rimanenti previsioni di zone “C.4”, attrezzature e viabilità delle

aree comprese tra Mortelle e Torrente Corsaro.

Si prescrive che all’interno della zona in esame tutta (delimitata sulle tavole relative con colore

blu), si proceda all’individuazione e localizzazione di più significative porzioni di aree da

assoggettare a P.P. comprensivi, ove possibile, delle aree interessate dagli agglomerati abusivi e,

ovviamente, di quelle funzioni ritenute essenziali per lo sviluppo turistico dell’area, escludendosi

da queste le residenze stagionali.

Nelle more del ristudio le aree disattese rimangono destinate alla cautelativa classificazione del

verde agricolo.”

f) Piano Particolareggiato Esecutivo di “Capo Peloro”.
Comprende l’intera area di ricucitura del tessuto consolidato preesistente tra Mortelle e la foce del Torrente Papardo, caratterizzata dalle due emergenze paesistiche, ambientali e fisiche dei luoghi del “Capo Peloro” e della “Laguna di Capo Peloro” di cui alla cartografia di P.R.G. .

Il Piano Particolareggiato Esecutivo di “Capo Peloro” di iniziativa pubblica deve essere esteso all’intera perimetrazione. E’ in particolare indirizzato alla riqualificazione ambientale e alla caratterizzazione della singolarità del sito e pertanto comprenderà uno specifico studio di compatibilità con le strutture e le attrezzature previste.

Per l’area di Capo Peloro, estesa per circa 80.000 mq, ricompresa tra il fortino militare sul versante tirrenico fino allo spazio antistante l’abitato di via Fortino sul versante ionico, per la quale potrà essere redatto uno specifico P.P.E., dovrà essere prevista la localizzazione di attrezzature per la fruizione del mare, per la cultura, per la ricerca universitaria, per lo sport ed il tempo libero, per la ristorazione e per la fruizione turistica, nonché parcheggi e viabilità interna.

Nel rispetto della normativa della Riserva Orientata e della legislazione nazionale e regionale vigente, il Piano Particolareggiato dovrà prevedere la localizzazione di attrezzature per la fruizione del mare (balneazione, nautica da diporto, pesca, ecc..), nonché per la cultura, lo sport e il tempo libero (escluso aquafun e/o aquapark) e strutture ricettive di limitato impatto con un numero complessivo di nuovi posti letto non superiore a 200 e dell’altezza massima di m 7,50 con 2 piani fuori terra, integrate a strutture per congressi e convegni.

Il Piano particolareggiato dovrà prevedere i necessari interventi di riordino urbanistico per i nuclei preesistenti, anche a prevalente carattere abusivo, secondo la normativa di cui alla zona B5a delle presenti norme e compatibilmente con l’obiettivo primario di cui al 2° comma del presente articolo.

Il Piano Particolareggiato dovrà prevedere una doppia maglia viaria per la distinzione dei percorsi veicolari da quelli ciclabili e pedonali; questi ultimi indirizzati al recupero della preesistente viabilità rurale.


Per le aree oggetto del concorso internazionale di idee recentemente espletato dall’Amministrazione Comunale, si rende necessario subordinare l’attuazione di tale previsione mediante la redazione di uno specifico P.P.E. che recepisca le indicazioni progettuali e di programma del progetto vincitore.

Il P.P.E. dovrà mirare prevalentemente al recupero ambientale, in sintonia con le indicazioni di riserva orientata al recupero dei manufatti di archeologia industriale presenti ed alla valorizzazione del territorio considerato attraverso la localizzazione di attrezzature per il tempo libero (con esclusione di aquafun e/o aquapark), per la fruizione del mare, per la cultura, per la ricerca universitaria, la fruizione turistica e a strutture ricettive alberghiere, per un massimo di 200 posti letto, integrate a strutture per congressi e convegni.

L’indice di fabbricabilità territoriale max è fissato in 0,75 mc/mq, in conformità a quanto dettato dalla L.R. 78/76.

g) Piano Particolareggiato Esecutivo del “Polo di Castanea”.


Comprende l’intera area perimetrata nella tav. B2a.4 del P.R.G. con destinazione F1h.

Il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, esteso all’intera perimetrazione, è in particolare indirizzato alla riqualificazione ambientale e alla localizzazione di un centro polifunzionale per la cultura, il tempo libero e lo sport, nel rispetto delle specifiche prescrizioni di zona di cui alla presente normativa.

Le aree scoperte, comprese le stesse aree di pertinenza delle strutture e delle attrezzature previste, dovranno configurare un sistema integrato di verde attrezzato, con le caratteristiche di parco territoriale.

E’ ammesso l’intervento dei privati, nel rispetto delle prescrizioni del Piano Particolareggiato di iniziativa comunale attraverso apposita convenzione, relativa, anche, alla regolamentazione dell’uso pubblico delle aree di pertinenza.

Nel caso in cui, anche su proposta di privati proprietari di terreni la cui estensione non sia inferiore a mq 50.000, sia predisposto il Piano-quadro di cui al precedente art. 20, è ammessa la formazione di Piani Esecutivi, di iniziativa pubblica o privata, estesi alle intere singole zone.

In sede di formazione e di attuazione dei Piani Esecutivi dovrà essere particolarmente curata la rilevazione e la tutela delle alberature e, in generale, della vegetazione di pregio esistente, che dovrà essere adeguatamente incrementata.


h) Piano Particolareggiato Esecutivo della “Riviera Nord“.
Comprende la fascia edificata degli antichi villaggi costieri in zona A3 di P.R.G. e l’antistante fascia costiera dal Torrente Papardo al confine con il Piano di Risanamento, ambito “A”, per come perimetrata nella cartografia del P.R.G. .

Il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, esteso all’intera perimetrazione, è in particolare indirizzato alla riqualificazione ambientale, sia paesistica per la fascia costiera, che architettonica per la quinta costituita dalla cortina edificata di antico impianto lungo la litoranea, nel rispetto delle specifiche prescrizioni di zona di cui alle presenti norme.

E’ ammessa la localizzazione di attrezzature compatibili con la fruizione del mare ai sensi dell’art. 15 della L.R. 78/76 (balneazione, pesca, navigazione da diporto, ecc..) nonché di strutture per la cultura, lo sport e il tempo libero, con l’obiettivo della configurazione di un “percorso” con valenze storiche, architettoniche, ambientali e culturali.

In sede di formazione e attuazione del Piano Particolareggiato dovrà essere particolarmente curata la rilevazione e la tutela delle alberature e, in generale, della vegetazione di pregio esistente, che dovrà essere adeguatamente incrementata, caratterizzando in particolare l’arredo della litoranea.

Il Piano Particolareggiato dovrà inoltre approfondire, alla necessaria scala di dettaglio, il rilevamento degli edifici frontistanti la litoranea per le conseguenti prescrizioni, anche in termini cromatici, nell’ambito degli interventi ammessi in zona “A3” ed “A1” delle presenti norme.

Il Piano Particolareggiato dovrà prevedere il tracciato di una metropolitana leggera, di superficie o in trincea, su ferro o su gomma, nell’ottica delle indicazioni di P.R.G. di cui alla tav. B2c.

E’ ammesso l’intervento dei privati, nel rispetto delle prescrizioni del Piano Particolareggiato di iniziativa comunale, anche nel caso di strutture ed attrezzature di interesse o di uso pubblico, previa specifica convenzione con l’Amministrazione Comunale.
i) Piano Particolareggiato Esecutivo della “Fascia Costiera Urbana“.
Comprende l’area, perimetrata nella cartografia di P.R.G., dell’antico affaccio a mare della città dal confine con il Piano di Risanamento - ambito “A” - di Annunziata a Piazza del Governo.

Il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, esteso all’intera perimetrazione, è in particolare indirizzato alla riqualificazione ambientale, al riordino urbanistico-edilizio e alla localizzazione di attrezzature compatibili con la fruizione del mare (navigazione da diporto, pesca, ecc...), nonché di strutture per la cultura, lo sport e il tempo libero, con l’obiettivo della formazione di un parco urbano costiero attrezzato.

In sede di formazione e attuazione del Piano Particolareggiato dovrà essere particolarmente curata la rilevazione e la tutela delle alberature e, in generale, della vegetazione di pregio esistente, che dovrà essere adeguatamente incrementata.

Il Piano Particolareggiato dovrà prevedere il tracciato di una metropolitana leggera, di superficie o in trincea, su ferro o in gomma.

E’ ammesso l’intervento dei privati, nel rispetto delle prescrizioni del Piano Particolareggiato di iniziativa comunale, anche nel caso di strutture ed attrezzature di interesse o di uso pubblico, previa specifica convenzione con l’amministrazione Comunale.
l) Piano Particolareggiato Esecutivo della “Fascia Costiera Ionica“.
Comprende la fascia costiera dalla “Cittadella” nella zona Falcata al Torrente Larderia, perimetrata nella cartografia di P.R.G. .

Il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, esteso all’intera perimetrazione costituisce parte integrante del “Sistema Produttivo Integrato” ed è, in particolare, indirizzato alla riqualificazione ambientale, al riordino urbanistico, al recupero edilizio e alla localizzazione dell’approdo del gommato pesante con la relativa viabilità di raccordo con il “Sistema dell’attraversamento” e con la rete viaria urbana, previo specifici studi di fattibilità.

Il Piano Particolareggiato dovrà prevedere, compatibilmente con la fruizione del mare ai sensi dell’art. 15 della L.R. 78/76 e con il recupero dell’affaccio a mare, la localizzazione, anche mediante il recupero e il riuso dei volumi edilizi esistenti, di attrezzature e strutture di servizio ai traffici di attraversamento e alle attività previste nell’ambito del “Sistema produttivo integrato” che nell’entroterra, in parallelo, il P.R.G. localizza (ex Z.I.S., ex Z.I.R., Quartiere Fieristico, Zone industriali, artigianali e miste). Sono ammesse inoltre le destinazioni d’uso proprie di un sistema urbano compiuto (residenza, attività ricettive, direzionali, commerciali, artigianali, servizi ed attrezzature varie).

E’ ammesso l’intervento dei privati, nel rispetto delle prescrizioni del Piano Particolareggiato di iniziativa comunale, anche nel caso di strutture ed attrezzature di interesse o di uso pubblico, previa specifica convenzione con l’amministrazione Comunale.


m) Piano Particolareggiato Esecutivo della “Spina Borzì“.
Comprende il quadrilatero del centro urbano racchiuso tra il viale Europa, la via Ugo Bassi, la via Dogali e la via Risorgimento e perimetrato nella cartografia di P.R.G. .

Il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica esteso all’intera perimetrazione, è, in particolare, indirizzato alla riqualificazione architettonico-edilizia.

Sono ammesse tutte le attività previste per le zone A1 e B1 delle presenti norme.

Il Piano Particolareggiato dovrà essere redatto nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 36 delle N.A. per le zone B1 e dei seguenti indici :


Indice di fabbricabilità fondiaria massimo:

  • If = mc/mq 7,00 oppure il 70% della densità media preesistente

Altezza massima e numero massimo piani fuori terra compreso eventuale porticato:

  • m 21,70; 6 piani fuori terra

Il Piano Particolareggiato dovrà approfondire inoltre, alla necessaria scala di dettaglio, il rilevamento dei prospetti su spazi pubblici degli edifici per le conseguenti prescrizioni, anche in termini cromatici, nell’ambito degli interventi ammessi per le zone A1 e B1 delle presenti norme.

Il Piano Particolareggiato ancora dovrà prevedere, nel rispetto della maglia viaria originaria, la selezione dei traffici anche mediante percorsi su più livelli e localizzazioni interrate di parcheggi multipiano.

In sede di formazione e attuazione del Piano Particolareggiato dovrà essere particolarmente curata la riqualificazione degli spazi pubblici, nonché la rilevazione e la tutela delle alberature e, in generale, della vegetazione di pregio esistente che dovrà essere adeguatamente incrementata caratterizzando, in particolare, l’arredo della maglia viaria.

E’ ammesso l’intervento dei privati, nel rispetto delle prescrizioni del Piano Particolareggiato di iniziativa comunale, anche nel caso di strutture ed attrezzature di interesse o di uso pubblico, previa specifica convenzione con l’amministrazione Comunale.

Per le demolizioni e ricostruzioni i volumi destinati alla residenza non potranno superare il 50% del totale.


n) Piano Esecutivo del “Polo di S. Margherita“.
Comprende l’area, nel villaggio S. Margherita a valle della SS. 113, perimetrata nella cartografia di P.R.G. .

Il Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, esteso all’intera perimetrazione, è in particolare indirizzato alla riqualificazione ambientale e alla localizzazione di attrezzature compatibili con la fruizione del mare ai sensi dell’art. 15 della L.R. 78/76 (balneazione, pesca, navigazione da diporto, ecc...), nonché di strutture per la cultura, lo sport e il tempo libero, con annesse eventuali aree attrezzate per campeggi e bungalows, e di strutture ricettive di limitato impatto, con un numero complessivo di posti letto non superiore a 200 e dell’altezza massima di m 11,00 con 3 piani fuori terra.

Le aree scoperte, comprese le stesse aree di pertinenza delle strutture e delle attrezzature previste, dovranno configurare un sistema integrato di verde attrezzato, con le caratteristiche di parco urbano costiero.

E’ ammesso l’intervento dei privati, nel rispetto delle prescrizioni del Piano Particolareggiato di iniziativa comunale attraverso apposita convenzione, relativa, in particolare, alla regolamentazione dell’uso pubblico delle aree di pertinenza.

E’ ammesso l’intervento privato mediante Piano Esecutivo esteso all’intera area perimetrata.

Nel caso in cui, anche su proposta di privati proprietari che rappresentino almeno la maggioranza della superficie perimetrata, sia predisposto il Piano-quadro di cui al precedente art. 20, è ammessa la formazione di Piani Esecutivi, di iniziativa pubblica o privata, estesi alle singole zone individuate .

In sede di formazione e di attuazione di Piani Esecutivi dovrà essere particolarmente curata la rilevazione e la tutela delle alberature e, in generale, della vegetazione di pregio esistente, che dovrà essere adeguatamente incrementata.

Il Piano Esecutivo dovrà prevedere idonee aree a parcheggio pubblico e un adeguato sistema viario, che consentano collegamenti in sicurezza tra i centri abitati e la costa , in specie per i pedoni, con particolare riguardo alla zona compresa tra la S.S. 114 e la Via Vecchia Comunale.


o) Piani di Zona.
Comprendono le aree C2 di Galati-S.Anna e di Bordonaro, perimetrate nella cartografia di P.R.G..

I relativi Piani Particolareggiati di iniziativa comunale, estesi alle intere zone perimetrate, saranno redatti nel rispetto delle specifiche prescrizioni di zona di cui all’art. 42 delle presenti norme.


p) Piani di Risanamento.
Il P.R.G. recepisce integralmente i Piani di Risanamento (Ambiti A-B-C-D-E-F-G) già adottati dal C.C. e questi saranno pertanto attuati nel rispetto delle rispettive specifiche normative.
Le aree indicate come Piano Particolareggiato di Risanamento (Ambiti A-B-C-E-F-G), che costituiscono prescrizioni esecutive del presente P.R.G. ai sensi dell’art. 2 della L.R. n° 71/78, sono disciplinate dalle relative Norme di Attuazione e loro allegati, compresi gli stralci ex L.R. n° 10/90, approvati con DD.AA. e disciplinati in conformità agli stessi ed alla approvazione avvenuta ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 4, come modificato dall’art. 139 comma 14 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Per tali P.P.R. il decreto del Dirigente Regionale n. 686/2002 di approvazione del P.R.G. recita:
“Con tali piani di risanamento la città di Messina, ha avviato una grande iniziativa di riqualificazione urbanistica di ampie parti del territorio comunale, per conferire qualità a luoghi che ancora oggi costituiscono periferie emarginate, ed ha previsto dettagliati strumenti attuativi con planovolumetrici tendenti a configurare il disegno urbano ed architettonico a tali contesti, subordinando l’attuazione attraverso progetti esecutivi unitari estesi ad ampi comprensori. Si ritiene tuttavia ai fini di non vanificare l’iniziativa comunale potersi consentire anche singoli interventi edilizi a condizione che gli stessi siano conformi alle previsioni planovolumetriche dei piani di risanamento.”


  1. Piano Particolareggiato del “Polo Sportivo S. Filippo”.

Vige la normativa del Piano Particolareggiato stesso, che costituisce prescrizione esecutiva della presente Variante Generale al P.R.G. .


In tutte le zone sopra indicate, sottoposte a Piano Esecutivo e perimetrate nella cartografia di P.R.G., nelle more di formazione dei rispettivi strumenti urbanistici sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 33 delle presenti norme.

Nelle more non sono ammessi interventi che comportino incrementi di volume edilizio. In ogni caso, gli interventi di adeguamento, anche in ampliamento, di strutture esistenti, non dovranno contrastare con le previsioni dei Piani Particolareggiati così come sopra descritte.



art.

65 bis

Zone destinate alla viabilità

Le zone destinate alla viabilità comprendono:



  • le sedi stradali;

  • i nodi stradali;

  • le piazze e gli slarghi stradali pubblici.

L’indicazione grafica delle zone destinate alla viabilità nelle tavole di azzonamento del P.R.G. ha valore indicativo ai fini del progetto esecutivo dell’opera (anche con riferimento ai limiti dimensionali richiesti dalla normativa vigente) e fino all’approvazione dello stesso, il quale potrà pertanto discostarsi lievemente, per giustificati motivi, dalle previsioni grafiche del P.R.G., senza che ciò costituisca difformità nei confronti dello strumento urbanistico stesso.

I progetti ed i tratti di viabilità pubblica da realizzare o ristrutturare all’interno di zone omogenee non soggette a Piano Particolareggiato, che ricoprono indistintamente porzioni di tessuti urbani non indicando specificatamente i tratti di viabilità in questione, non costituiscono variante urbanistica rispetto alle previsioni del P.R.G.

La manutenzione straordinaria della viabilità esistente è comunque sempre consentita.


TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE



art.

66

Deroga

Previa deliberazione del Consiglio Comunale e subordinatamente al nulla osta della Giunta Regionale, sentito il Consiglio Regionale dell’Urbanistica, può essere autorizzata dal Sindaco la deroga alle prescrizioni del presente Piano per edifici pubblici o di interesse pubblico, nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge n. 1357/1955.

La edificazione delle opere di urbanizzazione secondaria, pubbliche o di uso pubblico, di cui all’art. 22, è esente dal rispetto dei limiti di densità e di altezza stabiliti dal presente Piano Regolatore Generale per le singole zone.


art.

66 bis

Norme particolari sui porticati

I piani porticati degli edifici devono prevedere idonei elementi irrigidenti nel rispetto delle norme che regolano l’edificazione in zona sismica. Ove eventuali piani porticati di edifici esistenti ne siano privi, e ciò sia inequivocabilmente comprovato da apposita perizia tecnica giurata, gli stessi devono essere adeguati ed il relativo progetto di adeguamento statico dovrà conseguire anche il dovuto nulla-osta da parte dell’ufficio del Genio Civile. Nella fattispecie di cui sopra, gli elementi irrigidenti ubicati all’interno delle maglie strutturali possono determinare, limitatamente a quanto strutturalmente strettamente necessario, chiusura di vani nel porticato, privi di aperture verso l’esterno che potranno essere destinati soltanto a ripostigli o depositi occasionali ad esclusivo uso delle residenze, senza che ciò determini nuova superficie utile, in deroga a quanto disposto all’art.3 delle presenti norme.





art.

67

Infrastrutture militari esistenti

Nelle aree ove esistono infrastrutture militari e fino a quando esse non siano dismesse, sono consentiti tutti gli interventi necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze Armate, secondo le leggi vigenti.




art.

68

Salvaguardia e potenziamento del verde e delle alberature

Nell'attuazione del P.R.G. dovrà essere prioritariamente salvaguardia e potenziata la esistente dotazione di alberature, cespugli, sistemazioni a verde.

Nei piani e nei progetti relativi alla realizzazione dei servizi di quartiere e delle attrezzature urbano-territoriali dovrà essere prevista la piantumazione di alberi e cespugli, di essenze compatibili con l'ambiente locale e con le caratteristiche climatiche e pedologiche; le alberature esistenti saranno rilevate ed il loro abbattimento sarà ammesso esclusivamente nei casi di assoluta necessità.

Analoghi criteri dovranno essere seguiti negli interventi da realizzare nelle zone a prevalente destinazione residenziale e produttiva e per servizi privati.

In particolare, nel caso in cui le zone artigianali ed industriali di nuovo impianto siano finitime a zone residenziali, dovranno essere realizzate fasce alberate di isolamento, di profondità non inferiore ai 6 metri.

In particolare è prescritta la realizzazione di zone verdi di adeguata consistenza ai bordi delle strade risultanti dalla copertura dei torrenti, in coerenza con le previsioni di piano.


In particolare dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

  1. divieto della utilizzazione di aree già alberate per deposito di materiali di qualsiasi genere, per parcheggi, nonché per l'impianto di attrezzature di cantiere e tecnologiche in genere, per stazioni di servizio e per qualsiasi altra attività che sia in contrasto con il decoro dell'ambiente e con la conservazione delle piante esistenti;

  2. qualsiasi tipo di riassetto delle zone alberate e l'abbattimento di alberi, nel caso in cui si rendesse inevitabile per motivi riconosciuti validi, dovranno preventivamente essere autorizzati dal Sindaco;

  3. negli appezzamenti e nei lotti edificabili dovranno essere poste a dimora, all'atto della costruzione ed in forma definitiva, nuove alberature di alto fusto nella misura minima di n. 5 piante per ogni 100 mq di superficie non coperta, oltre ad essenze arbustive nella misura di 4 gruppi per ogni 100 mq di superficie non coperta.

La inosservanza delle norme previste dal presente articolo comporterà la revoca della Concessione Edilizia o il diniego al rilascio dei certificati di conformità e abitabilità.





art.

69

Prescrizioni particolari per le zone a valle della Panoramica e della Circonvallazione

Per quanto riguarda le zone omogenee a valle della circonvallazione, valgono le delimitazioni previste nelle “Tavole della salvaguardia e dei vincoli esistenti” del presente P.R.G., all’interno delle quali le costruzioni non possono superare la quota di metri meno tre rispetto al ciglio stradale della circonvallazione, né distare dal ciglio stesso meno di m 10,00.

Per le zone omogenee comprese tra la strada Panoramica ed il mare, ove dette aree risultino a quota inferiore al piano viabile della Panoramica stessa ed è quindi godibile il panorama dello Stretto, si applicano gli stessi limiti di distanza ed altezza previsti per la circonvallazione.



art.

69 bis

Prescrizioni particolari per l’abitato di Tipoldo

Per l’abitato di Tipoldo si prescrive che l’edificazione sia preceduta da accurati studi geognostici e che i manufatti edilizi trasmettano limitati carichi di esercizio.




art.

70

Norme transitorie

Per tutte le zone omogenee "C" incluse nel P.P.A. del P.R.G. approvato con D.A. del 21/3/1978 e riproposte come zone omogenee "C" dalla Variante Generale, sino all'approvazione della stessa Variante, si deroga alle prescrizioni dell'art. 20 e pertanto si attuano con i lotti minimi di intervento previsti nelle N.A. approvate con D.A. n. 333 del 14/6/1986 e con gli altri parametri urbanistici delle presenti norme.


Fino all’approvazione dello specifico Piano urbano di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti, all’interno del perimetro del Piano Regolatore Borzì è vietata l’installazione di nuovi impianti.


Zone B4 di cui al parere del Genio Civile n. 10278/2001.

Zona B4c di cui all’osservazione n. 216



Zone C1 di cui al parere del Genio Civile.


APPENDICE

STRALCIO DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. DEL CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMUNE DI MESSINA (*)

APPROVATO CON D.A. n. 557 del 26/07/2002 e con D.A. n. 910 del 31/10/2002

(*) cui il P.R.G. del Comune di Messina deve adeguarsi ai sensi del combinato disposto dell’art. 51 DEL D.P.R. n. 218/78 e dell’art. 6 della L. n. 1150/42.



1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət