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Comune di messina piano regolatore generale variante generale rielaborazione totale in adeguamento al parere del c. R. U


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CAPITOLO

I

STRUMENTI DI ATTUAZIONE



art.

17

Attuazione programmata del P.R.G.

Il piano regolatore Generale si attua attraverso i Piani esecutivi, di iniziativa pubblica e/o privata, previsti dalle vigenti leggi urbanistiche nazionali e regionali ed attraverso Concessioni o Autorizzazioni Edilizie, conformemente alla programmazione finanziaria e delle opere pubbliche del Comune.





art.

18

Piani Esecutivi

Oltre ai casi in cui il Piano Esecutivo è obbligatorio per legge, la realizzazione di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti ed opere di urbanizzazione preordinate all’edificazione è consentita soltanto dopo approvazione di apposito Piano Esecutivo nei seguenti casi :



  1. in tutte le zone indicate nella presente normativa e nella cartografia del P.R.G. come zone a Piano Esecutivo obbligatorio;

  2. nelle zone di espansione dell’aggregato urbano.



art.

18 bis

Vincolo di inedificabilità assoluta nei Piani Esecutivi

Ferma restando la destinazione di zona con relativi indici e parametri nell’ambito delle aree sottoposte a P.P.E., le parti del territorio perimetrate a tratteggio ed individuate da asterisco sono vincolate ad inedificabilità assoluta.

In sede di P.P.E., a seguito del relativo studio geologico particolareggiato redatto alla scala di maggior dettaglio, sono ammissibili risultanze che valgano a precisare e modificare l’andamento del perimetro a tratteggio di cui al comma precedente del presente articolo.


art.

19

Contenuti dei Piani Esecutivi

I progetti dei Piani Esecutivi devono contenere gli elaborati all’uopo previsti dal Regolamento Edilizio per i Piani di Lottizzazione di iniziativa privata e gli elaborati prescritti dalla vigente legislazione per i Piani Esecutivi di iniziativa Pubblica.





art.

20

Piani-quadro

Nelle zone nelle quali il rilascio della concessione edilizia è subordinato all'obbligo della preventiva approvazione di Piani Esecutivi estesi a tutta la zona, il Consiglio Comunale, anche su proposta dei singoli proprietari, può predisporre appositi Piani-quadro, allo scopo di orientare le iniziative private di lottizzazione e di consentire al Comune l'adozione di Piani Esecutivi parziali.

Il Piano-quadro, che non ha valore di Piano Esecutivo, contiene:


  1. la suddivisione della zona omogenea in ambiti di intervento urbanistico particolareggiato;

  2. una relazione nella quale sono esplicitati i criteri seguiti nella suddivisione in ambiti di intervento, con riferimento alle volumetrie realizzabili ed alla localizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.



art.

21

Convenzioni di lottizzazione

I piani di lottizzazione sono corredati da apposita convenzione, redatta secondo i contenuti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge ed indicati nel Regolamento Edilizio.





art.

22

Opere di urbanizzazione

Sono opere di urbanizzazione primaria:



  1. le strade;

  2. gli spazi di sosta e di parcheggio;

  3. le fognature;

  4. la rete idrica;

  5. la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;

  6. la rete telefonica;

  7. la pubblica illuminazione;

  8. gli spazi di verde attrezzato.

Sono opere di urbanizzazione secondaria:



  1. gli asili nido e le scuole materne;

  2. le scuole d'obbligo;

  3. i mercati di quartiere;

  4. le delegazioni comunali;

  5. le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;

  6. gli impianti sportivi di quartiere;

  7. i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie.

Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono determinate dal Piano Regolatore Generale, con riferimento agli standards urbanistici stabiliti dalle leggi nazionali e regionali vigenti, tenendo conto delle recenti modificazioni della struttura demografica.





art.

23

Oneri di urbanizzazione

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono stabiliti con apposito regolamento sulla base delle vigenti disposizioni di legge.





art.

24

Dotazione di parcheggi privati

I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di queste, adibite al parcheggio dei veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento. Le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non possono essere inferiori a m 2,50 x 5,00. La superficie convenzionale di ciascun posto auto, comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq 25.

Devono essere rispettate le norme di cui all'art. 16 comma 2 e 3 del D.P.R.S. 11/07/2000. In particolare, all'interno delle parti di territorio comunale soggette a vincolo idrogeologico, per parcheggi pertinenziali di capacità superiore ai 100 posti auto, per la parte eccedente i 2500 mq, sono prescritte soluzioni interrate e/o pluripiano.

Le nuove costruzioni, le demolizioni e ricostruzioni, nonché le variazioni di destinazione d’uso in commerciale e/o direzionale per superfici superiori al maggiore dei valori tra il 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata (in caso di ampliamento) e a mq 300, anche senza incremento di volume edilizio, devono essere dotate di spazi per la sosta privata, commisurati ai seguenti standards:



  1. nelle zone residenziali: mq 10 per ogni 100 mc di volume del fabbricato definito al precedente articolo 3;

  2. nelle zone produttive del settore secondario: mq 20 per ogni 100 mq di superficie utile;

  3. nelle zone direzionali: mq 20 per ogni 50 mq di superficie;

  4. nelle zone alberghiere: n. 1 posto macchina ogni 4 posti letto convenzionali dichiarati.

e) nelle zone commerciali:

  1. esercizi di vicinato: mq 10 ogni 100 mc del fabbricato definito al precedente art. 3, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti direttamente accessibili da parte della clientela;

  2. medie strutture di vendita alimentari o miste: va richiesta una dotazione di mq 1,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

  3. medie strutture di vendita non alimentari: va richiesta una dotazione di mq 0,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

  4. grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie inferiore ai 5.000 mq: va richiesta una dotazione di mq 2,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

  5. grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita inferiore a 5.000 mq: va richiesta una dotazione di mq 1,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

  6. grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie superiore ai 5.000 mq: va richiesta una dotazione di mq 2,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;

  7. grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore ai 5.000 mq: va richiesta una dotazione di mq 2,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita.

  8. centri commerciali: la dotazione di parcheggi pertinenziali è calcolata distintamente:
    - per le medie e grandi strutture di vendita in esso presenti secondo le tipologie sopra indicate, la dotazione richiesta è quella riportata alle lettere b), c), d), e) ed f) di cui sopra;
    - per la rimanente parte degli esercizi commerciali, per le attività paracommerciali ed altre attività di servizio in esso presenti, la dotazione di parcheggio pertinenziale per la clientela è prevista in mq 1,0 per ogni metro quadro di superficie lorda di pavimento.

Le dotazioni di parcheggio pertinenziale per la clientela sopra indicate assorbono eventuali ulteriori dotazioni di parcheggi pertinenziali prescritte da norme statali e regionali.
La disponibilità delle aree per parcheggio, nelle misure indicate, costituisce requisito essenziale per il rilascio dell'autorizzazione per la vendita al dettaglio ed il venir meno di tale requisito oggettivo costituisce motivo di revoca della medesima.

Devono essere rispettate le norme di cui all'art. 16 comma 2 e 3 del D.P.R.S. 11/07/2000. In particolare, all'interno delle parti di territorio comunale soggette a vincolo idrogeologico, per parcheggi pertinenziali di capacità superiore ai 100 posti auto, per la parte eccedente i 2500 mq, sono prescritte soluzioni interrate e/o pluripiano.

Nel caso di demolizione e ricostruzione, limitatamente al volume demolito, nonché di variazione di destinazione d’uso in commerciale e/o direzionale per superfici superiori a mq 300, nelle zone “A” e “B”, la superficie minima da destinare a parcheggio è ridotta a metà. Tale riduzione si applica anche nel caso di cambio di destinazione d’uso in commerciale e/o direzionale o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata, qualunque sia la zona territoriale omogenea di ricadenza. Gli spazi elencati sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti al punto 2 dell'art. 5 del D.M. 2/4/1968.

I progetti relativi devono indicare sia i posti-macchina, sia le corsie di servizio.

Le aree destinate ai posti macchina del presente articolo devono essere individuate sullo stesso lotto della costruzione. Eccezionalmente, in considerazione dell'impossibilità di reperire gli spazi necessari a tali fini nell'ambito del lotto oggetto di edificazione, è ammessa la destinazione a parcheggio di aree distinte dal lotto edificando, purché individuate nelle immediate vicinanze.

E' ammessa la realizzazione di parcheggi privati sotterranei, nel rispetto del precedente articolo 3, purché asserviti alle unità immobiliari. Non possono essere vincolate a tale scopo le aree destinate dal piano ad attrezzature pubbliche o comunque ricadenti in zone ove è vietato l'utilizzo a parcheggio.


Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle zone in corso di attuazione sulla base di strumenti attuativi già approvati alla data di adozione della presente Variante Generale al P.R.G. .


art.

25

Intervento edilizio diretto

In tutte le zone del territorio comunale ove non sia prescritto il Piano Esecutivo e in quelle regolate da Piani Esecutivi approvati, il Piano Regolatore Generale si attua per intervento diretto, subordinato al rilascio di concessione edilizia o di autorizzazione edilizia o alla comunicazione al Sindaco dell'inizio dei lavori.

Nei casi esplicitamente previsti dalle presenti norme e nelle aree appositamente delimitate dai Piani Esecutivi, l'intervento diretto è subordinato alla approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di un Progetto Architettonico Unitario, presentato dai proprietari interessati, costituito da relazione tecnica, piante, prospetti e sezioni nel rapporto 1:200 e schema della convenzione da accompagnare alla concessione edilizia.



art.

26

Concessione edilizia

Salvo quanto previsto al successivo art. 28, salvi i casi nei quali l'esecuzione delle opere è semplicemente subordinata alla previa comunicazione al Sindaco e salvo quanto previsto dall’art. 6 della L.R. n. 37/85, ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è soggetta a Concessione Edilizia.

La Concessione Edilizia è redatta secondo i contenuti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge ed indicati nel Regolamento Edilizio.


art.

27

Articolo cassato dal D.D.R. n. 686/2002




art.

28

Autorizzazione edilizia

L'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, oltre i casi indicati dalla vigente legislazione, è soggetta ad Autorizzazione del Sindaco.

L'Autorizzazione Edilizia deve contenere le caratteristiche costruttive e tipologiche degli interventi e le relative destinazioni d'uso.



art.

28bis

Conferenza di servizi per grandi strutture di vendita.

Per l’edificazione di unità edilizie destinate a grandi strutture di vendita e grandi centri commerciali, per cui il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla determinazione della Conferenza di servizi di cui all’art. 9 comma 3 della L.R. n. 28/99, si applicano i procedimenti di cui alla legge medesima ed alle “Norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, sulla partecipazione al procedimento amministrativo e di funzionamento delle conferenze di servizi di cui all’art. 9, comma 5, delle legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28” emanate con D.P.R.S. 26 luglio 2000, ivi compresi i termini per il rilascio dei titoli di autorizzazione e abilitazione.

Ove l’insediamento commerciale debba realizzarsi in zone soggette a piano esecutivo, le predette conferenze di servizi esprimono le proprie determinazioni in ordine ai progetti presentati corredati della documentazione comunque necessaria ai fini dell’esame dei piani esecutivi. La determinazione positiva della Conferenza di servizi, costituisce condizione sufficiente per il rilascio della concessione edilizia, fermo restando l’obbligo di determinare, con atto d’obbligo, nel provvedimento finale di concessione, le cessioni e le eventuali monetizzazioni relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per il conseguimento degli standard urbanistici, nella misura prevista per i piani esecutivi.


TITOLO III - DISCIPLINA DELLE SINGOLE ZONE


CAPITOLO

I

ARTICOLAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE



art.

29

Elenco delle zone

Ai sensi della legislazione vigente il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:



  • ZONE “A”: DI INTERESSE CULTURALE E AMBIENTALE:

  • A1: Immobili di interesse storico, monumentale o ambientale;

  • A2: Urbane di interesse ambientale;

  • A3: Del Tirone e dei centri originari dei villaggi.

Gli edifici e complessi di particolare interesse storico-artistico e documentario sono individuati nelle tavole dello stato di fatto.

All'interno delle aree indicate con le lettere A, B e C nella Carta archeologica predisposta dalla Soprintendenza ai B.C.A., Sezione Beni Archeologici, ed allegata al P.R.G., ogni intervento di scavo relativo ad opere pubbliche e private soggette alla vigilanza comunale, deve essere preventivamente segnalato dai privati interessati o dal Comune alla Soprintendenza suddetta, che determinerà i criteri da seguire nella esecuzione dei lavori, e li comunicherà al Comune entro il termine di 40 giorni.

Tali criteri saranno riportati nella autorizzazione e/o concessione edilizia oppure nel provvedimento di approvazione dei progetti di opere pubbliche. Devono essere comunque rispettate le prescrizioni di cui all'art. 61 del Regolamento Edilizio.




  • ZONE “B”: A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE, URBANIZZATE, TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE:

  • B1: Zone edificate nell'ambito del Piano Borzì;

  • B2: Zone edificate di ristrutturazione per la formazione dei luoghi centrali;

  • B3: Zone edificate sature urbane, (suddivise in sottozone B3a, B3b);

  • B4: Zone di completamento (suddivise in sottozone B4a, B4b, B4c, B4d, B4e);

  • B5: Zone di recupero e di riqualificazione (suddivise in sottozone B5a, B5b).




  • ZONE “C”: A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE, DI ESPANSIONE E DI NUOVO IMPIANTO:

  • C1: Zone di espansione del capoluogo e dei villaggi (suddivise in sottozone C1a, C1b, C1c, C1d, C1e);

  • C2: Zone di espansione destinate alla edilizia economica e popolare e di espansione in corso di attuazione (suddivise in sottozone C2a, C2b, C2c e C2d);

  • C3: Zone di nuovo impianto destinate alla formazione di luoghi centrali;

  • C4: Zone destinate a residenza e attrezzature turistiche integrate;

  • C5: Zone destinate a residenza e attrezzature turistiche integrate;

  • C6: Zone destinate ad attrezzature turistiche alberghiere ed extra alberghiere.






  • ZONE “D”: A DESTINAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE:

  • D1: Produttiva e commerciale, di completamento e ristrutturazione;

  • D2: Produttiva e commerciale, di nuovo impianto;




  • ZONE “E”: A PREVALENTE DESTINAZIONE AGRICOLA, A BOSCO, A PASCOLO:

  • E1: Verde agricolo;

  • E2: Verde ambientale;

  • E3: Verde speciale agricolo.




  • ZONE “F”: SERVIZI URBANI E TERRITORIALI:

  • Fe: Servizi urbani e territoriali esistenti;

  • F1: Servizi territoriali di progetto;

  • F2: Parchi Pubblici attrezzati urbani e territoriali.




  • ZONE “G”: VERDE PRIVATO.




  • ZONE “SP”: SERVIZI PUBBLICI DI QUARTIERE (STANDARDS URBANISTICI).



  • ZONE “H”: PORTUALI, FERROVIARIE, MILITARI E TECNOLOGICHE:

  • H1: Aree portuali;

  • H2: Aree ferroviarie;

  • H3: Aree cimiteriali;

  • H4: Zone e Impianti militari

  • H5: Impianti ed attrezzature tecnologiche.




  • ZONE “I”: AREE VINCOLATE:

  • I1: Aree di rispetto autostradale;

  • I2: Aree di rispetto cimiteriale;

  • I3: Aree boschive e forestali;

Gli indici che regolano l'edificazione nelle varie zone sono da intendersi come minimi (superficie del lotto, superficie riservata agli spazi pubblici e distanze) o come massimi non superabili (altezza, indici fondiari e territoriali di edificabilità, superficie coperta).




art.

30

Destinazioni di zona

Le destinazioni ammesse nelle singole zone omogenee e funzionali sono indicate nelle norme specifiche di zona. La destinazione residenziale, qualora non esplicitamente e diversamente specificato nelle norme delle singole zone, si intende comprensiva delle attività commerciali relativi agli esercizi di vicinato, delle medie strutture di vendita, dei centri commerciali locali urbani e dei medi centri commerciali (ad esclusione delle grandi strutture di vendita e dei grandi centri commerciali di cui all’art. 3 e all’4 del D.P.R.S. 11/07/2000) secondo quanto previsto dal piano per l'urbanistica commerciale e delle attività artigianali non nocive e moleste a giudizio dell'Amministrazione Comunale, su parere della U.S.L. competente.

La destinazione residenziale si intende inoltre compatibile con le seguenti attività e funzioni: attività professionali e per uffici privati, edifici per pubblici spettacoli ed attività culturali ed associative quali cinema, teatri, sale di riunione in genere, sedi di associazioni culturali, politiche e simili. Sono pure compatibili con la destinazione residenziale le attrezzature ricettive alberghiere ed extra alberghiere e i servizi di interesse collettivo, culturale, sanitario, ricreativo, etc., anche privati, di carattere urbano e di quartiere, con esclusione di ospedali, caserme ed istituti di pena. In ogni caso, la realizzazione di servizi di interesse collettivo, culturale, sanitario, direzionale, ricreativo e per il tempo libero, anche privati, di carattere urbano e di quartiere (con esclusione di ospedali ed istituti di pena) è consentita in tutte le zone omogenee “A” - “B” - “C” - “D” , nel rispetto di indici, parametri e modalità esecutive indicati, nelle presenti norme, per ciascuna zona.

Non sono consentite nelle zone residenziali attività incompatibili quali industrie, allevamento di animali, impianti sportivi motoristici, depositi di qualsiasi genere e tipo, a cielo aperto, insistenti sulle aree libere o di pertinenza degli edifici.

All’interno delle zone A non sono consentite destinazione d’uso per l’insediamento di nuove officine meccaniche, di elettrauto, carrozziere e similari, né sono altresì consentiti subentri alle stesse attività che, allo scadere della licenza, dovranno essere trasferite in altri siti compatibili.



art.

30 bis

Riferimenti alla relazione geologica

I progetti di edilizia sia pubblica che privata devono adottare i parametri indicati nella relazione geologica che accompagna il piano e tenere conto dei fattori condizionanti di natura idrogeologica e litologica ivi evidenziati.





CAPITOLO

II

ZONE “A”: DI INTERESSE CULTURALE E AMBIENTALE



art.

31

Definizione

Le Zone A (A1, A2, A3) comprendono parti del territorio interessate da agglomerati urbani e/o complessi edilizi che rivestono carattere storico-artistico di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parti integranti, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

Gli interventi sono comunque subordinati al preventivo Nulla Osta della competente Soprintendenza B.C.A. . Detto Nulla Osta non è necessario esclusivamente per gli interventi che non interessano in alcuna maniera parti esterne di edifici ricadenti all’interno delle zone A2 ed A3 e comunque non vincolati ai sensi della Legge 1089/’39.

Nelle Zone A sono ammesse destinazioni residenziali, ai sensi del precedente art. 30.





art.

32

Zone A1: immobili di interesse storico, monumentale o ambientale

Comprendono gli immobili con caratteristiche storiche e monumentali, già vincolati ai sensi della Legge 1089/39 e/o segnalati dalla Soprintendenza B.C.A. e/o comunque meritevoli di segnalazione.

Per gli immobili con caratteristiche storiche e monumentali di cui al comma precedente, riportati in apposito elenco con una numerazione indicata nelle planimetrie dello stato di fatto, sono consentiti interventi di restauro conservativo, manutenzione straordinaria, consolidamento, ristrutturazione interna e variazioni di destinazioni d’uso, nel rispetto assoluto delle caratteristiche tipologiche relative all'epoca, allo stile e alla tecnologia. Non sono ammessi aumenti di cubatura.

Nelle pertinenze degli immobili di cui al primo comma, sono ammesse eccezionalmente nuove costruzioni di interesse pubblico, previo parere preventivo della Soprintendenza B.C.A., parere favorevole della Commissione Edilizia e deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

Possono eccezionalmente anche essere consentiti dall’Amministrazione Comunale interventi di parziale demolizione o sostituzione di parti di edifici e gli interventi di trasformazione a tetto delle coperture a terrazzo, nei limiti, con le condizioni e con le caratteristiche di cui al successivo art. 33, previo parere preventivo da parte della Soprintendenza ai B.C.A.. .

Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso dei piani interrati o seminterrati, con la prescrizione dell'adeguamento delle superfici a parcheggio, così come previsto dall’art. 24 delle presenti norme.

La destinazione “A1” degli immobili di interesse storico, monumentale o ambientale, così come individuati nelle tavole delle serie “A6b” e “B2a”, si intende mantenuta anche negli strumenti esecutivi, nella cui normativa si intende inserito il presente articolo.



art.

33

Zone A2: urbane di interesse ambientale

Comprendono il sito dell'antico tessuto urbano, che ha particolare interesse storico ed ambientale, nel quale ricade gran parte degli edifici storicamente ed artisticamente più significativi, comprese le zone circostanti.

La struttura principale dell'impianto viario e dell'edilizia residenziale è comunque definita dalle regole del Piano Borzì, il quale rispettava i siti dei principali monumenti sopravvissuti al terremoto e definiva in funzione di essi il tracciato viario principale.

Oggetto di conservazione è pertanto il tessuto urbano ed edilizio, con le principali caratteristiche di altezza e di finitura degli edifici.

Sono ammessi interventi di manutenzione, di consolidamento, di restauro conservativo, di ristrutturazione edilizia e di variazioni delle destinazioni d’uso, previa autorizzazione o concessione edilizia.

Nei lotti liberi è ammessa, previo rilascio di concessione edilizia corredata da favorevole parere della Soprintendenza B.C.A., la nuova edificazione, nel rispetto dei seguenti indici :



Indice di fabbricabilità fondiaria:

  • If = mc/mq 5,00

Altezza massima e numero massimo piani fuori terra compreso eventuale porticato:

Distanza dalle costruzioni: vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme

Distanza dai confini: vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme.
Per le operazioni di risanamento conservativo non é consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tenere conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture.

Per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.

Per ogni tipo di intervento, di iniziativa pubblica e privata, vanno rispettate le seguenti prescrizioni particolari:


  1. le facciate degli edifici debbono essere finite con intonaco tinteggiato i cui colori siano ricorrenti del posto e non dissonanti; è escluso ogni tipo di rivestimento; le zoccolature devono essere di pietra non levigata o di cemento bocciardato; è obbligatorio il mantenimento degli elementi architettonici preesistenti ed il restauro delle preesistenti murature, dei basamenti, dei cantonali, costituiti da blocchi di pietra lavorata e/o scolpita;

  2. i balconi devono avere la soletta in pietra lavorata e sagomata, sono ammesse le solette in c.a. intonacate e di esiguo spessore (max cm. 15) la cui sporgenza, fatte salve le norme del R.E., non può essere in ogni caso maggiore di ml. 1,00. essi devono avere soltanto ringhiere in ferro, battuto e/o lavorato, con esclusione di pannellature di altro materiale;

  3. le gronde possono essere realizzate in legno oppure in c.a. intonacato; sono prescritti canali e pluviali in metallo, con esclusione di tipi polivinilici, eternit e simili;

  4. i serramenti esterni, portoni, finestre, portefinestre, devono avere forma allungata in altezza ed essere in legno; sono esclusi i serramenti metallici di qualsiasi tipo; sono permessi avvolgibili in legno mentre sono esclusi avvolgibili in plastica e tende alla veneziana o simili;

  5. in tutte le aperture esterne si devono mantenere o recuperare gli elementi architettonici preesistenti; in ogni caso, le aperture esterne devono avere davanzali e riquadrature in pietra o intonaco ricorrente del posto;

  6. le vetrine dei negozi non possono sporgere dal filo del fabbricato né sovrapporsi alla cortina muraria dello stesso;

  7. le insegne devono intonarsi al carattere della zona; sono vietate le insegne luminose lampeggianti, nonché le insegne a bandiera ed i cartelloni pubblicitari ubicati sulle terrazze degli edifici.

E ammessa la trasformazione a tetto delle coperture a terrazzo per interi edifici, con imposta delle falde alla sommità dei parapetti pieni se esistenti, pendenza massima di 30° e colmo ad altezza non superiore a m 2,40 dalla quota di imposta. I sottotetti come sopra realizzati saranno pertinenze non residenziali delle unità immobiliari sottostanti o a livello preesistenti ed a queste permanentemente collegate. Non sono ammessi timpani sui prospetti e variazioni di pendenza per ogni singola falda. Eventuali parti scoperte organicamente ed architettonicamente coerenti con la progettazione della complessiva copertura dovranno essere sistemate a verde.

Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso dei piani interrati o seminterrati, con la prescrizione dell'adeguamento delle superfici a parcheggio, così come previsto dall’art. 24 delle presenti norme .
Gli interventi sono comunque subordinati al preventivo nulla osta della competente Soprintendenza B.C.A. .



art.

34

Zone A3: del Tirone, della valle della Badiazza e dei centri originari dei villaggi

Comprendono tessuti caratterizzati da valori storici ed ambientali diffusi, conformati da edilizia minore con impianto viario ed edilizio precedente al terremoto del 1908, presente in molti villaggi, nell'area urbana denominata il "Tirone" e nell’insediamento diffuso a carattere storico, paesistico e ambientale della valle della “Badiazza”.

E' prescritta la formazione di Piano Particolareggiato esteso all'intera zona; nelle more, sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione previo consolidamento statico dell’immobile.

In tutti i villaggi, nelle more della formazione del Piano Particolareggiato, sono altresì consentiti interventi di nuova edificazione alle seguenti condizioni:



  1. nel caso di sostituzione edilizia, gli immobili da sostituire siano assolutamente privi di valori formali, culturali, storici o ambientali;

  2. su strade o spazi pubblici non vengano previsti corpi avanzati rispetto agli allineamenti esistenti o preesistenti;

  3. l'altezza massima (misurata all'estradosso e/o al colmo, qualunque esso sia, posizionato più in alto nell'edificio, compreso l'eventuale torrino scala) non superi, analogicamente e per le parti corrispondenti, la maggiore tra le altezze di tutti gli edifici immediatamente circostanti (intesi come fabbricati dotati di una propria autonomia statica);

  4. non venga comunque superato l'indice di fabbricabilità fondiaria di mc/mq 3,00, con altezza massima e numero massimo di piani fuori terra (compreso eventuale porticato) pari a m 11 e tre piani; la rispondenza a detti indici e parametri deve essere determinata con i criteri di cui al precedente art. 3;

  5. siano rigorosamente e pedissequamente rispettate tutte le prescrizioni particolari riportate nel precedente art. 33 (lettere a, b, c, d, e, f, g) e le stesse siano oggetto di apposita progettazione particolareggiata con particolari costruttivi rappresentati anche alla scala 1/1, da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia e degli Enti territorialmente competenti per la salvaguardia dei beni culturali, architettonici ed ambientali;

  6. anche l'edificazione di eventuali lotti liberi o il completamento di lotti già edificati avvengano nel rigoroso rispetto di tutte le condizioni sopra indicate.

Per ogni tipo di intervento, di iniziativa pubblica e privata, vanno rispettate le prescrizioni particolari di cui al precedente art. 33.

Gli interventi sono comunque subordinati al preventivo nulla osta della competente Soprintendenza B.C.A. .

Il Piano Particolareggiato, da redigere previa specifica relazione geologica con particolare riguardo agli aspetti geosismici, dovrà prevedere che sia gli interventi edilizi sugli immobili esistenti sia quelli di nuovo impianto vengano supportati da strutture antisismiche con le prescrizioni particolari di cui ai relativi approfondimenti geosismici. Inoltre, il Piano Particolareggiato dovrà prevedere un calendato programma di adeguamento sismico di tutti gli immobili esistenti, con specifiche prescrizioni di immediatezza per gli immobili oggetto di manutenzione straordinaria e restauro conservativo.

In tutti gli spazi pubblici o comunque visibili da pubbliche strade o piazze, gli interventi che interessano elementi di arredo urbano, quali corpi illuminanti, fondi stradali, antiche fontane ed altre emergenze architettoniche, devono essere volti alla salvaguardia o al recupero dei valori formali degli stessi, nel rispetto delle caratteristiche tipiche e d’epoca del Villaggio.

A tal fine, particolare cura deve essere prestata nella scelta dei materiali e delle caratteristiche costruttive, privilegiando quelle tipiche del luogo.

Deve escludersi tassativamente il rifacimento dei fondi stradali per mezzo di bitumazione e la collocazione di corpi illuminanti abbaglianti o con caratteristiche estetiche che non si armonizzano con i valori formali del contesto ambientale.




CAPITOLO

III

ZONE “B” e “C”: A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE


art.

35

Destinazioni d'uso ammesse

Le zone B e C sono destinate alla residenza, ai sensi del precedente art. 30.

Nelle zone “B” è consentita la realizzazione di edifici destinati a parcheggio.



art.

36

Zone “B1” - Residenziali del Centro Urbano

Comprendono le aree edificate all’interno della zona "Borzì", non incluse nei perimetri delle zone A e delle zone B2.

In tale zona si riscontra la compresenza di isolati costituiti da complessi edilizi tipologicamente ed architettonicamente unitari ed uniformi, con altri costituiti da interventi edilizi frazionati ed architettonicamente disomogenei, nei quali molte costruzioni sono state sostituite da edifici recenti.

Nella zona B1 sono ammessi interventi di manutenzione, di consolidamento, di restauro conservativo, di ristrutturazione edilizia, di variazioni delle destinazioni d’uso e di demolizione e ricostruzione purché estesi ad interi comparti o relativi al completamento di comparti e di isolati parzialmente edificati, nel rispetto dei seguenti indici :



Indice di fabbricabilità fondiaria:

  • If = mc/mq 7,00 oppure il 70% della densità media preesistente dell' isolato

Altezza massima e numero massimo piani fuori terra compreso eventuale porticato:

  • m 21,70 con 7 piani fuori terra

Distanza dalle costruzioni: vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme

Distanza dai confini: vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme.
Sono consentiti gli interventi di trasformazione a tetto delle coperture a terrazzo, nei limiti, con le condizioni e con le caratteristiche di cui al precedente art. 33.

Esclusivamente al fine dell’applicazione del presente articolo, sono da considerarsi alla stregua di comparti anche quei fabbricati che, all’interno di isolati, costituiscono nella loro totalità entità assolutamente autonome quanto a struttura, linguaggio architettonico e caratteri distributivi e funzionali.

Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso dei piani interrati o seminterrati, con la prescrizione dell'adeguamento delle superfici a parcheggio, così come previsto dall’art. 24 delle presenti norme .

Non sono consentiti arretramenti rispetto al filo stradale.





art.

37

Zone “B2” - Edificate a destinazione mista residenziale, direzionale e commerciale - Zona di via La Farina

Comprende l’area a valle della via La Farina caratterizzata da edilizia disomogenea per tipologie e per destinazione d’uso (residenze, uffici, attività commerciali, attività industriali) che, in alcune parti, presenta anche fenomeni di abbandono, di marginalità e di degrado.

Si prevede in quest’area la localizzazione di funzioni residenziali, commerciali e direzionali.

Nella zona B2 sono ammessi interventi di manutenzione, di consolidamento, di restauro conservativo, di ristrutturazione edilizia, di variazioni delle destinazioni, di demolizione e ricostruzione e di nuova costruzione.

Nel caso di demolizioni e ricostruzioni, nuova costruzione o variazione delle destinazioni d’uso, i volumi destinati all’edilizia residenziale non possono superare il 50% del totale.

Il P.R.G. si attua attraverso Piano Esecutivo Unitario di iniziativa pubblica che ricomprende tutte le zone omogenee “B2”. Nelle more della redazione del Piano Esecutivo sono consentiti solo interventi di manutenzione, di consolidamento, di restauro conservativo e di variazione delle destinazioni, compatibilmente con i parametri indicati nel presente articolo. Il Piano Esecutivo verrà redatto nel rispetto dei seguenti indici:


Indice di fabbricabilità fondiaria:

  • If = mc/mq 7,00 oppure il 70% della densità media preesistente dell' isolato

Altezza massima e numero massimo piani fuori terra compreso eventuale porticato:

  • m 21,70 con 7 piani fuori terra

Distanza dalle costruzioni: vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme

Distanza dai confini: vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme.
Per la dotazione di superfici a parcheggio, anche in caso di variazione della destinazione d’uso, valgono le prescrizioni dell’art. 24 delle presenti norme.

Non sono consentiti arretramenti rispetto al filo stradale.





art.

38

Zone “B3a” – Sature

Comprendono aree di più o meno recente edificazione, che hanno esaurito la loro capacità edificatoria.

Sono consentiti interventi di manutenzione, di ristrutturazione edilizia, di demolizione e ricostruzione e di variazioni delle destinazioni d’uso, nel rispetto dei volumi, delle superfici utili e delle altezze preesistenti e delle distanze previste all’art. 3 delle presenti norme

Le aree libere di pertinenza degli edifici si intendono inedificabili e potranno essere destinate ad attrezzature quali verde condominiale attrezzato per il tempo libero, il gioco e lo sport,

Le aree libere non di pertinenza degli edifici sono destinate a servizi pubblici, in aggiunta agli standards di cui all’art. 3 del D.M. 02-04-68 n. 1444.

In queste zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto (concessione o autorizzazione).

Sono consentiti gli interventi di trasformazione a tetto delle coperture a terrazzo, nei limiti, con le condizioni e con le caratteristiche di cui al precedente art. 33.

Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso dei piani interrati o seminterrati, con la prescrizione dell'adeguamento delle superfici a parcheggio, così come previsto dall’art. 24 delle presenti norme .





art.

38 bis

Zone “B3b” – Di particolare interesse tipologico

Comprendono zone del centro urbano caratterizzate da un tessuto edilizio nel quale si distingue la tipologia dell’isolato messinese con corte o attraversamenti, di notevole interesse urbanistico ed ambientale.

Sono consentiti interventi di manutenzione, restauro conservativo e variazione delle destinazioni d’uso limitatamente ad attività complementari alla residenza (studi professionali, bar ed attività artigianali) con esclusione di attività artigianali rumorose e/o comunque inquinanti. Non è ammesso alcun incremento dei volumi esistenti.

Le aree libere di pertinenza degli edifici si intendono inedificabili e potranno essere destinate ad attrezzature quali verde condominiale attrezzato per il tempo libero, il gioco e lo sport.

In queste zone il Piano si attua per intervento edilizio diretto (concessione o autorizzazione). Sono consentite variazioni alla destinazione d’uso dei piani interrati o seminterrati, con la prescrizione dell’adeguamento delle superfici a parcheggio, così come previsto dall’art.24 delle presenti norme.



art.

39

Zone “B4” - Di completamento

Comprendono aree totalmente o parzialmente edificate, caratterizzate da tipologie, densità edilizia, indice di fabbricabilità, epoca di costruzione notevolmente differenziate.

Sono suddivise in cinque sottozone :


  • B4a : sono localizzate prevalentemente ai margini dei villaggi di Ganzirri e Sperone e sono caratterizzate da edilizia recente a carattere residenziale anche stagionale ;

  • B4b : sono localizzate prevalentemente nelle frange urbane che ricomprendono i vecchi villaggi di cintura (Camaro, Santo-Bordonaro, Gravitelli) e sono caratterizzate da notevole densità edilizia e tipologie non omogenee ;

  • B4c : sono localizzate prevalentemente ai margini del Piano Borzì e sono caratterizzate da edilizia recente con tipologie prevalentemente in linea a corpi isolati o continui ;

  • B4d : sono localizzate prevalentemente in contiguità degli antichi nuclei dei villaggi e sono caratterizzate da edilizia disomogenea ;

  • B4e : sono localizzate prevalentemente lungo la fascia costiera nord e sono caratterizzate da edilizia recente, a carattere prevalentemente stagionale.

Nelle zone B4 sono ammessi interventi di manutenzione, di consolidamento, di restauro conservativo, di ristrutturazione edilizia, di variazione delle destinazioni d’uso, di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione.


Il P.R.G. si attua per intervento edilizio diretto (concessione o autorizzazione), nel rispetto dei seguenti indici:
Indice di fabbricabilità fondiaria:

  • sottozona B4a If = mc/mq 1,50

  • sottozona B4b If = mc/mq 3,00

  • sottozona B4c If = mc/mq 5,00

  • sottozona B4d If = mc/mq 3,00

  • sottozona B4e If = mc/mq 1,50


Altezza massima e numero massimo piani fuori terra compreso eventuale porticato:

  • B4a: m 11,00 con 3 piani fuori terra

  • B4b: m 14,50 con 4 piani fuori terra

  • B4c: m 21,70 con 6 piani fuori terra

  • B4d: m 11,00 con 3 piani fuori terra

  • B4e: m 7,50 con 2 piani fuori terra


Distanza dalle costruzioni: vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme

Distanza dai confini: vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme.
Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso dei piani interrati o seminterrati, con la prescrizione dell'adeguamento delle superfici a parcheggio, così come previsto dall’art. 24 delle presenti norme.

Si dovranno mantenere gli allineamenti e le tradizionali cortine continue lungo le strade pubbliche e di uso pubblico, salvo oggettive esigenze di tipo viabilistico o igienico, a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

La zona B4b di Mortelle (tav. B2a.7) è esclusivamente destinata ad attrezzature alberghiere.

L’edificazione consentita è soggetta alla normativa di cui all’art. 28 della L.R. N°21/73 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda i volumi massimi ammessi e la densità edilizia, ferma restando l’osservanza dell’altezza massima e del numero massimo di piani fuori terra consentiti dalle presenti Norme.

Nelle zone a monte della Panoramica nel tratto compreso tra il torrente Annunziata ed il torrente Pace è impedita la sopraelevazione di fabbricati oltre i m 14,50.

Per le zone “B4” di cui al parere G.C. n° 10278/2001 (vedi all.1), è inibita l’edificazione esclusivamente nelle parti oggetto di rilievo, salvo diverso avviso del Genio Civile stesso in sede di autorizzazione ad iniziare i lavori.

Per la zona B4c introdotta con oss. n. 216 è inibita l’edificazione nell’area retrostante il “Palazzo Mondio” all’interno della linea tratteggiata segnata sulla tav. B2a.28 (vedi all. 1).


art.

40

Zone “B5” - Di recupero

Comprendono le parti edificate del territorio comunale caratterizzate da un tessuto urbanistico degradato e/o a prevalente presenza di edilizia abusiva, inadeguato ad interventi edificatori per singola concessione.


Si distinguono due sottozone :

  1. B5a: a prevalente presenza di edilizia abusiva a carattere stagionale ;

  2. B5b: a prevalente presenza di edilizia degradata.

Il P.R.G. si attua per Piani Esecutivi di iniziativa pubblica o privata, estesi all’intera zona omogenea, o parziali, secondo le modalità di cui all’art. 20 delle presenti norme.

I Piani Quadro di cui all’art. 20 possono essere proposti da uno o più proprietari titolari almeno di un ambito minimo di intervento di mq 5.000 per le zone B5a e di mq 2.000 per le zone B5b.

Nei casi in cui sono predisposti i Piani Quadro di cui al precedente art. 20, è ammessa la formazione di Piani Esecutivi estesi alle intere zone o a parti di esse aventi, comunque, superficie non inferiore a mq 5.000 per le B5a e mq 2.000 per le B5b.


I Piani Esecutivi dovranno rispettare i seguenti parametri:
Indice di fabbricabilità territoriale:

  • B5a :It = 1,2 mc/mq.

  • B5b :It = 3,00 mc/mq.


Altezza massima e numero massimo piani fuori terra, compreso eventuale portico:

  • B5a :m 7,50 con 2 piani fuori terra

  • B5b :m 11,00 con 3 piani fuori terra


Distanza dalle costruzioni: vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme

Distanza dai confini: vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme.
Nelle more di approvazione dello strumento esecutivo sono consentiti, senza alcun aumento di volume edilizio, solamente gli interventi di manutenzione, di consolidamento, di restauro conservativo, di ristrutturazione edilizia e di variazione delle destinazioni d’uso.

Sono consentite variazioni alla destinazione d'uso dei piani interrati o seminterrati, con la prescrizione dell'adeguamento delle superfici a parcheggio, così come previsto dall’art. 24 delle presenti norme.

Nelle zone B5a o parti di esse, ricadenti all’interno della fascia di cui all’art. 15 lett. a) della L.R. n. 78/76, non è consentita alcuna nuova edificazione o incremento dell’edificato esistente e pertanto, in esse, l’indice di edificabilità territoriale applicabile è pari a quello già esistente.

In sede di redazione dei Piani Esecutivi dovrà tenersi conto della eventuale non ammissibilità alla sanatoria di singoli immobili ai sensi della normativa vigente, ivi compreso il decimo comma dell’Art. 23 della L.R. n° 37/85.

Le evenienze di tale specie, potranno sia ridurre l’ambito dell’intervento esecutivo, sia incrementare la disponibilità per futuri progetti di urbanizzazione dei siti occupati dagli immobili ritenuti insanabili.

A tal uopo, lo studio dello stato di fatto dell’ambito da sottoporre al progetto esecutivo dovrà tenere conto degli immobili che hanno le caratteristiche della sanabilità.

Gli immobili così esclusi dall’ambito dell’intervento esecutivo saranno considerati zona B5 nel senso che nessun intervento edilizio di qualsiasi tipo può ritenersi ammissibile.



art.

40 bis

Articolo superato dal D.D.R. n. 686/2002





art.

41

Zone “C1” - Di espansione

Comprendono parti del territorio comunale destinate all'espansione dell'edilizia residenziale.

Il P.R.G. si attua per Piano Esecutivo, esteso all'intera zona, nel rispetto dei seguenti indici:

Indice di fabbricabilità territoriale massima:


  • C1a: 1,50 mc/mq

  • C1b: 1,20 mc/mq

  • C1c: 1,00 mc/mq

  • C1d: 0,50 mc/mq

  • C1e: 0,75 mc/mq

Altezza massima e numero massimo dei piani fuori terra:

  • C1a: m 18,00 con 5 piani compreso eventuale porticato

  • C1b: m 11,00 con 3 piani compreso eventuale porticato

  • C1c: m 11,00 con 3 piani compreso eventuale porticato

  • C1d: m 7,50 con 2 piani compreso eventuale porticato

  • C1e: m 16,50 con 5 piani compreso eventuale porticato

Distanza dalle costruzioni: pari all’altezza del fabbricato più alto e comunque vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme

Distanza dai confini: pari alla metà dell’altezza del fabbricato più alto e comunque vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme.
Nelle zone “C1d” è consentita l’edificazione con edilizia di tipo rado, anche per l’Edilizia Economica e Popolare.

Nelle zone “C1e” è consentita l’edificazione promiscua a schiera o in linea, anche per l’Edilizia Economica e Popolare.

I Piani Quadro di cui all’art. 20 possono essere anche su proposta di uno o più proprietari titolari almeno di un ambito minimo di intervento di mq 10.000.

Nei casi in cui sono predisposti i Piani quadro di cui al precedente art. 20, è ammessa la formazione di Piani Esecutivi estesi alle intere zone o a parti di esse aventi, comunque, superficie non inferiore a 10.000 mq.

Nella zona centrale di S. Licandro l’edificazione dovrà avvenire con altezza massima non superiore a m 14.50 fuori terra e numero massimo di piani fuori terra non superiore a 3 oltre eventuale porticato.

Nei villaggi, ad esclusione di quelli costieri, è ammessa anche la formazione di Piani Esecutivi di superficie territoriale non inferiore a 5.000 mq, a condizione che l'area pubblica per il verde attrezzato venga comunque interamente reperita all'interno dei Piani stessi. In tale caso, i Piani Quadro di cui all'art. 20 possono essere proposti da proprietari titolari di almeno un ambito minimo di intervento di mq 5.000.

All’interno della zona C1e di Torrente Trapani (introdotta con emendamento n. 19/002) e della zona C1d sulla tav. B2a.19 (introdotta con emendamento n. 19/006) (vedi all. 2) rimane inibita l’edificazione nelle parti oggetto di rilievo da parte del Genio Civile (parere n. 10278/2001), salvo diverso esplicito avviso degli organi competenti in sede di rilascio del parere di cui all’art. 13 della Legge n. 64/1974, a seguito di approfondimenti di ordine geologico, geotecnico e geosismico, nella fase della pianificazione esecutiva.
In tutte le zone omogenee "C" vanno rispettate le prescrizioni dell'art. 15 della L.R. n. 78/76 e dell'art. 15 della L.R. n. 71/78.


art.

42

Zone “C2” - Di espansione per l'edilizia economica e popolare

Comprendono le nuove zone di espansione destinate all'edilizia economica e popolare, sovvenzionata, convenzionata ed agevolata.


Il P.R.G. si attua per Piani di Zona, ai sensi della legge n. 167/1962, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei seguenti indici:
Indice di fabbricabilità territoriale massima:

  • C2a: 1,00 mc/mq

  • C2b: 1,20 mc/mq

  • C2c: 1,50 mc/mq


Altezza massima e numero massimo dei piani fuori terra:

  • da definire in sede di redazione dei Piani di Zona.

E' consentita la utilizzazione dei piani porticati o dei piani terra per la localizzazione di servizi di interesse comune (art. 3/b del D.I. 2.4.68 n. 1444) e di attività di tipo commerciale ed artigianale di servizio. I vani a tale scopo adibiti, se all’interno di edifici a destinazione economica e popolare, non costituiranno volume edilizio a condizione che siano oggetto di prezzi di vendita e canoni di locazione opportunamente convenzionati, disciplinati in sede di redazione dello strumento urbanistico esecutivo, anche per quanto riguarda le modalità esecutive e la percentuale volumetrica consentita fuori volume, che comunque non potrà superare la misura massima del 5% del volume complessivo residenziale insediabile previsto dallo strumento urbanistico esecutivo.

Saranno inoltre previste aree, distinte da quelle residenziali, destinate alla costruzione di manufatti per la localizzazione di funzioni commerciali e/o di artigianato di servizio nella misura aggiuntiva massima del 5% del volume residenziale insediabile nei singoli Piani di Zona.
I vani non computati ai fini del volume edilizio ai sensi dei commi precedenti, saranno comunque soggetti agli oneri concessori nella misura e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Per le zone C2 di Galati e di Bordonaro, l’edificabilità delle aree resta subordinata ad approfondimenti geologici, a carattere prescrittivi e propedeutici alle valutazioni di edificabilità secondo le previsioni di piano, e relative approvazioni dell’Ufficio del Genio Civile ai sensi del punto H del DM 11.03.1988, con particolare riferimento ai locali aspetti sismotettonici e di pericolosità idraulica.


In tutte le zone omogenee "C" vanno rispettate le prescrizioni dell'art. 15 della L.R. n. 78/76 e dell'art. 15 della L.R. n. 71/78.



art.

42

bis - Zone “C2d” - Piani Esecutivi in corso di attuazione o deliberati

Le zone C2d comprendono Piani di Zona, Programmi Costruttivi, Piani di Recupero, Zone C6 di cui al D.A. n. 333/86 e Piani di Lottizzazione, operanti o già deliberati dal Consiglio Comunale alla data di adozione della presente Variante Generale.


Tali zone, nella loro attuazione, sono disciplinate dalla normativa e dalle indicazioni cartografiche dei relativi strumenti urbanistici generali ed esecutivi.

La zona "C2d" deve essere riferita anche a quelle parti delle lottizzazioni destinate a viabilità a fondo cieco, e comunque già previste dallo strumento urbanistico generale, ferma restando la capacità insediativa prevista originariamente.




art.

43

Zona “C3” - Di espansione mista residenziale, commerciale e direzionale

Comprendono le zone di espansione in cui dovranno integrarsi funzioni miste commerciali, direzionali, terziarie superiori e residenziali.

Il P.R.G. si attua per Piano Esecutivo esteso all'intera zona, nel rispetto dei seguenti indici:
Indice di fabbricabilità territoriale massimo:


  • It = mc/mq 1,50

Altezza massima e numero massimo piani fuori terra compreso eventuale porticato:

  • m 18,00; 5 piani fuori terra

Distanza dalle costruzioni: vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme

Distanza dai confini: vale quanto prescritto all’art. 3 delle presenti norme.
I volumi destinati all'edilizia residenziale non possono superare il 50% del totale.
Vanno rispettate le prescrizioni dell'art. 15 della L.R. n. 78/76 e dell'art. 15 della L.R. n. 71/78.


art.

44

Zone “C4”, “C5”, “C6” - Residenziali turistiche e/o ricettive

Comprendono aree destinate a residenza stagionale e/o ad attività ricettive nel rispetto dei caratteri del paesaggio.


Il P.R.G. si attua per Piani Esecutivi, estesi alle intere zone, nel rispetto dei seguenti indici e delle specifiche prescrizioni:


  • Zona C4 (zona destinata a residenza stagionale, in cui sono ammessi insediamenti ricettivi):

  • Indice di fabbricabilità territoriale It = mc/mq 0,40;

  • Hm = m 7,50 con 2 piani fuori terra

  • Distanza dalle costruzioni: m 10,00 o 0,00 per pareti cieche

  • Distanza dai confini : m 5,00 o 0,00 per pareti cieche

  • Indice di piantumazione: un albero di alto fusto ogni 100 mc realizzati




  • Zona C5 (zona destinata a residenza stagionale, in cui sono ammessi insediamenti ricettivi):

  • Indice di fabbricabilità territoriale It = mc/mq 0,75, ;

  • Hm = m 11,00 con 3 piani fuori terra

  • Distanza dalle costruzioni: pari all'altezza del fabbricato più alto o 0,00 per pareti cieche

  • Distanza dai confini: pari alla metà dell’altezza del fabbricato più alto o 0,00 per pareti cieche

  • Indice di piantumazione: un albero di alto fusto ogni 100 mc realizzati




  • Zona C6 (insediamenti ricettivi con attrezzature per il ristoro e per il tempo libero, con esclusione di edifici destinati ad abitazioni):

  • Indice di fabbricabilità territoriale It = mc/mq 0,75

  • Hm = m 11,00 con 3 piani fuori terra

  • Distanza dalle costruzioni: pari all'altezza del fabbricato più alto o 0,00 per pareti cieche

  • Distanza dai confini: pari alla metà dell’altezza del fabbricato più alto o 0,00 per pareti cieche

  • Indice di piantumazione: un albero di alto fusto ogni 100 mc realizzati

Le zone C4 e C6 di Orto Liuzzo sono ricomprese negli ambiti di intervento unitario di cui all’articolo 65 delle presenti norme.

I Piani-quadro di cui al precedente art. 20 possono essere predisposti anche su proposta di privati proprietari titolari di almeno un ambito minimo di intervento di 10.000 metri quadrati.

Nei casi in cui sono predisposti i Piani-quadro di cui al precedente art. 20, è ammessa la formazione di Piani Esecutivi estesi alle intere zone o a parti di esse aventi, comunque, superficie non inferiore a 10.000 mq.


Nei villaggi, ad esclusione di quelli costieri, è ammessa anche la formazione di Piani Esecutivi di superficie territoriale non inferiore a 5.000 mq, a condizione che l'area pubblica per il verde attrezzato venga comunque interamente reperita all'interno dei Piani stessi. In tale caso, i Piani Quadro di cui all'art. 20 possono essere proposti da proprietari titolari di almeno un ambito minimo di intervento di mq 5.000
In sede di formazione e di attuazione dei Piani Esecutivi dovrà essere particolarmente curata la rilevazione e la tutela delle alberature e, in generale, della vegetazione di pregio esistente, che dovrà essere adeguatamente incrementata.
Le aree pubbliche e di uso pubblico (standards urbanistici), da destinare, soprattutto, a verde pubblico, saranno pari a 24 mq. per 100 mc. di volume edificato.
In tutte le zone omogenee "C" vanno rispettate le prescrizioni dell'art. 15 della L.R. n. 78/76 e dell'art. 15 della L.R. n. 71/78.



CAPITOLO

IV

ZONE “D”: A DESTINAZIONE PRODUTTIVA E COMMERCIALE



art.

45

Definizione

Le zone a destinazione produttiva e commerciale sono destinate ad attività industriali, artigianali e commerciali e, in misura non prevalente, espositive, direzionali, di stoccaggio e attività connesse con la comunicazione ed i trasporti.

Nel rispetto degli indici di zona é consentita la realizzazione di edifici di servizio, (uffici, punti vendita, mensa, sala di ritrovo etc.), di una unità residenziale non eccedente mc. 400 per ogni unità produttiva artigianale e per ogni unità commerciale o insieme di unità commerciali di superficie utile non inferiore a mq 1500 e di più unità residenziali, ciascuna non eccedente mc 400, destinate a personale di custodia e foresteria nelle unità produttive industriali, la cui necessità deve essere chiaramente motivata.

Sono consentite attività espositive e di commercializzazione dei vari prodotti.

Nelle zone "D" ricadenti all'interno del Piano Regolatore del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale eventualmente adottato o vigente, la destinazione produttiva o industriale deve essere prevalente sulle altre destinazioni consentite.



art.

46

Zone “D1” - Esistenti e di completamento

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