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Accordo interconfederale


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ACCORDO INTERCONFEDERALE

PER LA REVISIONE DELL’ASSETTO ZONALE DELLE RETRIBUZIONI

E IL CONGLOBAMENTO DELLA CONTINGENZA

2 AGOSTO 1961

Addì, 2 agosto 1961, in Milano


tra


  • la Confederazione Generale dell'Industria Italiana rappresentata dal Presidente dott. Furio Cicogna, dal Vice Presidente dott. Angelo Costa, dal Presidente e dal Vice Presidente del Comitato Permanente per i problemi sindacali dott. Senatore Borletti e ing. Emilio Zacchi, assistiti dal Vice Segretario generale avv. Rosario Toscani, dall'avv. Renzo Boccardi, dal dott. Filippo Bazzanti, dall'avv. Riccardo Cocco, dal prof. Isidoro Franco Mariani, dalla dr.ssa Francesca Ambrogi e con la partecipazione di una Delegazione industriale composta dai signori: dr.ssa Ada Alì, ing. Antonio Banti, dott. Aldo Baro, ing. Renato Brizzolari, avv. Giuseppe Cilenti, dott. Vincenzo Ciminelli, avv. Alfredo Cioffi, dott. Aldo Copello, dott. Domenico Gattinara, dott. Guido Goti, dott. Franco Leidi, dott. Giorgio Marramao, avv. Giovanni Mascini, dott. Giorgio Miceli, dott. Rino Nosadini, dott. Alessandro Padula, dott. Francesco Recine, avv. Carlo Alberto Rolla, avv. Paolo Salmeri, dott. Eduardo Saraceno, dott. Bruno Scaroni, dott. Felice Sciomachen, avv. Michele Sirchia, ing. Fausto Staderini, dott. Dino Stefani, dott. Enrico Turco;




  • l'Associazione Sindacale Intersind rappresentata dal Presidente prof. Silvio Golzio, assistito dal Direttore generale avv. Alberto Boyer e dal dott. Giorgio Branca, con la partecipazione di una Delegazione composta dai signori: dott. Fausto Alcaro, avv. Franco Barbesino, dott. Francesco Fiorentino, dott. Piero Mecucci, ing. Mario Ungaro, prof. Cesare Vannutelli

e


  • la Confederazione Generale Italiana del Lavoro rappresentata dagli on.li Vittorio Foa e Luciano Romagnoli, Segretari confederali, Sandro Stimilli, Vice Segretario confederale, assistiti dal dott. Eugenio Giambarba;




  • la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori rappresentata dall'on. Bruno Storti, Segretario generale, dal dott. Dionigi Coppo, Segretario generale aggiunto e dal dott. Paolo Cavezzali, Segretario confederale, assistiti dal dott. Domenico Valcavi;




  • l'Unione Italiana del Lavoro rappresentata dal Segretario confederale Raffaele Vanni e dai Vice Segretari confederali Giuseppe Raffo e Paolo Tisselli, assistiti dal sig. Sergio Cesare;




  • la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (CISNAL) rappresentata dal Segretario generale prof. Giuseppe Landi, dal Segretario generale aggiunto Francesco Bloise, dal Segretario confederale Verledo Guidi, dal Delegato confederale dell'Alta Italia comm. Bruno Scheggi e dal sig. Mario Baldi;




  • la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL) rappresentata dal Segretario generale responsabile dott. Ubaldo Salvati, dai Segretari dott. Giuseppe De Lorenzo e sig. Calza Alessio, dai Vice Segretari sig. Sante Luigi Zaccaria, sig. Borelli Marino, sig. Amilcare Vaccani, assistiti dal Sig. Sergio Penso;

nell'intento di operare un adeguamento dell'assetto zonale delle retribuzioni in relazione ai mutamenti intervenuti nei rapporti fra le strutture economico-produttive nell'ambito del territorio nazionale;


riconosciuta l'opportunità di effettuare il trasferimento a paga e stipendio base di parte delle quote di contingenza, sciogliendo così la riserva di cui al Protocollo n. 2 annesso all'Accordo interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni
si conviene quanto segue.

Art. 1

(CONGLOBAMENTO DELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA)
I minimi di paga base oraria per il manovale comune o per la 6a categoria operaia di età superiore ai 20 anni di cui all'Accordo interconfederale 16 luglio 1960 sono modificati mediante il loro conglobamento con i seguenti valori della indennità di contingenza:


  1. £ 23,25 orarie per il gruppo territoriale a) di cui all'Accordo interconfederale 15 gennaio 1957 per la scala mobile delle retribuzioni;




  1. £ 19,25 orarie per il gruppo territoriale b) di cui al citato Accordo interconfederale;




  1. £ 20,75 orarie per la provincia di Palermo.



Dichiarazione a verbale
In conseguenza di quanto sopra stabilito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo la indennità di contingenza residua ai fini delle eventuali variazioni derivanti dall'applicazione dell’Accordo interconfederale 15 gennaio 1957 è di £ 43 e di £ 37 giornaliere per il manovale comune, o per la 6a categoria degli operai, di età superiore ai 20 anni, rispettivamente per i gruppi territoriali a) e b).


Art. 2

(ASSETTO ZONALE - DETERMINAZIONE DEI NUOVI MINIMI)
Il nuovo assetto zonale dei minimi di paga e di stipendio base è quello che risulta dall'unita tabella, nella quale sono indicati i numeri indici percentuali di ciascuna zona della paga base del manovale comune, o della 6a categoria operaia, di età superiore ai 20 anni.
Le confederazioni stipulanti provvederanno, con l'assistenza delle rispettive associazioni di categoria interessate, alla concreta determinazione dei nuovi minimi di paga e di stipendio base da valere per ciascun settore merceologico secondo i criteri seguenti:


  1. i minimi di paga base per il manovale comune, o per la sesta categoria operaia, di età superiore ai 20 anni per le varie zone territoriali, si ricavano, per ciascun contratto di categoria, applicando gli indici di cui all'unita tabella al corrispondente minimo di paga base (manovale comune o 6a categoria operaia, di età superiore ai 20 anni) per la provincia di Milano quale deriverà dopo aver effettuato il conglobamento di cui al precedente art. 1;




  1. per determinare i minimi di paga e di stipendio base per le altre qualifiche operaie, per gli intermedi e per gli impiegati, con le relative distinzioni contrattuali, nell'ambito di ciascuna zona territoriale, si applicheranno, sulle paghe basi del manovale comune, o della 6a categoria operaia, di età superiore ai 20 anni, i rapporti attualmente esistenti in ciascun settore.

I rapporti di cui sopra (in ogni settore, unici per ciascuna qualifica in ciascuna zona territoriale, con le distinzioni anzidette) saranno adeguati al più elevato di quelli riscontrabili nell'ambito della zona stessa.


Nella determinazione dei nuovi minimi, si procederà all’arrotondamento ai 5 centesimi superiori per le paghe orarie e alle 50 lire superiori per le paghe e gli stipendi mensili.


Art. 3

(ASSETTI PARTICOLARI)
Le Confederazioni stipulanti, con l'assistenza delle rispettive associazioni di categoria interessate, si incontreranno nel prossimo mese di settembre per effettuare l'adattamento dell'assetto zonale di cui alla tabella annessa all'art. 2 ai settori qui di seguito tassativamente elencati:


  • industria grafica;

  • industria cartotecnica e della trasformazione della carta e del cartone;

  • ricerca, estrazione, raffinazione e distribuzione dei prodotti petroliferi (benzina e sottoprodotti, con partenza dal greggio: prima sezione del raggruppamento industrie petrolifere considerata nel contratto di categoria);

  • aziende acquedottistiche private;

  • aziende private del gas;

  • aziende elettriche private;

  • società concessionarie telefoniche;

  • aziende private esercenti autoservizi in concessione;

  • Radio televisione italiana.

Per quanto riguarda il settore laniero, le parti stipulanti convengono di attuare l'adattamento di cui al comma precedente stabilendo che i minimi di paga e di stipendi base per le province di Vicenza e di Firenze sono fissati in base al coefficiente 97,95.


Per la zona laniera della Valsesia (rientrante nella competenza dell'Associazione industriali della Valsesia) si applicherà il rapporto 97.
Gli accordi che verranno sottoscritti dalla Confederazioni stipulanti in esecuzione di quanto stabilito nei precedenti commi formeranno parte integrante del presente accordo e ne seguiranno le sorti ad ogni effetto.
Per la decorrenza degli assetti particolari vale quanto disposto all'art. 11.


Art. 4

(ASSETTO ZONALE - CRITERI RELATIVI)
La composizione delle zone territoriali di retribuzione quali risultano dall'applicazione degli artt. 2 e 3 e i rispettivi rapporti retributivi sono stati convenuti tra le organizzazioni stipulanti in base a valutazioni generali complessive che rientrano nella specifica, esclusiva e non demandabile competenza degli Organismi confederali; tutte le disposizioni relative si intendono pertanto modificabili solo da dette Organizzazioni e pertanto sono sottratte alla negoziazione sia delle Associazioni nazionali o regionali sia di quelle territoriali eventualmente interessate.
Di conseguenza le Organizzazioni confederali si impegnano ad adoperarsi per evitare qualsiasi atto in contrasto con l'impegno di cui al comma precedente.

Dichiarazione a verbale
La norma di cui al primo comma del presente articolo non vincola la facoltà delle Associazioni nazionali di settore delle due parti di determinare, in sede di stipulazione dei rispettivi contratti, eventuali variazioni della misura assoluta delle retribuzioni minime.


Art. 5

(COTTIMI)
Le nuove tariffe di cottimo saranno riferite ai nuovi minimi di paga base, maggiorati della percentuale contrattuale di cottimo, secondo le disposizioni che nei singoli contratti di categoria disciplinano la materia.
Le tariffe in atto non riferite alla intera retribuzione saranno modificate dalla aziende in modo che - ferma la loro rispondenza alle norme dei singoli contratti - della variazione di esse non derivi, rispetto alla situazione anteriore al presente accordo, onere né all'azienda né alla maestranza, salvo un beneficio per i lavoratori pari al 2% della paga tabellare.

Norma transitoria
Fino a che non sarà intervenuta la revisione delle tariffe di cottimo, si continuerà a fare riferimento alle precedenti paghe base.


Art. 6

(AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ)
Ferme restando le norme dei contratti di categoria in materia di aumenti periodici di anzianità, si conviene che gli aumenti derivanti dal riassetto zonale e dal conglobamento delle quote di contingenza verranno computati, ai fini del ricalcolo dei predetti aumenti periodici previsti dai contratti di categoria, a decorrere dall'1 gennaio 1962.


Art. 7

(AUMENTI - COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI DI FATTO)
Non si procede ad alcun assorbimento degli aumenti dei nuovi minimi rispetto a quelli precedenti aumentati della quota di contingenza, quando il loro valore non sia superiore al 3,50%. Per la parte eccedente fatti salvi gli aumenti salariali e stipendiali derivanti da rinnovi contrattuali e quelli per merito - è ammesso l'assorbimento degli aumenti collettivi concessi a titolo di acconto sul futuro riassetto zonale e degli aumenti collettivi delle paghe orarie e degli stipendi verificatisi dopo l'1 novembre 1960 che abbiano modificato i rapporti con le paghe tabellari di Milano.
Sono pertanto esclusi degli assorbimenti altri tipi di erogazioni: una tantum, premi di produzione, ecc.


Art. 8

(GRADUALITÀ DEGLI AUMENTI)
Gli aumenti delle retribuzioni derivanti dalla applicazione del presente accordo verranno corrisposti con le seguenti decorrenze:


  1. dalla data di entrata in vigore del presente accordo: gli aumenti non superiori al 5% rispetto ai minimi precedentemente in vigore maggiorati della indennità di contingenza conglobata e, per quelli superiori, la parte corrispondente al 5%;




  1. dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo o, se precedente, dalla data di entrata in vigore della emananda legge sugli assegni familiari: gli aumenti superiori al 5% e fino al limite del 10%;




  1. dal 16 agosto 1963: gli aumenti eccedenti il 10%.

Nel caso di assorbimenti a termini dell'art. 7 gli aumenti dovuti, dedotte le quote assorbibili, saranno concessi con le stesse scadenze sopra fissate.




Art. 9

(TEMPERAMENTI SICILIANI)
Le confederazioni stipulanti si incontreranno entro la prima decade di settembre del corrente anno per discutere le richieste avanzate dalle confederazioni dei lavoratori in ordine ai "temperamenti siciliani" previsti dall'Accordo interconfederale 23 novembre 1954 (applicazione del conglobamento alla regione siciliana).


Art. 10

(COORDINAMENTO CON PARTICOLARI PATTUIZIONI)
Particolari disposizioni previste da accordi territoriali o di settore che stabiliscano differenziazioni di retribuzione in relazione a caratteristiche ambientali (ad esempio scarti tra capoluogo e centri minori) o a caratteristiche tecniche (ad esempio natura o potenzialità degli impianti) non si intendono modificate dalle norme del presente accordo e restano nella competenza delle associazioni che hanno stipulato i detti accordi.


Art. 11

(DECORRENZA E DURATA)
Il presente accordo entra in vigore dal 16 agosto 1961 fatta eccezione per i settori elencati all'art. 3 i cui relativi particolari accordi vengano stipulati dopo il 30 settembre p.v.; per questi ultimi accordi, la decorrenza è stabilita al primo periodo di paga del mese di sottoscrizione dei singoli accordi particolari.
Il presente accordo avrà la durata di tre anni e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non sia disdetto con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

ALLEGATO


ASSETTO ZONALE DEI MINIMI DI PAGA E DI STIPENDIO BASE E NUMERI INDICI TERRITORIALI (MILANO = 100) DEL MINIMO DI PAGA BASE DEL MANOVALE COMUNE (6a categoria dell'Accordo interconfederale 16 luglio 1960).


numero

distintivo




province

o zone


subprovinciali


numero indice

rispetto

a Milano


zona 0

zona I


zona II
zona III
zona IV

zona V


zona VI

Milano

Torino


Genova

Roma
Como, Firenze, Sondrio, Verbania

extra: Crema

Biella


Varese
Aosta, Bergamo, Bolzano, Brescia,

Cremona, Gorizia, Imperia, Livorno,

Massa Carrara, Novara, Pavia, Pisa,

Savona, Trento, Venezia, Vercelli,

Trieste
Alessandria, Belluno, Bologna,

La Spezia, Mantova, Modena, Padova,

Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio

Emilia, Verona, Vicenza

extra: Napoli
Ancona, Asti, Cuneo, Ferrara, Forlì,

Grosseto, Pistoia, Rovigo, Siena

extra: Udine

Palermo


Lucca

Treviso
Ascoli Piceno, Cagliari, Catania,

Frosinone, Latina, Lecce, Messina,

Perugia, Pesaro, Pescara, Rieti,

Salerno, Viterbo

extra: Arezzo

Bari

Taranto


Terni
Agrigento, Avellino, Benevento,

Brindisi, Caltanissetta, Campobasso,

Caserta, Catanzaro, Chieti, Cosenza,

Enna, Foggia, L’Aquila, Macerata,

Matera, Nuoro, Potenza, Ragusa,

Reggio Calabria, Sassari, Siracusa,

Teramo, Trapani


100,00

100,00


98,50

98,50
97,00

99,16

97,95


97,89
95,00

92,00


93,50

89,00


91,00

90,50


90,00

90,00


84,50

87,00


87,00

87,00


87,00

80,00




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