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Comune di messina piano regolatore generale variante generale rielaborazione totale in adeguamento al parere del c. R. U


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COMUNE DI MESSINA
PIANO REGOLATORE GENERALE - VARIANTE GENERALE
RIELABORAZIONE TOTALE

IN ADEGUAMENTO AL PARERE DEL C.R.U. N. 876 DEL 11/10/1993


TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI


CAPITOLO

I

IL PIANO REGOLATORE GENERALE


art.

1

Finalità delle norme ed elaborati del P.R.G.

Le presenti norme dettano la disciplina urbanistica ed edilizia per l'attuazione del P.R.G..


Il Piano Regolatore Generale è costituito dai seguenti elaborati:


-

INQUADRAMENTO TERRITORIALE (scala 1:100.000)........................................

A1

-

PARTIZIONE TERRITORIALE IN UNITA’ ELEMENTARI URBANE - SITI - COMPRENSORI E DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE (scala 1:25.000)...

A2a


-

PARTIZIONE TERRITORIALE IN UNITA’ ELEMENTARI URBANE - SITI - COMPRENSORI E DISTRIBUZIONE DELLA POPOLAZIONE (scala 1:10.000)...

A2b.1-5


-

TAVOLE DELLA SALVAGUARDIA E DEI VINCOLI ESISTENTI (scala 1:10.000)

A3a.1-5

-

TAVOLE DELLA SALVAGUARDIA E DEI VINCOLI ESISTENTI (scala 1:10.000)

A3b.1-5

-

TAVOLE DELLA SALVAGUARDIA E DEI VINCOLI ESISTENTI (scala 1:10.000)

A3c.1-5

-

TAVOLA DELL’USO DEL SUOLO (scala 1:10.000)..............................................

A4a.1-5

-

STATO DI FATTO - CARTA ARCHEOLOGICA (scala 1:10.000)..........................

A5a.1-5

-

STATO DI FATTO (scala 1:10.000).......................................................................

A6a.1-5

-

STATO DI FATTO (scala 1:4.000).........................................................................

A6b.1-40

-

ELENCO DEI SERVIZI DI STANDARD URBANI E TERRITORIALI (Servizi collettivi, Verde attrezzato e Parcheggi - Istruzione dell’obbligo)...........................

A7


-

ELENCHI DEI BENI AMBIENTALI DI PARTICOLARE INTERESSE CULTURALE

A8a

-

SCHEDATURA DEGLI EDIFICI E COMPLESSI ISOLATI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO-ARTISTICO E DOCUMENTARIO....................................

A8b.1-5


-

VERBALE SULLO STATO DI CONSISTENZA DELLE AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI...............................................................

A9





-

RELAZIONE PRELIMINARE SULLE SCELTE URBANISTICHE FONDAMENTALI E SUGLI INDIRIZZI ASSUNTI PER LA REDAZIONE DELLA RIELABORAZIONE DELLA VARIANTE................................................................

B1a


-

RELAZIONE GENERALE ANALITICA DELLO STATO DI FATTO........................

B1b

-

RELAZIONE SUI PRINCIPALI PROBLEMI CONSEQUENZIALI ALL’ANALISI DELLO STATO DI FATTO, DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI E SOLUZIONE DEI PROBLEMI RIFERITI AD UN VENTENNIO...............................

B1c


-

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE DEL PROGETTO DI PIANO E DEI CRITERI ADOTTATI..............................................................................................

B1d. -bis



-

DISCIPLINA DEL SUOLO E DEGLI EDIFICI (scala 1:4.000).................................

B2a.1-40

-

DISCIPLINA DEL SUOLO E DEGLI EDIFICI (scala 1:10.000)...............................

B2b.1-7

-

VIABILITÀ (scala 1:10.000)...................................................................................

B2c.1-7

-

IDENTIFICAZIONE DELLE AREOLE DI AZZONAMENTO CON RIFERIMENTO AL DATABASE DEL PROGETTO DI PIANO (scala 1 :4.000)...............................

B2d.1-40


-

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE...................................................................

B3

-

REGOLAMENTO EDILIZIO...................................................................................

B4

Del P.R.G. fanno inoltre parte integrante:



  1. le relazioni, gli elenchi catastali delle ditte, gli elaborati grafici, i progetti di massima e le Norme Tecniche di Attuazione costituenti il Piano Particolareggiato del "Polo Sportivo S. Filippo" ;

  2. lo Studio Geologico ;

  3. lo Studio Agricolo Forestale con la successiva integrazione.



art.

2

Trasformazione urbanistica ed edilizia

Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale prevista dal Piano Regolatore Generale e dai Piani Esecutivi partecipa agli oneri da essa derivanti e l'esecuzione delle relative opere è subordinata al rilascio, da parte del Sindaco, di concessione o autorizzazione, ai sensi della legislazione vigente.

Le sole previsioni del P.R.G. non conferiscono la possibilità di trasformazione edilizia e del suolo ove le principali opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) manchino o non siano in corso di realizzazione da parte del Comune o non siano comunque idonee, a meno che i richiedenti la trasformazione si impegnino, con apposito atto, a realizzarle o ad adeguarle a propria cura o spese, secondo le prescrizioni di legge.


CAPITOLO

II

INDICI URBANISTICO - EDILIZI



art.

3

Indici urbanistici ed edilizi – Metodi di misurazione - Distanze


St = Superficie territoriale:

E' la superficie perimetrata nelle planimetrie di P.R.G., comprendente le aree pubbliche e di uso pubblico esistenti e/o di previsione, nella misura e/o nella ubicazione indicata, caso per caso, nelle planimetrie di P.R.G. e nelle presenti norme.


Sf = Superficie fondiaria:

E' la superficie dell'area a destinazione omogenea di zona, utilizzabile a fini edificatori, al netto delle strade o spazi destinati al pubblico transito o al pubblico uso; essa pertanto risulta dalla somma della superficie copribile (e/o coperta) e delle aree scoperte (pavimentate o meno) di pertinenza.


Su = Superficie utile:

E' la somma delle superfici di tutti i piani fuori ed entro terra misurate al lordo di tutti gli elementi verticali (muratura), con esclusione:



  1. di portici, porticati, gallerie e ballatoi, vani scala e relativi androni di accesso, purché di uso comune o pubblico; i portici ed i porticati di uso comune potranno essere adibiti, per non più di 1/3 della superficie coperta, al netto dei volumi tecnici, a locali accessori a servizio della residenza nel suo complesso; tra i locali accessori rientra anche l’alloggio per il custode, purché detta destinazione sia giustificata dal numero complessivi delle unità immobiliari (almeno 9) e venga vincolata permanentemente al citato uso, sia in sede di accatastamento sia mediante atto notarile trascritto nei Registri Immobiliari e prodotto contestualmente alla richiesta di licenza di abitabilità;

  2. delle tettoie con funzione di riparo da agenti atmosferici, ovunque ubicate, purché al servizio esclusivo di unità immobiliari ubicate all’interno del lotto stesso, con destinazione d’uso compatibile con le zone omogenee di ricadenza, anche sostenute da pilastri e purché completamente aperte da almeno tre lati, con le seguenti tassative caratteristiche geometriche:

- al servizio delle residenze : profondità non superiore a m. 3,00; altezza con luce libera non superiore a m. 3,00;

- al servizio di immobili adibiti ad attività produttive e commerciali: profondità secondo le comprovate esigenze, altezza con luce libera non superiore a m. 5.00;

- al servizio di immobili adibiti ad attività sociali, culturali, ricreative e associative anche di tipo religioso: profondità secondo le comprovate esigenze; altezza con luce libera non superiore a m. 4.00;

- ad uso di protezione di veicoli in aree condominiali o di uso comune: profondità non superiore a m. 5.00; altezza con luce libera non superiore a m. 3.00;

delle verande aperte da almeno due lati;

delle logge incassate, purché di profondità non superiore a m. 1,80 misurata dal filo esterno della fronte, nel caso di profondità maggiori sarà considerata nel calcolo della Su esclusivamente la parte eccedente;



  1. dei sottotetti, anche se raggiungibili da scale interne, a condizione che:

    1. siano destinati esclusivamente a depositi occasionali, lavatoi, ripostigli o servizi accessori tecnologici;

    2. siano proporzionati per ampiezza e corrispondenti, per numero, alle unità immobiliari cui sono asserviti;

    3. siano permanentemente asserviti, con rapporto di pertinenza inscindibile, alle relative unità immobiliari o, in ogni caso, alle unità immobiliari dello stesso edificio;

    4. ciascun locale sia accessibile o direttamente dalla relativa unità immobiliare immediatamente sottostante, per mezzo di scala interna, ovvero mediante la scala condominiale, anche per le unità immobiliari non immediatamente sottostanti;

    5. le falde siano impostate a non più di 87cm dall’estradosso dell’ultimo solaio orizzontale, intendendo per imposta l’intersezione, anche ideale, fra la fronte esterna del fabbricato e dell’estradosso della falda;

    6. ciascuna falda abbia pendenza unica e non superiore a 30°;

    7. l’estradosso del colmo sia posizionato a non più di m 3,50 dall’estradosso dell’ultimo solaio orizzontale;

    8. le coperture con falda unica presentino la parete verticale, corrispondente alla linea di colmo, a ridosso di corpi di fabbrica o linee di confine;
      I sottotetti non abitabili non costituiscono piani fuori terra.

  2. dei locali necessari per gli impianti tecnologici ubicati all’esterno degli edifici, purché abbiano dimensioni strettamente necessarie a consentire l’accesso e contenere quelle parti degli impianti tecnologici che non possano trovare luogo entro il corpo dell’edificio e non costituiscono pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico; ed ancora degli ambienti ubicati nelle terrazze di copertura degli edifici e destinati ad ospitare giardini d’inverno che integrino una pregevole sistemazione a verde delle terrazze, onde estendere la fruibilità della stessa nelle varie stagioni, purché realizzati con materiali traslucidi, ivi compresa la copertura, e aventi superficie coperta, comprensiva di eventuali altri locali, non superiore al 20% della superficie della terrazza di proprietà;

  3. di ciascun piano che sia interrato per almeno il 50% della superficie laterale, purché ciascun piano sia interrato su almeno tre lati, con almeno il 50% di interramento per ciascuno di essi e purché adibiti a parcheggi, autorimesse, cantine, servizi tecnici, depositi, archivi e, limitatamente agli edifici pubblici, anche a biblioteche.


Sc = Superficie coperta:

E' la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le superfici utili (Su) dell'edificio.


Ss = Superficie destinata a servizi:

E’ la superficie destinata a servizi pubblici, nelle aree di nuovo impianto e di ristrutturazione urbanistica, in aggiunta alle aree destinate alla viabilità.


It = lndice di fabbricabilità territoriale = Vc/St:

E' il volume massimo (Vc), espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St).


If = lndice di fabbricabilità fondiaria = Vc/Sf:

E' il volume massimo (Vc), espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf).


Rc = Rapporto di copertura = Sc/Sf:

E’ il rapporto massimo fra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf).


Hf = Altezza delle fronti:

Ai fini della determinazione delle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà, l'altezza delle fronti degli edifici, indipendentemente dal tipo di copertura, è data dalla differenza tra la quota del marciapiede (per fronti a filo strada) o del terreno sistemato (per fronti sui distacchi) e l'estradosso dell'ultimo solaio, nel caso di coperture piane. Nel caso di copertura a tetto, l'altezza va riferita alla gronda, intesa come linea di intersezione fra la fronte esterna del fabbricato e l'estradosso della falda (se la pendenza della falda supera il 60% e/o il colmo eccede l'altezza di m. 3,50, l'altezza della fronte va riferita al punto medio del tetto, al suo estradosso, tra la gronda ed il colmo).

Ai fini della valutazione dell'altezza non sono conteggiati:


  1. lo spessore del manto o del pavimento di copertura;

  2. i parapetti;

  3. i muri tagliafuoco ;

  4. i volumi tecnici, limitatamente ai minimi prescritti, purché non superino i m. 3,40 dall'estradosso dell'ultimo solaio orizzontale. Detti volumi devono essere progettati in modo coerente con la struttura dell'edificio e non devono costituire pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico.


Hm = Altezza massima del fabbricato:

E' l'altezza massima tra quelle delle varie fronti (Hf). Sono esclusi dai limiti di altezza i corpi tecnici, quali tralicci per le linee elettriche, serbatoi idrici, torri piezometriche, ciminiere, silos, volumi tecnici degli ascensori, terminali di scale, camini, locali per impianti tecnologici, e strutture similari. Nel caso di suolo sistemato inclinato o a gradoni, l'altezza massima consentita é la media ponderale delle altezze delle varie fronti.


Vc = Volume Edilizio del fabbricato:

E' pari alla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) dei singoli piani per le rispettive altezze, computate da pavimento a pavimento, ad eccezione dell'ultimo piano, la cui altezza va commisurata all'estradosso del solaio di copertura, se piano. Nei casi in cui il solaio di copertura e/o il suolo siano inclinati, l'altezza va commisurata alla media ponderale delle altezze delle varie fronti.


Distanze:

Le distanze si misurano in orizzontale, normalmente alle fronti degli edifici ed ai confini e devono essere rispettate per ogni punto dell'edificio.

Fra le pareti finestrate e le pareti degli edifici antistanti il distacco è regolato dall'art. 9 del D.I. 02-04-68 n. 1444.

Tra le pareti cieche il distacco non può essere inferiore a m. 5,00, oppure 0,00 a meno dei giunti tecnici.

Ai fini del distacco tra edifici, si considera parete cieca anche quella parte di parete, priva di aperture, a partire da m 1,50 dall’apertura più vicina.

Sono ammesse distanze inferiori nel caso di edifici di altezza non superiore a due piani, separati da strade preesistenti, che siano realizzati a completamento degli allineamenti stradali stessi, e, comunque, nel rispetto delle norme sismiche vigenti.

La distanza minima degli edifici dal ciglio stradale dovrà rispettare le prescrizioni del D.P.R. 16-12 1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni.
Distacco dai confini:


  1. pareti finestrate: non inferiore alla metà delle distanze che il D.I. 02-04-68 n. 1444 prescrive per le fronti degli edifici e comunque non inferiore a m. 5,00. Restano salve eventuali specifiche diverse indicazioni formulate nelle presenti norme ;

  2. pareti cieche: non inferiore a m 5,00 oppure in aderenza (a meno dei giunti tecnici).

Nelle zone omogenee “B1” – “B2” – “B3a” – ”B4” – “B5”, la costruzione di un piano fuori terra, d’altezza non superiore a m 3,50, esclusivamente destinato a parcheggio e vincolato permanentemente a tale uso con atto pubblico, deroga dal limite del volume, del numero di piani e dell’altezza limite consentiti. A tal fine, dal calcolo del volume, dell’altezza dell’edificio e del numero di piani, si sottrae il piano destinato a parcheggio, computandone l’altezza dal piano di calpestio all’estradosso del solaio soprastante.

La superficie a parcheggio ricavata nei modi sopradetti, non sostituisce ma si aggiunge a quella minima obbligatoria disposta dalla Legge Urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche.
Al piano terra degli edifici, la realizzazione di portici su fronti direttamente prospettanti su strade o piazze pubbliche, determina lo scorporo, dal computo della superficie utile dello stesso piano, di una superficie di entità pari a quella dei portici stessi, alle seguenti condizioni:

1) La superficie utile scorporata afferisca esclusivamente ad attività commerciali, direzionali e artigianali non moleste o nocive e sia univocamente determinata;

2) La superficie di cui al precedente punto 1) sia permanentemente vincolata, con atto notarile, alle destinazioni di cui allo stesso punto 1);

3) I portici interessino tutta la fronte lato strada o piazza e siano completamente aperti ed accessibili su tutti i lati;

4) I portici abbiano una profondità di almeno m 3.00;

5) I portici siano permanentemente adibiti ad uso pubblico tramite atto notarile, con il quale venga assunto l’obbligo dei proprietari, della manutenzione dell’illuminazione con l’onere a proprio carico.




CAPITOLO

III

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE

URBANISTICA ED EDILIZIA




art.

4

Categorie di intervento

In applicazione delle leggi vigenti, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono:



  1. manutenzione ordinaria;

  2. manutenzione straordinaria;

  3. opere per la quale si richiede la semplice autorizzazione;

  4. restauro e risanamento conservativo;

  5. ristrutturazione edilizia;

  6. opere interne;

  7. demolizione;

  8. costruzioni precarie;

  9. nuova edificazione;

  10. variazione della destinazione d'uso;

  11. ristrutturazione urbanistica;

  12. nuovo impianto;

  13. attrezzatura ed uso del territorio.




art.

5

Manutenzione ordinaria

Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L.N. 1089/39 e dalla L.N. 1497/39, e nel rispetto dell'Art. 20 a) della L.R. n. 71/78, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, quali:



  1. le opere di riparazione delle finiture esterne (infissi, tinteggiatura, intonaci, grondaie, pluviali, parapetti, manti di copertura, compresa la piccola orditura per le coperture a falda, elementi decorativi e simili);

  2. la riparazione di piazzali senza alcuna modifica del tipo di pavimentazione esistente;

  3. le opere di riparazione delle recinzioni e dei muri di sostegno esistenti;

  4. tutte le altre opere previste dall'art. 6 della L.R. n. 37/85.

Nell'ambito delle costruzioni destinate ad attività produttive (industriali, artigianali e commerciali) sono da considerarsi interventi di manutenzione ordinaria, oltre a quelli elencati al comma precedente, anche quelli intesi ad assicurare la funzionalità e l'adeguamento tecnologico delle attività stesse, fra i quali rientra in particolare la realizzazione di:



  1. cabine per trasformatori elettrici ed impianti di pompaggio;

  2. sistemi di canalizzazione di fluidi realizzati all’interno dello stabilimento o nelle aree di pertinenza;

  3. serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti; sistemi di pesatura;

  4. garitte a ricovero degli operatori di macchinari posti all'esterno dello stabilimento e per il personale posto a controllo degli ingressi;

  5. passerelle a sostegno di tubazione purché interne ai piazzali di pertinenza dell'azienda ;

  6. vasche di trattamento e di decantazione;

  7. attrezzature per carico e scarico merci, nastri trasportatori, elevatori e simili;

  8. impianti di depurazione delle acque.

Nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche si considerano interventi di manutenzione ordinaria anche la realizzazione di impianti di irrigazione, comprese le cabine di protezione dei sistemi di pompaggio, le vasche di raccolta e le opere di presa.

La realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria avviene sotto la personale responsabilità del committente.



art.

6

Manutenzione straordinaria

Ferme restando le disposizioni e le competenze previste dalla L.N. 1089/39 e della L.N. 1497/39, e nel rispetto dell’art. 20 b) della L.R. n. 71/78, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, degli edifici, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici utili delle singole unità immobiliari e non comportino variazioni delle destinazioni d'uso.


Sono lavori di manutenzione straordinaria gli interventi che riguardano:

  1. il rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature esterne;

  2. la sostituzione degli infissi esterni, dei tubi pluviali e dei canali di gronda, delle coperture (manto, orditura, gronde), dei parapetti dei balconi e degli elementi decorativi in genere, purché vengano rispettate le caratteristiche di forma, dimensione, colore, e, più in generale, la tipologia esistente;

  3. la rimozione e sostituzione di qualche elemento strutturale degradato, nonché le opere di consolidamento delle strutture degradate, purché, queste ultime, siano limitate a piccole porzioni dell'esistente;

  4. la modifica integrale o la nuova realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici;

  5. la sistemazione delle zone esterne di pertinenza degli edifici;

  6. la realizzazione di intercapedini, di bocche di lupo, di drenaggi esterni e di canalizzazioni per il deflusso di acque bianche e nere purché l'intervento interessi le sole aree di pertinenza dell’edificio del quale le canalizzazioni sono a servizio;

  7. la sostituzione delle recinzioni e dei muri di cinta e/o sostegno con altri dello stesso tipo, forma, colore e materiale, di pertinenza degli edifici;

  8. la realizzazione dell'isolamento termico, esterno, ai sensi delle vigenti leggi.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti all'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori.


Nel caso di immobili soggetti a vincolo in base alle vigenti disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e documentario o in materia di tutela paesaggistica l'autorizzazione deve essere esplicita.
Le procedure di rilascio delle A.E. sono regolamentate dalle presenti norme ove non diversamente previsto da provvedimenti adottati a mezzo di Deliberazioni dell’Ente.



art.

7

Altre opere per le quali è prescritta l'autorizzazione

E' prescritta l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori anche per le seguenti opere:



  1. la modifica della tipologia della copertura;

  2. la modifica della posizione dei livelli dei solai;

  3. l'aggiunta, la modifica o l'eliminazione delle forature esterne e l'inserimento di nuovi balconi, prospettanti su pubbliche vie o piazze, sia su spazi privati come cortili, strade private, ecc.;

  4. la realizzazione di cancelli e recinzioni;

  5. la realizzazione di muri di cinta e/o sostegno, purché non superino l'altezza di metri 2,90, nelle aree edificate;

  6. I'apposizione di insegne, targhe, tabelle, cartelli pubblicitari, cartelli segnaletici recanti indicazioni a carattere privato, ai sensi del Regolamento edilizio vigente;

  7. la posa in opera di tende, qualora aggettino su spazi pubblici o aperti al pubblico transito;

  8. la realizzazione di depositi di materiali e la esposizione di merci a cielo libero, con esclusione di quelli che avvengono per esigenze funzionari nell'ambito dei terreni di pertinenza di impianti produttivi;

  9. I'escavazione di pozzi e le strutture ad essi connesse;

  10. la costruzione di strade interpoderali e/o vicinali;

  11. rinterri e scavi che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere;

  12. le opere esterne necessarie per adeguare gli esercizi pubblici esistenti alle norme relative alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Le procedure di rilascio delle A.E. sono regolamentate dalle presenti norme ove non diversamente previsto da provvedimenti adottati a mezzo di Deliberazioni dell’Ente.




art.

8

Restauro e risanamento conservativo

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 20 c) della L.R. n. 71/78, sono quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, la eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Il tipo di intervento prevede:


  1. il restauro e il ripristino degli elementi strutturali e dei sistemi distributivi che definiscono la tipologia e caratterizzano l'architettura dell'edificio mediante:

  • interventi di restauro e ripristino di tutti gli elementi essenziali alla definizione del tipo edilizio, quali i collegamenti verticali e orizzontali (androni, blocchi scale, porticati, logge, ecc.), il tipo di copertura, la posizione dei muri principali, le quote dei solai, intervenendo con materiali e tecniche tradizionali;

  • interventi atti a mantenere e ripristinare la forma, la dimensione e i rapporti preesistenti fra unità edilizia ed aree scoperte di pertinenza;

  • interventi di restauro e ripristino delle fronti interne ed esterne;

  1. il restauro ed il ripristino degli ambienti interni di maggiore pregio per le caratteristiche costruttive e decorative;

  2. il consolidamento, con eventuale sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione o la quota delle murature portanti, dei solai e delle volte, delle scale, del tetto;

  3. la demolizione delle superfetazioni incongrue con l'impianto originario;

  4. l'inserimento di impianti tecnologici ed igienico-sanitari;

  5. l'eventuale modificazione delle partizioni in unità d'uso diverse da quelle in atto, con lo spostamento di tramezzature.

L'intervento di restauro e risanamento è soggetto ad autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 L. R. 37/85.





art.

9

Ristrutturazione edilizia

Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 20 d) della L.R. n. 71/78, sono quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia:


  1. la modifica dell'impianto strutturale esistente;

  2. i lavori di demolizione con ricostruzione di parti di modesta entità in relazione alla consistenza dell'edificio;

  3. quelli consistenti nella demolizione (anche parziale) e successiva ricostruzione del fabbricato nel rispetto della sagoma, della volumetria, numero dei piani, area di sedime (identica ubicazione con mantenimento dei diritti acquisiti), nel rispetto dell’ambiente circostante, della tipologia e delle caratteristiche.

Gli interventi di ristrutturazione sono soggetti a rilascio di concessione edilizia da parte del Sindaco.





art.

10

Opere interne

Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone “A” di cui al D.I. 02-04-68 n. 1444, rispettino le originarie caratteristiche costruttive.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo non é considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse.

Non è altresì considerato aumento di superficie utile o di volume né modificazione della sagoma della costruzione la chiusura di verande o balconi con strutture precarie.


Nei casi di cui ai commi precedenti, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Sindaco una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni.


art.

11

Demolizione

L'intervento di demolizione è soggetto ad autorizzazione, tranne i casi in cui siano previsti interventi nelle zone “A1” delle presenti norme, che sono soggetti a concessione edilizia.





art.

12

Costruzioni precarie

Non sono subordinate alla autorizzazione del Sindaco le costruzioni precarie necessarie per cantieri finalizzati alla realizzazione di opere regolarmente assentite.





art.

13

Nuova edificazione

L'intervento consiste nella realizzazione di qualsiasi opera o manufatto emergente dal suolo o interessante il sottosuolo, che sia in qualsiasi modo abitabile o agibile ed inoltre dei muri di altezza non inferiore a m. 3,00, salvi gli interventi di cui al precedente art. 7 e quelli di cui all'art. 5 della L.R. n. 37/85.

L'intervento di nuova edificazione è soggetto a concessione edilizia.

I chioschi di vendita (di giornali, fiori, tabacchi, bibite, gelati, carburante, ecc.), anche se prefabbricati, in quanto incidenti profondamente sull'arredo urbano, sono assoggettati a concessione edilizia, se ricadenti su suolo pubblico.





art.

14

Destinazione d'uso

Le destinazioni d'uso degli immobili ammesse sono indicate dalla disciplina relativa alle singole zone, purché siano rispettate le norme relative ai parcheggi di cui all’art. 24 delle presenti norme.

Nel rispetto della disciplina suddetta è sempre ammessa la loro variazione, con l'osservanza delle condizioni di cui all'art. 10 della L.R. n. 37/85.



art.

15

Ristrutturazione urbanistica

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale, fermi restando i limiti di densità fondiaria previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, per ciascuna delle zone interessate dagli interventi stessi.

Il tipo di intervento prevede anche la demolizione e la ricostruzione sulla base di parametri planovolumetrici, specificati dal Piano Regolatore Generale o dai successivi Piani Esecutivi.

L'intervento di ristrutturazione urbanistica è soggetto a Piano Esecutivo.




art.

16

Attrezzatura ed uso del territorio

Gli interventi di attrezzatura del territorio sono volti alla costruzione di infrastrutture, impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche o di interesse generale di carattere infrastrutturale.

In particolare, rientrano fra tali interventi la realizzazione delle reti stradali e tecnologiche in genere, delle opere di presidio civile per la sicurezza del territorio, nonché gli impianti tecnici e relativi accessori destinati alle trasmissioni radiotelevisive.

Sono interventi di uso del territorio quelli volti al prelievo di acque dalle falde idriche, alle escavazioni di ogni tipo di materiali, alla perforazione di pozzi per lo sfruttamento di risorse del sottosuolo, ed altresì quelli volti alla difesa del suolo e delle risorse idriche arboree e faunistiche.

Anche gli interventi di attrezzatura ed uso del suolo sono soggetti a concessione o autorizzazione.


TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G.

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