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Comune di messina piano regolatore generale variante generale rielaborazione totale in adeguamento al parere del c. R. U


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Comprendono le parti del territorio comunale, pressoché totalmente edificate, con destinazione prevalentemente commerciale, industriale ed artigianale Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione.


Il P.R.G. si attua per intervento diretto (autorizzazione o concessione), nel rispetto dei seguenti indici:

  • Rapporto di copertura massimo Rc = 60% ;

  • Hm = m 12,00 (esclusi i volumi tecnici e gli impianti tecnologici)

  • Spazi per servizi nella misura di cui all'art. 5 D.M. 2/4/68

  • Distanza dalle costruzioni: pari all'altezza del fabbricato più alto o 0,00 per pareti cieche

  • Distanza dai confini: pari alla metà dell’altezza del fabbricato più alto o 0,00 per pareti cieche

Non sono considerate “pareti finestrate” le pareti con finestre che, ai sensi della vigente legislazione, non possano costituire servitù di affaccio o di vista; la distanza minima da tali pareti non deve comunque essere inferiore a m 5,00.

Nei casi di demolizione e ricostruzione o di nuova costruzione, vanno reperiti parcheggi in misura di 10,00 mq. per ogni 100 mq. di costruzione.


art.

47

Zone “D2” - Di espansione



Zone D2a
Comprendono le parti del territorio comunale destinate ai nuovi insediamenti industriali, commerciali ed artigianali ed alle altre attività di cui al precedente art. 45.
Il P.R.G. si attua per Piano Esecutivo, esteso all'intera zona, nel rispetto dei seguenti indici:


  • Rapporto di copertura massimo Rc 50% del lotto

  • Hm = m 12,00 (esclusi i volumi tecnici e gli impianti tecnologici)

  • Distanza dalle costruzioni: pari all'altezza del fabbricato più alto o 0,00 per pareti cieche

  • Distanza dai confini: pari alla metà dell’altezza del fabbricato più alto o 0,00 per pareti cieche

Non sono considerate “pareti finestrate” le pareti con finestre che, ai sensi della vigente legislazione, non possano costituire servitù di affaccio o di vista; la distanza minima da tali pareti non deve comunque essere inferiore a m 5,00.


Deve essere rispettata la L.R. n. 78/76, così come sono da applicare le prescrizioni di cui all'art. 5 del D.M. 2/4/68 relative ai servizi.
Nei casi in cui si dia luogo a nuove attività di carattere commerciale connesse agli insediamenti produttivi di cui agli artt. 46 e 47, vanno reperite aree aggiuntive destinate a servizi nella misura di cui al punto 2) dell'art. 5 del D.M. 2/4/68 e a parcheggi pertinenziali secondo quanto previsto dall’art. 24 delle presenti norme. Deve altresì essere garantito il rispetto della L.R. n. 28/99 nonché del contenuto del D.P.R.S. 11 luglio 2000.
Zone D2b
Comprendono i Piani esecutivi in corso di attuazione o deliberati.
Tali zone, nella loro attuazione, sono disciplinate dalla normativa e dalle indicazioni cartografiche dei relativi strumenti urbanistici generali ed esecutivi.
Sono altresì consentiti adeguamenti e cambi di destinazione d’uso secondo le previsioni del presente articolo e del precedente art. 45. Se i predetti adeguamenti interessino Piani esecutivi di lottizzazione in corso di attuazione, nel caso in cui comportino variazioni in aumento delle superfici da destinare a spazi pubblici, dovrà essere proposta variante al Piano esecutivo o di lottizzazione.



CAPITOLO

V

ZONE “E”: AGRICOLE



art.

48

Definizione

Le zone E comprendono le aree destinate all’esercizio delle attività agricole e delle attività connesse con l’uso agricolo del territorio, comprese le attività agrituristiche.

E' ammessa la realizzazione di strade poderali e interpoderali, anche se non espressamente indicate nelle cartografie del P.R.G. .

Tutti gli edifici esistenti sono destinati ad abitazione ed a funzioni connesse con le attività primarie e con l’ agriturismo.

Ogni intervento di manutenzione, restauro conservativo, ristrutturazione o nuova costruzione sarà realizzato nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche del luogo, anche mediante l’utilizzo di materiali da costruzione tradizionali.

Sono escluse le industrie nocive di prima e seconda classe, classificate ai sensi del relativo D.M. 19/11/91.


Deve essere rispettata la L.R. n. 78/76.



art.

49

Zone “E1” - Verde agricolo

Sono ammessi edifici per la residenza dei proprietari diretti conduttori del fondo, di coltivatori diretti o conduttori in economia, delle cooperative agricole, nonché degli affittuari e dei mezzadri che hanno acquistato il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere soggette alle concessioni, ed edifici per attività agrituristiche.


Al fine di potenziare le attività agrituristiche i fabbricati esistenti possono essere ampliati fino ad un massimo del 30% della cubatura esistente e, comunque, per non più di 300 metri cubi.
Sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali agricole, secondo le seguenti indicazioni:

  1. rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;

  2. distacchi tra fabbricati non inferiori a m 20,00;

  3. distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall’art. 26 del D.P.R. 16-12-92, n.495;

  4. parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell’area interessata;

  5. il rispetto delle distanze stabilite dall’art. 15 della L.R. 12-06-76 n. 78, come interpretato dall’art. 2 della L.R. 30-04-91 n. 15 ;

  6. altezza massima m 6,00 con un piano fuori terra.

Il Piano Regolatore Generale si attua per intervento diretto (concessione o autorizzazione edilizia) nel rispetto dei seguenti indici :



indice di fabbricabilità fondiario per residenze anche con attività agrituristiche:

  • If=0,03 mc/mq ;

rapporto di copertura per locali di servizio destinati ad uso agricolo :

  • Rc=1/100 ;

distanze :

  • come disciplinate dall’art. 3 delle presenti norme ;

altezza massima per residenze anche con attività agrituristiche :

  • m 7,50 con due piani fuori terra ;

altezza massima per locali di servizio destinati ad uso agricolo :

  • m 4,00 con un piano fuori terra.



art.

50

Zone “E2” - Verde ambientale

Non è ammessa alcuna alterazione delle caratteristiche naturali e ambientali, né alcuna nuova edificazione.

Sono ammessi il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, le opere di rimboschimento e di sistemazione idrogeologica.

E' ammessa inoltre la utilizzazione agricola dei terreni senza nuova edificazione e nel rigoroso rispetto ambientale e, in particolare, del patrimonio arboreo.

Per gli edifici di interesse storico, artistico o ambientale compresi in tale zona, nell’ambito delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e restauro conservativo ammesse e nel rispetto dei caratteri architettonici e tipologici originari, è consentita la demolizione delle sole parti prive di valore storico, artistico o ambientale o di epoca recente, previo nulla osta della competente Soprintendenza B.C.A. .

L’Amministrazione Comunale promuoverà le opportune convenzioni con gli enti o i singoli proprietari di tali edifici per ottenere il recupero parziale o totale all'uso collettivo.





art.

51

Zone “E3” - Verde speciale agricolo

Valgono le prescrizioni di cui al precedente art. 49.

Per aziende singole o associate, è ammessa la formazione di Piani Esecutivi di iniziativa pubblica o privata estesi all’intera zona omogenea, nel rispetto dei seguenti indici :

indice di fabbricabilità fondiario:


  • If1=0,03 mc/mq  per residenze anche con attività agrituristiche;

Al fine di potenziare le attività agrituristiche i fabbricati esistenti possono essere ampliati fino ad un massimo del 30% della cubatura esistente e, comunque, per non più di 300 metri cubi.

distanze :

  • minima dai confini m 10,00 ;

altezza massima per residenze ed attività agrituristiche :

  • m 7,50 con due piani fuori terra ;

I Piani esecutivi di cui al comma precedente dovranno essere redatti nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 delle presenti norme.

E’ ammessa la formazione dei Piani Quadro di cui al precedente art. 20, estesi all’intera zona, anche su proposta di aziende singole o associate della superficie minima complessiva di Ha 10,00.

Nel caso di predisposizione dei Piani Quadro di cui al comma precedente, è ammessa la formazione di Piani Esecutivi estesi alle intere zone o a parti di esse aventi comunque superficie non inferiore a Ha 10,00, nel rispetto degli stessi indici e prescrizioni di cui al presente articolo.




CAPITOLO

VI

ZONE “F”, “G”, “SP”: PER SERVIZI, VERDE PRIVATO E ATTREZZATURE




art.

52

Definizione

Le zone comprese nel presente capitolo sono riservate ai servizi di interesse urbano, alla viabilità veicolare, ciclabile e pedonale, al verde di protezione e di arredo e ai servizi di quartiere, nonché al verde privato.


Esse si articolano in:

  • Zone Fe: Servizi urbani e territoriali esistenti;

  • Zone F1: Servizi territoriali di progetto;

  • Zone F2: Parchi pubblici attrezzati, urbani e territoriali;

  • Zone G: Verde privato;

  • Zone SP: Servizi di quartiere.



art.

53

Zone “Fe” - Servizi territoriali esistenti

Comprendono le aree di pertinenza di servizi territoriali esistenti, come l'università, gli ospedali e gli altri impianti pubblici territoriali.

Sono ammessi interventi di manutenzione, di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di completamento nei limiti dei parametri previsti per le corrispondenti zone F1 (Servizi territoriali di progetto).

Deve essere rispettata la L.R. n. 78/76.


È ammessa la deroga di cui all’Art. 64 ter della presenti norme.


art.

54

Zone “F1” - Servizi territoriali di progetto

Sono indicate con apposita simbologia nelle planimetrie del P.R.G. .


Sono, di norma, destinate ad uso pubblico e si articolano nelle seguenti sottozone:

  • F1a: attrezzature scolastiche di ordine superiore all'obbligo (istituti professionali, licei, altre scuole medie superiori);

  • F1b: università, istituti di ricerca, laboratori ;

  • F1c: attrezzature sociali e servizi veterinari;

  • F1d: residenze collettive, istituti religiosi, case di cura e di riposo, sanatori, gerontocomi, colonie, alberghi per la gioventù e campeggi ;

  • F1e: carceri, caserme;

  • F1f: attrezzature per i trasporti pubblici, centri commerciali, parcheggi multipiano, motels, ecc.;

  • F1g: attrezzature sanitarie (ospedali) ;

  • F1h: attrezzature sportive di interesse urbano, anche a carattere spettacolare;

  • F1i: attrezzature per la cultura e per il tempo libero;

  • F1l : uffici (di enti pubblici aperti al pubblico) e fiera (quartiere fieristico) ;

  • F1m : aree destinate alla fruizione del mare e ad impianti di portualità turistica; deve essere previsto uno specifico porto canale per la navigazione da diporto e la pesca, con le relative attrezzature di servizio, alla foce del Torrente Giampilieri, curando particolarmente lo Studio di Impatto Ambientale;

  • F1n : Fascia costiera.

Il P.R.G. si attua per Piani Esecutivi estesi all’intera zona, nel rispetto dei seguenti indici:




  • F1a: attrezzature scolastiche di ordine superiore all'obbligo (istituti professionali, licei, altre scuole medie superiori);

  • indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 1,50

  • in sede di Piano Esecutivo si definiranno altezze e distanze, nel rispetto dei minimi di cui al D.M. 1444/68




  • F1b: università, istituti di ricerca, laboratori ;

  • indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 1, 50

  • in sede di Piano Esecutivo si definiranno altezze e distanze, nel rispetto dei minimi di cui al D.M. 1444/68




  • F1c: attrezzature sociali e servizi veterinari;

  • indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 1,20

  • in sede di Piano Esecutivo si definiranno altezze e distanze, nel rispetto dei minimi di cui al D.M. 1444/68




  • F1d: residenze collettive, istituti religiosi, case di cura e di riposo, sanatori, gerontocomi, colonie, alberghi per la gioventù e campeggi;

  • indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 0,75

  • in sede di Piano Esecutivo si definiranno altezze e distanze, nel rispetto dei minimi di cui al D.M. 1444/68



  • F1e: carceri, caserme;

  • indice di fabbricabilità territoriale : in funzione delle specifiche norme di settore

  • in sede di Piano Esecutivo si definiranno altezze e distanze, nel rispetto dei minimi di cui al D.M. 1444/68




  • F1f: attrezzature per i trasporti pubblici, centri commerciali, parcheggi multipiano, motels, ecc.;

  • indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 0,75 con eccezione per i parcheggi multipiano o a silos da realizzare ai sensi e per gli effetti della legge “Tognoli”

  • in sede di Piano Esecutivo si definiranno altezze e distanze, nel rispetto dei minimi di cui al D.M. 1444/68




  • F1g: attrezzature sanitarie (ospedali) ;

  • indice di fabbricabilità territoriale, altezze e distanze: in funzione delle specifiche norme di settore.

  • in sede di Piano Esecutivo si definiranno altezze e distanze, nel rispetto dei minimi di cui al D.M. 1444/68




  • F1h: attrezzature sportive di interesse urbano, anche a carattere spettacolare;

  • indice di fabbricabilità territoriale : in funzione delle specifiche norme di settore

  • in sede di Piano Esecutivo si definiranno altezze e distanze, nel rispetto dei minimi di cui al D.M. 1444/68




  • F1i: attrezzature per la cultura e per il tempo libero;

  • indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 0,40

  • in sede di Piano Esecutivo si definiranno altezze e distanze, nel rispetto dei minimi di cui al D.M. 1444/68




  • F1l : uffici (di enti pubblici aperti al pubblico) e fiera (quartiere fieristico) ;

  • indice di fabbricabilità territoriale mc/mq 1,50

  • in sede di Piano Esecutivo si definiranno altezze e distanze, nel rispetto dei minimi di cui al D.M. 1444/68




  • F1m : aree destinate alla fruizione del mare e ad impianti di portualità turistica ;

  • indice di fabbricabilità territoriale : in funzione delle specifiche norme di settore

  • nelle zone demaniali marittime è consentita l’edificazione a seguito di concessione demaniale e nei limiti dell’art. 15 della L.R. n.78/76

  • in sede di Piano Esecutivo si definiranno altezze e distanze, nel rispetto dei minimi di cui al D.M. 1444/68

  • F1n : fascia costiera ;

  • indice di fabbricabilità territoriale : in funzione delle specifiche norme di settore

  • nelle zone demaniali marittime è consentita l’edificazione a seguito di concessione demaniale e nei limiti dell’art. 15 della L.R. n.78/76

  • in sede di Piano Esecutivo si definiranno altezze e distanze, nel rispetto dei minimi di cui al D.M. 1444/68

La delimitazione delle sottozone può essere modificata con deliberazione del Consiglio Comunale, sempre nell’ambito delle zone F1.

Sono ammesse deroghe all’indice volumetrico esclusivamente per edifici pubblici o di interesse pubblico.

In tutte le zone F1, ad eccezione delle sottozone F1b, F1e, ed F1l, è ammesso l’intervento dei privati, nel rispetto delle prescrizioni di appositi Piani Particolareggiati di iniziativa comunale. In zona F1f, per insediamenti a carattere commerciale, l’intervento è consentito con Piano esecutivo di iniziativa privata, nel rispetto degli indici previsti.

I Piani-quadro di cui al precedente art. 20 possono essere predisposti anche su proposta di privati proprietari di terreni la cui estensione non sia inferiore almeno ai lotti funzionali previsti dalle normative relative agli specifici servizi da realizzare.

Nell’ambito dei Piani-quadro di cui al precedente comma l’Amministrazione può consentire la formazione di Piani Esecutivi di iniziativa pubblica o privata estesi alle intere zone o a parti di esse aventi, comunque, superficie non inferiore ai lotti funzionali previsti dalle normative relative agli specifici servizi da realizzare.

In sede di formazione e attuazione dei Piani Esecutivi dovrà essere preventivamente curata la rilevazione e la tutela delle alberature e, in generale, della vegetazione di pregio esistente, che dovrà essere adeguatamente incrementata.
Deve essere rispettata la L.R. n. 78/76.
Gli interventi su complessi sanitari pubblici esistenti sono consentiti direttamente previo rilascio di concessione o autorizzazione edilizia.
È ammessa la deroga di cui all’Art. 64 ter della presenti norme.



art.

55

Zone “F2” - Parchi pubblici, urbani e territoriali

Comprendono le aree destinate a parco pubblico attrezzato urbano e territoriale, in cui è esclusa qualsiasi edificazione salvo padiglioni per biblioteca, musica, locali per servizi igienici, bar-ristori, cabine elettriche ed idriche, ripostigli e depositi. Sono ammessi alloggi per custodi, con annesso deposito per attrezzi e macchine di servizio.

Il P.R.G. si attua per Piani Esecutivi di iniziativa comunale, estesi all'intera zona, nell'ambito dei quali vengono indicate le aree per le quali è ammesso il mantenimento delle attività agricole e quelle che l'Amministrazione Comunale ritiene di non dover acquisire a condizione che il proprietario accetti, con apposita convenzione, l'accesso gratuito dei contadini.

Nell’ambito dei Piani Esecutivi di cui al precedente comma l’Amministrazione Comunale può consentire la stipula di convenzioni per la concessione di aree al fine della realizzazione di attrezzature e impianti di interesse pubblico. Ogni convenzione per concessione dovrà prevedere in ogni caso il libero utilizzo pubblico delle aree scoperte , i tempi e i modi di intervento e gestione e, allo scadere della concessione, la cessione al Comune delle opere fisse non asportabili. Dove sono da eseguire opere di urbanizzazione, la convenzione prevederà inoltre i relativi oneri a carico del concessionario.

Nell’ambito delle aree per le quali nei Piani Esecutivi le attività agricole sono ritenute ammissibili, l’attività edilizia è consentita limitatamente alla stretta finalità agricola e ad opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e adeguamento tecnologico e igienico, con la esclusione di ogni nuova edificazione per qualsiasi destinazione.

Sono soggetti a vincolo di conservazione tutti gli edifici rustici, che potranno essere restaurati e utilizzati come attrezzature del parco.

I parcheggi da prevedere a servizio del parco in linea di massima, salvo particolari condizioni orografiche e paesistiche del territorio, avranno una capienza di 20 posti macchina per ogni ettaro di parco e saranno alberati da almeno una pianta ad alto fusto ogni 30 mq di parcheggio.

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di concedere ai proprietari di aree ricadenti nelle zone F2 di mantenere la proprietà nel caso in cui essi accettino di convenzionarsi con il Comune ; in tal caso la convenzione dovrà prevedere i tempi di acquisizione di tali aree da parte dell’Amministrazione Comunale e garantire l’immediato e gratuito accesso pubblico.

Deve essere rispettata la L.R. n. 78/76.
È ammessa la deroga di cui all’Art. 64 ter della presenti norme.



art.

56

Zone “G” - Verde privato

Comprendono giardini privati e parchi di rilevanza ambientale.

E' prescritto il mantenimento migliorativo degli edifici e del verde.

Sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo.





art.

57

Zone “SP” - Servizi Pubblici urbani esistenti e di progetto
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